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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1/2022 R.G., promossa
da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palagonia presso lo studio dell'Avv. Francesco Panebianco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Acireale, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Peluso che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Nunzio Peluso, giusta procura in atti
1 appellato
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.6.2018, esponeva di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze di , titolare di un bar pasticceria, dal Controparte_1
novembre 2016, ma regolarizzato da maggio 2017 come lavoratore part-time,
svolgendo le mansioni di pasticcere ed osservando l'orario dalle 5.00 alle
14.30 dal mercoledì al martedì, comprese domeniche e festivi, dietro la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Deduceva altresì che non gli erano stati riconosciuti l'indennità per ferie non godute, lo straordinario per il lavoro notturno, la retribuzione per lavoro festivo e il tfr. Adiva quindi il Tribunale di Catania
perché condannasse il convenuto al pagamento delle differenze retributive pari alla somma di € 11.200,00, oltre agli ulteriori emolumenti spettanti per le predette causali.
Si costituiva parte resistente che contestava la ricostruzione dei fatti così
come riportata da controparte, sostenendo di aver corrisposto quanto dovuto al lavoratore in forza del contratto part- time e in relazione al periodo lavorativo dal maggio 2017 a dicembre 2017, data di cessazione del rapporto di lavoro,
così come del resto comprovato dalle buste paga quietanzate e non disconosciute dal ricorrente.
2 Espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi il Tribunale rigettava le domande attoree. Per quel che è ancora di interesse, il decidente riteneva che dall'esame delle deposizioni testimoniali non emergesse la prova del periodo lavorativo dal novembre del 2016, né dell'orario lavorativo indicato in ricorso dal momento che il mercoledì il locale era chiuso;
che l'orario osservato dal lavoratore era dalle 6.00 alle 10.00 per sei giorni alla settimana,
come confermato dalla teste e non smentito dal teste Testimone_1
il quale, riferendo di aver talvolta accompagnato al lavoro il Tes_2 Pt_1
aveva dichiarato allo stesso tempo di non conoscere a che ora questi finiva, né
lo aveva visto lavorare;
che, sebbene il ricorrente non avesse chiesto di provare di non aver goduto di ferie, non aveva nemmeno contestato le dichiarazioni avversarie circa il riconoscimento delle ferie tra il 19 e il 28
novembre 2017 e nel periodo tra il 24 e il 29 agosto 2017; che le pretese creditorie vantate a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale, per lavoro notturno e TFR risultavano essere state soddisfatte, come dimostrato dalle buste paga quietanzate dal e non contestate;
che la retribuzione di Pt_1
fatto corrisposta era corrispondente a quella prevista dal CCNL di settore in relazione all'inquadramento del lavoratore nel livello 6S, circostanza non specificamente contestata dall'interessato. Le spese processuali venivano compensate tra le parti.
Avverso la sentenza il ha proposto tempestivo appello al quale ha Pt_1
resistito l'appellato.
3 La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di primo grado.
In particolare, il decidente ha valorizzato la deposizione della teste CP_1
sebbene fosse figlia del resistente e dipendente dello stesso e quindi
“interessata” all'esito della causa. Ha trascurato inoltre che la teste, svolgendo le mansioni di cassiera in locale diverso dal laboratorio, non poteva conoscere gli orari lavorativi osservati dal ricorrente.
1.1 Ha errato il giudice di primo grado nel considerare inidonea la deposizione del teste in quanto resa “de relato”. Al contrario, le Tes_2
dichiarazioni di questi appaiono circostanziate e disinteressate. Il teste ha infatti dichiarato di aver accompagnato il sul posto di lavoro fin dal Pt_1
novembre del 2016, confermando così la data di inizio del rapporto. Ha inoltre indicato gli orari di ingresso e di uscita dal lavoro, oltre ai giorni della settimana.
1.2 In merito alle ferie, l'appellante si duole che il primo giudice abbia considerato non contestato il relativo godimento, sostenuto dal resistente.
Obietta di aver contestato “quanto asserito da controparte in quanto infondato in fatto e diritto”.
4 1.3 L'appellante censura poi la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato la mancata produzione di conteggi analitici delle presunte differenze retributive. Osserva al riguardo che il giudice avrebbe dovuto ammettere una ctu contabile, come peraltro richiesto con il ricorso introduttivo.
2. I motivi di appello, in detti termini riassunti, non sono meritevoli di accoglimento.
3. Va preliminarmente evidenziato che non vi è alcuna contestazione in ordine al tfr, alla maggiorazione per lavoro notturno e domenicale che il primo giudice ha considerato corrisposti alla luce delle buste paga in atti, quietanzate e non contestate dal lavoratore. Sul punto si è, pertanto, formato un giudicato.
Altrettando deve dirsi riguardo alle mansioni svolte dal e al Pt_1
conseguente inquadramento che l'appellato riconduce rispettivamente a quelle di “aiuto pasticcere” e al livello 6S del CCNL Dipendenti di aziende
alberghiere, pubblici servizi. Stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di
viaggio e turismo, campeggi e villaggi turistici. Fermo restando che il ricorrente non aveva allegato alcunchè che giustificasse la qualifica attribuitasi di “pasticcere” e la rivendicazione del relativo trattamento retributivo previsto dal CCNL di settore, l'appellante non ha rivolto alcun motivo di gravame contro la statuizione che ha confermato la qualifica e l'inquadramento del lavoratore operata dall'appellato.
4. La questione controversa, quindi rimane quella dell'individuazione del periodo e dell'orario lavorativo, nonché del godimento delle ferie.
5 4.1 Al riguardo, la teste ha confermato che il rapporto lavorativo CP_1
del è durato dal maggio 2017 a dicembre 2017, che l'orario Pt_1
osservato dal ricorrente era dalle 6.00 alle 10.00 per sei giorni alla settimana con esclusione del mercoledì in cui il locale rimaneva chiuso;
che il Pt_1
aveva goduto di ferie (oltre ai 6 giorni di agosto) anche nel periodo dal 19 al
28 novembre.
La testimonianza, sebbene resa da un soggetto legato alla parte convenuta da vincoli di parentela, non è per ciò solo inattendibile. Come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità.” (v. Cass.
n.2295/2021 ex multis). Nella fattispecie la deposizione della teste CP_1
oltre ad essere avvalorata dalla documentazione in atti ed in particolare dal mod. (da cui risultano il periodo di lavoro ed il part-time) e dalle Pt_2
buste paga quietanzate (da cui risultano i giorni lavorati, le ferie e le retribuzioni corrisposte) appare credibile anche in considerazione di quelle circostanze alle quali l'appellante ha attribuito un valore indiziario della non attendibilità della teste, posto che l'esercizio delle mansioni di cassiera all'interno del negozio e il disbrigo dell'attività amministrativa dell'azienda
(v. dichiarazione testimoniale) le consentivano di avere conoscenza diretta delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del dipendente.
6 4.2 Di contro, la deposizione del teste si rivela per un verso Tes_2
generica, in quanto circostanziata solo in base al fatto che qualche volta accompagnava e riprendeva dal lavoro il ricorrente e, per altro verso inattendibile, dal momento che il teste indica un orario lavorativo con inizio dalle ore 6.30, diverso da quello indicato nel ricorso (dalle ore 5.00) e include nei giorni lavorativi il mercoledì riservato, invece, alla chiusura infrasettimanale del locale.
5. Deve, pertanto, considerarsi non assolto l'onere del lavoratore di dimostrare i presupposti delle sue pretese.
Diversamente può dirsi provato da parte datoriale, sulla quale grava il relativo onere, la concessione di ferie nei 6 giorni di agosto e nel periodo dal
19 al 28 novembre, per come sostenuto nella memoria di costituzione in primo grado. Le dichiarazioni rese dalla teste confermative della CP_1
circostanza, risultano avvalorate dalle buste paga quietanzate che attesta anche la retribuzione delle ferie, e non sono state specificamente contestate da controparte nel precedente grado.
6.Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va rigettato.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori distrattari, che hanno reso la prescritta dichiarazione.
11. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
7 Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei difensori.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1/2022 R.G., promossa
da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palagonia presso lo studio dell'Avv. Francesco Panebianco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Acireale, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Peluso che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Nunzio Peluso, giusta procura in atti
1 appellato
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.6.2018, esponeva di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze di , titolare di un bar pasticceria, dal Controparte_1
novembre 2016, ma regolarizzato da maggio 2017 come lavoratore part-time,
svolgendo le mansioni di pasticcere ed osservando l'orario dalle 5.00 alle
14.30 dal mercoledì al martedì, comprese domeniche e festivi, dietro la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Deduceva altresì che non gli erano stati riconosciuti l'indennità per ferie non godute, lo straordinario per il lavoro notturno, la retribuzione per lavoro festivo e il tfr. Adiva quindi il Tribunale di Catania
perché condannasse il convenuto al pagamento delle differenze retributive pari alla somma di € 11.200,00, oltre agli ulteriori emolumenti spettanti per le predette causali.
Si costituiva parte resistente che contestava la ricostruzione dei fatti così
come riportata da controparte, sostenendo di aver corrisposto quanto dovuto al lavoratore in forza del contratto part- time e in relazione al periodo lavorativo dal maggio 2017 a dicembre 2017, data di cessazione del rapporto di lavoro,
così come del resto comprovato dalle buste paga quietanzate e non disconosciute dal ricorrente.
2 Espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi il Tribunale rigettava le domande attoree. Per quel che è ancora di interesse, il decidente riteneva che dall'esame delle deposizioni testimoniali non emergesse la prova del periodo lavorativo dal novembre del 2016, né dell'orario lavorativo indicato in ricorso dal momento che il mercoledì il locale era chiuso;
che l'orario osservato dal lavoratore era dalle 6.00 alle 10.00 per sei giorni alla settimana,
come confermato dalla teste e non smentito dal teste Testimone_1
il quale, riferendo di aver talvolta accompagnato al lavoro il Tes_2 Pt_1
aveva dichiarato allo stesso tempo di non conoscere a che ora questi finiva, né
lo aveva visto lavorare;
che, sebbene il ricorrente non avesse chiesto di provare di non aver goduto di ferie, non aveva nemmeno contestato le dichiarazioni avversarie circa il riconoscimento delle ferie tra il 19 e il 28
novembre 2017 e nel periodo tra il 24 e il 29 agosto 2017; che le pretese creditorie vantate a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale, per lavoro notturno e TFR risultavano essere state soddisfatte, come dimostrato dalle buste paga quietanzate dal e non contestate;
che la retribuzione di Pt_1
fatto corrisposta era corrispondente a quella prevista dal CCNL di settore in relazione all'inquadramento del lavoratore nel livello 6S, circostanza non specificamente contestata dall'interessato. Le spese processuali venivano compensate tra le parti.
Avverso la sentenza il ha proposto tempestivo appello al quale ha Pt_1
resistito l'appellato.
3 La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di primo grado.
In particolare, il decidente ha valorizzato la deposizione della teste CP_1
sebbene fosse figlia del resistente e dipendente dello stesso e quindi
“interessata” all'esito della causa. Ha trascurato inoltre che la teste, svolgendo le mansioni di cassiera in locale diverso dal laboratorio, non poteva conoscere gli orari lavorativi osservati dal ricorrente.
1.1 Ha errato il giudice di primo grado nel considerare inidonea la deposizione del teste in quanto resa “de relato”. Al contrario, le Tes_2
dichiarazioni di questi appaiono circostanziate e disinteressate. Il teste ha infatti dichiarato di aver accompagnato il sul posto di lavoro fin dal Pt_1
novembre del 2016, confermando così la data di inizio del rapporto. Ha inoltre indicato gli orari di ingresso e di uscita dal lavoro, oltre ai giorni della settimana.
1.2 In merito alle ferie, l'appellante si duole che il primo giudice abbia considerato non contestato il relativo godimento, sostenuto dal resistente.
Obietta di aver contestato “quanto asserito da controparte in quanto infondato in fatto e diritto”.
4 1.3 L'appellante censura poi la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato la mancata produzione di conteggi analitici delle presunte differenze retributive. Osserva al riguardo che il giudice avrebbe dovuto ammettere una ctu contabile, come peraltro richiesto con il ricorso introduttivo.
2. I motivi di appello, in detti termini riassunti, non sono meritevoli di accoglimento.
3. Va preliminarmente evidenziato che non vi è alcuna contestazione in ordine al tfr, alla maggiorazione per lavoro notturno e domenicale che il primo giudice ha considerato corrisposti alla luce delle buste paga in atti, quietanzate e non contestate dal lavoratore. Sul punto si è, pertanto, formato un giudicato.
Altrettando deve dirsi riguardo alle mansioni svolte dal e al Pt_1
conseguente inquadramento che l'appellato riconduce rispettivamente a quelle di “aiuto pasticcere” e al livello 6S del CCNL Dipendenti di aziende
alberghiere, pubblici servizi. Stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di
viaggio e turismo, campeggi e villaggi turistici. Fermo restando che il ricorrente non aveva allegato alcunchè che giustificasse la qualifica attribuitasi di “pasticcere” e la rivendicazione del relativo trattamento retributivo previsto dal CCNL di settore, l'appellante non ha rivolto alcun motivo di gravame contro la statuizione che ha confermato la qualifica e l'inquadramento del lavoratore operata dall'appellato.
4. La questione controversa, quindi rimane quella dell'individuazione del periodo e dell'orario lavorativo, nonché del godimento delle ferie.
5 4.1 Al riguardo, la teste ha confermato che il rapporto lavorativo CP_1
del è durato dal maggio 2017 a dicembre 2017, che l'orario Pt_1
osservato dal ricorrente era dalle 6.00 alle 10.00 per sei giorni alla settimana con esclusione del mercoledì in cui il locale rimaneva chiuso;
che il Pt_1
aveva goduto di ferie (oltre ai 6 giorni di agosto) anche nel periodo dal 19 al
28 novembre.
La testimonianza, sebbene resa da un soggetto legato alla parte convenuta da vincoli di parentela, non è per ciò solo inattendibile. Come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità.” (v. Cass.
n.2295/2021 ex multis). Nella fattispecie la deposizione della teste CP_1
oltre ad essere avvalorata dalla documentazione in atti ed in particolare dal mod. (da cui risultano il periodo di lavoro ed il part-time) e dalle Pt_2
buste paga quietanzate (da cui risultano i giorni lavorati, le ferie e le retribuzioni corrisposte) appare credibile anche in considerazione di quelle circostanze alle quali l'appellante ha attribuito un valore indiziario della non attendibilità della teste, posto che l'esercizio delle mansioni di cassiera all'interno del negozio e il disbrigo dell'attività amministrativa dell'azienda
(v. dichiarazione testimoniale) le consentivano di avere conoscenza diretta delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del dipendente.
6 4.2 Di contro, la deposizione del teste si rivela per un verso Tes_2
generica, in quanto circostanziata solo in base al fatto che qualche volta accompagnava e riprendeva dal lavoro il ricorrente e, per altro verso inattendibile, dal momento che il teste indica un orario lavorativo con inizio dalle ore 6.30, diverso da quello indicato nel ricorso (dalle ore 5.00) e include nei giorni lavorativi il mercoledì riservato, invece, alla chiusura infrasettimanale del locale.
5. Deve, pertanto, considerarsi non assolto l'onere del lavoratore di dimostrare i presupposti delle sue pretese.
Diversamente può dirsi provato da parte datoriale, sulla quale grava il relativo onere, la concessione di ferie nei 6 giorni di agosto e nel periodo dal
19 al 28 novembre, per come sostenuto nella memoria di costituzione in primo grado. Le dichiarazioni rese dalla teste confermative della CP_1
circostanza, risultano avvalorate dalle buste paga quietanzate che attesta anche la retribuzione delle ferie, e non sono state specificamente contestate da controparte nel precedente grado.
6.Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va rigettato.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori distrattari, che hanno reso la prescritta dichiarazione.
11. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
7 Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei difensori.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
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