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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/10/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2625/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2625/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Francesca Rossi, presso il cui studio in Colle di Val
d'Elsa (SI), Via XXV Aprile n. 12, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso, dall'Avv. RG CH, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via
XXV Aprile n. 12, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, per l'Avv. Francesca Rossi e per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
RG CH hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: omologare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: 2 / 3
“
1. La sig.ra resterà a vivere nella casa familiare di sua esclusiva proprietà Parte_1 sita in Colle di val d'Elsa Via Sicilia n. 8
2. Il Sig. ha già rilasciato l'abitazione familiare, ed è residente a [...]
Montefeltro n. 12.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento
4. I coniugi dichiarano che con le pattuizioni tra loro intervenute prima del presente ricorso e con quanto concordato hanno regolamentato tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale alla data della firma del presente ricorso salvo il pagamento degli oneri condominiali pari ad € 628,91 che sarà a carico delle parti al 50% ciascuno.”;
Pubblico Ministero: visto in data 13.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.7.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio
[...] Controparte_1 concordatario in Crispano (NA) in data 1.10.1984, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Crispano, all'anno 1984 parte II, serie A atto n. 37, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 3 / 3
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , alle condizioni concordate indicate C.F._1 C.F._2 supra; spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsano (NA) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2625/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Francesca Rossi, presso il cui studio in Colle di Val
d'Elsa (SI), Via XXV Aprile n. 12, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso, dall'Avv. RG CH, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via
XXV Aprile n. 12, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, per l'Avv. Francesca Rossi e per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
RG CH hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: omologare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: 2 / 3
“
1. La sig.ra resterà a vivere nella casa familiare di sua esclusiva proprietà Parte_1 sita in Colle di val d'Elsa Via Sicilia n. 8
2. Il Sig. ha già rilasciato l'abitazione familiare, ed è residente a [...]
Montefeltro n. 12.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento
4. I coniugi dichiarano che con le pattuizioni tra loro intervenute prima del presente ricorso e con quanto concordato hanno regolamentato tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale alla data della firma del presente ricorso salvo il pagamento degli oneri condominiali pari ad € 628,91 che sarà a carico delle parti al 50% ciascuno.”;
Pubblico Ministero: visto in data 13.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.7.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio
[...] Controparte_1 concordatario in Crispano (NA) in data 1.10.1984, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Crispano, all'anno 1984 parte II, serie A atto n. 37, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 3 / 3
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , alle condizioni concordate indicate C.F._1 C.F._2 supra; spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsano (NA) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini