Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8684/2024 + 18836/2022 (ATP) riunito
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luciano Savino (CF: ), C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Corso Novara n. 36;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55,
Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 04.06.2021 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 18836/2022 R.G., all'esito del quale il C.T.U. nominato riconosceva la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità a far data dalla domanda amministrativa del 04.06.2021, ritenendo, di contro, insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la CP_1 stessa.
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06.06.2024 e successivamente disposta udienza cartolare ex art. 127 c.p.c., il Giudice decide con sentenza.
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Nel merito, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU nominato nel procedimento di ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico della ricorrente, elaborando una diagnosi affetta da vizi, errori, lacune ed omissioni nell'iter logico- argomentativo, oltre che in contrasto con la documentazione medica in atti, dalla quale emergerebbe che l'istante presenta un grave deperimento psicofisico che le impedisce di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Ebbene, il secondo CTU, dott. nominato in questa fase di opposizione, le Persona_1 cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, all'esito del nuovo esame ha ritenuto l'istante affetta da:
“- Diabete mellito di tipo 2 in trattamento con antidiabetici orali ed insulina in attuale scompenso gluco-metabolico (HBA1c: 9.8%; 83 mmol/mol), complicato (retinopatia,
ACOP, nefropatia).
- Severo deficit della visione (OD:1/20; OS: 1/20) da grave retinopatia diabetica (R.D. proliferante + maculopatia) bilaterale (OD>OS) trattata con fotocoagulazione laser ed iniezioni intravitreali di farmaci anti-VEGF in cataratta bilaterale.
- Esiti di amputazione arto inferiore sinistro al 1/3 prossimale di coscia quale complicanza di arteriopatia cronica ostruttiva periferica degli arti inferiori (ACOP).
- Artrosi pluridistrettuale ad impegno funzionale in obesità (IMC: 34.63 kg/m2).
- Vasculopatia cerebrale cronica ed incipiente decadimento cognitivo. Sindrome depressiva di natura reattiva-involutiva.
- Esiti di intervento chirurgico di resezione trans-uretrale (TURB) di carcinoma uroteliale papillare ad alto grado (G3) infiltrante della vescica in attuale assenza di documentata replicazione neoplastica loco-regionale e a distanza”.
Il consulente, valutata la documentazione medica (tra cui, in particolare, il referto di consulenza geriatrica del 01.02.2024 ed il certificato medico redatto in data 31.05.2024 attestante l'intrasportabilità della ricorrente) nonché il referto di consulenza oftalmologica del 12.11.2024 rilasciato dall'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, all'esito degli accertamenti medici prescritti dallo stesso CTU, considerato altresì quanto emerso dall'esame obiettivo effettuato in sede peritale, ha accertato che “la efficienza psico-fisica della parte ricorrente sia compromessa innanzitutto dai riverberi menomativi delle affezioni a carico dell'apparato sensoriale (vista) e dell'apparato osteoscheletrico. E' documentato che la sovrapposizione di più patologie oculari in entrambi gli occhi (retinopatia diabetica proliferante con interessamento maculare + cataratta) e gli esiti dei relativi trattamenti a cui si è sottoposta (fotocoagulazione laser, iniezioni intravitreali anti-
VEGF), nel corso del tempo, hanno marcatamente menomato l'organo della vista laddove sia l'acuità visiva sia il campo visivo risultano oggettivamente deficitari. Tale deficit giustifica la sintomatologia riferita dalla periziata rappresentata da una riduzione della visione centrale attraverso la perdita della percezione dei colori, ridotta capacità di lettura
e scrittura (cfr firma posta in calce al verbale di accesso), difficoltà a distinguere i lineamenti del viso delle persone conosciute ma anche una ipovisione periferica con compromissione della percezione dell'ambiente circostante (fenomeni di cecità notturna, incapacità a distinguere i contorni degli oggetti): a tutto ciò consegue una riduzione dell'autonomia personale di orientamento e di movimento, sia dentro che fuori le mura
2 domestiche, nonché una instabilità posturale, considerati i collegamenti tra il sistema visivo e le strutture costituenti il sistema di regolazione della postura”. Il Ctu ha, inoltre, precisato che: “Per un soggetto che presenta una visione così compromessa è davvero difficile orientarsi nell'ambiente e conservare l'autonomia personale. Ma la ricorrente è altresì menomata nella deambulazione per gli esiti dell'amputazione dell'arto inferiore sinistro (al 1/3 superiore di coscia), quale complicanza di una arteriopatia cronica ostruttiva degli arti inferiori, arteriopatia clinicamente evidente anche all'arto inferiore superstite (claudicatio intermittens;
ipostenia). In tali condizioni è realisticamente improbabile che la periziata, con un apparato della visione e locomotore così marcatamente compromessi, sia ancora in possesso di piena autonomia visiva, di orientamento e di movimento dentro e, soprattutto, fuori il contesto domestico. A tal proposito è utile evidenziare che, per l'età anagrafica, per le condizioni neuropsichiche in cui versa e, soprattutto, a causa dell'epoca della insorgenza del grave deficit visivo risultato essere, solo di recente, rapidamente ingravescente, la periziata non ha intrapreso alcun percorso riabilitattivo di autonomia personale per persone con disabilità visiva, individuale o di gruppo, da svolgersi presso un centro specializzato o presso il proprio domicilio, utile per acquisire nuove capacità per affrontare i problemi pratici e concreti della quotidianità, che vanno dalla cura della persona alla gestione degli indumenti, dal governo della casa alla preparazione dei pasti, dal riconoscere il denaro al firmare, leggere il Braille o utilizzare giochi accessibili nel tempo libero. Concorre a menomare l'autonomia funzionale della parte ricorrente una minore efficienza fisica correlata a processi involutivi muscolari e articolari di natura degenerativa, legati all'età e all'eccesso ponderale, con conseguente generale compromissione della mobilità articolare, globalmente intesa, e della deambulazione in particolare”.
Alla luce di tali risultanze, il consulente ha dunque concluso che la ricorrente: “presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, inoltre mostra un tale deficit della deambulazione da non essere in condizione di compiere gli atti quotidiani della vita risultando, quindi, incapace di espletare autonomamente i seguenti compiti: vestirsi e svestirsi, curare l'igiene personale, spostarsi da e per il proprio domicilio, utilizzare i mezzi di trasporto anche privati, etc.”, con l'ulteriore precisazione in relazione alla individuazione della decorrenza dell'insorgenza di tale stato invalidante che:
“tenuto conto che nel raggiungimento dello stato invalidante utile al fine del riconoscimento della richiesta prestazione previdenziale riveste un ruolo concausale prevalente l'attuale e severo deficit del visus, nella sua entità documentabile solo a mezzo una recentissima consulenza oftalmologica (novembre 2024) si ritiene, anche sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte, di poter retrodatare la decorrenza dello stato invalidante e quindi la decorrenza della richiesta prestazione previdenziale (indennità di accompagnamento) a 6 mesi prima la data del presente accertamento peritale, quindi, al mese di gennaio 2024”. Ha, infine, confermato, benché la questione non sia oggetto di opposizione né di incarico, sulla base della oggettività clinica nonché della documentazione sanitaria agli atti, la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 1 e 3 L. 104/92).
Le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente
3 dalle quali è emersa la sussistenza di nuove e più gravi affezioni, per cui meritano di essere condivise.
* L'opposizione, pertanto, va accolta, atteso che la parte ricorrente è incapace di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dal 01.01.2024.
Si riconosce altresì l'istante affetta da handicap ex art. 3 co. 3 L. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 04.06.2021, come accertato in sede di ATP dal primo CTU, Dott. . Persona_2
*
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura della metà, atteso che l'accertamento della invalidità è sopravvenuto alla domanda amministrativa ed agli CP_ accertamenti peritali del primo ctu;
segue la condanna dell' al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
Alle spese delle due consulenze tecniche si provvede, poi, come da separati decreti a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara che la parte ricorrente è incapace di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dal 01.01.2024;
- dichiara altresì che la parte ricorrente versa in una condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 04.06.2021; CP_
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso forfetario per spese generali
(15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di consulenze tecniche come da separati decreti. NAPOLI, 03.04.2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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