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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 76 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 76 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MAZZEO FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. MAZZEO FRANCESCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 15/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
Affidamento condiviso
1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso.
2. La Signora continuerà a vivere unitamente al proprio figlio nella casa Parte_2 Per_1
familiare sita in Cattolica (RN) Via G. Garibaldi n. 49, di proprietà del GN , ad Parte_1 eccezione del box auto di pertinenza che rimarrà ad uso esclusivo di quest'ultimo.
Part Le parti reciprocamente concordano che, qualora l'immobile di proprietà esclusiva della SI sito in Cattolica alla Via Luciano Manara n. 8, attualmente occupato da di lei genitori, venisse dagli stessi liberato, la medesima vi si trasferirà (ivi o presso altra abitazione che ella riterrà più opportuna) con il figli e lasciando l'attuale abitazione coniugale di Via G. Garibaldi n. 49 libera da Per_1 Per_3 persone e/o cose con contestuale riconsegna dell'immobile e delle relative chiavi al GN Parte_1
.
[...]
Le parti si impegnano ed si obbligano a comunicarsi, con congruo pre avviso, eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
3) I coniugi concordano per il regime di affidamento condiviso del figlio minore , Persona_2
con collocazione preminente presso la madre.
4) I coniugi, nel rispetto dei diritti del proprio figlio, si impegnano affinchè lo stesso mantenga sempre un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, riceva adeguata cura ed educazione da entrambi e conservi rapporti significativi ed equilibrati con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. In tal senso i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto dei suoi pagina 2 di 5 bisogni, capacità, inclinazioni naturali, ed aspirazioni, salve circostanze urgenti le quali potrebbero rendere necessari interventi urgenti e purché le relative decisioni vengano comunque tempestivamente riferite all'altro genitore.
Di contro, nelle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, quando avrà il figlio con sé, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
Il padre potrà vedere il figlio liberamente e senza alcuna limitazione, anche alla eventuale presenza della madre, previo accordo fra i coniugi e nel rispetto della volontà del figlio . Per_1
5. I coniugi confermano quanto previsto precedentemente in merito alla reciproca concessione di assenso
(con relativa sottoscrizione), alle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità del proprio figlio , valida anche per l'espatrio. Per_1
6. I coniugi convengono che gli assegni del nucleo familiare spettino interamente alla SI
[...]
quale collocataria del figlio minore . Parte_2 Per_1
7. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore stesso. I genitori eserciteranno la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di sé.
Attesi gli orari di lavoro di flessibilità del GN , che lo occupano alternativamente al mattino, Pt_1
al pomeriggio e alla notte in ragione dei turni comunicatigli settimanalmente, la regolamentazione dei periodi di visita padre-figlio verrà concordata dai genitori, sempre compatibilmente con gli impegni di
Part lavoro della SI con gli impegni di studio e di salute del minore e con obbligo di mantenere intatte le consuetudini, gli interessi e gli impegni dello stesso, con conseguente ampia disponibilità alla flessibilità di orari e di giornate.
A tal proposito, al fine di agevolare gli incontri tra il figlio e i genitori ed evitare le problematiche legate alle turnazioni degli orari di lavoro del GN , i coniugi, dando seguito a quanto già sperimento Pt_1
con successo nel corso della separazione, hanno deciso di comune accordo di continuare a non imporsi tempi ed orari infrasettimanali da trascorrere con il figlio, tempi ed orari che verranno stabiliti di volta in volta direttamente tra i genitori in base anche alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche e alle consolidate abitudini di vita del figlio e comunicati all'altro genitore con un congruo preavviso (almeno di un giorno). In ogni caso, in difetto di accordo al padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, dovranno essere, comunque, garantiti i seguenti tempi minimi settimanali e precisamente:
pagina 3 di 5 - con riferimento ai giorni assegnati al padre, durante la settimana nel periodo scolastico, il minore potrà rimanere a dormire anche presso la dimora del padre, previo accordo fra i genitori anche in merito alla determinazione degli orari e dei giorni specifici e comunque sempre nel rispetto della volontà del minore.
Le visite padre/figlio sia inerenti il periodo scolastico che non scolastico, sia infrasettimanale che durante le festività potranno avvenire, previo accordo fra i coniugi, anche presso la dimora familiare ed in quest'ultimo caso, anche all'eventuale presenza della madre;
Il padre potrà vedere il figlio per tre giorni la settimana e a domeniche alterne.
Qualora nella domenica spettante al padre, questi dovesse ricoprire un turno di lavoro, potrà incontrare Part il figlio in altro giorno, sempre previo accordo con la SI Per_1
Anche per agevolare le visite durante i periodi festivi (Natale, Pasqua, Ponti, giorni festivi e ferie estive),
i coniugi hanno deciso di comune accordo di non imporsi tempi e orari rigidi che verranno stabiliti concordemente ogni volta, sia sulla base degli orari lavorativi che sui desideri e impegni del proprio figlio. In difetto di accordo, i genitori, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del GN
[...]
si atterranno comunque, al seguente regolamento e precisamente ad alterni, il Natale, la Pasqua e Pt_1
i giorni di San Silvestro e giorni festivi con uno dei genitori. Il genitore che lo terrà corrente le festività innanzi indicate, lo lascerà all'altro genitore nei giorni di Pasquetta, Santo Stefano e Capodanno.
Rispettivamente, entrambi i genitori, garantiranno la presenza del minore nei giorni del compleanno – a seconda della ricorrenza – dal padre e/o dalla madre. Corrente il compleanno del minore, i genitori laddove non concordino un eventuale festeggiamento congiunto trascorreranno ciascuno i pranzi o la cena con il minore ad anni alterni. Stesso regime seguirà anche per le ferie estive.
8. Il Signor si impegna a corrispondere alla SI a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento per il proprio figlio la somma di Euro 350,00- mensili (trecentocinquanta/00- Per_1
), entro il giorno 27 di ogni mese mediante bonifico bancario intestato alla SI acceso Parte_2 presso l'istituto di Credito Riviera Banca. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
9. Le spese straordinarie, da determinarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno divise al 50% tra i genitori.
10. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e le rispettive famiglie di origine.
Rapporti patrimoniali pagina 4 di 5 11. Entrambi i coniugi, sono economicamente autosufficienti e non hanno, pertanto, diritto di ricevere l'uno dall'altro, l'assegno di cui all'art. 5 della L.898/1970, non sussistendo reciprocamente esigenze assistenziale e/o compensative e perequative da soddisfare;
12. Le spese del presente giudizio restano interamente a carico del GN . Parte_1
13. I GNi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a Parte_3 che pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento e a qualsiasi altro titolo e/o ragione.
La SI pur in assenza di riconoscimento di assegno divorzile, dichiara Parte_2
espressamente di rinunciare a qualunque suo diritto e/o pretesa eventualmente spettante sulla futura quota di TFR / liquidazione che il GN dovesse percepire in futuro, ritenendosi la stessa Parte_1
pienamente soddisfatta ed esonerando lo stesso da ogni responsabilità.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 22.12.2016 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 31 Parte I Anno 2016 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 76 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MAZZEO FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. MAZZEO FRANCESCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 15/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
Affidamento condiviso
1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso.
2. La Signora continuerà a vivere unitamente al proprio figlio nella casa Parte_2 Per_1
familiare sita in Cattolica (RN) Via G. Garibaldi n. 49, di proprietà del GN , ad Parte_1 eccezione del box auto di pertinenza che rimarrà ad uso esclusivo di quest'ultimo.
Part Le parti reciprocamente concordano che, qualora l'immobile di proprietà esclusiva della SI sito in Cattolica alla Via Luciano Manara n. 8, attualmente occupato da di lei genitori, venisse dagli stessi liberato, la medesima vi si trasferirà (ivi o presso altra abitazione che ella riterrà più opportuna) con il figli e lasciando l'attuale abitazione coniugale di Via G. Garibaldi n. 49 libera da Per_1 Per_3 persone e/o cose con contestuale riconsegna dell'immobile e delle relative chiavi al GN Parte_1
.
[...]
Le parti si impegnano ed si obbligano a comunicarsi, con congruo pre avviso, eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
3) I coniugi concordano per il regime di affidamento condiviso del figlio minore , Persona_2
con collocazione preminente presso la madre.
4) I coniugi, nel rispetto dei diritti del proprio figlio, si impegnano affinchè lo stesso mantenga sempre un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, riceva adeguata cura ed educazione da entrambi e conservi rapporti significativi ed equilibrati con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. In tal senso i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto dei suoi pagina 2 di 5 bisogni, capacità, inclinazioni naturali, ed aspirazioni, salve circostanze urgenti le quali potrebbero rendere necessari interventi urgenti e purché le relative decisioni vengano comunque tempestivamente riferite all'altro genitore.
Di contro, nelle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, quando avrà il figlio con sé, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
Il padre potrà vedere il figlio liberamente e senza alcuna limitazione, anche alla eventuale presenza della madre, previo accordo fra i coniugi e nel rispetto della volontà del figlio . Per_1
5. I coniugi confermano quanto previsto precedentemente in merito alla reciproca concessione di assenso
(con relativa sottoscrizione), alle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità del proprio figlio , valida anche per l'espatrio. Per_1
6. I coniugi convengono che gli assegni del nucleo familiare spettino interamente alla SI
[...]
quale collocataria del figlio minore . Parte_2 Per_1
7. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore stesso. I genitori eserciteranno la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di sé.
Attesi gli orari di lavoro di flessibilità del GN , che lo occupano alternativamente al mattino, Pt_1
al pomeriggio e alla notte in ragione dei turni comunicatigli settimanalmente, la regolamentazione dei periodi di visita padre-figlio verrà concordata dai genitori, sempre compatibilmente con gli impegni di
Part lavoro della SI con gli impegni di studio e di salute del minore e con obbligo di mantenere intatte le consuetudini, gli interessi e gli impegni dello stesso, con conseguente ampia disponibilità alla flessibilità di orari e di giornate.
A tal proposito, al fine di agevolare gli incontri tra il figlio e i genitori ed evitare le problematiche legate alle turnazioni degli orari di lavoro del GN , i coniugi, dando seguito a quanto già sperimento Pt_1
con successo nel corso della separazione, hanno deciso di comune accordo di continuare a non imporsi tempi ed orari infrasettimanali da trascorrere con il figlio, tempi ed orari che verranno stabiliti di volta in volta direttamente tra i genitori in base anche alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche e alle consolidate abitudini di vita del figlio e comunicati all'altro genitore con un congruo preavviso (almeno di un giorno). In ogni caso, in difetto di accordo al padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, dovranno essere, comunque, garantiti i seguenti tempi minimi settimanali e precisamente:
pagina 3 di 5 - con riferimento ai giorni assegnati al padre, durante la settimana nel periodo scolastico, il minore potrà rimanere a dormire anche presso la dimora del padre, previo accordo fra i genitori anche in merito alla determinazione degli orari e dei giorni specifici e comunque sempre nel rispetto della volontà del minore.
Le visite padre/figlio sia inerenti il periodo scolastico che non scolastico, sia infrasettimanale che durante le festività potranno avvenire, previo accordo fra i coniugi, anche presso la dimora familiare ed in quest'ultimo caso, anche all'eventuale presenza della madre;
Il padre potrà vedere il figlio per tre giorni la settimana e a domeniche alterne.
Qualora nella domenica spettante al padre, questi dovesse ricoprire un turno di lavoro, potrà incontrare Part il figlio in altro giorno, sempre previo accordo con la SI Per_1
Anche per agevolare le visite durante i periodi festivi (Natale, Pasqua, Ponti, giorni festivi e ferie estive),
i coniugi hanno deciso di comune accordo di non imporsi tempi e orari rigidi che verranno stabiliti concordemente ogni volta, sia sulla base degli orari lavorativi che sui desideri e impegni del proprio figlio. In difetto di accordo, i genitori, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del GN
[...]
si atterranno comunque, al seguente regolamento e precisamente ad alterni, il Natale, la Pasqua e Pt_1
i giorni di San Silvestro e giorni festivi con uno dei genitori. Il genitore che lo terrà corrente le festività innanzi indicate, lo lascerà all'altro genitore nei giorni di Pasquetta, Santo Stefano e Capodanno.
Rispettivamente, entrambi i genitori, garantiranno la presenza del minore nei giorni del compleanno – a seconda della ricorrenza – dal padre e/o dalla madre. Corrente il compleanno del minore, i genitori laddove non concordino un eventuale festeggiamento congiunto trascorreranno ciascuno i pranzi o la cena con il minore ad anni alterni. Stesso regime seguirà anche per le ferie estive.
8. Il Signor si impegna a corrispondere alla SI a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento per il proprio figlio la somma di Euro 350,00- mensili (trecentocinquanta/00- Per_1
), entro il giorno 27 di ogni mese mediante bonifico bancario intestato alla SI acceso Parte_2 presso l'istituto di Credito Riviera Banca. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
9. Le spese straordinarie, da determinarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno divise al 50% tra i genitori.
10. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e le rispettive famiglie di origine.
Rapporti patrimoniali pagina 4 di 5 11. Entrambi i coniugi, sono economicamente autosufficienti e non hanno, pertanto, diritto di ricevere l'uno dall'altro, l'assegno di cui all'art. 5 della L.898/1970, non sussistendo reciprocamente esigenze assistenziale e/o compensative e perequative da soddisfare;
12. Le spese del presente giudizio restano interamente a carico del GN . Parte_1
13. I GNi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a Parte_3 che pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento e a qualsiasi altro titolo e/o ragione.
La SI pur in assenza di riconoscimento di assegno divorzile, dichiara Parte_2
espressamente di rinunciare a qualunque suo diritto e/o pretesa eventualmente spettante sulla futura quota di TFR / liquidazione che il GN dovesse percepire in futuro, ritenendosi la stessa Parte_1
pienamente soddisfatta ed esonerando lo stesso da ogni responsabilità.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 22.12.2016 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 31 Parte I Anno 2016 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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