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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
06/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11493/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali esercenti la potestà sulla minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE FRANCESCO C.F._3
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 esposto che non era stato riconosciuto dall il requisito sanitario per l'indennità di CP_1 accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 in favore della figlia minore
[...]
. Per_1
Hanno chiesto, pertanto, di disporre l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni legittimanti la detta pretesa, con il favore delle spese. CP_ L si è costituito in giudizio, contestando la domanda.
In data 5.3.2025 l ha depositato in atti i verbali con cui l , attivando la procedura di CP_1 CP_1 autotutela, ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 in favore della figlia minore , a far tempo dalla Persona_1 domanda amministrativa. Pertanto, ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 All'odierna udienza parte ricorrente ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna dell al pagamento delle spese di causa. CP_1
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei procuratori costituiti si evince che la materia del contendere è integralmente cessata.
Parte ricorrente ha ottenuto, infatti, in via amministrativa il riconoscimento del diritto azionato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va detto che solo in data 27.2.2025 con i verbali in autotutela l ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e CP_1 la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 in favore della figlia minore con Persona_1 decorrenza dalla domanda amministrativa (31.10.2024).
Da ciò consegue che la parte resistente va considerata soccombente ai fini della liquidazione delle spese di lite;
tuttavia, non può disconoscersi che il sia pur tardivo adempimento da parte dell ha CP_2 sollevato il ricorrente dall'onere di fornire la prova circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ottenimento della prestazione richiesta.
Appare dunque equo compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un mezzo. La metà residua, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell secondo la regola della CP_1 soccombenza virtuale.
Revoca l'incarico al CTU, essendo venuta meno la necessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 23/12/2024 , nella causa iscritta al n. 11493 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico al dott. Persona_2
- compensa per un mezzo tra le parti le spese processuali e condanna l al pagamento della CP_1 metà residua, che liquida in € 1.092,00, comprensivo dell'aumento per il collegamento ipertestuale, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 06/03/2025 ore 15,00
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
06/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11493/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali esercenti la potestà sulla minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE FRANCESCO C.F._3
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 esposto che non era stato riconosciuto dall il requisito sanitario per l'indennità di CP_1 accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 in favore della figlia minore
[...]
. Per_1
Hanno chiesto, pertanto, di disporre l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni legittimanti la detta pretesa, con il favore delle spese. CP_ L si è costituito in giudizio, contestando la domanda.
In data 5.3.2025 l ha depositato in atti i verbali con cui l , attivando la procedura di CP_1 CP_1 autotutela, ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 in favore della figlia minore , a far tempo dalla Persona_1 domanda amministrativa. Pertanto, ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 All'odierna udienza parte ricorrente ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna dell al pagamento delle spese di causa. CP_1
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei procuratori costituiti si evince che la materia del contendere è integralmente cessata.
Parte ricorrente ha ottenuto, infatti, in via amministrativa il riconoscimento del diritto azionato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va detto che solo in data 27.2.2025 con i verbali in autotutela l ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e CP_1 la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 in favore della figlia minore con Persona_1 decorrenza dalla domanda amministrativa (31.10.2024).
Da ciò consegue che la parte resistente va considerata soccombente ai fini della liquidazione delle spese di lite;
tuttavia, non può disconoscersi che il sia pur tardivo adempimento da parte dell ha CP_2 sollevato il ricorrente dall'onere di fornire la prova circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ottenimento della prestazione richiesta.
Appare dunque equo compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un mezzo. La metà residua, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell secondo la regola della CP_1 soccombenza virtuale.
Revoca l'incarico al CTU, essendo venuta meno la necessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 23/12/2024 , nella causa iscritta al n. 11493 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico al dott. Persona_2
- compensa per un mezzo tra le parti le spese processuali e condanna l al pagamento della CP_1 metà residua, che liquida in € 1.092,00, comprensivo dell'aumento per il collegamento ipertestuale, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 06/03/2025 ore 15,00
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 2 di 2