Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Decreto cautelare 18 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07783/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7783 del 2024, proposto da MO CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
;
nei confronti
EA CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RI UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento 16 febbraio 2024 - Dipartimento organizzazione giudiziaria - Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità - Terzo scorrimento nella parte in cui non è preceduto, come i due precedenti, da idonea comunicazione a mezzo mail volta ad avvertire i candidati della nuova riapertura della graduatoria nonché nella parte in cui irroga la sanzione della rinuncia a seguito della mancata scelta della sede;
2. del provvedimento 12 giugno 2024 - Dipartimento organizzazione giudiziaria - Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità – scorrimento e assegnazione sedi, nella parte in cui commina l’esclusione di parte ricorrente per non aver manifestato l’interesse al precedente scorrimento anche in tal caso non preceduto, come i due precedenti, da idonea comunicazione a mezzo mail volta ad avvertire i candidati della nuova riapertura della graduatoria nonché nella parte in cui irroga la sanzione della rinuncia a seguito della mancata scelta della sede;
3. del provvedimento 25 giugno 2024 - Dipartimento organizzazione giudiziaria - Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità – scorrimento e assegnazione sedi, nella parte in cui commina l’esclusione di parte ricorrente per non aver manifestato l’interesse al precedente scorrimento anche in tal caso non preceduto, come i due precedenti, da idonea comunicazione a mezzo mail volta ad avvertire i candidati della nuova riapertura della graduatoria nonché nella parte in cui irroga la sanzione della rinuncia a seguito della mancata scelta della sede;
4. di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato non consente l’inserimento e l’ammissione di parte ricorrente nella graduatoria di merito o comunque una sua esclusione dalla graduatoria;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione alla graduatoria di merito per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, FO Pa, EA CA e RI UC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I fatti di causa sono i seguenti.
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale per la copertura a tempo determinato di 1.660 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale III, fascia economica F1, da inquadrare nel personale del Ministero della Giustizia.
L’istante non rientrava inizialmente vincitori e non otteneva alcun posto tra quelli messi a concorso. Tuttavia come dedotto dal ricorso introduttivo, accadeva che nel corso dell’anno 2023, a distanza di 18 mesi dall’assunzione in servizio dei primi vincitori di concorso, con nota del 4 aprile, l’amministrazione si determinava far scorrere la graduatoria, comunicando a mezzo mail ai candidati i primi due scorrimenti.
Nel 2024, l’amministrazione disponeva un terzo scorrimento, che tuttavia, inopinatamente, non veniva comunicato all’istante (e agli altri candidati).
Per effetto di ciò, l’esponente, che si ripete aveva ricevuto regolarmente le prime due comunicazioni relative ai primi due scorrimenti, confermava il proprio interesse allo scorrimento tranne che per il terzo, di cui non aveva avuto tempestiva notizia; con la conseguenza di non partecipare alla terza fase della procedura de qua che l’avrebbe vista assegnataria della sede ambita e cioè la sede di Messina. Dal che l’odierno ricorso, con il quale la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di non ammissione e la riassegnazione della sede spettante all’esito del ridetto terzo scorrimento dal quale era stata esclusa.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, contestando il ricorso. Si costituivano altresì in controinteressati nominati in epigrafe.
Con ordinanza cautelare del 12 settembre 24, il Collegio accoglieva la domanda cautelare, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare il nuovo scorrimento di graduatoria alla ricorrente nelle forme già utilizzate in precedenza per i primi scorrimenti, posto che tale adempimento era imposto da evidenti ragioni di buona fede anche al fine di tutelare l’affidamento ingenerato dalle precedenti modalità comunicative.
Il TAR dunque mandava l’amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti all’accoglimento della domanda.
Per effetto di ciò l’amministrazione inseriva, senza riserva, tutti i concorrenti che avevano omesso di rappresentare l’interesse allo scorrimento, il tutto con provvedimento del 12 settembre 2024.
Con riferimento poi alla posizione specifica della ricorrente, il Ministero provvedeva a stipulare il relativo contratto in data 10 dicembre 2024, con relativa assegnazione presso il tribunale ordinario di Messina.
Tanto premesso, l’assegnazione dell’istante alla sede di Messina con stipula del relativo contratto palesa l’avvenuta acquiescenza dell’amministrazione all’ordinanza cautelare.
Trattasi di comportamento consapevole e volontario, perché l’amministrazione (senza riserva e non in espresso adempimento dell’ordinanza cautelare) ha adottato una nuova e innovativa determinazione, cha ha superato l’assetto di cui agli atti originariamente impugnati, consentendo l’avanzamento del ricorrente (e anche di tutti quanti gli altri soggetti cui non era stato comunicato il terzo scorrimento) nell’iter concorsuale di cui si verte.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come richiesto dalla parte ricorrente nell’ultima memoria difensiva depositata il 13 dicembre 2024.
Sussistono i presupposti di legge per conto per compensare le spese delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO