TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3877/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Parte_1
Vittoria n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
- resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) ordinare al , in Controparte_1
persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione
1 di carriera prot. n. 6206 del 04.11.2014, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
IC “Docimo” di Rose (CS), l'intero servizio preruolo prestato dall'odierno ricorrente, con
riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 2, mesi 3 e giorni 22; 2)
dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione del gradone stipendiale 3-8; 3)
conseguentemente, ordinare al , in persona del pro- Controparte_1 CP_3
tempore di inquadrare il ricorrente, alla data dell'1.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14, con
anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva, di anni 1
mesi 11 giorni 0 avendo completato in data 30.09.2009 il servizio rientrante nella fascia stipendiale
3-8; 4) con riferimento alle differenze retributive già maturate a partire dall'immissione in ruolo,
dichiarare, quindi, il diritto del sig. a percepire: - le differenze retributive Parte_1
intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 9-14 dal 01.09.211 (giorno di
decorrenza della contrattazione a tempo indeterminato) al 21.01.2012 (data di ultimazione della
fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera); - le
differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale
15-20 dal 1.10.2016 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio
effettivamente prestato) al 21.01.2019 (data di ultimazione della fascia stipendiale 9-14 sulla base
dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera); 5) condannare, quindi, il
[...]
, in persona del pro-tempore a pagare all'odierno ricorrente le Controparte_1 CP_3
corrispondenti differenze retributive oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il Controparte_1
, in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze
[...] CP_2
contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore del ricorrente
per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti della prescrizione quinquennale;
7)
condannare il , in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_3
pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei
costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.…”.
2 Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per
l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché
l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti …” “… nella denegata ipotesi in cui
venisse riconosciuto il diritto alla corresponsione delle differenze retributive, tal diritto dovrà
comunque essere dichiarato prescritto nei termini sopra indicati o secondo il diverso computo che il
Giudice vorrà ritenere …”.
CP_ Conclusioni dell' “… - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale
CP_ veicolata da parte ricorrente - condannare l'azienda resistente al pagamento nei confronti dell'
di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento
giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio l'Istituto
Comprensivo “V. Padula” come assistente amministrativo a seguito di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2011 ed economica dal 7.12.2011;
che, prima dell'assunzione, aveva svolto diversi anni di servizio con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2000/2001; che, con decreto n. prot. 6206 del 27.5.2021, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Docimo” di Rende aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 che non prevedeva il riconoscimento integrale dei servizi non di ruolo, ma nei limiti dei 2/3 per gli anni successivi ai primi quattro anni;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva
99/70/CE; che l'anzianità di servizio andava calcolata in riferimento alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento
3 nelle fasce stipendiali, con le conseguenti differenze retributive;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del 4.8.2011; che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione retributiva,
CP_ da versare in favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 27.1.2025.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni CP_1
ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs.
297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato,
dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR
399/1988; che in conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
4 L'eccezione di prescrizione formulata dal resistente (si ritiene si superare CP_1
l'irritualità rappresentata dalla formulazione dell'eccezione in distinta “Memoria
integrativa” depositata nella stessa data della costituzione in giudizio, atteso che le altre parti hanno avuto ogni possibilità di difesa) - che non può riguardare l'anzianità di servizio in ruolo, che configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione (cfr. Cass. 2232/2020) - è fondata in riferimento alle conseguenziali differenze retributive per il periodo 1.9.2011/21.1.2012, atteso il decorso del termine quinquennale (cfr. Cass. SS.UU. 36197/2023).
Ciò posto, facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'azione proposta deve qualificarsi come diretta alla “declaratoria iuris” del diritto ed alla richiesta di condanna generica del al pagamento delle differenze retributive, CP_1
atteso che la parte ricorrente chiede fondamentalmente l'accertamento del diritto azionato, anche in riferimento ai diversi scaglioni specificatamente indicati.
Ciò posto, secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. Sez. Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270 del
2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle
indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4
5 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha
carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in
base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il
pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le
maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono
condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere
legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione
oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza
ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una
norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di
lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Persona_2
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che 6 essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti
da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in
considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a
tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito
di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata
esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui
sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio
in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione
oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale riconoscimento,
all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità maturata in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale ricostituzione di carriera,
come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va
rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i
dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai
titoli, sulla base dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di
tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di
ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, Per_3
C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
7 Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento
dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in
contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo
triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta
accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto
interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi
immesso nèi ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato").
I principi indicati, ancora, debbono valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora
Cass. Sez. Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad
personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo
indeterminato”).
8 Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam,
fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Su tali premesse, richiamato il carattere da attribuirsi all'azione proposta come sopra indicato, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità
di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente alla sua CP_1
immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (evidenziandosi l'insussistenza di contestazioni specifiche del resistente in ordine alle CP_1
circostanze di fatto affermate dalla parte ricorrente), con diritto alla correlata progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata per il periodo 1.10.2016/21.1.2019,
con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' per il medesimo periodo.
In ordine alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle stesse per la posizione del convenuto. CP_1
Allo stesso modo, le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell' attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con correlata progressione stipendiale e applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al CP_1
riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale per il periodo 1.10.2016/21.1.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna il Ministero convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei
CP_ confronti dell' per il periodo 1.10.2016/21.1.2019;
compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 12.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3877/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Parte_1
Vittoria n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
- resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) ordinare al , in Controparte_1
persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione
1 di carriera prot. n. 6206 del 04.11.2014, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
IC “Docimo” di Rose (CS), l'intero servizio preruolo prestato dall'odierno ricorrente, con
riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 2, mesi 3 e giorni 22; 2)
dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione del gradone stipendiale 3-8; 3)
conseguentemente, ordinare al , in persona del pro- Controparte_1 CP_3
tempore di inquadrare il ricorrente, alla data dell'1.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14, con
anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva, di anni 1
mesi 11 giorni 0 avendo completato in data 30.09.2009 il servizio rientrante nella fascia stipendiale
3-8; 4) con riferimento alle differenze retributive già maturate a partire dall'immissione in ruolo,
dichiarare, quindi, il diritto del sig. a percepire: - le differenze retributive Parte_1
intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 9-14 dal 01.09.211 (giorno di
decorrenza della contrattazione a tempo indeterminato) al 21.01.2012 (data di ultimazione della
fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera); - le
differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale
15-20 dal 1.10.2016 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio
effettivamente prestato) al 21.01.2019 (data di ultimazione della fascia stipendiale 9-14 sulla base
dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera); 5) condannare, quindi, il
[...]
, in persona del pro-tempore a pagare all'odierno ricorrente le Controparte_1 CP_3
corrispondenti differenze retributive oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il Controparte_1
, in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze
[...] CP_2
contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore del ricorrente
per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti della prescrizione quinquennale;
7)
condannare il , in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_3
pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei
costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.…”.
2 Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per
l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché
l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti …” “… nella denegata ipotesi in cui
venisse riconosciuto il diritto alla corresponsione delle differenze retributive, tal diritto dovrà
comunque essere dichiarato prescritto nei termini sopra indicati o secondo il diverso computo che il
Giudice vorrà ritenere …”.
CP_ Conclusioni dell' “… - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale
CP_ veicolata da parte ricorrente - condannare l'azienda resistente al pagamento nei confronti dell'
di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento
giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio l'Istituto
Comprensivo “V. Padula” come assistente amministrativo a seguito di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2011 ed economica dal 7.12.2011;
che, prima dell'assunzione, aveva svolto diversi anni di servizio con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2000/2001; che, con decreto n. prot. 6206 del 27.5.2021, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Docimo” di Rende aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 che non prevedeva il riconoscimento integrale dei servizi non di ruolo, ma nei limiti dei 2/3 per gli anni successivi ai primi quattro anni;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva
99/70/CE; che l'anzianità di servizio andava calcolata in riferimento alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento
3 nelle fasce stipendiali, con le conseguenti differenze retributive;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del 4.8.2011; che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione retributiva,
CP_ da versare in favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 27.1.2025.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni CP_1
ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs.
297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato,
dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR
399/1988; che in conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
4 L'eccezione di prescrizione formulata dal resistente (si ritiene si superare CP_1
l'irritualità rappresentata dalla formulazione dell'eccezione in distinta “Memoria
integrativa” depositata nella stessa data della costituzione in giudizio, atteso che le altre parti hanno avuto ogni possibilità di difesa) - che non può riguardare l'anzianità di servizio in ruolo, che configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione (cfr. Cass. 2232/2020) - è fondata in riferimento alle conseguenziali differenze retributive per il periodo 1.9.2011/21.1.2012, atteso il decorso del termine quinquennale (cfr. Cass. SS.UU. 36197/2023).
Ciò posto, facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'azione proposta deve qualificarsi come diretta alla “declaratoria iuris” del diritto ed alla richiesta di condanna generica del al pagamento delle differenze retributive, CP_1
atteso che la parte ricorrente chiede fondamentalmente l'accertamento del diritto azionato, anche in riferimento ai diversi scaglioni specificatamente indicati.
Ciò posto, secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. Sez. Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270 del
2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle
indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4
5 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha
carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in
base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il
pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le
maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono
condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere
legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione
oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza
ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una
norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di
lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Persona_2
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che 6 essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti
da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in
considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a
tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito
di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata
esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui
sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio
in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione
oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale riconoscimento,
all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità maturata in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale ricostituzione di carriera,
come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va
rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i
dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai
titoli, sulla base dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di
tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di
ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, Per_3
C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
7 Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento
dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in
contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo
triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta
accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto
interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi
immesso nèi ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato").
I principi indicati, ancora, debbono valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora
Cass. Sez. Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad
personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo
indeterminato”).
8 Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam,
fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Su tali premesse, richiamato il carattere da attribuirsi all'azione proposta come sopra indicato, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità
di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente alla sua CP_1
immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (evidenziandosi l'insussistenza di contestazioni specifiche del resistente in ordine alle CP_1
circostanze di fatto affermate dalla parte ricorrente), con diritto alla correlata progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata per il periodo 1.10.2016/21.1.2019,
con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' per il medesimo periodo.
In ordine alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle stesse per la posizione del convenuto. CP_1
Allo stesso modo, le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell' attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con correlata progressione stipendiale e applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al CP_1
riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale per il periodo 1.10.2016/21.1.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna il Ministero convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei
CP_ confronti dell' per il periodo 1.10.2016/21.1.2019;
compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 12.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
10