Sentenza 13 marzo 2009
Massime • 1
In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio generale di settore, secondo il quale le ferie si fruiscono nell'anno o, al più tardi, per esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo e, in caso di forza maggiore, anche nel successivo semestre, restandone invece esclusa la fruizione in periodo diverso, si applica anche ai dirigenti, con la conseguenza che il potere di attribuirsi le ferie senza ingerenze del datore di lavoro deve essere esercitato, dai dirigenti stessi, entro i suddetti limiti temporali. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento con cui una Amministrazione locale aveva forzosamente collocato in ferie un proprio dirigente, il quale pretendeva di procrastinare il momento di godimento delle ferie in epoca di molto successiva a quella dell'anno di riferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2009, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE PA - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. KEPLERO 26, presso lo studio dell'avvocato DI FAZIO LAURA, rappresentato e difeso dall'avvocato TOCCO ANNA LAURA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
XIX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
DICIASSETTESIMA COMUNITÀ MONTANA MONTI AURUNCI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2332/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2005 R.G.N. 1510/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2009 dal Consigliere Dott. STILE LO;
udito l'Avvocato TOCCO ANNA LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI MAURIZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2003, PO PA impugnava la sentenza del Tribunale di Cassino, sezione Lavoro, con la quale era stata respinta la sua domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui la Comunità Montana dei Monti Aurunci di Esperia, di cui era dipendente con funzioni di Segretario Generale Direttore del settore amministrativo e contabile, lo aveva forzosamente collocato in ferie dal 2 al 30 giugno 2000, con conseguente condanna della stessa Comunità al risarcimento dei danni subiti quantificati in L. 100.000.000.
Si costituiva la Comunità Montana del Lazio - Zona XIX "L'arco degli Aurunci", succeduta unitamente alla comunità Montana del Lazio - Zona XVII, che anche in questa fase rimaneva contumace, alla originaria Comunità Montana dei Monti Aurunci di Esperia, per chiedere il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza del 23 marzo - 30 giugno 2005, l'adita Corte d'appello di Roma, ritenuto che il datore di lavoro aveva agito nel pieno rispetto della normativa del codice civile e di quella della contrattazione collettiva in materia di ferie del lavoratore, riformava la sentenza di 1^ grado limitatamente alla compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, confermandola per il resto. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre PO PA con sette motivi. Resiste la XIX Comunità Montana del Lazio, l'Arco degli Aurunci con controricorso. La stessa ha depositato comunicazione di ritiro dal giudizio in oggetto. La XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il PO, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 111 e 102 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 4), sostiene che il Giudice di 2^ grado avrebbe omesso di decidere in merito all'eccezione di applicabilità dell'art. 111 c.p.c., e di inapplicabilità dell'art.102 c.p.c., nel giudizio e conseguente nullità della sentenza di primo grado e relativo procedimento.
Puntualizza, in proposito, che il Giudice di primo grado, con ordinanza del 14.12.2001, avrebbe erroneamente affermato che la vocatio in ius era avvenuta dopo l'estinzione dell'ente convenuto in giudizio, mentre, "come risulta dagli atti di causa, la vocatio in ius è avvenuta quando l'Ente convenuto era ancora in essere (il 20 aprile 2001) per cui era applicabile l'art. 111 c.p.c."; ciò che renderebbe nulla la sentenza di primo grado ed il relativo procedimento.
Aggiunge che il Giudice di primo grado, invece di dichiarare interrotto il processo per l'assenza di valida vocatio in ius, aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 102 c.p.c., ritenendo ambedue le Comunità Montene XVII e XIX, succedute per quota al precedente Ente, quali soggetti necessari del giudizio. La censura è palesemente inammissibile non fornendo il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, alcun elemento che consenta di aderire al suo convincimento e permetta al Collegio di contrastare le valutazioni del primo Giudice sulla base di una eccezione priva dei necessari connotati identificativi. Analoghe carenze si rinvengono in relazione al secondo motivo con cui il ricorrente, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 75, 112 e 115 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n.4), lamenta l'omessa pronuncia del Giudice a quo sull'eccezione relativa al difetto di capacità processuale della XIX Comunità Montana del Lazio per illegittimità degli atti deliberativi di autorizzazione ad intervenire in giudizio e conseguente loro doverosa disapplicazione.
È il caso solo di richiamare quanto in argomento è stato affermato della Corte territoriale, la quale ha tenuto preliminarmente a chiarire in ordine alla pregiudiziale eccezione formulata dall'appellante di carenza di legittimazione passiva in capo alla XIX Comunità Montana del Lazio che sulla concorrente legittimazione di entrambi gli appellati non potevano sussistere dubbi essendo incontestata alla luce della stessa documentazione prodotta dalle parti - copia del D.P.G.R. Lazio 14 febbraio 2002, n.76, la circostanza che all'originario soggetto presso il quale il
PO prestava la sua attività - ex Comunità Montana dei Monti Aurunci di Esperia - erano succedute in forza del Decreto n. 444 del 2001 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio per una quota rispettivamente del 76,68% e 23,31% le nuove XVII e XIX Comunità montane, a nulla rilevando la circostanza che dopo la successione il PO aveva prestato servizio esclusivamente presso la nuova XVII comunità; ciò in quanto era pacifico che gli atti di cui era lamentata l'illegittimità erano stati posti in essere quando era ancora in vita l'originario soggetto, onde per le eventuali conseguenze della pretesa illegittimità non potevano che essere chiamati a rispondere gli enti a quello succeduti in universum jus e non certo, in mancanza di un atto traslativo specifico, nel diritto controverso. La parte finale del motivo in esame attiene poi a situazioni di fatto che sfuggono dalla cognizione della Corte di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2112 c.c., avendo il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto soggetto legittimato in giudizio la XIX Comunità Montana del Lazio, mentre ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, e art.2112 c.c., unico Ente legittimato era da ritenersi la nuova XVII
Comunità Montana del Lazio subentrata in via esclusiva, nella titolarità del dedotto rapporto di lavoro.
Ma a tale eccezione la Corte territoriale ha fornito corretta risposta riconoscendo, peraltro, la legittimazione anche all'Ente indicato dal ricorrente, sia pure in concorso con la XIX Comunità Montana, senza quindi alcun pregiudizio degli interessi del PO, il quale, a sua volta non ha dedotto alcunché circa il proprio interesse all'accoglimento dell'eccezione. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa in materia di ferie del personale dirigente (art. 2109 c.c., art. 17, CCNL 10 aprile 1996 Dirigenti Enti locali) (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che il Giudice di secondo grado abbia trascurato di considerare la giurisprudenza di legittimità che in tema di ferie del personale dirigente ha stabilito il principio della incollocabilità in ferie d'ufficio di tale personale, soprattutto se apicale, come nella specie. Il motivo è privo di fondamento, avendo il Giudice d'appello fornito ampia e corretta motivazione delle sue determinazioni, richiamando, quanto alla ritenuta legittimità del provvedimento datoriale con il quale si imponeva al PO il godimento entro il 30 giugno 2000 delle ferie maturate nell'anno precedente, l'art. 2109 c.c., il quale attribuisce al datore di lavoro il potere di determinare l'epoca di godimento delle ferie, tenendo conto degli interessi dell'impresa e delle esigenze dei lavoratori.
Non ha mancato, tuttavia, lo stesso Giudice a fare riferimento alla giurispudenza di legittimità, concernente le ferie del dirigente, alla cui stregua quest'ultimo, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, ove non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla suddetta fruizione (Cass. 7 giugno 2005 n. 11786; Cass. 5 maggio 2004 n. 8591; Cass. 24 dicembre 1999 n. 14554; Cass. 27 agosto 1996 n. 7883). Alla luce di tali principi ha, quindi, provveduto a valutare le censure formulate dal PO, innanzitutto, condividendo le considerazioni del primo Giudice, per il quale non esisteva disposizione di contratto o di legge che consentisse per i dirigenti degli enti locali - ed a prescindere dalla controversa questione del possesso di tale qualità da parte del PO, in quanto ancora sub indice - il godimento delle ferie oltre il primo semestre dell'anno successivo, secondo il principio generale valido, come noto, per tutto il pubblico impiego. Ha poi richiamato l'art. 17 del CCNL 10.4.96 per i Dirigenti di Regioni ed Autonomie locali, che ammette la possibilità di procrastinare il godimento delle ferie all'anno successivo ma solo "entro il primo semestre" (cit. art., comma 2), evidenziando come, in relazione all'ipotesi del godimento nel secondo semestre, dalle stesse allegazioni dell'appellante risultava che contrattualmente tale possibilità "sarebbe stata introdotta solo con un accordo del 12.2.2002 e quindi in epoca successiva a quella oggetto del contendere tra le parti". Ha rafforzato il proprio convincimento, osservando che, se le parti sociali avevano ritenuto di introdurre tale innovazione, ciò dimostrava che era pacifico che in precedenza la regola era la fruibilità al massimo nel primo semestre anche per i dirigenti.
Ha, infine, concluso affermando che l'eccezionale possibilità di godimento nel secondo semestre prevista dal D.P.R. n. 395 del 1988, art. 4, e da altre successive disposizioni di similare contenuto,
risultava legata solo alla esistenza di cause di "forza maggiore" riferibili sia alla esigenza del differimento da un anno all'altro - esigenze solo genericamente allegate nel ricorso introduttivo - sia alla necessità di spostare il godimento dal primo semestre dell'anno dopo al secondo semestre. Ma su questo particolare aspetto il PO non aveva allegato ne' in primo ne' in secondo grado circostanze che dimostrassero la necessità di questo ulteriore eccezionale spostamento. Ciò senza considerare che, secondo i principi del rapporto di lavoro pubblico, la "forza maggiore" non può che essere riferita alle esigenze del servizio e non certo a quelle personali del dipendente.
Le argomentazioni appena esposte, presenti nella impugnata pronuncia, appaiono conformi alla giurisprudenza di questa Corte e sopra richiamata, per la quale il principio della libertà di scelta nel godimento delle ferie da parte dei dirigenti può essere riferito alla scelta del periodo più opportuno nell'anno di maturazione del diritto o al massimo nel primo semestre successivo, senza che ciò, tuttavia, implichi che sarebbe facoltà del dirigente pubblico fissare a suo piacimento il momento del godimento anche in epoche di molto successive a quelle dell'anno di riferimento. Un principio di tal genere - come correttamente rilevato dal Giudice a quo - oltre a non essere reperibile in alcuna disposizione di legge o di contratto, contrasterebbe anche con il principio di buona amministrazione, attese le intuitive conseguenze negative per l'ordinato svolgimento anche sul piano contabile dell'attività degli enti pubblici. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della normativa sull'obbligo di astensione (L. n. 265 del 1999, art. 19, e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 78, e art. 51 c.p.c.), sostenendo che il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile l'obbligo di astensione dell'amministratore locale in presenza di atto dovuto o atto deliberativo adottato con ampia maggioranza.
Sulla illegittimità del provvedimento per incompatibilità in capo al Presidente della Comunità per contrasto di interessi con il destinatario, il Giudice a quo ha osservato che ogni profilo di potenziale illegittimità risulta superata dal provvedimento di conferma adottato con ampia maggioranza (e quindi senza alcuna determinante incidenza del voto del Presidente) dall'organo, collegiale di Giunta in data 13.6.2000. Ciò, senza considerare che trattandosi di atto dovuto la mera sottoscrizione della lettera di comunicazione effettuata come organo della Comunità non integrava alcuna incompatibilità.
Del resto - è il caso di aggiungere - il comportamento della Comunità appare insuscettibile di ogni censura, in quanto con il collocamento del ricorrente in ferie nell'ultimo periodo utile previsto dalla legge e dal contratto è stata evitata la perdita del diritto al godimento.
Ne discende da tale circostanza l'infondatezza sia del sesto motivo di ricorso -con e il PO, denunciando violazione degli artt.2043 e 2059 c.c., nonché artt. 2727, 1175, 1375 e 2087 c.c., lamenta che il Giudice di secondo grado non gli abbia riconosciuto, in forza del collocamento forzoso in ferie, il risarcimento dei danni non patrimoniali determinati dalla violazione di specifici obblighi di correttezza e buona fede da parte del vertice politico della Comunità Montana, dalla violazione del dovere della Comunità Montana di tutelare la personalità morale del lavoratore e di salvaguardarne la dignità e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro (artt. 2 e 3 Cost.) e dalla lesione dei diritti essenziali della persona sanciti dalla Costituzione - sia del settimo, con cui si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione a situazioni, che oltre a non risultare dedotte innanzi ai Giudici di merito, implicano valutazioni non sottoponibili in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le peculiarità di gran parte delle questioni oggetto di controversia induce a compensare le spese di questo giudizio tra le parti costituite. Nulla per le spese della XII Comunità Montana dei Monti Aurunci non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti della XIX Comunità Montana del Lazio, l'Arco degli Aurunci. Nulla per le spese nei confronti della XII Comunità Montana dei Monti Aurunci. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009