Articolo 10 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 settembre 1955
>
Versione
27 settembre 1955
Art. 10.
Il terzo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa".
Allo stesso art. 15 e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Nelle "Casse" costituite nella forma di societa' a responsabilita' limitata il fido non potra' eccedere, ((salvo deroga)) autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia piu' le riserve".
Entrata in vigore il 27 settembre 1955