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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2673/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2673/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Flavia Torresani
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Coredo di Predaia (TN) in data 6 giugno 1998, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo di Predaia, Parte II, N.
13, Serie A, Anno 1998, e dalla loro unione sono nate a Cles (TN) le figlie , in data 30 Per_1 maggio 2001, e , in data 29 maggio 2004, entrambe maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti. Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) assegnare la casa familiare sita in AN di Predaia (TN), con i mobili che la arredano,
a che ivi vi continuerà ad abitare unitamente alle figlie, sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica da parte di entrambe le figlie;
2) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento ordinario della Parte_2 FI , che è occupata con un lavoro part-time, mediante il versamento della somma Per_1 mensile di euro 150,00.=, nonché della FI con il versamento mensile di euro 450,00; Per_2 detti importi verranno versati in via anticipata entro il giorno sedici di ogni mese sui conti correnti bancari intestati alle stesse figlie, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione all'1.01.2026;
3) porre le spese straordinarie relative alle figlie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, con la precisazione che tutte le spese universitarie delle figlie devono ritenersi a carico del padre nella Parte_2 misura del 100%; le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per le figlie dovranno recare i dati delle stesse e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi le detrazioni fiscali, che avverranno sulla base di quanto stabilito al presente punto;
4) le detrazioni fiscali per il carico delle figlie competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno e quelle relative alle spese straordinarie universitarie competeranno al padre sul quale integralmente gravano;
5) disporre che l'assegno unico universale, fino a quando percepibile, sarà riscosso integralmente da;
Parte_1
6) e concordano di definire ogni questione nascente dal Parte_1 Parte_2 matrimonio, anche con riferimento alle scelte personali e professionali assunte nel corso dell'unione coniugale, nonché ai fini della divisione della comunione legale, con l'impegno reciproco, in ipotesi di vendita delle pp.ed. 264 -265 in C.C. AN (doc c. 4 e 5 ), anche disgiuntamente tra loro, di suddividere in parti uguali tra i coniugi il ricavato della vendita;
in ipotesi di trasferimento a favore di uno dei coniugi, all'altro spetterà la metà del valore di mercato dell'intero immobile, come risulterà da perizia di stima;
detta previsione è da intendersi anche quale riconoscimento di una tantum ex art. 5 comma VIII Legge n. 898/70; 7) dichiara che potrà continuare a vivere nella casa già Parte_2 Parte_1 familiare sino alla sua vendita (delle pp.ed. 264 -265 in C.C. AN) che verrà disposta dai ricorrenti solo successivamente al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie, previa valutazione del valore dell'immobile da parte di uno o più tecnici di loro fiducia al fine di determinare il prezzo di vendita che verrà, conseguentemente a quanto pattuito al punto 6) che precede, suddiviso in parti uguali tra gli stessi;
8) e sosterranno ciascuno ed in eguale misura le competenze Parte_1 Parte_2
e spese dell'avv. Flavia Torresani”.
Le parti hanno dato atto che la casa coniugale sita in AN di Predaia (TN) è tavolarmente iscritta in proprietà al sig. per quanto riguarda la p.ed. 264 e in comunione legale tra Parte_2
i coniugi per quanto riguarda la p.ed. 265 C.C. AN, mentre i fondi adiacenti alla casa familiare risultano iscritti in proprietà al sig. per quanto riguarda la p.f. 1127/1 e in Parte_2 comunione legale tra i coniugi per quanto riguarda la p.f. 1127/2 C.C. AN.
I coniugi hanno rappresentato di essere entrambi dipendenti del Consorzio Melinda s.c.a., la sig.ra quale operaia stagionale e il sig. quale frigorista (v. docc. 6 e 7 allegati Pt_1 Parte_2 al ricorso per le dichiarazioni dei redditi).
I ricorrenti hanno allegato che vivono separati di fatto già dal mese di marzo 2023.
Con sentenza di questo Tribunale n. 288/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 6 maggio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b),
L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 20 giugno 2024) nella fase di separazione personale del presente procedimento, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 288/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento delle figlie e - maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti – corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
Coredo di Predaia (TN) in data 6 giugno 1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo di Predaia, Parte II, N. 13, Serie A, Anno 1998, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2673/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Flavia Torresani
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Coredo di Predaia (TN) in data 6 giugno 1998, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo di Predaia, Parte II, N.
13, Serie A, Anno 1998, e dalla loro unione sono nate a Cles (TN) le figlie , in data 30 Per_1 maggio 2001, e , in data 29 maggio 2004, entrambe maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti. Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) assegnare la casa familiare sita in AN di Predaia (TN), con i mobili che la arredano,
a che ivi vi continuerà ad abitare unitamente alle figlie, sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica da parte di entrambe le figlie;
2) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento ordinario della Parte_2 FI , che è occupata con un lavoro part-time, mediante il versamento della somma Per_1 mensile di euro 150,00.=, nonché della FI con il versamento mensile di euro 450,00; Per_2 detti importi verranno versati in via anticipata entro il giorno sedici di ogni mese sui conti correnti bancari intestati alle stesse figlie, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione all'1.01.2026;
3) porre le spese straordinarie relative alle figlie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, con la precisazione che tutte le spese universitarie delle figlie devono ritenersi a carico del padre nella Parte_2 misura del 100%; le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per le figlie dovranno recare i dati delle stesse e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi le detrazioni fiscali, che avverranno sulla base di quanto stabilito al presente punto;
4) le detrazioni fiscali per il carico delle figlie competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno e quelle relative alle spese straordinarie universitarie competeranno al padre sul quale integralmente gravano;
5) disporre che l'assegno unico universale, fino a quando percepibile, sarà riscosso integralmente da;
Parte_1
6) e concordano di definire ogni questione nascente dal Parte_1 Parte_2 matrimonio, anche con riferimento alle scelte personali e professionali assunte nel corso dell'unione coniugale, nonché ai fini della divisione della comunione legale, con l'impegno reciproco, in ipotesi di vendita delle pp.ed. 264 -265 in C.C. AN (doc c. 4 e 5 ), anche disgiuntamente tra loro, di suddividere in parti uguali tra i coniugi il ricavato della vendita;
in ipotesi di trasferimento a favore di uno dei coniugi, all'altro spetterà la metà del valore di mercato dell'intero immobile, come risulterà da perizia di stima;
detta previsione è da intendersi anche quale riconoscimento di una tantum ex art. 5 comma VIII Legge n. 898/70; 7) dichiara che potrà continuare a vivere nella casa già Parte_2 Parte_1 familiare sino alla sua vendita (delle pp.ed. 264 -265 in C.C. AN) che verrà disposta dai ricorrenti solo successivamente al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie, previa valutazione del valore dell'immobile da parte di uno o più tecnici di loro fiducia al fine di determinare il prezzo di vendita che verrà, conseguentemente a quanto pattuito al punto 6) che precede, suddiviso in parti uguali tra gli stessi;
8) e sosterranno ciascuno ed in eguale misura le competenze Parte_1 Parte_2
e spese dell'avv. Flavia Torresani”.
Le parti hanno dato atto che la casa coniugale sita in AN di Predaia (TN) è tavolarmente iscritta in proprietà al sig. per quanto riguarda la p.ed. 264 e in comunione legale tra Parte_2
i coniugi per quanto riguarda la p.ed. 265 C.C. AN, mentre i fondi adiacenti alla casa familiare risultano iscritti in proprietà al sig. per quanto riguarda la p.f. 1127/1 e in Parte_2 comunione legale tra i coniugi per quanto riguarda la p.f. 1127/2 C.C. AN.
I coniugi hanno rappresentato di essere entrambi dipendenti del Consorzio Melinda s.c.a., la sig.ra quale operaia stagionale e il sig. quale frigorista (v. docc. 6 e 7 allegati Pt_1 Parte_2 al ricorso per le dichiarazioni dei redditi).
I ricorrenti hanno allegato che vivono separati di fatto già dal mese di marzo 2023.
Con sentenza di questo Tribunale n. 288/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 6 maggio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b),
L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 20 giugno 2024) nella fase di separazione personale del presente procedimento, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 288/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento delle figlie e - maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti – corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
Coredo di Predaia (TN) in data 6 giugno 1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo di Predaia, Parte II, N. 13, Serie A, Anno 1998, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina