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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2878 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. Debora Cara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito nei confronti di quest'ultima; CP_1
1 • Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del sita in Serdiana, Pt_1
CA, Via Don Minzoni, n°15 al ricorrente il quale vi abiterà con la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, con tutto quanto l'arreda;
• Disporre l'affido condiviso della figlia , la quale vista l'età, potrà decidere in totale Per_1
autonomia presso quale genitore stare e per quanto tempo.
• Porre a carico di , l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del coniuge € 200,00 mensili ed € 300,00 per la figlia. da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e
da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie quali
quelle scolastiche, mediche, non coperte dal SSN , sportive, ludico-ricreative che dovessero
rendersi necessarie nel precipuo interesse della figlia previamente concordate e Per_1
documentate;
• Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge”.
Per la parte resistente: “ 1) pronunciare l'addebito della separazione a carico del sig.
[...]
; Parte_1
2) confermare l'assegnazione dell'abitazione già coniugale alla che vi continuerà a dimorare CP_1
con la figlia maggiore d'età, ma non ancora economicamente autonoma;
3) porre a carico del un assegno di mantenimento commisurato alle sue possibilità Pt_1
economiche, e comunque non inferiore ad euro 200,00 mensili, a titolo di concorso nel
mantenimento della figlia, ferma la condivisione paritetica delle spese straordinarie.
Con vittoria di spese competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2021, ha chiesto la pronuncia della Controparte_2
separazione dalla moglie, , con addebito alla stessa. Controparte_1
A sostegno della domanda, ha dedotto: che nel corso del matrimonio aveva sempre provveduto all'accudimento di casa e famiglia anche oltre i limiti delle proprie sostanze economiche;
che nel
2017, rimasto privo di occupazione, aveva provveduto alle necessità della famiglia grazie ad un canone percepito per la locazione di un locale commerciale di sua proprietà; che da quel momento la che invece aveva da qualche anno trovato una stabile occupazione, aveva iniziato a CP_1
assumere nei suoi confronti atteggiamenti provocatori, sfociati da ultimo in vere e proprie liti
2 furibonde;
che nel 2020 “con un bastone attentava all'incolumità del ricorrente intimandogli di
darle il cellulare con il quale il la riprendeva, non riuscendo ad ottenere quanto richiesto Pt_1
colpiva violentemente il supporto di vetro sul quale poggiava un vecchio televisore a tubo catodico frantumandolo”; che il 05/03/2021 la moglie con voce alterata l'aveva chiamato riferendo di aver strangolato la figlia e solo dopo aver allertato i carabinieri veniva a sapere dalla figlia che Per_1
si era trattato di uno scherzo.
Ha domandato, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale per viverci assieme alla figlia Per_1
maggiorenne, ma non economicamente indipendente, instando per la condanna della resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio e della figlia.
, costituitasi in giudizio, ha domandato l'addebito della separazione al marito Controparte_1
allegando che la crisi matrimoniale era stata determinata dall'atteggiamento aggressivo dallo stesso tenuto nei suoi confronti.
Ha, inoltre, domandato l'assegnazione della casa coniugale per vivervi assieme alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ordinanza del 31.03.2022, il presidente, sentita la figlia delle parti che ha dichiarato di studiare fuori Italia, ma di tornare in Sardegna, nell'abitazione della madre, una settimana a novembre, altra settimana a febbraio, tutto il periodo natalizio (dall'11 dicembre sino all'11 gennaio), un mese in corrispondenza della Pasqua e l'estate dal 30 maggio al 22 settembre, e ritenuta dunque sussistente la prevalenza temporale della coabitazione di con la madre, ha assegnato alla la casa Per_1 CP_1
coniugale.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva dichiarato di essere disoccupato dal 2017, mentre la resistente aveva dichiarato in udienza di essere insegnante precaria e di percepire una retribuzione di € 1.400,00 mensili, è stato posto in capo al Pt_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Con sentenza dell'8.07.2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prova documentale e testimoniale, con provvedimento del 4.04.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di addebito spiegata nell'interesse del ricorrente deve essere rigettata in quanto del
3 tutto sfornita di prova e non essendo stata specificata la generica allegazione, non contestata dalla resistente, secondo cui la avrebbe “con un bastone attentato all'incolumità del ricorrente”. CP_1
Deve al contrario essere accolta la domanda di addebito della separazione al ricorrente.
Invero, la figlia delle parti, sentita in qualità di testimone, ha confermato che a partire dal 2016 il aveva iniziato a tenere un atteggiamento offensivo nei confronti della moglie rivolgendosi a Pt_1
lei con parole quali: “puttana, stronza, pazza, non servi a nulla, sei solo un peso”.
La testimone ha anche confermato che il in diverse occasioni, a partire dal 2016, aveva Pt_1
contattato il suocero chiedendogli di portare via sua figlia dall'abitazione coniugale perché
altrimenti la avrebbe uccisa.
Il testimone , padre della resistente, ha confermato di essere stato chiamato in diverse Tes_1
occasioni da che gli chiedeva di portare via la figlia perché non ne poteva più. Pt_1
I testimoni escussi devono ritenersi attendibili, non essendo state evidenziate circostanze tali da inficiarne la credibilità.
In particolare, per quanto riguarda la figlia delle parti, deve rilevarsi che, pur essendo emersi sporadici contatti tra il padre e la ragazza, non è risultato sussistere astio, tanto che il ricorrente ha domandato il collocamento della stessa presso di sé.
Risulta dunque dimostrata la condotta del volta ad offendere la dignità e la personalità del Pt_1
coniuge, che integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art.143
cod. civ.
Deve inoltre ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la suddetta violazione e la crisi coniugale posto che il testimone , padre della resistente, ha affermato che il rapporto tra le parti Tes_1
sembrava sereno sino al 2015 e che le stesse sino a quel momento si recavano sempre a pranzo e a cena a casa sua, mentre a partire dal 2016 aveva iniziato a ricevere dal telefonate nelle quali Pt_1
gli chiedeva di andare a prendere la figlia perché non ne poteva più.
Deve dunque pronunciarsi l'addebito al della separazione, con conseguente rigetto della Pt_1
domanda dallo stesso proposta per ottenere un contributo per il suo mantenimento.
Non risultando mutati i tempi di permanenza della figlia presso l'abitazione della madre, come accertati nella fase presidenziale, e sussistendo dunque la prevalente permanenza nell'abitazione coniugale -implicitamente confermata dal resistente, che ha chiesto l'assegnazione della casa per
4 viverci con la figlia- deve confermarsi l'assegnazione dell'abitazione alla resistente, con la quale la figlia ha dichiarato di voler continuare a vivere.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che la resistente percepisce un reddito di € 1.300,00, come risulta dalla documentazione in atti, gravato: dalla rata mensile di euro 276,78
per il prestito Compass contratto nel 2020; dalla rata mensile di euro 208,00 per il rimborso del finanziamento Deutsche bank;
dalla rata mensile di euro 157,99 per il rimborso del credito
Findomestic.
Il ricorrente, sentito all'udienza presidenziale del 6.10.2021, ha dichiarato di svolgere lavori saltuari e non ha prodotto documentazione reddituale.
Pertanto, tenuto conto della generica capacità lavorativa del ricorrente, degli sporadici rapporti tra padre e figlia, con aumento di oneri in capo alla resistente, e delle esigenze di deve essere Per_1
posto in capo al l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 300,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Addebita la separazione al Pt_1
• rigetta la domanda del volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento;
Pt_1
• conferma l'assegnazione della casa coniugale alla con la quale la figlia CP_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, vive prevalentemente;
• condanna a corrispondere a la somma di € 300,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia;
• le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%;
• condanna a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
4.835,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il giudice rel.
5 Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2878 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. Debora Cara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito nei confronti di quest'ultima; CP_1
1 • Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del sita in Serdiana, Pt_1
CA, Via Don Minzoni, n°15 al ricorrente il quale vi abiterà con la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, con tutto quanto l'arreda;
• Disporre l'affido condiviso della figlia , la quale vista l'età, potrà decidere in totale Per_1
autonomia presso quale genitore stare e per quanto tempo.
• Porre a carico di , l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del coniuge € 200,00 mensili ed € 300,00 per la figlia. da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e
da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie quali
quelle scolastiche, mediche, non coperte dal SSN , sportive, ludico-ricreative che dovessero
rendersi necessarie nel precipuo interesse della figlia previamente concordate e Per_1
documentate;
• Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge”.
Per la parte resistente: “ 1) pronunciare l'addebito della separazione a carico del sig.
[...]
; Parte_1
2) confermare l'assegnazione dell'abitazione già coniugale alla che vi continuerà a dimorare CP_1
con la figlia maggiore d'età, ma non ancora economicamente autonoma;
3) porre a carico del un assegno di mantenimento commisurato alle sue possibilità Pt_1
economiche, e comunque non inferiore ad euro 200,00 mensili, a titolo di concorso nel
mantenimento della figlia, ferma la condivisione paritetica delle spese straordinarie.
Con vittoria di spese competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2021, ha chiesto la pronuncia della Controparte_2
separazione dalla moglie, , con addebito alla stessa. Controparte_1
A sostegno della domanda, ha dedotto: che nel corso del matrimonio aveva sempre provveduto all'accudimento di casa e famiglia anche oltre i limiti delle proprie sostanze economiche;
che nel
2017, rimasto privo di occupazione, aveva provveduto alle necessità della famiglia grazie ad un canone percepito per la locazione di un locale commerciale di sua proprietà; che da quel momento la che invece aveva da qualche anno trovato una stabile occupazione, aveva iniziato a CP_1
assumere nei suoi confronti atteggiamenti provocatori, sfociati da ultimo in vere e proprie liti
2 furibonde;
che nel 2020 “con un bastone attentava all'incolumità del ricorrente intimandogli di
darle il cellulare con il quale il la riprendeva, non riuscendo ad ottenere quanto richiesto Pt_1
colpiva violentemente il supporto di vetro sul quale poggiava un vecchio televisore a tubo catodico frantumandolo”; che il 05/03/2021 la moglie con voce alterata l'aveva chiamato riferendo di aver strangolato la figlia e solo dopo aver allertato i carabinieri veniva a sapere dalla figlia che Per_1
si era trattato di uno scherzo.
Ha domandato, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale per viverci assieme alla figlia Per_1
maggiorenne, ma non economicamente indipendente, instando per la condanna della resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio e della figlia.
, costituitasi in giudizio, ha domandato l'addebito della separazione al marito Controparte_1
allegando che la crisi matrimoniale era stata determinata dall'atteggiamento aggressivo dallo stesso tenuto nei suoi confronti.
Ha, inoltre, domandato l'assegnazione della casa coniugale per vivervi assieme alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ordinanza del 31.03.2022, il presidente, sentita la figlia delle parti che ha dichiarato di studiare fuori Italia, ma di tornare in Sardegna, nell'abitazione della madre, una settimana a novembre, altra settimana a febbraio, tutto il periodo natalizio (dall'11 dicembre sino all'11 gennaio), un mese in corrispondenza della Pasqua e l'estate dal 30 maggio al 22 settembre, e ritenuta dunque sussistente la prevalenza temporale della coabitazione di con la madre, ha assegnato alla la casa Per_1 CP_1
coniugale.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva dichiarato di essere disoccupato dal 2017, mentre la resistente aveva dichiarato in udienza di essere insegnante precaria e di percepire una retribuzione di € 1.400,00 mensili, è stato posto in capo al Pt_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Con sentenza dell'8.07.2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prova documentale e testimoniale, con provvedimento del 4.04.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di addebito spiegata nell'interesse del ricorrente deve essere rigettata in quanto del
3 tutto sfornita di prova e non essendo stata specificata la generica allegazione, non contestata dalla resistente, secondo cui la avrebbe “con un bastone attentato all'incolumità del ricorrente”. CP_1
Deve al contrario essere accolta la domanda di addebito della separazione al ricorrente.
Invero, la figlia delle parti, sentita in qualità di testimone, ha confermato che a partire dal 2016 il aveva iniziato a tenere un atteggiamento offensivo nei confronti della moglie rivolgendosi a Pt_1
lei con parole quali: “puttana, stronza, pazza, non servi a nulla, sei solo un peso”.
La testimone ha anche confermato che il in diverse occasioni, a partire dal 2016, aveva Pt_1
contattato il suocero chiedendogli di portare via sua figlia dall'abitazione coniugale perché
altrimenti la avrebbe uccisa.
Il testimone , padre della resistente, ha confermato di essere stato chiamato in diverse Tes_1
occasioni da che gli chiedeva di portare via la figlia perché non ne poteva più. Pt_1
I testimoni escussi devono ritenersi attendibili, non essendo state evidenziate circostanze tali da inficiarne la credibilità.
In particolare, per quanto riguarda la figlia delle parti, deve rilevarsi che, pur essendo emersi sporadici contatti tra il padre e la ragazza, non è risultato sussistere astio, tanto che il ricorrente ha domandato il collocamento della stessa presso di sé.
Risulta dunque dimostrata la condotta del volta ad offendere la dignità e la personalità del Pt_1
coniuge, che integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art.143
cod. civ.
Deve inoltre ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la suddetta violazione e la crisi coniugale posto che il testimone , padre della resistente, ha affermato che il rapporto tra le parti Tes_1
sembrava sereno sino al 2015 e che le stesse sino a quel momento si recavano sempre a pranzo e a cena a casa sua, mentre a partire dal 2016 aveva iniziato a ricevere dal telefonate nelle quali Pt_1
gli chiedeva di andare a prendere la figlia perché non ne poteva più.
Deve dunque pronunciarsi l'addebito al della separazione, con conseguente rigetto della Pt_1
domanda dallo stesso proposta per ottenere un contributo per il suo mantenimento.
Non risultando mutati i tempi di permanenza della figlia presso l'abitazione della madre, come accertati nella fase presidenziale, e sussistendo dunque la prevalente permanenza nell'abitazione coniugale -implicitamente confermata dal resistente, che ha chiesto l'assegnazione della casa per
4 viverci con la figlia- deve confermarsi l'assegnazione dell'abitazione alla resistente, con la quale la figlia ha dichiarato di voler continuare a vivere.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che la resistente percepisce un reddito di € 1.300,00, come risulta dalla documentazione in atti, gravato: dalla rata mensile di euro 276,78
per il prestito Compass contratto nel 2020; dalla rata mensile di euro 208,00 per il rimborso del finanziamento Deutsche bank;
dalla rata mensile di euro 157,99 per il rimborso del credito
Findomestic.
Il ricorrente, sentito all'udienza presidenziale del 6.10.2021, ha dichiarato di svolgere lavori saltuari e non ha prodotto documentazione reddituale.
Pertanto, tenuto conto della generica capacità lavorativa del ricorrente, degli sporadici rapporti tra padre e figlia, con aumento di oneri in capo alla resistente, e delle esigenze di deve essere Per_1
posto in capo al l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 300,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Addebita la separazione al Pt_1
• rigetta la domanda del volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento;
Pt_1
• conferma l'assegnazione della casa coniugale alla con la quale la figlia CP_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, vive prevalentemente;
• condanna a corrispondere a la somma di € 300,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia;
• le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%;
• condanna a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
4.835,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il giudice rel.
5 Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
6