Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2021, proposto da
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Ugo Nichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnacavallo, Sindaco del Comune di Bagnacavallo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
EO CH, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 12 del 25 giugno 2021, avente ad oggetto “ ordine di non utilizzo di pozzo freatico oggetto di fuoriuscita di gas metano in Bagnacavallo via Rosetta n. 100, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza d'uso in conformità alle norme igienico/sanitarie, impiantistiche e di sicurezza, e a porre in atto le azioni di verifica sul medesimo ” e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe;
nessun’altra parte si è costituita in giudizio;
all’esito dell’udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 13 febbraio 2025 e notificata in data 12 e 13 febbraio2025 la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 84 c.p.a.;
nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio delle altre parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il processo estinto;
nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO