Articolo 4 della Legge 16 aprile 1954, n. 202
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 agosto 1954
Art. 4.
Il testo dell' art. 943 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 943 (Limiti del risarcimento nel trasporto di persone). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo', per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.
Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non puo' superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione".
Entrata in vigore il 19 agosto 1954
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