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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1648/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti M. M. Cammarino e B. E. Biuso
e
Controparte_1
in persona dei dipendenti Andrea Ferri, AN OL, Fabio Spera ed Enrico
Riganelli
“RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”, ”TEMPO CP_2
DETERMINATO”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La docente ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa in forza di reiterati contratti a tempo determinato stipulati durante gli anni scolastici 2020/21 e
2021/22.
2 Lamenta di non aver percepito la voce retributiva “retribuzione professionale docenti” che invece è e riconosciuta generalmente ai colleghi di ruolo nonché ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale pagina 1 di 4 con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
3 Come rilevato dalla difesa attorea, questione del tutto analoga è già stata congruamente affrontata e risolta in termini favorevoli al lavoratore dalla Corte di
Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 ha riconosciuto che «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
4 Alla luce di tale chiaro principio di diritto, che sancisce una inequivoca e necessitata interpretazione della normativa contrattuale, le ulteriori argomentazioni del
Ministero risultano del tutto inadeguate a confutare la piena equiparazione, ai fini che qui rilevano, tra personale assunto a tempo indeterminato e quello assunto per periodi non solo annuali ma anche brevi;
in particolare la disparità di trattamento non può essere giustificata solo in considerazione della breve durata del contratto di lavoro e degli effetti che direttamente ne conseguono - come la differente durata del periodo di malattia (retribuito), o le modalità di ottemperare all'obbligo di formazione, o la (possibilità di) assenza dal servizio nei periodi riservati ad attività diverse dalle lezioni - essendo proprio questo il criterio che la normativa eurounitaria si prefigge di contrastare, sancendone la illegittimità (a prescindere dal fatto che essa esprima o meno una qualificazione del personale precario «in .. modo.. dispregiativo»).
5 Infatti, la Corte di Giustizia (con Ordinanza 18/5/22, resa nella causa C- 450\21), specifica che in generale le «ragioni oggettive» che possono giustificare un differente trattamento dei dipendenti precari «possono risultare segnatamente, dalla pagina 2 di 4 particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro», mentre «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro …. non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro».
6 Né pare accettabile l'argomento per cui si dovrebbe individuare nello svolgimento della «funzione docente» un quid pluris determinante rispetto al quello delle
«mansione di insegnamento», ed esclusivo di chi esercita quest'ultima per una durata annuale o più o meno lunga;
come quello per cui il docente assunto per breve tempo non potrebbe partecipare (pro tempore) alla «realizzazione di processi innovatori» operando «…nell'ambito delle strutture e dei contenuti didattici…» e partecipando alla realizzazione «di un progetto o di una attività all'interno del
PTOF».
7 Parimenti, non si possono ritenere espressivi di una «particolare natura delle funzioni» i diversi trattamenti riservati al personale assunto per una durata superiore, elencati dalla convenuta Amministrazione (in tema di facoltà di scegliere incarichi di durata annuale, di richiesta del part-time, di agevolazioni ex L.104/92).
8 Si può infine conclusivamente evidenziare che:
8.1 l'erogazione dell'emolumento è prevista per il «servizio effettivo» considerato su base giornaliera (o addirittura oraria) e quindi anche in caso di periodi brevissimi eventualmente intercorrenti tra due interruzioni del servizio (ad esempio per aspettativa o malattia: v art.25 CCNL 1999 e 7 CCNL 2001, e gli ivi richiamati art. 49 CCNL 1999, e art. 23, 24 e 25 CCNL 1995);
8.2 la accennata configurabilità di una inammissibile «discriminazione alla rovescia»,
(anche) in considerazione di eventuali obblighi accessori riservato ai soli docenti di ruolo, non assume a ben vedere rilievo dovendosi essi considerare come meri oneri connessi alla loro posizione di dipendenti a tempo indeterminato: che la pagina 3 di 4 normativa nazionale ed eorunitaria assume ineludibilmente essere più favorevole, debitamente considerata nel suo complesso.
9 In ordine al quantum la lavoratrice ha espressamente aderito alla rettifica proposta – in via subordinata – dalla convenuta Amministrazione.
10 Per tutto quanto sopra, ed essendo appena il caso di accennare alla irrilevanza della
«accettazione della retribuzione al momento della sottoscrizione del contratto», a fronte di norme dirette a tutelare appunto la “debolezza contrattuale “ del lavoratore dipendente, in particolare quello pubblico - la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la
(sostanziale) soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
CONDANNA l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 1.620,90 oltre rivalutazione e interessi come per
[...]
legge; nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 05/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1648/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti M. M. Cammarino e B. E. Biuso
e
Controparte_1
in persona dei dipendenti Andrea Ferri, AN OL, Fabio Spera ed Enrico
Riganelli
“RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”, ”TEMPO CP_2
DETERMINATO”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La docente ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa in forza di reiterati contratti a tempo determinato stipulati durante gli anni scolastici 2020/21 e
2021/22.
2 Lamenta di non aver percepito la voce retributiva “retribuzione professionale docenti” che invece è e riconosciuta generalmente ai colleghi di ruolo nonché ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale pagina 1 di 4 con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
3 Come rilevato dalla difesa attorea, questione del tutto analoga è già stata congruamente affrontata e risolta in termini favorevoli al lavoratore dalla Corte di
Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 ha riconosciuto che «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
4 Alla luce di tale chiaro principio di diritto, che sancisce una inequivoca e necessitata interpretazione della normativa contrattuale, le ulteriori argomentazioni del
Ministero risultano del tutto inadeguate a confutare la piena equiparazione, ai fini che qui rilevano, tra personale assunto a tempo indeterminato e quello assunto per periodi non solo annuali ma anche brevi;
in particolare la disparità di trattamento non può essere giustificata solo in considerazione della breve durata del contratto di lavoro e degli effetti che direttamente ne conseguono - come la differente durata del periodo di malattia (retribuito), o le modalità di ottemperare all'obbligo di formazione, o la (possibilità di) assenza dal servizio nei periodi riservati ad attività diverse dalle lezioni - essendo proprio questo il criterio che la normativa eurounitaria si prefigge di contrastare, sancendone la illegittimità (a prescindere dal fatto che essa esprima o meno una qualificazione del personale precario «in .. modo.. dispregiativo»).
5 Infatti, la Corte di Giustizia (con Ordinanza 18/5/22, resa nella causa C- 450\21), specifica che in generale le «ragioni oggettive» che possono giustificare un differente trattamento dei dipendenti precari «possono risultare segnatamente, dalla pagina 2 di 4 particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro», mentre «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro …. non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro».
6 Né pare accettabile l'argomento per cui si dovrebbe individuare nello svolgimento della «funzione docente» un quid pluris determinante rispetto al quello delle
«mansione di insegnamento», ed esclusivo di chi esercita quest'ultima per una durata annuale o più o meno lunga;
come quello per cui il docente assunto per breve tempo non potrebbe partecipare (pro tempore) alla «realizzazione di processi innovatori» operando «…nell'ambito delle strutture e dei contenuti didattici…» e partecipando alla realizzazione «di un progetto o di una attività all'interno del
PTOF».
7 Parimenti, non si possono ritenere espressivi di una «particolare natura delle funzioni» i diversi trattamenti riservati al personale assunto per una durata superiore, elencati dalla convenuta Amministrazione (in tema di facoltà di scegliere incarichi di durata annuale, di richiesta del part-time, di agevolazioni ex L.104/92).
8 Si può infine conclusivamente evidenziare che:
8.1 l'erogazione dell'emolumento è prevista per il «servizio effettivo» considerato su base giornaliera (o addirittura oraria) e quindi anche in caso di periodi brevissimi eventualmente intercorrenti tra due interruzioni del servizio (ad esempio per aspettativa o malattia: v art.25 CCNL 1999 e 7 CCNL 2001, e gli ivi richiamati art. 49 CCNL 1999, e art. 23, 24 e 25 CCNL 1995);
8.2 la accennata configurabilità di una inammissibile «discriminazione alla rovescia»,
(anche) in considerazione di eventuali obblighi accessori riservato ai soli docenti di ruolo, non assume a ben vedere rilievo dovendosi essi considerare come meri oneri connessi alla loro posizione di dipendenti a tempo indeterminato: che la pagina 3 di 4 normativa nazionale ed eorunitaria assume ineludibilmente essere più favorevole, debitamente considerata nel suo complesso.
9 In ordine al quantum la lavoratrice ha espressamente aderito alla rettifica proposta – in via subordinata – dalla convenuta Amministrazione.
10 Per tutto quanto sopra, ed essendo appena il caso di accennare alla irrilevanza della
«accettazione della retribuzione al momento della sottoscrizione del contratto», a fronte di norme dirette a tutelare appunto la “debolezza contrattuale “ del lavoratore dipendente, in particolare quello pubblico - la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la
(sostanziale) soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
CONDANNA l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 1.620,90 oltre rivalutazione e interessi come per
[...]
legge; nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 05/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4