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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Così composto:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera delegata
Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), nella qualità di titolare della omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in
[...]
Ispica, via Statale n.108, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gambuzza che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente
E
, Controparte_1 presso la (C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed ivi domiciliata presso gli uffici siti in Palermo, in via Mariano Stabile n. 184; convenuta
Conclusioni delle parti: ricorrente – come in ricorso introduttivo;
memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 05/03/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza collegiale del 15/07/2025; convenuta – come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante p.-t., premettendo di essere proprietario di un fondo rustico sito in Contrada Biduri (basso piano ispicese), esteso complessivamente ha. 1.04.76, coperto da serre e coltivato a primaticci;
chiedeva la condanna della convenuta Autorità di Bacino al risarcimento dei danni causati dagli allagamenti verificatisi nel territorio ispicese dopo la notevole pioggia caduta tra il 25 e il 26 ottobre 2019 e nel periodo 8-10 febbraio 2023, a seguito dello straripamento del torrente “Sulla”.
Si costituiva in giudizio l'Autorità di Bacino, la quale contestava la domanda proposta.
Istruita la causa a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; precisate le conclusioni innanzi al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933; disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 15/07/2025 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Il terreno oggetto di causa ricade nel territorio comunale di Ispica, contrada Biduri. Da un punto di vista agronomico si tratta di un terreno pianeggiante, posto ad una quota altimetrica media di 80 metri s.l.m., interamente coltivato con colture ortive in serra.
Esso risulta censito all'Agenzia del Territorio di Ragusa, Catasto Terreni del Comune di Ispica al foglio 14, part.lle 96, 213, 216, 217.
La proprietà, intestata a parte ricorrente e al coniuge ( Tunisia, Persona_1 Persona_2
11/09/1972), si raggiunge provenendo dall'uscita autostradale di Rosolini, prendendo la S.P. n. 26 in direzione di Pachino. Superato il viadotto autostradale, raggiunta la rotatoria si prende la prima uscita a destra e si prosegue sulla strada comunale “Salmaca Biduri” fino a raggiungere il SO AR (torrente Sulla); superato questo, alla rotatoria si prende la terza uscita in direzione est. Si prosegue infine in una stradella a fondo sterrato e dopo 300 metri, sul lato sinistro, si oltrepassa nuovamente il fossato e si arriva al terreno agricolo di proprietà del ricorrente.
Dal punto di vista descrittivo, il tratto del torrente Sulla più prossimo all'appezzamento del ricorrente (in particolare, alle p.lle 216 e 217 ove sono ubicate le serre), come dimostrato dall'immagine fotografica allegata alla CTU, ha un tracciato planimetrico leggermente ondulato, caratterizzato dalla successione di curve ad ampio raggio.
Nel tratto dell'alveo oggetto di interesse, considerato per una estesa di circa 800 m, si trovano (da monte verso valle) tre attraversamenti stradali costituiti da altrettanto ponticelli.
La presenza del ponticello, a causa delle caratteristiche della sua struttura e in particolare della trave sottostante l'impalcato, riduce la luce di passaggio delle acque rispetto alla sommità delle sponde.
L'alveo corre incassato e senza argini in rilevato rispetto al piano di campagna circostante e il fondo e le sponde sono ricoperte di materiale pietroso di varia pezzatura, con dimensioni anche di vari decimetri. Quanto alle sue condizioni, i consulenti hanno rilevato sporadica vegetazione di tipo erbaceo e, in alcune aree, la presenza di canneti di modesta estensione. Dall'esame delle immagini fotografiche i consulenti hanno poi ritenuto che le condizioni rilevate in occasione del sopralluogo fossero analoghe a quelle esistenti all'epoca degli episodi meteorici per cui è causa.
I consulenti, dopo aver ispezionato i luoghi, accertando le condizioni infrastrutturali e vegeto– produttive del terreno oggetto di indagine, hanno operato una ricostruzione quanto più veritiera ed affidabile delle condizioni in cui esso versava nel periodo antecedente i due eventi meteorici per cui è causa, raffrontando tali condizioni con quelle rilevate dopo i detti eventi.
La metodologia d'indagine applicata, ed ivi descritta, ha permesso di accertare con un grado di precisione abbastanza elevato la presenza o meno di acqua superficiale o nei primi strati del terreno, in conseguenza delle abbondanti piogge verificatesi anni addietro (2019 e 2023).
Ultimati gli studi idrologico ed idraulico, i CC.TT.UU. hanno innanzi tutto escluso il carattere di eccezionalità delle piogge verificatesi nei giorni 25-26/10/2019 e 08-10/02/2023.
Lo studio delle probabilità di accadimento dell'evento piovoso, e quindi di eventuali caratteri di eccezionalità, consiste nel confrontare i dati relativi al singolo evento con quelli ottenuti sulla base di leggi di distribuzione della probabilità adattate alle serie storiche di riferimento.
Per il caso in esame, i consulenti hanno applicato la legge di distribuzione TCEV, e definito la porzione di territorio di interesse ai fini dell'indagine, costituita dal bacino idrografico del corpo idrico in questione, tracciato con riferimento a una sezione di chiusura scelta in relazione all'area in studio (coincidente con il ponte di attraversamento della viabilità interpoderale di cui alla lettera B)).
Una volta definito il bacino i tecnici hanno individuato le stazioni pluviografiche per le quali sono disponibili sia le registrazioni delle altezze di pioggia relative all'evento in studio, sia i dati delle serie storiche delle piogge intense di durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore, entrambi necessari all'esecuzione dello studio statistico.
Le stazioni individuate sono quelle appartenenti alla rete di rilevazione del SIAS, di Modica e di Ispica.
Effettuati gli ulteriori approfondimenti, applicando la legge di distribuzione TCEV, sono stati determinati, per dato tempo di ritorno, i valori di massima altezza di pioggia per durate degli eventi di 1, 3, 6, 12 e 24 ore per ciascuna delle stazioni.
Dai detti valori, i tecnici hanno dunque ricavato le curve di probabilità pluviometrica del bacino, e cioè le curve che rappresentano, appunto per dato tempo di ritorno, le altezze di pioggia in funzione della durata dell'evento.
Dallo studio compiuto, è emerso che il tempo di ritorno (da intendersi come numero di anni in cui il valore della variabile è raggiunto o superato mediamente una sola volta) per entrambi gli eventi è stato minore di cinque anni;
pertanto, le piogge del 25-26 Ottobre 2019 e 08-10 Febbraio 2023 che hanno interessato il bacino del torrente Sulla sono da considerarsi come eventi ordinari. Sul punto, va dunque rigettata l'eccezione della convenuta Autorità di Bacino, la quale reputa che gli eventi piovosi debbano essere qualificati come eccezionali, con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per caso fortuito.
Va sottolineato - ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati - che questo Collegio intende dare attuazione al metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” alla luce della classificazione degli eventi stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 49/2010 in base al quale le alluvioni con un tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni sono da considerarsi frequenti e quindi di “elevata probabilità”, mentre sono di “media probabilità” quelle con un tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni e sono infine eventi eccezionali ed estremi soltanto quelli che hanno un tempo di ritorno superiore a 200 anni. Peraltro, tale classificazione deve essere oggi riconsiderata anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più frequenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento).
Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino. Per determinare le cause degli allagamenti, gli esperti hanno effettuato uno studio idrologico, ovvero una stima delle portate defluite nel torrente Sulla, in occasione delle precipitazioni dei periodi sopra indicati, ed hanno compiuto delle verifiche idrauliche relative al deflusso di dette portate nell'alveo del corso d'acqua.
Per gli eventi di pioggia considerati, i consulenti hanno provveduto a ricostruire gli idrogrammi di piena, cioè l'andamento temporale dei valori di portata nel corso del fenomeno di piena, utilizzando il Metodo cinematico o della corrivazione, il quale tiene conto, nella sua formulazione, del solo fenomeno di trasferimento della massa liquida all'interno del bacino. Secondo tale metodo, una certa quantità di acqua caduta sulla superficie di un bacino in un dato istante verrà a trovarsi nella sua sezione di chiusura dopo un intervallo di tempo la cui durata dipende dalle caratteristiche morfologiche intrinseche dell'area.
L'indagine sulle eventuali cause di esondazione connesse con le caratteristiche dell'alveo è stata svolta utilizzando il software di simulazione del deflusso HEC-RAS.
Per valutare la capacità di convogliamento dei corsi d'acqua, intesa come il valore massimo di portata che può circolare nel tratto fluviale di interesse, le simulazioni sono state effettuate considerando il valore della scabrezza nelle condizioni in cui l'alveo si trovava all'epoca degli accessi nonché nelle condizioni ottimali, in cui si sarebbe trovato in caso di esecuzione di interventi di manutenzione, senza modifica dimensionale delle sezioni trasversali o di correzione del tracciato plano-altimetrico.
All'esito delle verifiche, con riguardo alle piogge del 25-26 ottobre 2019, i CC.TT.UU. hanno registrato in più tratti, l'insufficienza idraulica dell'alveo del torrente Sulla, nelle condizioni attuali (coincidenti in sostanza con quelle dell'epoca dei fatti in base ai rilievi effettuati) rispetto all'evento di piena verificatosi.
Anche in condizioni ottimali dell'alveo i risultati ottenuti sono identici: l'insufficienza idraulica è quindi da ricondurre alle caratteristiche geometriche e dimensionali dell'alveo.
Soltanto interventi di ampliamento delle sezioni avrebbero potuto evitare lo straripamento delle acque, garantendo una maggiore officiosità idraulica rispetto all'evento di piena.
Per quel che concerne, invece, l'evento del 08-10 febbraio 2023, il metodo applicato non ha fornito evidenza dello straripamento delle acque e di conseguenti allegamenti nel fondo per cui è causa.
L'esondazione del torrente Sulla, imputabile alle piogge del 25-26 Ottobre 2019, è dunque la causa dei danni lamentati alle strutture del fondo e alle produzioni ivi presenti (limitatamente alle p.lle 216 e 217).
La convenuta ha eccepito la responsabilità del ricorrente o il suo concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei propri beni. In via subordinata, la convenuta reputa che il risarcimento del danno debba essere diminuito ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., non avendo il creditore posto in essere la condotta che era lecito attendersi al fine di non aggravare ulteriormente le conseguenze degli eventi alluvionali verificatisi.
Va, tuttavia, evidenziato che i consulenti non hanno attribuito al ricorrente alcuna responsabilità nella causazione del danno o nel suo aggravamento.
I CC.TT.UU. hanno, difatti, accertato che il proprietario del fondo non ha realizzato opere o eseguito interventi che abbiano ostacolato il deflusso delle acque nell'alveo del torrente Sulla, incidendo sul piano causale sull'entità del danno e quindi sul relativo risarcimento.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dal ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico ordinario, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere cc.dd. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dal ricorrente, la relazione in atti ha indicato le seguenti voci per l'anno 2019: € 60.006,00 lucro cessante ed € 15.152,00 danno emergente. I consulenti hanno, dunque, stimato i danni risentiti dal ricorrente in complessivi € 75.158,00. Nulla può, invece, riconoscersi in relazione agli eventi del Febbraio 2023, in assenza di prova dell'esondazione delle acque dell'alveo del Torrente Sulla sui terreni oggetto di causa. La superiore somma integra un debito di valore perché dovrà compensare il ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulla predetta somma, devalutata, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni Unite già a far data della sentenza n. 1712 del 17/02/1995.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente € 75.158,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Gambuzza, che si dichiara procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell'Autorità soccombente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 23 Settembre 2025.
Palermo, 23 Settembre 2025
La Consigliera delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Così composto:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera delegata
Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), nella qualità di titolare della omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in
[...]
Ispica, via Statale n.108, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gambuzza che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente
E
, Controparte_1 presso la (C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed ivi domiciliata presso gli uffici siti in Palermo, in via Mariano Stabile n. 184; convenuta
Conclusioni delle parti: ricorrente – come in ricorso introduttivo;
memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 05/03/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza collegiale del 15/07/2025; convenuta – come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante p.-t., premettendo di essere proprietario di un fondo rustico sito in Contrada Biduri (basso piano ispicese), esteso complessivamente ha. 1.04.76, coperto da serre e coltivato a primaticci;
chiedeva la condanna della convenuta Autorità di Bacino al risarcimento dei danni causati dagli allagamenti verificatisi nel territorio ispicese dopo la notevole pioggia caduta tra il 25 e il 26 ottobre 2019 e nel periodo 8-10 febbraio 2023, a seguito dello straripamento del torrente “Sulla”.
Si costituiva in giudizio l'Autorità di Bacino, la quale contestava la domanda proposta.
Istruita la causa a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; precisate le conclusioni innanzi al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933; disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 15/07/2025 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Il terreno oggetto di causa ricade nel territorio comunale di Ispica, contrada Biduri. Da un punto di vista agronomico si tratta di un terreno pianeggiante, posto ad una quota altimetrica media di 80 metri s.l.m., interamente coltivato con colture ortive in serra.
Esso risulta censito all'Agenzia del Territorio di Ragusa, Catasto Terreni del Comune di Ispica al foglio 14, part.lle 96, 213, 216, 217.
La proprietà, intestata a parte ricorrente e al coniuge ( Tunisia, Persona_1 Persona_2
11/09/1972), si raggiunge provenendo dall'uscita autostradale di Rosolini, prendendo la S.P. n. 26 in direzione di Pachino. Superato il viadotto autostradale, raggiunta la rotatoria si prende la prima uscita a destra e si prosegue sulla strada comunale “Salmaca Biduri” fino a raggiungere il SO AR (torrente Sulla); superato questo, alla rotatoria si prende la terza uscita in direzione est. Si prosegue infine in una stradella a fondo sterrato e dopo 300 metri, sul lato sinistro, si oltrepassa nuovamente il fossato e si arriva al terreno agricolo di proprietà del ricorrente.
Dal punto di vista descrittivo, il tratto del torrente Sulla più prossimo all'appezzamento del ricorrente (in particolare, alle p.lle 216 e 217 ove sono ubicate le serre), come dimostrato dall'immagine fotografica allegata alla CTU, ha un tracciato planimetrico leggermente ondulato, caratterizzato dalla successione di curve ad ampio raggio.
Nel tratto dell'alveo oggetto di interesse, considerato per una estesa di circa 800 m, si trovano (da monte verso valle) tre attraversamenti stradali costituiti da altrettanto ponticelli.
La presenza del ponticello, a causa delle caratteristiche della sua struttura e in particolare della trave sottostante l'impalcato, riduce la luce di passaggio delle acque rispetto alla sommità delle sponde.
L'alveo corre incassato e senza argini in rilevato rispetto al piano di campagna circostante e il fondo e le sponde sono ricoperte di materiale pietroso di varia pezzatura, con dimensioni anche di vari decimetri. Quanto alle sue condizioni, i consulenti hanno rilevato sporadica vegetazione di tipo erbaceo e, in alcune aree, la presenza di canneti di modesta estensione. Dall'esame delle immagini fotografiche i consulenti hanno poi ritenuto che le condizioni rilevate in occasione del sopralluogo fossero analoghe a quelle esistenti all'epoca degli episodi meteorici per cui è causa.
I consulenti, dopo aver ispezionato i luoghi, accertando le condizioni infrastrutturali e vegeto– produttive del terreno oggetto di indagine, hanno operato una ricostruzione quanto più veritiera ed affidabile delle condizioni in cui esso versava nel periodo antecedente i due eventi meteorici per cui è causa, raffrontando tali condizioni con quelle rilevate dopo i detti eventi.
La metodologia d'indagine applicata, ed ivi descritta, ha permesso di accertare con un grado di precisione abbastanza elevato la presenza o meno di acqua superficiale o nei primi strati del terreno, in conseguenza delle abbondanti piogge verificatesi anni addietro (2019 e 2023).
Ultimati gli studi idrologico ed idraulico, i CC.TT.UU. hanno innanzi tutto escluso il carattere di eccezionalità delle piogge verificatesi nei giorni 25-26/10/2019 e 08-10/02/2023.
Lo studio delle probabilità di accadimento dell'evento piovoso, e quindi di eventuali caratteri di eccezionalità, consiste nel confrontare i dati relativi al singolo evento con quelli ottenuti sulla base di leggi di distribuzione della probabilità adattate alle serie storiche di riferimento.
Per il caso in esame, i consulenti hanno applicato la legge di distribuzione TCEV, e definito la porzione di territorio di interesse ai fini dell'indagine, costituita dal bacino idrografico del corpo idrico in questione, tracciato con riferimento a una sezione di chiusura scelta in relazione all'area in studio (coincidente con il ponte di attraversamento della viabilità interpoderale di cui alla lettera B)).
Una volta definito il bacino i tecnici hanno individuato le stazioni pluviografiche per le quali sono disponibili sia le registrazioni delle altezze di pioggia relative all'evento in studio, sia i dati delle serie storiche delle piogge intense di durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore, entrambi necessari all'esecuzione dello studio statistico.
Le stazioni individuate sono quelle appartenenti alla rete di rilevazione del SIAS, di Modica e di Ispica.
Effettuati gli ulteriori approfondimenti, applicando la legge di distribuzione TCEV, sono stati determinati, per dato tempo di ritorno, i valori di massima altezza di pioggia per durate degli eventi di 1, 3, 6, 12 e 24 ore per ciascuna delle stazioni.
Dai detti valori, i tecnici hanno dunque ricavato le curve di probabilità pluviometrica del bacino, e cioè le curve che rappresentano, appunto per dato tempo di ritorno, le altezze di pioggia in funzione della durata dell'evento.
Dallo studio compiuto, è emerso che il tempo di ritorno (da intendersi come numero di anni in cui il valore della variabile è raggiunto o superato mediamente una sola volta) per entrambi gli eventi è stato minore di cinque anni;
pertanto, le piogge del 25-26 Ottobre 2019 e 08-10 Febbraio 2023 che hanno interessato il bacino del torrente Sulla sono da considerarsi come eventi ordinari. Sul punto, va dunque rigettata l'eccezione della convenuta Autorità di Bacino, la quale reputa che gli eventi piovosi debbano essere qualificati come eccezionali, con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per caso fortuito.
Va sottolineato - ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati - che questo Collegio intende dare attuazione al metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” alla luce della classificazione degli eventi stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 49/2010 in base al quale le alluvioni con un tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni sono da considerarsi frequenti e quindi di “elevata probabilità”, mentre sono di “media probabilità” quelle con un tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni e sono infine eventi eccezionali ed estremi soltanto quelli che hanno un tempo di ritorno superiore a 200 anni. Peraltro, tale classificazione deve essere oggi riconsiderata anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più frequenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento).
Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino. Per determinare le cause degli allagamenti, gli esperti hanno effettuato uno studio idrologico, ovvero una stima delle portate defluite nel torrente Sulla, in occasione delle precipitazioni dei periodi sopra indicati, ed hanno compiuto delle verifiche idrauliche relative al deflusso di dette portate nell'alveo del corso d'acqua.
Per gli eventi di pioggia considerati, i consulenti hanno provveduto a ricostruire gli idrogrammi di piena, cioè l'andamento temporale dei valori di portata nel corso del fenomeno di piena, utilizzando il Metodo cinematico o della corrivazione, il quale tiene conto, nella sua formulazione, del solo fenomeno di trasferimento della massa liquida all'interno del bacino. Secondo tale metodo, una certa quantità di acqua caduta sulla superficie di un bacino in un dato istante verrà a trovarsi nella sua sezione di chiusura dopo un intervallo di tempo la cui durata dipende dalle caratteristiche morfologiche intrinseche dell'area.
L'indagine sulle eventuali cause di esondazione connesse con le caratteristiche dell'alveo è stata svolta utilizzando il software di simulazione del deflusso HEC-RAS.
Per valutare la capacità di convogliamento dei corsi d'acqua, intesa come il valore massimo di portata che può circolare nel tratto fluviale di interesse, le simulazioni sono state effettuate considerando il valore della scabrezza nelle condizioni in cui l'alveo si trovava all'epoca degli accessi nonché nelle condizioni ottimali, in cui si sarebbe trovato in caso di esecuzione di interventi di manutenzione, senza modifica dimensionale delle sezioni trasversali o di correzione del tracciato plano-altimetrico.
All'esito delle verifiche, con riguardo alle piogge del 25-26 ottobre 2019, i CC.TT.UU. hanno registrato in più tratti, l'insufficienza idraulica dell'alveo del torrente Sulla, nelle condizioni attuali (coincidenti in sostanza con quelle dell'epoca dei fatti in base ai rilievi effettuati) rispetto all'evento di piena verificatosi.
Anche in condizioni ottimali dell'alveo i risultati ottenuti sono identici: l'insufficienza idraulica è quindi da ricondurre alle caratteristiche geometriche e dimensionali dell'alveo.
Soltanto interventi di ampliamento delle sezioni avrebbero potuto evitare lo straripamento delle acque, garantendo una maggiore officiosità idraulica rispetto all'evento di piena.
Per quel che concerne, invece, l'evento del 08-10 febbraio 2023, il metodo applicato non ha fornito evidenza dello straripamento delle acque e di conseguenti allegamenti nel fondo per cui è causa.
L'esondazione del torrente Sulla, imputabile alle piogge del 25-26 Ottobre 2019, è dunque la causa dei danni lamentati alle strutture del fondo e alle produzioni ivi presenti (limitatamente alle p.lle 216 e 217).
La convenuta ha eccepito la responsabilità del ricorrente o il suo concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei propri beni. In via subordinata, la convenuta reputa che il risarcimento del danno debba essere diminuito ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., non avendo il creditore posto in essere la condotta che era lecito attendersi al fine di non aggravare ulteriormente le conseguenze degli eventi alluvionali verificatisi.
Va, tuttavia, evidenziato che i consulenti non hanno attribuito al ricorrente alcuna responsabilità nella causazione del danno o nel suo aggravamento.
I CC.TT.UU. hanno, difatti, accertato che il proprietario del fondo non ha realizzato opere o eseguito interventi che abbiano ostacolato il deflusso delle acque nell'alveo del torrente Sulla, incidendo sul piano causale sull'entità del danno e quindi sul relativo risarcimento.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dal ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico ordinario, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere cc.dd. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dal ricorrente, la relazione in atti ha indicato le seguenti voci per l'anno 2019: € 60.006,00 lucro cessante ed € 15.152,00 danno emergente. I consulenti hanno, dunque, stimato i danni risentiti dal ricorrente in complessivi € 75.158,00. Nulla può, invece, riconoscersi in relazione agli eventi del Febbraio 2023, in assenza di prova dell'esondazione delle acque dell'alveo del Torrente Sulla sui terreni oggetto di causa. La superiore somma integra un debito di valore perché dovrà compensare il ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulla predetta somma, devalutata, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni Unite già a far data della sentenza n. 1712 del 17/02/1995.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente € 75.158,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Gambuzza, che si dichiara procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell'Autorità soccombente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 23 Settembre 2025.
Palermo, 23 Settembre 2025
La Consigliera delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo