Sentenza 27 maggio 2005
Massime • 1
È ammissibile l'impugnazione proposta, agli effetti penali, avverso la sentenza di assoluzione per il reato di diffamazione, dalla persona offesa - la cui costituzione di parte civile sia stata dichiarata inammissibile - la quale censuri l'illegittimità del provvedimento di esclusione, preclusivo delle iniziative propriamente attinenti agli effetti penali e riconducibili alle prerogative peculiari della correlativa legittimazione processuale, in quanto, in tal caso, non trova applicazione il principio di inoppugnabilità delle ordinanze dibattimentali di esclusione della parte civile, considerato che tale impugnazione è preordinata alla valutazione della legittimazione ad impugnare agli effetti penali, ai sensi dell'art. 577 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2005, n. 41743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41743 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/05/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1265
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 031371/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EM ZI C/ N. il 26/09/1942;
2) DI GIOVANNI CARLO N. il 31/08/1980;
avverso ORDINANZA del 12/02/2004 TRIBUNALE DI SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte offesa, l'avv. Pera Donato;
udito il difensore avv. Giovine Carmine, sostituto processuale dell'avv. Di IO AR.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Salerno, adito con l'appello proposto da AZ MB ("in qualità di persona offesa") avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno del 22 maggio 2003 nel procedimento penale a carico di AR di IO, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, considerando che:
il EM ha denunziato l'illegibilità della esclusione della sua costituzione di parte civile, come disposta all'udienza del 16 dicembre 2002;
il correlativo provvedimento resta, tuttavia, irrevocabile, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, "non essendo in alcun modo prevista l'impugnazione autonoma o congiunta con la sentenza "delle ordinanze concernenti l'esclusione della parte civile;
la questione di incostituzionalità della disciplina di cui agli artt. 576, 577 e 591 c.p.p. (per la mancata previsione del diritto di impugnazione in favore della persona offesa, la cui costituzione di parte civile sia stata esclusa nel giudizio penale) ha trovato già sanzione di dichiarata manifesta infondatezza nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 166/1975, tanto più rilevando che ogni diritto correlativo conserva pienezza di tutela nella sede civile competente.
Il ricorrente premette che il fatto denunziato a carico del Di IO attiene a reati previsti negli artt. 595 e 639 c.p., integrati da scritte offensive e diffamatorie apposte nelle vicinanze della targa di ingresso del suo studio professionale di avvocato in Salerno, per le quali poi il primo giudice ha dichiarato l'assoluzione (per insussistenza del fatto di diffamazione) ed il proscioglimento dell'imputato ("per difetto di querela" per il reato di cui all'art. 639 c.p.). Ed aggiunge che, con l'atto di appello, aveva contestato l'illegittimità della dichiarata inammissibilità della costituzione di parte civile, richiedendo nel merito la condanna dell'imputato nei termini di legge e la preventiva rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Adduce poi articolati motivi:
1) violazione degli artt. 576, 577, 586 e 591 c.p.p. e connesse carenze motivazionali del provvedimento impugnato, non essendosi considerato che la lettura "costituzionalmente orientata" della normativa in materia porta a riconoscere il diritto di impugnazione anche a soggetti qualificati che, "costituitisi parte civile, si siano visti dichiarare inammissibile tale loro costituzione", tanto più in conseguenza di provvedimento che, come quello assunto dal primo giudice con l'ordinanza del 16 dicembre 2002, denoti palese illegittimità (nè rilevano in contrario, secondo l'assunto difensivo, le valutazioni della richiamata ordinanza della Corte Costituzionale n. 166/1975, propriamente attinente al regime processuale previgente e non più attuale dopo che la previsione dell'art. 652 c.p.p. ha esteso gli effetti del giudicato assolutorio dell'imputato anche nei confronti delle persone danneggiate che abbiano avuto anche la "mera possibilità" di costituirsi parte civile;
per modo che risulta evidente il contrasto della lettura normativa accreditata dalla Corte di appello con gli artt. 24, 2 e 111 della Costituzione, in relazione al quale la questione di incostituzionalità conseguente non denota ora manifesta infondatezza);
2) violazione dell'art. 597 c.p.p. e connessa mancanza di motivazione, non essendo state esaminate dalla Corte di appello le proposte questioni di violazione degli artt. 76, 100 e 122 c.p.p., ravvisabile nell'ordinanza del primo giudice, che erroneamente aveva ipotizzato la necessità della procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p. nella concreta fattispecie di costituzione personale e di contestuale rilascio del mandato difensivo;
3) violazione degli artt. 78 lett. c), 100 e 122 c.p.p. e connessa mancanza di motivazione, essendosi affermato appunto dal primo giudice, a fondamento della dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile, che "manca l'indicazione della procura nonché il conferimento della stessa così come richiesto dall'art. 78 lett. c, c.p.p. in relazione all'art. 100 e 122 c.p.p. a pena di inammissibilità", ed essendo rimasto pretermesso l'esame della conseguente impugnazione di insussistenza dell'obbligo di procura per la persona offesa che, come il ricorrente, aveva "agito in giudizio personalmente con rilascio di "procura ad litem" formalmente valida per l'assistenza tecnica del difensore nominato;
4) violazione dell'art. 597 c.p.p. e connessa mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello sollevati nel merito.
Va premesso che, per quanto attiene la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto per il pronunziato proscioglimento del Di IO dal reato di cui all'art. 639 c.p., l'impugnazione del EM (persona offesa della quale non è stata ammessa la costituzione di parte civile) risulta destituita di fondamento. Al riguardo, infatti, l'ordinanza del Tribunale ha prestato ineccepibile adesione al principio giurisprudenziale consolidato in Cass. Sez. Un. 19 maggio 1999, Pediconi, che, a fondamento della ribadita inoppugnabilità dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, ha considerato che "il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione" (che "chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti"). Rileva, peraltro, che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ai principi normativi applicati, già disattesa dalla Corte Costituzionale per manifesta infondatezza, per tale è stata combinata, nell'ordinanza della Sezione Quarta di questa Corte del 28 marzo 1996 nel procedimento
contro
OL LE ed altri, essendosi considerato che la "ratio" della disciplina di inoppugnabilità si ricollega alla esigenza di non ostacolare il cammino della giustizia penale con le azioni civili" (tanto più aggiungendosi che gli interessati "non perdono il diritto di vedere riconosciute le loro pretese in sede competente diversa... (nella) pienezza dei modi di tutela (civile) degli stessi diritti").
A diversa valutazione deve, però, pervenirsi rispetto alla stessa questione proposta in relazione alla pronunzia assolutoria del Di IO dal contestato reato di diffamazione, per il quale la previsione dell'art. 57 c.p.p. consente alla persona offesa "costituita parte civile" di proporre impugnazione "anche agli effetti penali". In relazione a tali diversi effetti viene, per ciò, in rilievo che, nell'ambito del rapporto processuale davanti al giudice penale, deve riconoscersi l'ammissibilita dell'impugnazione proposta con contestazione di illegittimità dei provvedimenti di esclusione della costituzione di parte civile della persona, offesa che hanno precluso le iniziative propriamente attinenti agli effetti penali e rientranti così nelle prerogative peculiari della correlativa legittimazione processuale. E, pertanto, l'impugnazione in tali limiti proposta dalla persona offesa resta ammissibile, in quanto preordinata a verifica della legittimità della esclusione della relativa costituzione di parte civile, in relazione appunto agli effetti penali della eventuale sentenza di condanna dell'imputato.
Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei termini anticipati. E ciò esime dalla valutazione degli ulteriori motivi di ricorso, la cui disamina spetta, in sede di rinvio, al Tribunale di Salerno, al quale gli atti vanno trasmessi per il nuovo esame conforme al principio innanzi enunciato.
Per il resto va pronunziato il rigetto del ricorso, non apprezzandosi validi motivi per discostarsi dai principi giurisprudenziali, che hanno evidenziato l'inoppugnabilità, in via generale, dei provvedimenti di esclusione della costituzione della parte civile.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione avverso l'assoluzione per il reato di diffamazione e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005