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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13113 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 30837/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]) Parte_1 quale erede di (nata in [...] il [...] e deceduta Persona_1
il 6.12.2024), elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio SS 45, presso lo studio dell'avv. Nadia Candeloro che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
CP_1 convenuto contumace all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che aveva diritto all'indennità di Persona_1
accompagnamento con decorrenza 1.5.2023 e fino alla data del decesso
(6.12.2024) e condanna l' a corrispondere all'erede i ratei CP_1 Parte_1
arretrati di detta prestazione, in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario del CP_1 ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.863,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.9.2025 quale erede di Parte_1
, deceduta il 6.12.2024 - esponendo che quest'ultima aveva già Persona_1 ottenuto un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 2.5.2025, aveva omologato la Ctu medica che aveva accertato chela era in possesso del requisito medico per ottenere Per_1
l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del
24.4.2023) e di aver infruttuosamente fatto richiesta all' quale erede, dei ratei CP_1 di detta prestazione, in presenza degli ulteriori requisiti oltre quello medico- sanitario - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del diritto del CP_1 suo dante causa a detta prestazione e la condanna dell' al pagamento in suo CP_1
favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°
La domanda è fondata.
Sussiste il diritto vantato dall'erede ricorrente poiché, oltre al requisito medico-sanitario in favore del proprio dante causa (e di cui al decreto di omologa di atp, ritualmente notificato all' e seguìto dalla notifica del modello AP23), è CP_1 presente anche l'ulteriore requisito socio-economico, come da autocertificazione in atti (la dante causa non è mai stata ricoverata in istituti di Persona_1
lungodegenza con retta a carico dello Stato).
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della alla indennità di Per_1
accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 con decorrenza 1.5.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) e fino al 6.12.2024 (data del decesso), e di conseguenza l' CP_1 deve essere condannato a corrispondere all'erede ricorrente i ratei arretrati di detta prestazione in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre alla oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al DM n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 5.200,01 a € 26.000,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di
2 queste tre fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm
n. 147/2022 - considerata l'estrema semplicità della questione trattata.
Roma, 18.12.2025.
Il giudice
SS AG
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