Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4974/2019 R.G., vertente
TRA
con sede in Sorrento (NA), P.I. Parte_1
in persona del l.r.p.t. sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_1
14.11.1966, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio C.F._1
Mattace Raso con domicilio in Napoli alla via S. Tommasi n. 62
APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATA INCIDENTALE
E
P.I. in PA P.IVA_2
persona del l.r.p.t. sig. , nato a [...] il [...] con CP_1
sede legale in Sorrento (NA) alla via Sersale n. 4 parte attrice in primo grado, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Morvillo, C.F C.F._2
presso il quale elett. te domicilia in Angri (SA) alla Via M. Caputo n. 12
APPELLATA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
[...]
conveniva in giudizio, dinnanzi al PA
Tribunale di Torre Annunziata, la società al Parte_1
fine di sentir dichiarare, previo accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta, la risoluzione del contratto di cessione dei beni ed impianti sottoscritto in data 30.04.2013 in Vico Equense tra le parti in causa e, di conseguenza, sentir condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di tutte le somme già incassate e dei restanti assegni illegittimamente dati in garanzia, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice da quantificarsi in € 6.000,00. Deduceva, in particolare, che le parti avevano stipulato un contratto di cessione di beni ed impianti specificatamente indicati negli allegati a), b) e c), convenendo, quale prezzo complessivo della vendita, la somma di € 20.000,00, di cui € 3.000,00 per i beni elencati nell'allegato a), €
7.000,00 per quelli nell'allegato b) ed € 10.000,00 per quelli nell'allegato c). Precisava che il pagamento doveva avvenire mediante 9 assegni bancari da versarsi tra il 6.5.2013 ed il 15.12.2014. A fondamento della domanda, l'attrice lamentava vari inadempimenti di controparte tra cui il mancato trasferimento della merce senza fattura di acquisto necessaria a garantirne la qualità e la provenienza, la mancanza di legittima consegna dei beni, le pessime condizioni di manutenzione degli impianti ceduti, il malfunzionamento degli stessi tali da non essere utilizzabili: tutto ciò aveva costretto l'attrice alla loro sostituzione mancando i beni elencati nell'atto di cessione delle qualità essenziali a renderli idonei all'uso destinato.
Parte convenuta si costituiva in giudizio, eccependo in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Napoli e, nel merito, contestando la fondatezza dell'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
Spiegava domanda riconvenzionale volta al pagamento della fattura dell'importo di euro 16.000,00 a titolo di prezzo residuo della cessione dei beni. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Espletata l'istruttoria le parti precisavano le definitive conclusioni e discutevano oralmente la causa che veniva decisa ex art 281 sexies cpc.
2. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 914/2019, pubblicata il 05.04.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella casa n. 2725/2014 R.G., rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale con compensazione delle spese di lite.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 05.11.2019, la Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1
censurandola nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale in quanto non provata e chiedendo “in parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, n. 914/19 del 05.04.2019 resa inter partes, a) accertare e dichiarare che la PA
, in persona del legale rapp.te p.t, deve corrispondere alla
[...]
l'importo complessivo di € 16.000,00 a titolo di residuo del corrispettivo Parte_1
secondo i termini indicati nell'atto di cessione del 30.04.2013, oltre interessi, e, per effetto, condannare la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla l'importo Parte_1
complessivo di € 16.000,00 a titolo di residuo del corrispettivo secondo i termini indicati nell'atto di cessione del 30.04.2013, oltre interessi;
b) condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., PA
alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
c) in via istruttoria, ove ritenuto necessario dal Giudice, chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado, che devono qui integralmente trascritti”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contestava il rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 16.000,00 a titolo di prezzo residuo, secondo i termini indicati nell'atto di cessione, oltre interessi. In particolare, deduceva che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che i beni elencanti nel contratto di cessione coincidono con quelli espressamente elencati nella fattura n.
3/2013, nonché di dare rilievo alla dichiarazione testimoniale resa dal dott. Tes_1 in merito alla consegna dei beni da parte della odierna appellante in favore di
[...]
controparte. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che la non avrebbe CP_1
mai dedotto di non aver avuto in consegna i beni oggetto del contratto di cessione del
30.04.2013.
Con il secondo motivo di gravame, censurava l'errore logico-giuridico del giudice di prime cure nel ritenere che il titolo su cui si basa il diritto dell'appellante ad ottenere il pagamento del prezzo sarebbe la fattura n. 3/2013. Sul punto, evidenziava che il diritto ad ottenere il pagamento del prezzo troverebbe il proprio fondamento nel contratto di compravendita e non nella fattura n. 3/2013, che è solo un documento fiscale.
Rimarcava che i beni indicati nel contratto coincidevano con quelli indicati in fattura.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 07.09.2020 si costituiva l'appellata che eccepiva PA
l'ammissibilità ex art 342 cpc dell'impugnazione e l'infondatezza nel merito. In particolare, rilevava di aver dedotto che controparte “non aveva legittimamente trasferito i beni” e di aver contestao la fattura azionata ex adverso. Proponeva, altresì, appello incidentale, chiedendo all'adita Corte di così decidere: “In via preliminare dichiarare l'appello principale inammissibile per i motivi sopra esposti;
nel merito, rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto;
accogliere la domanda di appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 914/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarare la risoluzione del contratto di cessione stipulato tra le parti e condannare la
[...]
alla restituzione delle somme già incassate Controparte_3
e dei restanti assegni illegittimamente dati in garanzia e a scadere con risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_4
quantificati nella misura di € 6.000,00 o in quella somma maggiore o minore
[...]
ritenuta di giustizia come da domanda proposta in primo grado;
il tutto con vittoria spese per il doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede di ammettere la CTU richiesta in primo grado e in questa sede reiterata integralmente. Si chiede, altresì, la prova per testi già articolata nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. in ordine alle circostanze e testi non ammessi in primo grado nonchè interrogatorio formale”.
Con un articolato motivo di impugnazione, l'appellante incidentale censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda di risoluzione del contratto di cessione e vendita di beni e di risarcimento dei danni. Deduceva la sussistenza del grave inadempimento della controparte consistito nel mancato trasferimento dei beni, impianti e dei macchinari in maniera legittima e in conformità
a quanto stabilito dal contratto, nonché nel non aver consegnato le relative fatture di acquisto necessarie a garantirne la provenienza e la qualità e, infine, nell'aver consegnato i beni malfunzionanti e, comunque, inidonei all'uso cui erano destinati, tant'è che aveva poi dovuto provvedere alla loro sostituzione. Evidenziava di aver assolto agli oneri probatori sulla stessa parte istante incombenti con riferimento alla spiegata domanda ai sensi del “combinato disposto degli artt. 1218 e 1453 c.c.”, quali la dimostrazione della fonte del credito ma non anche l'inadempimento, mentre la parte avversa avrebbe avuto l'onere di allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale adempimento. Ulteriormente, sosteneva che “ai sensi dell'art. 1497 c.c., il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento quando la cosa venduta non ha le qualità essenziali all'uso cui è destinata”.
Inoltre, la contestava il rigetto della richiesta di ctu formulata dall'attrice in CP_1
primo grado. In merito, evidenziava che il giudice di prime cure, argomentando che la
CTU “non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata allorquando è volta a compiere un'indagine volta alla ricerca di fatti o circostanze non provate”, avrebbe commesso un errore di diritto, ritenendo di fatto esistente esclusivamente la cd. CTU “deducente”, ossia quella volta a valutare i fatti già accertati o dati per esistenti e che presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova, mentre nel caso di specie trattavasi di c.d.
CTU “percipiente” in cui la consulenza è essa stessa fonte oggettiva di prova ai fini dell'accertamento di fatti stessi in situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.
Infine, rilevava che l'inammissibilità dell'appello o comunque il suo rigetto, insieme all'ingiustificato rifiuto delle proposte conciliative, giustificherebbero la condanna della parte avversa alla refusione delle spese per il doppio grado di giudizio.
Precisate le conclusioni come da note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata il 27.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. I motivi della decisione
Preliminarmente deve trattarsi la questione posta in comparsa conclusionale dalla la quale ha dedotto che la CP_1 Parte_1
risultava cessata e cancellata dal registro delle imprese già prima della introduzione del presente giudizio di appello e, precisamente, a far data dal 4.12.2018. Lamentava che, al momento del conferimento dell'incarico ossia della sottoscrizione della procura alle liti ad impugnare, non avrebbe potuto agire in veste di legale Parte_1
rappresentante della società appellante, non avendone più i poteri, non essendo la società più in vita.
La questione è infondata per due ordini di ragioni del tutto autonome: in primo luogo,
è inammissibile per tardività la documentazione depositata dalla per la prima CP_1
volta in allegato alla comparsa conclusionale in appello per cui gli assunti della predetta parte in ordine alla intervenuta cancellazione della società appellante dal registro delle imprese devono ritenersi del tutto indimostrati;
in secondo luogo, la procura ad litem conferita in primo grado dal liquidatore della al medesimo difensore, per Parte_1
il principio di ultrattività del mandato, è idonea a costituire il rapporto processuale in grado di appello e a consentire la prosecuzione del giudizio in mancanza della dichiarazione di cancellazione della società dal registro delle imprese proveniente dal suo stesso procuratore. Sempre in via preliminare, va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità ex art 342 cpc dell'appello proposto dalla in quanto Parte_1
infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellata società CP_1
l'impugnazione è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..
Secondo costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, risultano indicate, con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma del provvedimento gravato e, conseguentemente, l'accoglimento dell'appello principale.
Sgomberato il campo dalla questione sopra indicata, occorre esaminare previamente l'appello incidentale avanzato dalla che pone questioni pregiudiziali. CP_5
Le censure prospettate dall'appellante incidentale, che vanno trattate congiuntamente per la loro interdipendenza, non colgono il segno;
ne deriva l'infondatezza nel merito dell'appello incidentale per le ragioni che seguono. Deve ritenersi valida e non inficiata da alcun errore la ricostruzione, in fatto e in diritto, della vicenda controversa come operata dal primo giudice, che ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento danni poiché non provati i vizi e di difetti lamentati in giudizio dalla attrice.
Va confermato il principio, che il primo giudice ha correttamente applicato, secondo cui gravato dall'onere di provare i vizi della cosa venduta è il compratore. L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione del contratto per cui va provato da chi lo ha dedotto in giudizio, ai sensi dell'art 2697 c.c.; al tempo stesso, è il fatto più vicino al compratore che, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ne ha la disponibilità necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertarono del vizio lamentato. Al tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ove venga in questione l'esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte all'altra, in base a un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità (cfr Cass 09.10.2023, n 28224).
La Suprema Corte, in tema di risoluzione contrattuale per la preesistenza al contratto della mancanza di qualità della cosa ex art. 1497 c.c., è ormai consolidata a far ricadere l'onere della prova a carico del compratore, “perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione” (Cass. 29/05/2023, n.
14895).
In considerazione di ciò, non avendo la società provato -nemmeno tramite i CP_1
testi escussi in primo grado, che non indicavano specificamente alcun vizio o difetto dei beni in oggetto- l'esistenza di vizi e/o la mancanza di qualità dei beni mobili e macchinari di cui al contratto del 30.04.2013, deve confermarsi la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e conseguentemente di rigetto di quella di risarcimento danni.
Del resto, la non ha mai indicato con precisione la consistenza concreta CP_1
dei vizi e difetti dei beni compravenduti e ha eccepito del tutto genericamente un illegittimo trasferimento degli stessi e la mancata consegna delle fatture di acquisto necessarie a garantirne la provenienza e la qualità dei beni, senza provvedere all'indispensabile approfondimento sul piano allegativo di quanto lamentato.
In merito alla doglianza relativa alla mancata ammissione da parte del primo giudice della consulenza tecnica, occorre evidenziare che, nel caso in esame, la rinnovata istanza, presentata dall'appellante incidentale, si rivela generica e priva del necessario grado di specificità e concretezza. La up, infatti, si è limitata a richiedere, CP_1
nuovamente, la nomina di un ausiliario tecnico, senza tuttavia indicare con precisione:
i quesiti tecnici da sottoporre al CTU;
le circostanze di fatto rilevanti e controverse che giustificherebbero l'attivazione del potere officioso del giudice in sede tecnica;
il nesso tra l'indagine tecnica richiesta e le domande o eccezioni articolate in giudizio.
Ulteriormente, come affermato dal giudice di primo grado, occorre evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio incombente sull'istante. Il ricorso al consulente, infatti, non deve essere disposto per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze, che, nel caso di specie, non solo non sono state provate ma addirittura neanche specificamente allegate dalla stessa parte istante.
Passando allo scrutinio dell'appello principale, questo è fondato e merita accoglimento.
Giova rilevare che il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di pagamento del residuo prezzo di euro 16.000,00 proposta dalla venditrice sul presupposto Parte_1
della mancata consegna dei beni per cui è causa.
La censura sollevata dall'appellante merita condivisione. Deve considerarsi che il titolo fondante la pretesa creditoria azionata in giudizio è rappresentato dal contratto inter partes del 30.04.2013. La consegna dei beni indicati in contratto e riportati nella fattura n 3/2013 risulta provata alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese da , Testimone_1
consulente fiscale della , che, interrogato sul capo M della memoria istruttoria CP_1
della così rispondeva: “E' vero che il 30 aprile 2013 al momento della Parte_1
firma del contratto di cessione dei beni, la società convenuta consegnò alla società attrice i beni oggetto di cessione, ma della fattura n. 03/2013 nulla so, né lo mai vista”.
In ogni caso, la stessa società non ha dedotto in giudizio la mancata consegna CP_1
dei beni in questione quanto piuttosto un illegittimo trasferimento dei beni e la presenza di vizi e mal funzionamenti. Da ciò, è agevole desumere che la contestazione avanzata dalla compratrice non riguardava la mancata consegna, bensì una consegna sì avvenuta con riguardo a beni viziati e inidonei ad essere utilizzati.
Alla luce delle ragioni evidenziate, la sentenza di primo grado va riformata parzialmente in accoglimento del solo appello principale con condanna dell'appellata principale al pagamento della somma di euro 16.000,00, quale prezzo residuo per la compravendita dei beni di cui al contratto dedotto in giudizio, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
5. Spese di lite
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste in capo all'appellata principale/appellante incidentale in favore della controparte secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c.. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM
n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa (da euro
5.201 ad euro 26.000) e quantificando il compenso in base a valori medi tabellari tenuto conto delle attività svolte e delle diverse questioni dibattute in giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello incidentale respinto, ricorrono i presupposti del versamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'appellata PA
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento,
[...]
in favore dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 16.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante PA
p.t., e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna la PA
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore
[...]
della in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso professionale e, quanto al secondo grado, in euro per esborsi e in euro
5.809,00 per compenso professionale, oltre sulle spese del doppio grado il rimborso forfettario per spese generali (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA come per legge;
4) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 12.06.2025 Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'Ambrosio