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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1021/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 19 giugno 2025.
Sono presenti l'avv. Gabriele Focosi in sostituzione dell'avv. Bruno Meli e Maria Alessandra Tisano
e l'avv. Luca Trinchera, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. (c.f. Parte_1 C.F._1 conveniva dinanzi a questo Tribunale l'avv. TRINCHERA Luca (c.f. nella sua C.F._2 qualità di curatore speciale degli scomparsi sigg. , di , Persona_1 CP_1 Per_2 fu , fu e fu , CP_2 Per_3 Controparte_3 Per_4 Controparte_4 Per_3 per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del medesimo sig. Pt_1 dell'immobile sito in Lucca, località Sant'Angelo, corte Puccinelli n. 48/A, distinto in catasto
[...] al foglio 121, particella 704 con graffata la particella 705, cat. A/4, classe 5, vani 5, sup. catastale
88 mq, euro 198, 84.
Si costituiva in giudizio il convenuto avv. Trinchera nella sua qualità di curatore dei predetti scomparsi, non opponendosi alla domanda spiegata, purché dall'istruttoria espletanda venisse provato che parte attrice aveva posseduto l'immobile per cui è causa per il tempo e con le caratteristiche necessarie ad usucapire lo stesso, rimettendosi in ogni caso a giustizia, con compensazione delle spese di lite.
Alla prima udienza il Giudice disponeva procedersi all'escussione dei testimoni indicati da parte attrice sui capitoli dalla stessa dedotti. Le prove erano quindi espletate nella successiva udienza. In seguito le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice rinviava la causa per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali.
All'esito dell'espletata istruttoria e della documentazione prodotta risulta che effettivamente l'attore è nato ed ha sempre vissuto a Lucca, ivi residente in [...]nella casa in corte Puccinelli n 48/A, che gode con animus possidendi, e che dalla morte del padre lo stesso si
1 era occupato personalmente di ottenere la concessione in sanatoria di cui in all. 5 e di pagare le utenze e le imposte gravanti sull'immobile. Risulta altresì che il possesso precedente del padre, con lo stesso animus, perdurava sin dal 1989. Risulta inoltre che solo dopo la morte del padre, avvenuta nel 2019, l'attore aveva appreso che l'immobile nel quale vive dalla nascita non era caduto in successione in quanto non era mai intervenuto il rogito di acquisto della suddetta abitazione e che, a seguito di ricerche, l'immobile risultava ancora intestato ai soggetti di cui alla pagina precedente, onde con provvedimento in data 5.6.2023, il Tribunale di Lucca in accoglimento del ricorso per nomina di curatore speciale RG 2121/2023 V.G. nominava curatore speciale degli scomparsi l'avv. Trinchera del foro di Lucca. Era quindi instaurato il procedimento di mediazione che si concludeva in senso negativo stante la mancata conoscenza dei fatti da parte dello stesso curatore, il quale si costituiva poi nel presente giudizio non ostando alla domanda purché provata.
Essendo stata raggiunta la prova di corpus et animus del possesso ad immagine di proprietà sul bene descritto, nonché della successione del possesso in capo all'odierno attore, la domanda andrà infine accolta e, conseguentemente, dichiarata l'intervenuta usucapione dell'attore, così come in dispositivo.
Nulla in quanto alle spese, stante la mancata opposizione, riconosciuta dallo stesso attore, e la peculiarità della fattispecie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta usucapione a favore del sig. nato il Parte_1
24.12.1989 a Lucca e residente in [...]località S. Angelo, Corte Puccinelli n. 48/A, codice fiscale n. della proprietà dell'immobile sito in Lucca, località C.F._1
Sant'Angelo, corte Puccinelli n. 48/A, distinto in catasto al foglio 121, particella 704 con graffata la particella 705, cat. A/4, classe 5, vani 5, sup. catastale 88 mq, euro 198, 84;
2) Ordina all'Agenzia del Territorio di Lucca, in persona del responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore sull'immobile sopradescritto, Parte_1 nonché ordina a chi di competenza di effettuare le necessarie variazioni catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 19 giugno 2025.
Sono presenti l'avv. Gabriele Focosi in sostituzione dell'avv. Bruno Meli e Maria Alessandra Tisano
e l'avv. Luca Trinchera, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. (c.f. Parte_1 C.F._1 conveniva dinanzi a questo Tribunale l'avv. TRINCHERA Luca (c.f. nella sua C.F._2 qualità di curatore speciale degli scomparsi sigg. , di , Persona_1 CP_1 Per_2 fu , fu e fu , CP_2 Per_3 Controparte_3 Per_4 Controparte_4 Per_3 per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del medesimo sig. Pt_1 dell'immobile sito in Lucca, località Sant'Angelo, corte Puccinelli n. 48/A, distinto in catasto
[...] al foglio 121, particella 704 con graffata la particella 705, cat. A/4, classe 5, vani 5, sup. catastale
88 mq, euro 198, 84.
Si costituiva in giudizio il convenuto avv. Trinchera nella sua qualità di curatore dei predetti scomparsi, non opponendosi alla domanda spiegata, purché dall'istruttoria espletanda venisse provato che parte attrice aveva posseduto l'immobile per cui è causa per il tempo e con le caratteristiche necessarie ad usucapire lo stesso, rimettendosi in ogni caso a giustizia, con compensazione delle spese di lite.
Alla prima udienza il Giudice disponeva procedersi all'escussione dei testimoni indicati da parte attrice sui capitoli dalla stessa dedotti. Le prove erano quindi espletate nella successiva udienza. In seguito le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice rinviava la causa per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali.
All'esito dell'espletata istruttoria e della documentazione prodotta risulta che effettivamente l'attore è nato ed ha sempre vissuto a Lucca, ivi residente in [...]nella casa in corte Puccinelli n 48/A, che gode con animus possidendi, e che dalla morte del padre lo stesso si
1 era occupato personalmente di ottenere la concessione in sanatoria di cui in all. 5 e di pagare le utenze e le imposte gravanti sull'immobile. Risulta altresì che il possesso precedente del padre, con lo stesso animus, perdurava sin dal 1989. Risulta inoltre che solo dopo la morte del padre, avvenuta nel 2019, l'attore aveva appreso che l'immobile nel quale vive dalla nascita non era caduto in successione in quanto non era mai intervenuto il rogito di acquisto della suddetta abitazione e che, a seguito di ricerche, l'immobile risultava ancora intestato ai soggetti di cui alla pagina precedente, onde con provvedimento in data 5.6.2023, il Tribunale di Lucca in accoglimento del ricorso per nomina di curatore speciale RG 2121/2023 V.G. nominava curatore speciale degli scomparsi l'avv. Trinchera del foro di Lucca. Era quindi instaurato il procedimento di mediazione che si concludeva in senso negativo stante la mancata conoscenza dei fatti da parte dello stesso curatore, il quale si costituiva poi nel presente giudizio non ostando alla domanda purché provata.
Essendo stata raggiunta la prova di corpus et animus del possesso ad immagine di proprietà sul bene descritto, nonché della successione del possesso in capo all'odierno attore, la domanda andrà infine accolta e, conseguentemente, dichiarata l'intervenuta usucapione dell'attore, così come in dispositivo.
Nulla in quanto alle spese, stante la mancata opposizione, riconosciuta dallo stesso attore, e la peculiarità della fattispecie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta usucapione a favore del sig. nato il Parte_1
24.12.1989 a Lucca e residente in [...]località S. Angelo, Corte Puccinelli n. 48/A, codice fiscale n. della proprietà dell'immobile sito in Lucca, località C.F._1
Sant'Angelo, corte Puccinelli n. 48/A, distinto in catasto al foglio 121, particella 704 con graffata la particella 705, cat. A/4, classe 5, vani 5, sup. catastale 88 mq, euro 198, 84;
2) Ordina all'Agenzia del Territorio di Lucca, in persona del responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore sull'immobile sopradescritto, Parte_1 nonché ordina a chi di competenza di effettuare le necessarie variazioni catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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