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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 5818/2009
N. R.G. 5818/2009
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 5818/2009
La Giudice Grazia Roscigno, all'esito del termine concesso per lo scambio di note, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 20 r.g. 5818/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5818/2009 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PISAPIA SABATO
ATTORE contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._3 Parte_2
e dell'avv. Parte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'adito Tribunale, accertata la sussistenza, la legittimità e la fondatezza delle ragioni di credito vantate dall'attore nei confronti dei sig.ri e , condannare: a) il sig. CP_1 Controparte_2
al pagamento della somma di € 15.376,00, quale saldo dovuto CP_1 all'attore in dipendenza dell'espletamento delle attività professionali di cui al contratto dell' 1/06/2006; b) il sig. e la sig.ra CP_1 Controparte_2 in solido, alla corresponsione, in favore dell'architetto della Parte_1 somma di € 11.476,59, quale pagamento delle attività professionali relative all'espletamento delle attività funzionali al permesso di costruire, allo
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svincolo idrogeologico, al nulla osta BAAS, al rilascio del parere della commissione CECI, al rilascio del parere ASL;
nonché alla corresponsione in favore dell'attore della somma di € 6.404,87 quale pagamento delle attività professionali relative al calcolo strutturale (progettazione strutture;
relazione analitica di calcolo;
relazione a strutture ultimate;
spese per boni e copie eliografiche). Il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda, fino all'effettivo soddisfo».
Parti convenute: «Tanto dedotto, rilevato ed eccepito, i sig.ri
[...]
e , ut supra rappresentati e difesi concludono perché CP_1 Controparte_2
l'On.le Tribunale voglia: - rigettare la domanda dell'Arch. nella Pt_1 duplice veste di progettista e direttore dei lavori nei confronti dei sig.ri
[...]
e per i motivi di cui alla premesso, e per l'effetto – CP_1 Controparte_2 condannare l'attore alla refusione delle spese di lite, rivalsa IVA e C.P.A.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2009, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e CP_1 CP_2
esponendo
[...]
− di aver stipulato con , in data 01.06.2006, un contratto CP_1
d'opera professionale, con il quale era stato incaricato della progettazione e della direzione delle opere di frazionamento e ristrutturazione del primo livello
(seminterrato) della villa su tre livelli sita in Salerno, al viale Degli -Aranci
( con realizzazione di due unità immobiliari, in luogo Parte_4 dell'unica preesistente, e di un box auto, con abbattimento delle barriere architettoniche;
− che le prestazioni a lui richieste sono state: studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori;
direzione artistica e assistenza per la scelta dei materiali;
− che esse parti hanno concordato l'ammontare dell'onorario dovuto all'odierna parte attorea, quale corrispettivo di queste attività professionali, in
€ 24.000,00, oltre Iva e Cassa professionale;
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− che i coniugi e gli affidarono anche CP_1 Controparte_2
l'incarico di provvedere all'espletamento di tutte le attività amministrative funzionali alla legittima esecuzione dei lavori;
− che per tali attività, relative al rilascio permesso a costruire, rilascio svincolo idrogeologico, rilascio nulla osta BAAS, rilascio parere commissione
CECI, rilascio parere ASL, esse parti non hanno predeterminato la quantificazione del compenso dovuto all'odierno attore, rinviando l'ammontare dello stesso all'applicazione delle tariffe professionali;
− che, pertanto, essa parte attorea aveva accettato tale incarico, dando corso a tutte le attività amministrative e burocratiche necessarie per il rilascio di quanto necessario ottenendo, quindi, le autorizzazioni necessarie;
− che in applicazioni delle vigenti tariffe professionali, di cui alla legge 143 del 02.03.1949 e successive modifiche ed integrazioni, il compenso dovutogli in relazione alle attività specificate, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, ammonta ad € 11.476,59;
− che, poi, e gli avevano affidato l'ulteriore CP_1 Controparte_2 incarico del calcolo strutturale riferito alle precitate opere, comprensivo di: progettazione strutture;
relazione analitica di calcolo;
relazione a strutture ultimate;
− che, pertanto, essa parte attorea aveva accettato anche tale ulteriore incarico e ha dato corso all'espletamento delle relative attività professionali descritte;
− che anche in relazione a tale nuovo incarico le parti nulla avevano pattuito in ordine alla quantificazione dell'onorario dovutogli, rinviando l'ammontare dello stesso all'applicazione delle tariffe professionali;
− che secondo le vigenti tariffe professionali di cui alla legge 143 del
2.03.1949 e successive modifiche e integrazioni, il compenso a lui dovuto in relazione alle attività specificate, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, nonché di spese per bolli e copie eliografiche ammonta ad € 6.404,87;
− di aver dato completa esecuzione a tutte le attività professionali commissionate, sia in riferimento all'incarico di cui al contratto dell'1/6/2006,
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sia in riferimento agli ulteriori incarichi di cui alle attività professionali dettagliatamente indicate ai numeri 3 e 4 dell'atto di citazione;
− che, tuttavia, a fronte del completo espletamento di tutte le attività professionali, gli era stato corrisposto, in riferimento alle attività di cui al contratto dell'01.06.2006, un mero acconto dell'importo di €14.000,00, e nulla, in riferimento agli ulteriori incarichi di espletamento delle attività amministrative funzionali alla legittima esecuzione dei lavori e di realizzazione del calcolo strutturale;
− che, pertanto, essa parte attorea è creditrice nei confronti dei coniugi e delle seguenti somme, comprensive di oneri CP_1 Controparte_2 fiscali e previdenziali: a) nei confronti di : € 15.376,00 quale CP_1 saldo per le attività professionali di cui alla convenzione/contratto dell'1.6.2006; b) nei confronti di e di obbligati CP_1 Controparte_2 in via solidale € 11.476,59 per l'integrale mancato pagamento delle attività professionali relative all'espletamento delle attività funzionali al permesso a costruire;
allo svincolo idrogeologico;
al nulla osta BAAS, al rilascio del parere commissione CECi, al rilascio del parere ASL;
€ 6.404,87 per l'integrale mancato pagamento delle attività professionali relative al calcolo strutturale
(progettazione strutture;
relazione analitica di calcolo;
relazione a strutture ultimate;
spese per bolli e copie eliografiche);
− che a nulla erano valsi i tentativi stragiudiziali per ottenere il pagamento del dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente si sono costituiti in giudizio e . CP_1 Controparte_2
In particolare, hanno dedotto:
o che in data 01/06/2006 sottoscrisse con l'architetto CP_1
una convenzione per incarico professionale relativa al Parte_1 frazionamento e ai lavori di ristrutturazione del primo livello seminterrato con la realizzazione di un box auto dell'appartamento sito in Salerno, al Viale degli
Aranci n. 16, il tutto per un importo pari ad € 24.000,00, di cui € 9.000,00 per la progettazione ed € 15.000,00 per la direzione dei lavori, oltre Cassa e
IVA;
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o che in data 25/09/2007 i lavori di ristrutturazione furono appaltati con la . per un importo iniziale di circa CP_3 Controparte_4
€60.000,00;
o che esse parti convenute, sin dall'inizio, notarono che il Direttore dei lavori non provvedeva a esercitare la sua funzione di direzione e controllo sulla ditta esecutrice dei lavori;
o che tale mancanza ha comportato innanzitutto una carenza di direzione sull'impresa incaricata, e quindi, una difformità rispetto alle previsioni progettuali, e poi, un ritardo nella consegna dei lavori;
o che tali contestazioni erano state immediatamente mosse, prima verbalmente, e poi a mezzo fax all'architetto ; Pt_1
o che le attività per le quali è stata richiesta della somma di € 11.476, 59 - rilascio del permesso a costruire, lo svincolo idrogeologico, del rilascio nulla osta BAAS, del rilascio parere commissione CECI e del rilascio parere A.S.L. - erano già ricomprese nella "Convenzione" e, quindi, il relativo compenso è già stato incluso negli € 24.000,00 pattuiti;
o che, infatti, l'art.6 "Modalità di pagamento", al punto 2) "rilascio del permesso a costruire" è stato corrisposto un ulteriore acconto di € 2.000,00;
o che, inoltre, il rilascio di: svincolo idrogeologico, nulla osta BAAS, parere commissione CECI e parere ASL sono pareri necessari per il rilascio del
"permesso a costruire";
o che queste erano tutte prestazioni ricomprese nell'incarico di progettazione;
o che, quindi, anche in relazione alla seconda richiesta di compenso di €
6.404,87 nulla era dovuto trattandosi di prestazione già previste nell'incarico di «progettazione definitiva ed esecutive», di cui all'art.2 della
«Convenzione»;
o che con riferimento, poi, alla richiesta di € 15.376,59 le prestazioni di cui alla “convenzione” del 01.06.2006 non erano ancora state ancora ultimate;
o che, in particolare, non erano stati consegnati a esso convenuto, committente e intestatario del permesso a costruire tutti i grafici approvati dalla P.A. nonché tutti gli altri grafici esecutivi che sono serviti all'impresa per poter realizzare l'opera; pagina 6 di 20 r.g. 5818/2009
o che i lavori non erano ancora stati ultimati con il rilascio del «certificato di regolare esecuzione» né sono stati oggetto di «collaudo definitivo»;
o che, pertanto, gli acconti percepiti in euro 14.000,00 complessivi, superavano le prestazioni professionali eseguite;
o che in relazione alla direzione dei lavori essa era stata eseguita in modo superficiale, nonostante, fosse stato dato anche l'incarico di “Direzione
Artistica”;
o che, quindi, per la restante somma € 15.376,00 la stessa avrebbe potuto essere corrisposta quando effettivamente fossero stati ultimati i lavori ossia, all'atto del rilascio del certificato di regolare esecuzione, il collaudo definitivo e, infine, dopo aver prodotto tutti i grafici esecutivi che sono sia serviti per la realizzazione degli interventi e sia che gli stessi potranno essere utilizzati per altri fini in futuro;
o che l'attore non aveva mai provveduto alla redazione degli schemi degli impianti idrici ed elettrici;
o che i lavori erano terminati il 22/12/2008 con un ritardo di circa 8 mesi rispetto a quello previsto nella convenzione ovvero entro il 30.04.2008;
o che tale ritardo, oltre a provocare numerosi a essi convenuti – che per tutta la durata dei lavori hanno abitato nell'appartamento per cui è causa – avevano costretto una delle due figlie, unitamente al suo nucleo familiare, ad occupare l'appartamento dell'altra sorella;
o quest'ultima, non potendo locare l'immobile aveva dovuto rinunciare dal mese di maggio 2008 al mese di settembre 2008 a un importo pari a circa
5.000,00;
o che, nel mese di novembre, a causa dell'ingiustificato protrarsi dei lavori la loro figlia si è vista costretta ad alloggiare in un albergo con l'ulteriore pagamento di circa 3.500,00;
o che i lavori non erano stati eseguiti a regolare d'arte manifestando gravi difformità nell'esecuzione, comportando un aggravio di spesa per ridurre l'incidenza di tale difformità su di una corretta utilizzazione dell'immobile;
o che i danni al piano seminterrato avevano provocato diverse infiltrazioni, in particolare nella camera da letto sulla parte del letto padronale, nella cabina armadio adiacente la camera da letto;
nel salone sulla parte dove è ubicato il pagina 7 di 20 r.g. 5818/2009
camino è apparsa macchia di umido oltre ad una ulteriore macchia di umido presente sulla parete accanto e, infine, il massetto sottostante il parquet non è stato livellato a regolare d'arte;
o che i danni avevano riguardato anche il piano superiore;
o che prima dei lavori l'ingresso alla cantina avveniva attraverso una porta ad altezza uomo, mentre successivamente al lavoro è stata modificata con una apertura inferiore che ne consente l'accesso con gravi difficoltà;
o che il vetro siliconato presente sul terrazzo del piano inferiore, essendo scivoloso, è fonte di disagio in caso di pioggia;
o che lo stesso pianerottolo all'ingresso è di travertino lucido nonostante fosse stato richiesto in materiale antiscivolo;
o che dall'esposizione di tali notevoli difformità si evince che la maggior parte dei difetti sono riconducibili ad una errata progettazione e a un'omessa vigilanza e assenza all'interno del cantiere;
o che alla luce di tali osservazioni essi convenuti costituiti hanno sollevato dell'exceptio non rite adimpleti constractus ai sensi dell'art 1460 c.c.
All'udienza del 04.11.2009 il giudice ha concesso i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c.
Nella memoria I termine parte attorea ha precisato:
- l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento per intervenuta decadenza in quanto proposta tardivamente;
- che la parte convenuta, infatti, si è costituita in data 04.11.2009 e, quindi, non nei 20 giorni prima dell'udienza di comparizione;
- che, vista l'intervenuta decadenza dell'eccezione di inadempimento (con conseguente esigibilità del credito), ha richiesto l'emissione di una ingiunzione di pagamento ex art 186 ter c.p.c. limitatamente alla somma di € 15.376,00;
- che in merito alla lamentata esecuzione dei lavori non a regola d'arte, non gli era ascrivibile alcuna responsabilità professionale in riferimento agli standard qualitativi delle opere eseguite dall'impresa esecutrice dei lavori;
- che i lavori erano stati ultimati, come si evince dalla sottoscrizione in data 23.12.2008 da parte di della comunicazione di avvenuta Controparte_2 ultimazione dei lavori;
- che il collaudo definitivo è stato ultimato;
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- che diversi sono stati gli ordini di servizio all'impresa esecutrice dei lavori;
- che lo schema impianti è stato trasmesso regolarmente all'impresa esecutrice dei lavori;
- che questa circostanza è ben nota alle parti convenute avendo le stesse chiesto dei cambiamenti alle previsioni di schema degli impianti in ordine, in particolare, all'impianto elettrico;
- che la lentezza dei lavori è stata causata sia dalla committenza, che ha dato priorità all'esecuzione di altri lavori non assoggettati all'esecuzione della direzione dei lavori, sia dai rapporti conflittuali con l'impresa che, a titolo di eccezione di inadempimento, a causa dei ritardi nei pagamenti, ha talvolta sospeso i lavori;
- che i vizi lamentati riguardano profili puramente esecutivi in ordine ai quali l'appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità;
- che, inoltre, la quasi totalità dei vizi indicati nella comparsa di costituzione deriva da altri lavori eseguiti presso l'unità immobiliare di proprietà dei convenuti ed estranei alla progettazione e direzione dei lavori;
- che in relazione agli onorari dovuti in ragione delle ulteriori somme di €
11.476,59 e di € 6.404,87 queste, diversamente da quanto sostenuto dalle parti convenute, non sono da ricomprendersi nelle prestazioni specificate nel contratto dell'1.6.2006 in quanto successivamente commissionate;
- che, pertanto, in via subordinata, nella ipotesi di rigetto della domanda di pagamento delle somme predette a “titolo contrattuale” la condanna dei convenuti al pagamento delle già menzionate somme a titolo di indebito arricchimento ex art 2041 c.c.
Con ordinanza del 28.09.2010, la precedente Giudice assegnataria ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art 186 ter c.p.c. avanzata da parte attorea, rinviando all'udienza del 09.05.2011 per l'escussione dei testi e riservandosi all'esito la valutazione circa l'ammissibilità della richiesta di c.t.u.
Esperita la prova testimoniale, all'udienza del 29.03.2012 il Giudice ha nominato quale c.t.u. l'ing. . Controparte_5
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Depositata la relazione peritale, le parti convenute hanno richiesto la rinnovazione della c.t.u. previa declaratoria della sua nullità.
Con ordinanza del 09.11.2020 il Giudice precedente giudice assegnatario ha dichiarato la nullità della consulenza e ha fissato l'udienza del 17.12.2020 per il conferimento dell'incarico al medesimo c.t.u., concedendo termine fino al
12.05.2021 per il deposito della relazione.
Dopo alcuni rinvii, la causa è stata assegnata alla scrivente e rinviata al
06/11/2024.
In tale data la causa è stata rinviata per la discussione orale con termine per note fino a 10 giorni prima dell'udienza indicata.
***
1. Preliminarmente, va rilevata la tardiva costituzione delle parti convenute, avvenuta solamente in data 04.11.2009 e, pertanto, ben oltre il termine perentorio di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata nell'atto di citazione, ovvero del 29.10.2009 (d'ufficio, poi, differita al 04.11.2009), con la conseguente decadenza maturata, ai sensi dell'art 167 c.p.c., dalla proposizione di domande riconvenzionali e di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
1.1. Le parti convenute, nella comparsa di costituzione e risposta, contrastano la richiesta di pagamento dei compensi professionali proposta dall'architetto formulando una serie di contestazioni al suo operato, ascrivibile Pt_1 nell'ambito dell'eccezione di inadempimento.
1.2. Asseriscono che l'architetto si è reso inadempiente come Pt_1 progettista, non avendo consegnato i numerosi elaborati tecnici, tra i quali anche lo schema impianti, ma anche come direttore dei lavori non avendo adempiuto con diligenza e professionalità il proprio compito, rendendosi più volte irreperibile e soprattutto senza informare il committente e dare istruzioni all'appaltatore sulle modalità esecutive dei lavori.
1.3. Ebbene, l'eccezione di inadempimento sollevata dai convenuti in seno ai propri scritti difensivi è inammissibile ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
1.4. La data indicata in citazione, ossia 29/10/2009, è stata differita d'ufficio
– ex art. 168bis c. 4, c.p.c. – al 4/11/2009 e i convenuti si sono costituiti a tale udienza, come risulta dal timbro della cancelleria. pagina 10 di 20 r.g. 5818/2009
1.5. Sul punto, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio e dunque su di essa opera la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c. (fr. Cass. n. 6168/2011; Cass. n. 13746/2002).
1.6. Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento sollevata dai convenuti, in quanto formulata ben oltre il termine di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il giorno 29.10.2009 (sull'irrilevanza del differimento automatico ex art. 168 bis, c. 4, c.p.c., v., tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15128 del
02/07/2014, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2853 del 06/02/2018).
2. Va precisato che l'eccezione di pagamento è, invece, un'eccezione in senso lato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14654 del 14/07/2015), pertanto la parte convenuta era legittimata a proporla.
3. Nel merito la domanda attorea è solo parzialmente fondata e, pertanto, merita di essere accolta, nei limiti che verranno di seguito esaminati.
3.1. Nel caso di specie non costituisce fatto contestato l'avvenuto conferimento dell'incarico di cui alla convenzione stipulata in data 01.06.2006, essendo contestato solo il quantum.
3.2. Le parti concordarono in € 24.000,00, oltre Iva e Cassa il corrispettivo dovuto all'architetto per le attività indicate nella convenzione (art 2 Pt_1 della convenzione).
3.3. È, invece, contestato l'espletamento di ulteriori attività extra-contratto che la parte attorea asserisce essergli state commissionate successivamente alla stipula del contratto di prestazione d'opera citato.
3.4. Pertanto, quanto al merito delle domande principali, il presente giudizio ha ad oggetto, da un lato, (a) la domanda di adempimento proposta dall'architetto al fine di ottenere il pagamento del residuo corrispettivo Pt_1 maturato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli con il contratto d'opera professionale stipulato in data 01.06.2006 in qualità di progettista e direttore dei lavori con il solo e, CP_1 dall'altro, (b) la domanda di pagamento di ulteriori somme scaturenti da due ulteriori incarichi conferiti da e e relativi CP_1 Controparte_2 all'espletamento delle attività amministrative e burocratiche funzionali alla pagina 11 di 20 r.g. 5818/2009
legittima esecuzione dei lavori e al calcolo strutturale.
3.5. Tanto premesso in ordine all'oggetto del presente giudizio, occorre valutare in via preliminare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova.
4. In tema di responsabilità contrattuale, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione.
4.1. Invece, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
4.2. Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, con riferimento alla domanda sub (a), l'attore ha fornito prova del titolo e la controparte contrattuale non solo non ha contestato la fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, ma al contrario si è difesa sulla base di argomentazioni che sono logicamente incompatibili con la volontà di negarla (deducendo, da un lato, il fatto estintivo del credito azionato costituito dal pagamento di un acconto e, dall'altro, l'inesatto adempimento da parte del professionista dell'obbligazione contrattualmente assunta sotto il profilo della consegna dei grafici esecutivi, del certificato di regolare esecuzione, del collaudo definitivo e degli schemi degli impianti idrici e elettrici).
4.3. Quindi, la parte attorea ha assolto all'onere della prova su di essa gravante con la produzione in giudizio della convenzione di incarico professionale datata 01.06.2006 sottoscritta dall'architetto e da Parte_1
, con la quale quest'ultimo ha conferito al professionista gli CP_1 incarichi di frazionamento e ristrutturazione del primo livello seminterrato con la realizzazione di un box auto e di progettazione e di direzione dei lavori relativamente a queste opere.
4.4. Quanto al dedotto inesatto adempimento dell'architetto sotto il Pt_1 profilo dell'attività di progettista e di direttore dei lavori e, quindi, del mancato completamento dell'attività professionale commissionata anche con pagina 12 di 20 r.g. 5818/2009
riferimento all'assenza di ordini di servizio da impartire alla impresa appaltatrice, anche sul punto può dirsi raggiunta la prova dell'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal professionista.
4.5. Il consulente, all'esito della documentazione versata agli atti, ha esaminato ogni singolo incarico indicato nell'art. 2 della menzionata convenzione.
4.6. Pertanto, con riferimento allo «studio di fattibilità» ha concluso che:
«(…) verificata l'esistenza, nella documentazione versata agli atti di causa, di elaborati a firma del professionista opposto, riconducibili ad uno studio di fattibilità, si può serenamente affermare che la prestazione professionale
“studio di fattibilità” è stata espletata dall'arch. mediante la Pt_1 redazione della “Relazione tecnica – illustrativa” (Cfr. Allegato 20.1), recante firma e timbro dell'arch. , facente parte dei documenti allegati Parte_1 alla “Domanda di Permesso a costruire” (Cfr. Allegato 7) Prot. n. 68615 del
23/06/2006». (pag. 38 della relazione)
4.7. Con specifico riferimento, poi, alla consegna degli elaborati progettuali relativi al permesso a costruire, dalla documentazione facente parte della domanda di permesso a costruire Prot. 68615 del 23/06/2006 recanti timbro e firma dell'architetto e redatti a favore della committente Pt_1 CP_2
, risulta che l'architetto ha consegnato la seguente
[...] Parte_1 documentazione: - una relazione denominata “Tavola R1, Relazione tecnica - illustrativa” nella quale descrive le opere a farsi, dimostrando la rispondenza del progetto alle finalità degli interventi proposti, - Tavola R -
Novembre 2006 - Relazione paesaggistica, contenente tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica delle opere edilizie proposte, - Tavola R - Dicembre 2006 - Richiesta di svincolo idrogeologico (con i relativi allegati); - Tavola T1 - “Planimetria di inquadramento”, Tavola T2 - “Planimetria catastale”, - Tavola T3,
“Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni” - Tavola T4, “Stato di progetto: piante, prospetti e sezioni”; - Tavola* T5 - “Verifica volumetria e parcheggi, Legge n° 122/89 e n°19/01”, Tint- Stato di
Fatto e di Progetto: piante, prospetti e sezioni, ecc. (pagg. 37 e ss. della relazione) pagina 13 di 20 r.g. 5818/2009
4.8. Pertanto, come accertato anche dal consulente tecnico: « (…)Tanto riferito, e verificata l'esistenza, nella documentazione versata agli atti di causa, di elaborati a firma del professionista opposto, riconducibili ad una progettazione definitiva, si può serenamente affermare che la prestazione professionale “progettazione definitiva” è stata espletata dall'arch. Pt_1 mediante la redazione dei suddetti documenti che sono stati necessari e sufficienti ai fini del rilascio del permesso di costruire n. 125 del 18/06/2007 ».
(pagg. 38 e ss. relazione telematica)
4.9. Il c.t.u., inoltre, ha accertato anche la correttezza della prestazione professionale relativa alla «Progettazione esecutiva» delle opere in commento.
4.10. In particolare, nella relazione tecnica disposta d'ufficio, il c.t.u., elenca tutti gli elaborati allegati dall'architetto relativamente al piano Pt_1 architettonico e strutturale.
4.11. E, quindi, correttamente, sono stati individuati gli elaborati da prodursi nell'ambito della progettazione esecutiva e cioè: Relazione generale,
Relazioni specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, Computo metrico estimativo.
4.12. Anche in relazione a tale ultimo aspetto, il consulente «Tanto riferito, e verificata l'esistenza, nella documentazione versata agli atti di causa, di elaborati a firma del professionista opposto, riconducibili ad una progettazione esecutiva, si può serenamente affermare che la prestazione professionale “progettazione esecutiva” è stata espletata dall'arch. Pt_1 mediante la redazione dei suddetti elaborati progettuali depositati presso il
Genio Civile di Salerno con la “domanda di deposito del progetto esecutivo”, prot. n. 803471 reg. n. 94701 del 25/09/2007 (…)». (pagg. 41 e ss. della menzionata relazione).
4.13. In merito, invece, all'attività di «assistenza nella scelta dei materiali», il c.t.u. ha concluso «Per quanto riguarda l'assistenza per la scelta dei materiali, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio ritiene che tale attività venga espletata dall'arch. in concomitanza con le Parte_1 fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, nelle quali è stata anche effettuata una scelta sui materiali da adoperare (…)» (pag. 48) pagina 14 di 20 r.g. 5818/2009
4.14. Ordunque, a fronte della prova della correttezza della progettazione definitiva e esecutiva e, quindi, dalla documentazione prodotta dall'architetto risulta che il tecnico compiutamente ha rappresentato, in forma Pt_1 relazionale e grafica, la richiesta ingegnerizzazione di ogni elemento del rinnovato organismo edilizio, in termini di forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e, in ogni caso, a fronte della incontestata circostanza del rilascio, in virtù del suddetto progetto con annessi elaborati, del permesso di costruire n. 125 del 18.06.2008 da parte del Comune di Salerno per i «lavori di ristrutturazione con frazionamento immobile, abbattimento barriere architettoniche e realizzazione box auto con sistemazione esterna giardino, in conformità al progetto presentato, con l'obbligo della stretta osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale (R.U.E.C.) e nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ed alle condizioni e modalità sotto riportate: vengono previste aperture permanenti per ricambio d'aria pari ad 1/100 della superficie interna del box, in conformità all'art. 2 del D.M. 1/2/», deve ritenersi acquisita al processo la prova dell'esecuzione integrale da parte dell'architetto della Pt_1 prestazione commissionata da con la convenzione stipulata in CP_1 data 01.06.2006 relativamente allo studio di fattibilità, all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di assistenza per la scelta dei materiali riguardanti il frazionamento e la ristrutturazione del primo livello di seminterrato con la realizzazione di un box auto attraverso permesso a costruire.
5. Quanto all'attività di direzione dei lavori, il c.t.u. dopo aver provveduto ad inquadrare da un punto di vista normativo e definitorio la suddetta attività tecnica ha accertato che «l'attività svolta dal professionista nel contesto dell'incarico di direttore dei lavori, sia stata completamente assolta dall'arch.
». (pagg. 43 e ss. della relazione) Parte_1
5.1. In particolare, anche in relazione a tale aspetto, il consulente ha individuato la documentazione necessaria per l'espletamento tecnico di direzione dei lavori e, quindi, della presenza dei seguenti documenti: -
Verbali/Comunicazioni/Autodichiarazioni, Relazioni, Ordini di servizio,
Certificati. pagina 15 di 20 r.g. 5818/2009
5.2. L'accertamento della presenza di tale documentazione a cui espressamente si rinvia (pagg. 95 e ss. della menzionata relazione) ha consentito al consulente di affermare che: «la prestazione professionale
“direzione dei lavori” è stata espletata dall'arch. mediante la Pt_1 redazione dei suddetti documenti». (pagg.47 e ss. della relazione)
5.3. Infine, il consulente tecnico ha anche accertato la correttezza dell'attività di direzione artistica avendo l'architetto «correttamente ed esaustivamente ottemperato all'incarico in parola, rilevando di fatto
l'indubbia resa estetica delle soluzioni stilistiche scelte, attestante chiaramente l'effettivo espletamento di una “direzione artistica” delle opere per cui è causa».
5.4. D'altronde, la ricostruzione analitica dell'attività professionale svolta dall'architetto nei suddetti termini ha trovato conferma anche nelle prove testimoniali esperite.
5.5. Il teste di parte attorea ha dichiarato: «Sono il Testimone_1 direttore tecnico del G e C Costruzioni presso il cantiere per cui è causa ed in riferimento al capo 9 della memoria ex art 193 VI comma, II termine di parte attrice confermo le circostanze che mi sono state lette e riconosco gli ordini di servizio da me sottoscritti per ricevuta (…)», inoltre, ha dichiarato «(…) circa il capo 12 preciso che tutti i lavori e l'intera opera oggetto di appalto sono stati eseguiti sulla scorta dello schema impianti fornito dall'architetto
, e preciso che tale schema è stato aggiustato e variato secondo le Pt_1 esigenze dei lavori ad eseguirsi».
5.6. Pertanto, alla luce anche dell'accertamento espletato dal c.t.u. nominato in corso di causa, il quale – con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici – ha accertato, sulla base della documentazione in atti, che l'architetto ha Parte_1 svolto effettivamente tutta l'attività prevista nell'accordo del 01.06.2006 dal numero 1 al numero 5 dell'art 2 della convenzione nonché l'incarico di
Direzione dei Lavori.
6. In relazione a tale aspetto occorre precisare che bisogna tener conto degli accordi intervenuti tra le parti che prevedevano la corresponsione al professionista a titolo di compenso e rimborso della somma di euro pagina 16 di 20 r.g. 5818/2009
24.000,00 oltre Cassa (2%) e Iva (20%), e le seguenti scadenze per il pagamento dei compensi:
Alla sottoscrizione del presente atto________ € 4.000,00
Al rilascio del permesso di costruire________ € 2.000,00
All'inizio dei lavori in oggetto_____________€ 3.000,00
All'ultimazione di tutti gli impianti interni____€5.000,00
All'ultimazione dei lavori________________ € 3.000,00
A collaudo definitivo___________________ € 7.000,00
Il consulente ha esaminato ogni singola voce e, quindi, ha verificato l'espletamento delle prestazioni convenute che ha legittimato l'architetto a tale richiesta di pagamento. (cfr. pagg.149 e ss. della relazione).
6.1. Quindi, in ordine alla richiesta di pagamento di euro 15.376,00, quale compenso spettante all'architetto , risulta pacifico che Parte_1 CP_1
ha corrisposto a titolo di acconto la somma complessiva di euro
[...]
14.000,00 che deve essere detratta dall'ammontare del compenso dovuto.
6.2. Tale somma (€ 14.000,00) è comprensiva oltre che della parte imponibile, anche della aliquota percentuale dovuta per e CP_6
l'aliquota percentuale relativa all'Iva.
6.3. La somma “imponibile” è pari, quindi, ad euro 11.437,91. Alla luce dei termini di pagamento sopra descritti il consulente ha ritenuto che l'importo di euro 11.437,91 sia relativo ai punti nn. 1,2, 3 e, a circa la metà, del punto n. 4.
6.4. Pertanto, sottraendo dall'importo di € 11.437,91 gli importi relativi ai primi tre punti si ottiene: 11.437,01 – 4.000,00 – 2.000,00 – 3.000,00 =
2.437, 91.
6.5. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda di adempimento formulata da , deve essere Parte_1 CP_1 condannato al pagamento della complessiva somma di:
a. € 2.562, 09, relativi alla «ultimazione degli impianti interni»
b. € 3.000,00 relativi alla «ultimazione dei lavori»;
c. € 7.000,00 relativi al «collaudo definitivo»
6.6. Pertanto, la somma a titolo di residuo compenso dovuto per lo svolgimento dell'attività professionale oggetto del contratto d'opera professionale stipulato in data 01.06.2006 è pari ad euro 12.562,09. (pagg. 149 pagina 17 di 20 r.g. 5818/2009
e ss. della relazione).
6.7. A tale somma vanno aggiunti gli importi dovuti a titolo di cassa previdenziale e iva.
7. In relazione, invece, b) alla domanda di pagamento di ulteriori somme scaturenti da due successivi incarichi conferiti dai coniugi e CP_1
e relativi all'espletamento delle attività amministrative e Controparte_2 burocratiche funzionali alla legittima esecuzione dei lavori e al calcolo strutturale, questa deve essere rigettata.
7.1. Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, deve escludersi che le attività extra-contratto di cui l'architetto chiede il compenso possano considerarsi come autonome e, quindi, oggetto di due specifici incarichi.
7.2. Il c.t.u. nominato – con giudizio condivisibile, ha accertato che: « Con riferimento al controverso importo di 11.476,59 € -quale saldo per lo svolgimento delle attività professionali finalizzate al rilascio dei permessi e pareri necessari all'esecuzione degli interventi in oggetto- lo scrivente riferisce che esso non è dovuto all'Arch. , giacché afferente ad Parte_1 attività amministrative rientranti nella fase di progettazione definitiva, rispetto a cui il predetto attore aveva già contrattualizzato un compenso spettante nella misura complessiva di 9.000,00 € al netto di IVA e Cassa;
•
Con riferimento al controverso importo di 6.404,87 € -quale saldo per lo svolgimento dell'attività di progettazione strutturale nell'ambito degli interventi in oggetto- lo scrivente riferisce che esso non è dovuto all'Arch.
, giacché afferente ad attività tecniche rientranti nella fase di Parte_1 progettazione esecutiva, rispetto a cui il predetto attore aveva già contrattualizzato un compenso spettante nella misura complessiva di
9.000,00 € al netto di IVA e Cassa.»
7.3. Trattandosi, pertanto, di prestazioni professionali afferenti ad attività contrattualmente previste, deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda di condanna di al pagamento di un indennizzo per CP_1 ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata dall'architetto
. Pt_1
7.4. L'ingiustificato arricchimento costituisce un fatto, diverso dal contratto e pagina 18 di 20 r.g. 5818/2009
dall'illecito, idoneo a produrre obbligazioni in virtù della legge e, pertanto, rientra fra le fonti legali dell'obbligazione, imponendo all'arricchito l'obbligo di indennizzo o di restituzione in modo da reintegrare la deminutio patrimonii subita dall'impoverito.
7.5. Pertanto, i presupposti per l'utile esperimento dell'azione generale di arricchimento sono un qualsiasi vantaggio suscettibile di valutazione economica a favore di un soggetto, il correlativo impoverimento di un altro soggetto (che può consistere in un pregiudizio economico, nella perdita o nella mancata utilizzazione di un bene oppure nella mancata remunerazione di una prestazione resa) e la mancanza di una giusta causa.
7.6. L'art 2042 c.c. individua, poi, un presupposto processuale al quale è subordinata la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento:
l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
7.7. Pertanto, nel caso in esame, difetta proprio il requisito della sussidiarietà.
7.8. La circostanza che nel caso di specie la parte attorea avesse a disposizione un altro rimedio, costituito dall'azione contrattuale di adempimento che peraltro hanno esercitato in via principale nello stesso giudizio, idoneo a consentirgli astrattamente di ottenere il pagamento della somma oggetto della domanda proposta in via subordinata, rende l'azione di ingiustificato arricchimento improponibile per difetto del presupposto della sussidiarietà.
8. Sull'importo liquidato in favore dell'architetto sono Parte_1 dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di ricezione della lettera di messa in mora avvenuta rispettivamente in data 11.05.2009 (si veda la nota fax - lettera di messa in mora del 9 maggio 2009 allegata sub 4 nel fascicolo di parte attorea).
8.1. Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto, nonostante il debito gravante sul committente per il pagamento del compenso dovuto al professionista sia un debito di valuta, ai fini del riconoscimento della rivalutazione monetaria sul relativo importo è necessario che il creditore fornisca specifica dimostrazione di un maggior danno causalmente pagina 19 di 20 r.g. 5818/2009
riconducibile ai sensi dell'art 1224 c.c. alla indisponibilità della somma dovuta.
9. Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
9.1. Le spese relative alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in quanto la consulenza ha confermato l'espletamento delle prestazioni convenute e un'importante parte della relazione ha riguardato vizi dell'opera che i convenuti non erano legittimati ad eccepire.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda principale proposta da Parte_1 nei confronti di e e, per l'effetto, condanna CP_1 Controparte_2 costoro, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 12.562,09, oltre cassa previdenziale, iva e interessi legali dalla messa in (11.05.2009) fino al soddisfo.
B) Compensa le spese di lite;
C) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico dei convenuti.
11 settembre 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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N. R.G. 5818/2009
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 5818/2009
La Giudice Grazia Roscigno, all'esito del termine concesso per lo scambio di note, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 20 r.g. 5818/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5818/2009 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PISAPIA SABATO
ATTORE contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._3 Parte_2
e dell'avv. Parte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'adito Tribunale, accertata la sussistenza, la legittimità e la fondatezza delle ragioni di credito vantate dall'attore nei confronti dei sig.ri e , condannare: a) il sig. CP_1 Controparte_2
al pagamento della somma di € 15.376,00, quale saldo dovuto CP_1 all'attore in dipendenza dell'espletamento delle attività professionali di cui al contratto dell' 1/06/2006; b) il sig. e la sig.ra CP_1 Controparte_2 in solido, alla corresponsione, in favore dell'architetto della Parte_1 somma di € 11.476,59, quale pagamento delle attività professionali relative all'espletamento delle attività funzionali al permesso di costruire, allo
pagina 2 di 20 r.g. 5818/2009
svincolo idrogeologico, al nulla osta BAAS, al rilascio del parere della commissione CECI, al rilascio del parere ASL;
nonché alla corresponsione in favore dell'attore della somma di € 6.404,87 quale pagamento delle attività professionali relative al calcolo strutturale (progettazione strutture;
relazione analitica di calcolo;
relazione a strutture ultimate;
spese per boni e copie eliografiche). Il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda, fino all'effettivo soddisfo».
Parti convenute: «Tanto dedotto, rilevato ed eccepito, i sig.ri
[...]
e , ut supra rappresentati e difesi concludono perché CP_1 Controparte_2
l'On.le Tribunale voglia: - rigettare la domanda dell'Arch. nella Pt_1 duplice veste di progettista e direttore dei lavori nei confronti dei sig.ri
[...]
e per i motivi di cui alla premesso, e per l'effetto – CP_1 Controparte_2 condannare l'attore alla refusione delle spese di lite, rivalsa IVA e C.P.A.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2009, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e CP_1 CP_2
esponendo
[...]
− di aver stipulato con , in data 01.06.2006, un contratto CP_1
d'opera professionale, con il quale era stato incaricato della progettazione e della direzione delle opere di frazionamento e ristrutturazione del primo livello
(seminterrato) della villa su tre livelli sita in Salerno, al viale Degli -Aranci
( con realizzazione di due unità immobiliari, in luogo Parte_4 dell'unica preesistente, e di un box auto, con abbattimento delle barriere architettoniche;
− che le prestazioni a lui richieste sono state: studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori;
direzione artistica e assistenza per la scelta dei materiali;
− che esse parti hanno concordato l'ammontare dell'onorario dovuto all'odierna parte attorea, quale corrispettivo di queste attività professionali, in
€ 24.000,00, oltre Iva e Cassa professionale;
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− che i coniugi e gli affidarono anche CP_1 Controparte_2
l'incarico di provvedere all'espletamento di tutte le attività amministrative funzionali alla legittima esecuzione dei lavori;
− che per tali attività, relative al rilascio permesso a costruire, rilascio svincolo idrogeologico, rilascio nulla osta BAAS, rilascio parere commissione
CECI, rilascio parere ASL, esse parti non hanno predeterminato la quantificazione del compenso dovuto all'odierno attore, rinviando l'ammontare dello stesso all'applicazione delle tariffe professionali;
− che, pertanto, essa parte attorea aveva accettato tale incarico, dando corso a tutte le attività amministrative e burocratiche necessarie per il rilascio di quanto necessario ottenendo, quindi, le autorizzazioni necessarie;
− che in applicazioni delle vigenti tariffe professionali, di cui alla legge 143 del 02.03.1949 e successive modifiche ed integrazioni, il compenso dovutogli in relazione alle attività specificate, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, ammonta ad € 11.476,59;
− che, poi, e gli avevano affidato l'ulteriore CP_1 Controparte_2 incarico del calcolo strutturale riferito alle precitate opere, comprensivo di: progettazione strutture;
relazione analitica di calcolo;
relazione a strutture ultimate;
− che, pertanto, essa parte attorea aveva accettato anche tale ulteriore incarico e ha dato corso all'espletamento delle relative attività professionali descritte;
− che anche in relazione a tale nuovo incarico le parti nulla avevano pattuito in ordine alla quantificazione dell'onorario dovutogli, rinviando l'ammontare dello stesso all'applicazione delle tariffe professionali;
− che secondo le vigenti tariffe professionali di cui alla legge 143 del
2.03.1949 e successive modifiche e integrazioni, il compenso a lui dovuto in relazione alle attività specificate, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, nonché di spese per bolli e copie eliografiche ammonta ad € 6.404,87;
− di aver dato completa esecuzione a tutte le attività professionali commissionate, sia in riferimento all'incarico di cui al contratto dell'1/6/2006,
pagina 4 di 20 r.g. 5818/2009
sia in riferimento agli ulteriori incarichi di cui alle attività professionali dettagliatamente indicate ai numeri 3 e 4 dell'atto di citazione;
− che, tuttavia, a fronte del completo espletamento di tutte le attività professionali, gli era stato corrisposto, in riferimento alle attività di cui al contratto dell'01.06.2006, un mero acconto dell'importo di €14.000,00, e nulla, in riferimento agli ulteriori incarichi di espletamento delle attività amministrative funzionali alla legittima esecuzione dei lavori e di realizzazione del calcolo strutturale;
− che, pertanto, essa parte attorea è creditrice nei confronti dei coniugi e delle seguenti somme, comprensive di oneri CP_1 Controparte_2 fiscali e previdenziali: a) nei confronti di : € 15.376,00 quale CP_1 saldo per le attività professionali di cui alla convenzione/contratto dell'1.6.2006; b) nei confronti di e di obbligati CP_1 Controparte_2 in via solidale € 11.476,59 per l'integrale mancato pagamento delle attività professionali relative all'espletamento delle attività funzionali al permesso a costruire;
allo svincolo idrogeologico;
al nulla osta BAAS, al rilascio del parere commissione CECi, al rilascio del parere ASL;
€ 6.404,87 per l'integrale mancato pagamento delle attività professionali relative al calcolo strutturale
(progettazione strutture;
relazione analitica di calcolo;
relazione a strutture ultimate;
spese per bolli e copie eliografiche);
− che a nulla erano valsi i tentativi stragiudiziali per ottenere il pagamento del dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente si sono costituiti in giudizio e . CP_1 Controparte_2
In particolare, hanno dedotto:
o che in data 01/06/2006 sottoscrisse con l'architetto CP_1
una convenzione per incarico professionale relativa al Parte_1 frazionamento e ai lavori di ristrutturazione del primo livello seminterrato con la realizzazione di un box auto dell'appartamento sito in Salerno, al Viale degli
Aranci n. 16, il tutto per un importo pari ad € 24.000,00, di cui € 9.000,00 per la progettazione ed € 15.000,00 per la direzione dei lavori, oltre Cassa e
IVA;
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o che in data 25/09/2007 i lavori di ristrutturazione furono appaltati con la . per un importo iniziale di circa CP_3 Controparte_4
€60.000,00;
o che esse parti convenute, sin dall'inizio, notarono che il Direttore dei lavori non provvedeva a esercitare la sua funzione di direzione e controllo sulla ditta esecutrice dei lavori;
o che tale mancanza ha comportato innanzitutto una carenza di direzione sull'impresa incaricata, e quindi, una difformità rispetto alle previsioni progettuali, e poi, un ritardo nella consegna dei lavori;
o che tali contestazioni erano state immediatamente mosse, prima verbalmente, e poi a mezzo fax all'architetto ; Pt_1
o che le attività per le quali è stata richiesta della somma di € 11.476, 59 - rilascio del permesso a costruire, lo svincolo idrogeologico, del rilascio nulla osta BAAS, del rilascio parere commissione CECI e del rilascio parere A.S.L. - erano già ricomprese nella "Convenzione" e, quindi, il relativo compenso è già stato incluso negli € 24.000,00 pattuiti;
o che, infatti, l'art.6 "Modalità di pagamento", al punto 2) "rilascio del permesso a costruire" è stato corrisposto un ulteriore acconto di € 2.000,00;
o che, inoltre, il rilascio di: svincolo idrogeologico, nulla osta BAAS, parere commissione CECI e parere ASL sono pareri necessari per il rilascio del
"permesso a costruire";
o che queste erano tutte prestazioni ricomprese nell'incarico di progettazione;
o che, quindi, anche in relazione alla seconda richiesta di compenso di €
6.404,87 nulla era dovuto trattandosi di prestazione già previste nell'incarico di «progettazione definitiva ed esecutive», di cui all'art.2 della
«Convenzione»;
o che con riferimento, poi, alla richiesta di € 15.376,59 le prestazioni di cui alla “convenzione” del 01.06.2006 non erano ancora state ancora ultimate;
o che, in particolare, non erano stati consegnati a esso convenuto, committente e intestatario del permesso a costruire tutti i grafici approvati dalla P.A. nonché tutti gli altri grafici esecutivi che sono serviti all'impresa per poter realizzare l'opera; pagina 6 di 20 r.g. 5818/2009
o che i lavori non erano ancora stati ultimati con il rilascio del «certificato di regolare esecuzione» né sono stati oggetto di «collaudo definitivo»;
o che, pertanto, gli acconti percepiti in euro 14.000,00 complessivi, superavano le prestazioni professionali eseguite;
o che in relazione alla direzione dei lavori essa era stata eseguita in modo superficiale, nonostante, fosse stato dato anche l'incarico di “Direzione
Artistica”;
o che, quindi, per la restante somma € 15.376,00 la stessa avrebbe potuto essere corrisposta quando effettivamente fossero stati ultimati i lavori ossia, all'atto del rilascio del certificato di regolare esecuzione, il collaudo definitivo e, infine, dopo aver prodotto tutti i grafici esecutivi che sono sia serviti per la realizzazione degli interventi e sia che gli stessi potranno essere utilizzati per altri fini in futuro;
o che l'attore non aveva mai provveduto alla redazione degli schemi degli impianti idrici ed elettrici;
o che i lavori erano terminati il 22/12/2008 con un ritardo di circa 8 mesi rispetto a quello previsto nella convenzione ovvero entro il 30.04.2008;
o che tale ritardo, oltre a provocare numerosi a essi convenuti – che per tutta la durata dei lavori hanno abitato nell'appartamento per cui è causa – avevano costretto una delle due figlie, unitamente al suo nucleo familiare, ad occupare l'appartamento dell'altra sorella;
o quest'ultima, non potendo locare l'immobile aveva dovuto rinunciare dal mese di maggio 2008 al mese di settembre 2008 a un importo pari a circa
5.000,00;
o che, nel mese di novembre, a causa dell'ingiustificato protrarsi dei lavori la loro figlia si è vista costretta ad alloggiare in un albergo con l'ulteriore pagamento di circa 3.500,00;
o che i lavori non erano stati eseguiti a regolare d'arte manifestando gravi difformità nell'esecuzione, comportando un aggravio di spesa per ridurre l'incidenza di tale difformità su di una corretta utilizzazione dell'immobile;
o che i danni al piano seminterrato avevano provocato diverse infiltrazioni, in particolare nella camera da letto sulla parte del letto padronale, nella cabina armadio adiacente la camera da letto;
nel salone sulla parte dove è ubicato il pagina 7 di 20 r.g. 5818/2009
camino è apparsa macchia di umido oltre ad una ulteriore macchia di umido presente sulla parete accanto e, infine, il massetto sottostante il parquet non è stato livellato a regolare d'arte;
o che i danni avevano riguardato anche il piano superiore;
o che prima dei lavori l'ingresso alla cantina avveniva attraverso una porta ad altezza uomo, mentre successivamente al lavoro è stata modificata con una apertura inferiore che ne consente l'accesso con gravi difficoltà;
o che il vetro siliconato presente sul terrazzo del piano inferiore, essendo scivoloso, è fonte di disagio in caso di pioggia;
o che lo stesso pianerottolo all'ingresso è di travertino lucido nonostante fosse stato richiesto in materiale antiscivolo;
o che dall'esposizione di tali notevoli difformità si evince che la maggior parte dei difetti sono riconducibili ad una errata progettazione e a un'omessa vigilanza e assenza all'interno del cantiere;
o che alla luce di tali osservazioni essi convenuti costituiti hanno sollevato dell'exceptio non rite adimpleti constractus ai sensi dell'art 1460 c.c.
All'udienza del 04.11.2009 il giudice ha concesso i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c.
Nella memoria I termine parte attorea ha precisato:
- l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento per intervenuta decadenza in quanto proposta tardivamente;
- che la parte convenuta, infatti, si è costituita in data 04.11.2009 e, quindi, non nei 20 giorni prima dell'udienza di comparizione;
- che, vista l'intervenuta decadenza dell'eccezione di inadempimento (con conseguente esigibilità del credito), ha richiesto l'emissione di una ingiunzione di pagamento ex art 186 ter c.p.c. limitatamente alla somma di € 15.376,00;
- che in merito alla lamentata esecuzione dei lavori non a regola d'arte, non gli era ascrivibile alcuna responsabilità professionale in riferimento agli standard qualitativi delle opere eseguite dall'impresa esecutrice dei lavori;
- che i lavori erano stati ultimati, come si evince dalla sottoscrizione in data 23.12.2008 da parte di della comunicazione di avvenuta Controparte_2 ultimazione dei lavori;
- che il collaudo definitivo è stato ultimato;
pagina 8 di 20 r.g. 5818/2009
- che diversi sono stati gli ordini di servizio all'impresa esecutrice dei lavori;
- che lo schema impianti è stato trasmesso regolarmente all'impresa esecutrice dei lavori;
- che questa circostanza è ben nota alle parti convenute avendo le stesse chiesto dei cambiamenti alle previsioni di schema degli impianti in ordine, in particolare, all'impianto elettrico;
- che la lentezza dei lavori è stata causata sia dalla committenza, che ha dato priorità all'esecuzione di altri lavori non assoggettati all'esecuzione della direzione dei lavori, sia dai rapporti conflittuali con l'impresa che, a titolo di eccezione di inadempimento, a causa dei ritardi nei pagamenti, ha talvolta sospeso i lavori;
- che i vizi lamentati riguardano profili puramente esecutivi in ordine ai quali l'appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità;
- che, inoltre, la quasi totalità dei vizi indicati nella comparsa di costituzione deriva da altri lavori eseguiti presso l'unità immobiliare di proprietà dei convenuti ed estranei alla progettazione e direzione dei lavori;
- che in relazione agli onorari dovuti in ragione delle ulteriori somme di €
11.476,59 e di € 6.404,87 queste, diversamente da quanto sostenuto dalle parti convenute, non sono da ricomprendersi nelle prestazioni specificate nel contratto dell'1.6.2006 in quanto successivamente commissionate;
- che, pertanto, in via subordinata, nella ipotesi di rigetto della domanda di pagamento delle somme predette a “titolo contrattuale” la condanna dei convenuti al pagamento delle già menzionate somme a titolo di indebito arricchimento ex art 2041 c.c.
Con ordinanza del 28.09.2010, la precedente Giudice assegnataria ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art 186 ter c.p.c. avanzata da parte attorea, rinviando all'udienza del 09.05.2011 per l'escussione dei testi e riservandosi all'esito la valutazione circa l'ammissibilità della richiesta di c.t.u.
Esperita la prova testimoniale, all'udienza del 29.03.2012 il Giudice ha nominato quale c.t.u. l'ing. . Controparte_5
pagina 9 di 20 r.g. 5818/2009
Depositata la relazione peritale, le parti convenute hanno richiesto la rinnovazione della c.t.u. previa declaratoria della sua nullità.
Con ordinanza del 09.11.2020 il Giudice precedente giudice assegnatario ha dichiarato la nullità della consulenza e ha fissato l'udienza del 17.12.2020 per il conferimento dell'incarico al medesimo c.t.u., concedendo termine fino al
12.05.2021 per il deposito della relazione.
Dopo alcuni rinvii, la causa è stata assegnata alla scrivente e rinviata al
06/11/2024.
In tale data la causa è stata rinviata per la discussione orale con termine per note fino a 10 giorni prima dell'udienza indicata.
***
1. Preliminarmente, va rilevata la tardiva costituzione delle parti convenute, avvenuta solamente in data 04.11.2009 e, pertanto, ben oltre il termine perentorio di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata nell'atto di citazione, ovvero del 29.10.2009 (d'ufficio, poi, differita al 04.11.2009), con la conseguente decadenza maturata, ai sensi dell'art 167 c.p.c., dalla proposizione di domande riconvenzionali e di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
1.1. Le parti convenute, nella comparsa di costituzione e risposta, contrastano la richiesta di pagamento dei compensi professionali proposta dall'architetto formulando una serie di contestazioni al suo operato, ascrivibile Pt_1 nell'ambito dell'eccezione di inadempimento.
1.2. Asseriscono che l'architetto si è reso inadempiente come Pt_1 progettista, non avendo consegnato i numerosi elaborati tecnici, tra i quali anche lo schema impianti, ma anche come direttore dei lavori non avendo adempiuto con diligenza e professionalità il proprio compito, rendendosi più volte irreperibile e soprattutto senza informare il committente e dare istruzioni all'appaltatore sulle modalità esecutive dei lavori.
1.3. Ebbene, l'eccezione di inadempimento sollevata dai convenuti in seno ai propri scritti difensivi è inammissibile ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
1.4. La data indicata in citazione, ossia 29/10/2009, è stata differita d'ufficio
– ex art. 168bis c. 4, c.p.c. – al 4/11/2009 e i convenuti si sono costituiti a tale udienza, come risulta dal timbro della cancelleria. pagina 10 di 20 r.g. 5818/2009
1.5. Sul punto, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio e dunque su di essa opera la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c. (fr. Cass. n. 6168/2011; Cass. n. 13746/2002).
1.6. Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento sollevata dai convenuti, in quanto formulata ben oltre il termine di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il giorno 29.10.2009 (sull'irrilevanza del differimento automatico ex art. 168 bis, c. 4, c.p.c., v., tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15128 del
02/07/2014, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2853 del 06/02/2018).
2. Va precisato che l'eccezione di pagamento è, invece, un'eccezione in senso lato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14654 del 14/07/2015), pertanto la parte convenuta era legittimata a proporla.
3. Nel merito la domanda attorea è solo parzialmente fondata e, pertanto, merita di essere accolta, nei limiti che verranno di seguito esaminati.
3.1. Nel caso di specie non costituisce fatto contestato l'avvenuto conferimento dell'incarico di cui alla convenzione stipulata in data 01.06.2006, essendo contestato solo il quantum.
3.2. Le parti concordarono in € 24.000,00, oltre Iva e Cassa il corrispettivo dovuto all'architetto per le attività indicate nella convenzione (art 2 Pt_1 della convenzione).
3.3. È, invece, contestato l'espletamento di ulteriori attività extra-contratto che la parte attorea asserisce essergli state commissionate successivamente alla stipula del contratto di prestazione d'opera citato.
3.4. Pertanto, quanto al merito delle domande principali, il presente giudizio ha ad oggetto, da un lato, (a) la domanda di adempimento proposta dall'architetto al fine di ottenere il pagamento del residuo corrispettivo Pt_1 maturato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli con il contratto d'opera professionale stipulato in data 01.06.2006 in qualità di progettista e direttore dei lavori con il solo e, CP_1 dall'altro, (b) la domanda di pagamento di ulteriori somme scaturenti da due ulteriori incarichi conferiti da e e relativi CP_1 Controparte_2 all'espletamento delle attività amministrative e burocratiche funzionali alla pagina 11 di 20 r.g. 5818/2009
legittima esecuzione dei lavori e al calcolo strutturale.
3.5. Tanto premesso in ordine all'oggetto del presente giudizio, occorre valutare in via preliminare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova.
4. In tema di responsabilità contrattuale, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione.
4.1. Invece, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
4.2. Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, con riferimento alla domanda sub (a), l'attore ha fornito prova del titolo e la controparte contrattuale non solo non ha contestato la fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, ma al contrario si è difesa sulla base di argomentazioni che sono logicamente incompatibili con la volontà di negarla (deducendo, da un lato, il fatto estintivo del credito azionato costituito dal pagamento di un acconto e, dall'altro, l'inesatto adempimento da parte del professionista dell'obbligazione contrattualmente assunta sotto il profilo della consegna dei grafici esecutivi, del certificato di regolare esecuzione, del collaudo definitivo e degli schemi degli impianti idrici e elettrici).
4.3. Quindi, la parte attorea ha assolto all'onere della prova su di essa gravante con la produzione in giudizio della convenzione di incarico professionale datata 01.06.2006 sottoscritta dall'architetto e da Parte_1
, con la quale quest'ultimo ha conferito al professionista gli CP_1 incarichi di frazionamento e ristrutturazione del primo livello seminterrato con la realizzazione di un box auto e di progettazione e di direzione dei lavori relativamente a queste opere.
4.4. Quanto al dedotto inesatto adempimento dell'architetto sotto il Pt_1 profilo dell'attività di progettista e di direttore dei lavori e, quindi, del mancato completamento dell'attività professionale commissionata anche con pagina 12 di 20 r.g. 5818/2009
riferimento all'assenza di ordini di servizio da impartire alla impresa appaltatrice, anche sul punto può dirsi raggiunta la prova dell'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal professionista.
4.5. Il consulente, all'esito della documentazione versata agli atti, ha esaminato ogni singolo incarico indicato nell'art. 2 della menzionata convenzione.
4.6. Pertanto, con riferimento allo «studio di fattibilità» ha concluso che:
«(…) verificata l'esistenza, nella documentazione versata agli atti di causa, di elaborati a firma del professionista opposto, riconducibili ad uno studio di fattibilità, si può serenamente affermare che la prestazione professionale
“studio di fattibilità” è stata espletata dall'arch. mediante la Pt_1 redazione della “Relazione tecnica – illustrativa” (Cfr. Allegato 20.1), recante firma e timbro dell'arch. , facente parte dei documenti allegati Parte_1 alla “Domanda di Permesso a costruire” (Cfr. Allegato 7) Prot. n. 68615 del
23/06/2006». (pag. 38 della relazione)
4.7. Con specifico riferimento, poi, alla consegna degli elaborati progettuali relativi al permesso a costruire, dalla documentazione facente parte della domanda di permesso a costruire Prot. 68615 del 23/06/2006 recanti timbro e firma dell'architetto e redatti a favore della committente Pt_1 CP_2
, risulta che l'architetto ha consegnato la seguente
[...] Parte_1 documentazione: - una relazione denominata “Tavola R1, Relazione tecnica - illustrativa” nella quale descrive le opere a farsi, dimostrando la rispondenza del progetto alle finalità degli interventi proposti, - Tavola R -
Novembre 2006 - Relazione paesaggistica, contenente tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica delle opere edilizie proposte, - Tavola R - Dicembre 2006 - Richiesta di svincolo idrogeologico (con i relativi allegati); - Tavola T1 - “Planimetria di inquadramento”, Tavola T2 - “Planimetria catastale”, - Tavola T3,
“Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni” - Tavola T4, “Stato di progetto: piante, prospetti e sezioni”; - Tavola* T5 - “Verifica volumetria e parcheggi, Legge n° 122/89 e n°19/01”, Tint- Stato di
Fatto e di Progetto: piante, prospetti e sezioni, ecc. (pagg. 37 e ss. della relazione) pagina 13 di 20 r.g. 5818/2009
4.8. Pertanto, come accertato anche dal consulente tecnico: « (…)Tanto riferito, e verificata l'esistenza, nella documentazione versata agli atti di causa, di elaborati a firma del professionista opposto, riconducibili ad una progettazione definitiva, si può serenamente affermare che la prestazione professionale “progettazione definitiva” è stata espletata dall'arch. Pt_1 mediante la redazione dei suddetti documenti che sono stati necessari e sufficienti ai fini del rilascio del permesso di costruire n. 125 del 18/06/2007 ».
(pagg. 38 e ss. relazione telematica)
4.9. Il c.t.u., inoltre, ha accertato anche la correttezza della prestazione professionale relativa alla «Progettazione esecutiva» delle opere in commento.
4.10. In particolare, nella relazione tecnica disposta d'ufficio, il c.t.u., elenca tutti gli elaborati allegati dall'architetto relativamente al piano Pt_1 architettonico e strutturale.
4.11. E, quindi, correttamente, sono stati individuati gli elaborati da prodursi nell'ambito della progettazione esecutiva e cioè: Relazione generale,
Relazioni specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, Computo metrico estimativo.
4.12. Anche in relazione a tale ultimo aspetto, il consulente «Tanto riferito, e verificata l'esistenza, nella documentazione versata agli atti di causa, di elaborati a firma del professionista opposto, riconducibili ad una progettazione esecutiva, si può serenamente affermare che la prestazione professionale “progettazione esecutiva” è stata espletata dall'arch. Pt_1 mediante la redazione dei suddetti elaborati progettuali depositati presso il
Genio Civile di Salerno con la “domanda di deposito del progetto esecutivo”, prot. n. 803471 reg. n. 94701 del 25/09/2007 (…)». (pagg. 41 e ss. della menzionata relazione).
4.13. In merito, invece, all'attività di «assistenza nella scelta dei materiali», il c.t.u. ha concluso «Per quanto riguarda l'assistenza per la scelta dei materiali, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio ritiene che tale attività venga espletata dall'arch. in concomitanza con le Parte_1 fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, nelle quali è stata anche effettuata una scelta sui materiali da adoperare (…)» (pag. 48) pagina 14 di 20 r.g. 5818/2009
4.14. Ordunque, a fronte della prova della correttezza della progettazione definitiva e esecutiva e, quindi, dalla documentazione prodotta dall'architetto risulta che il tecnico compiutamente ha rappresentato, in forma Pt_1 relazionale e grafica, la richiesta ingegnerizzazione di ogni elemento del rinnovato organismo edilizio, in termini di forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e, in ogni caso, a fronte della incontestata circostanza del rilascio, in virtù del suddetto progetto con annessi elaborati, del permesso di costruire n. 125 del 18.06.2008 da parte del Comune di Salerno per i «lavori di ristrutturazione con frazionamento immobile, abbattimento barriere architettoniche e realizzazione box auto con sistemazione esterna giardino, in conformità al progetto presentato, con l'obbligo della stretta osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale (R.U.E.C.) e nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ed alle condizioni e modalità sotto riportate: vengono previste aperture permanenti per ricambio d'aria pari ad 1/100 della superficie interna del box, in conformità all'art. 2 del D.M. 1/2/», deve ritenersi acquisita al processo la prova dell'esecuzione integrale da parte dell'architetto della Pt_1 prestazione commissionata da con la convenzione stipulata in CP_1 data 01.06.2006 relativamente allo studio di fattibilità, all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di assistenza per la scelta dei materiali riguardanti il frazionamento e la ristrutturazione del primo livello di seminterrato con la realizzazione di un box auto attraverso permesso a costruire.
5. Quanto all'attività di direzione dei lavori, il c.t.u. dopo aver provveduto ad inquadrare da un punto di vista normativo e definitorio la suddetta attività tecnica ha accertato che «l'attività svolta dal professionista nel contesto dell'incarico di direttore dei lavori, sia stata completamente assolta dall'arch.
». (pagg. 43 e ss. della relazione) Parte_1
5.1. In particolare, anche in relazione a tale aspetto, il consulente ha individuato la documentazione necessaria per l'espletamento tecnico di direzione dei lavori e, quindi, della presenza dei seguenti documenti: -
Verbali/Comunicazioni/Autodichiarazioni, Relazioni, Ordini di servizio,
Certificati. pagina 15 di 20 r.g. 5818/2009
5.2. L'accertamento della presenza di tale documentazione a cui espressamente si rinvia (pagg. 95 e ss. della menzionata relazione) ha consentito al consulente di affermare che: «la prestazione professionale
“direzione dei lavori” è stata espletata dall'arch. mediante la Pt_1 redazione dei suddetti documenti». (pagg.47 e ss. della relazione)
5.3. Infine, il consulente tecnico ha anche accertato la correttezza dell'attività di direzione artistica avendo l'architetto «correttamente ed esaustivamente ottemperato all'incarico in parola, rilevando di fatto
l'indubbia resa estetica delle soluzioni stilistiche scelte, attestante chiaramente l'effettivo espletamento di una “direzione artistica” delle opere per cui è causa».
5.4. D'altronde, la ricostruzione analitica dell'attività professionale svolta dall'architetto nei suddetti termini ha trovato conferma anche nelle prove testimoniali esperite.
5.5. Il teste di parte attorea ha dichiarato: «Sono il Testimone_1 direttore tecnico del G e C Costruzioni presso il cantiere per cui è causa ed in riferimento al capo 9 della memoria ex art 193 VI comma, II termine di parte attrice confermo le circostanze che mi sono state lette e riconosco gli ordini di servizio da me sottoscritti per ricevuta (…)», inoltre, ha dichiarato «(…) circa il capo 12 preciso che tutti i lavori e l'intera opera oggetto di appalto sono stati eseguiti sulla scorta dello schema impianti fornito dall'architetto
, e preciso che tale schema è stato aggiustato e variato secondo le Pt_1 esigenze dei lavori ad eseguirsi».
5.6. Pertanto, alla luce anche dell'accertamento espletato dal c.t.u. nominato in corso di causa, il quale – con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici – ha accertato, sulla base della documentazione in atti, che l'architetto ha Parte_1 svolto effettivamente tutta l'attività prevista nell'accordo del 01.06.2006 dal numero 1 al numero 5 dell'art 2 della convenzione nonché l'incarico di
Direzione dei Lavori.
6. In relazione a tale aspetto occorre precisare che bisogna tener conto degli accordi intervenuti tra le parti che prevedevano la corresponsione al professionista a titolo di compenso e rimborso della somma di euro pagina 16 di 20 r.g. 5818/2009
24.000,00 oltre Cassa (2%) e Iva (20%), e le seguenti scadenze per il pagamento dei compensi:
Alla sottoscrizione del presente atto________ € 4.000,00
Al rilascio del permesso di costruire________ € 2.000,00
All'inizio dei lavori in oggetto_____________€ 3.000,00
All'ultimazione di tutti gli impianti interni____€5.000,00
All'ultimazione dei lavori________________ € 3.000,00
A collaudo definitivo___________________ € 7.000,00
Il consulente ha esaminato ogni singola voce e, quindi, ha verificato l'espletamento delle prestazioni convenute che ha legittimato l'architetto a tale richiesta di pagamento. (cfr. pagg.149 e ss. della relazione).
6.1. Quindi, in ordine alla richiesta di pagamento di euro 15.376,00, quale compenso spettante all'architetto , risulta pacifico che Parte_1 CP_1
ha corrisposto a titolo di acconto la somma complessiva di euro
[...]
14.000,00 che deve essere detratta dall'ammontare del compenso dovuto.
6.2. Tale somma (€ 14.000,00) è comprensiva oltre che della parte imponibile, anche della aliquota percentuale dovuta per e CP_6
l'aliquota percentuale relativa all'Iva.
6.3. La somma “imponibile” è pari, quindi, ad euro 11.437,91. Alla luce dei termini di pagamento sopra descritti il consulente ha ritenuto che l'importo di euro 11.437,91 sia relativo ai punti nn. 1,2, 3 e, a circa la metà, del punto n. 4.
6.4. Pertanto, sottraendo dall'importo di € 11.437,91 gli importi relativi ai primi tre punti si ottiene: 11.437,01 – 4.000,00 – 2.000,00 – 3.000,00 =
2.437, 91.
6.5. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda di adempimento formulata da , deve essere Parte_1 CP_1 condannato al pagamento della complessiva somma di:
a. € 2.562, 09, relativi alla «ultimazione degli impianti interni»
b. € 3.000,00 relativi alla «ultimazione dei lavori»;
c. € 7.000,00 relativi al «collaudo definitivo»
6.6. Pertanto, la somma a titolo di residuo compenso dovuto per lo svolgimento dell'attività professionale oggetto del contratto d'opera professionale stipulato in data 01.06.2006 è pari ad euro 12.562,09. (pagg. 149 pagina 17 di 20 r.g. 5818/2009
e ss. della relazione).
6.7. A tale somma vanno aggiunti gli importi dovuti a titolo di cassa previdenziale e iva.
7. In relazione, invece, b) alla domanda di pagamento di ulteriori somme scaturenti da due successivi incarichi conferiti dai coniugi e CP_1
e relativi all'espletamento delle attività amministrative e Controparte_2 burocratiche funzionali alla legittima esecuzione dei lavori e al calcolo strutturale, questa deve essere rigettata.
7.1. Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, deve escludersi che le attività extra-contratto di cui l'architetto chiede il compenso possano considerarsi come autonome e, quindi, oggetto di due specifici incarichi.
7.2. Il c.t.u. nominato – con giudizio condivisibile, ha accertato che: « Con riferimento al controverso importo di 11.476,59 € -quale saldo per lo svolgimento delle attività professionali finalizzate al rilascio dei permessi e pareri necessari all'esecuzione degli interventi in oggetto- lo scrivente riferisce che esso non è dovuto all'Arch. , giacché afferente ad Parte_1 attività amministrative rientranti nella fase di progettazione definitiva, rispetto a cui il predetto attore aveva già contrattualizzato un compenso spettante nella misura complessiva di 9.000,00 € al netto di IVA e Cassa;
•
Con riferimento al controverso importo di 6.404,87 € -quale saldo per lo svolgimento dell'attività di progettazione strutturale nell'ambito degli interventi in oggetto- lo scrivente riferisce che esso non è dovuto all'Arch.
, giacché afferente ad attività tecniche rientranti nella fase di Parte_1 progettazione esecutiva, rispetto a cui il predetto attore aveva già contrattualizzato un compenso spettante nella misura complessiva di
9.000,00 € al netto di IVA e Cassa.»
7.3. Trattandosi, pertanto, di prestazioni professionali afferenti ad attività contrattualmente previste, deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda di condanna di al pagamento di un indennizzo per CP_1 ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata dall'architetto
. Pt_1
7.4. L'ingiustificato arricchimento costituisce un fatto, diverso dal contratto e pagina 18 di 20 r.g. 5818/2009
dall'illecito, idoneo a produrre obbligazioni in virtù della legge e, pertanto, rientra fra le fonti legali dell'obbligazione, imponendo all'arricchito l'obbligo di indennizzo o di restituzione in modo da reintegrare la deminutio patrimonii subita dall'impoverito.
7.5. Pertanto, i presupposti per l'utile esperimento dell'azione generale di arricchimento sono un qualsiasi vantaggio suscettibile di valutazione economica a favore di un soggetto, il correlativo impoverimento di un altro soggetto (che può consistere in un pregiudizio economico, nella perdita o nella mancata utilizzazione di un bene oppure nella mancata remunerazione di una prestazione resa) e la mancanza di una giusta causa.
7.6. L'art 2042 c.c. individua, poi, un presupposto processuale al quale è subordinata la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento:
l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
7.7. Pertanto, nel caso in esame, difetta proprio il requisito della sussidiarietà.
7.8. La circostanza che nel caso di specie la parte attorea avesse a disposizione un altro rimedio, costituito dall'azione contrattuale di adempimento che peraltro hanno esercitato in via principale nello stesso giudizio, idoneo a consentirgli astrattamente di ottenere il pagamento della somma oggetto della domanda proposta in via subordinata, rende l'azione di ingiustificato arricchimento improponibile per difetto del presupposto della sussidiarietà.
8. Sull'importo liquidato in favore dell'architetto sono Parte_1 dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di ricezione della lettera di messa in mora avvenuta rispettivamente in data 11.05.2009 (si veda la nota fax - lettera di messa in mora del 9 maggio 2009 allegata sub 4 nel fascicolo di parte attorea).
8.1. Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto, nonostante il debito gravante sul committente per il pagamento del compenso dovuto al professionista sia un debito di valuta, ai fini del riconoscimento della rivalutazione monetaria sul relativo importo è necessario che il creditore fornisca specifica dimostrazione di un maggior danno causalmente pagina 19 di 20 r.g. 5818/2009
riconducibile ai sensi dell'art 1224 c.c. alla indisponibilità della somma dovuta.
9. Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
9.1. Le spese relative alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in quanto la consulenza ha confermato l'espletamento delle prestazioni convenute e un'importante parte della relazione ha riguardato vizi dell'opera che i convenuti non erano legittimati ad eccepire.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda principale proposta da Parte_1 nei confronti di e e, per l'effetto, condanna CP_1 Controparte_2 costoro, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 12.562,09, oltre cassa previdenziale, iva e interessi legali dalla messa in (11.05.2009) fino al soddisfo.
B) Compensa le spese di lite;
C) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico dei convenuti.
11 settembre 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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