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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa EL OS Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 3520/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Salvatore e dalla Legalelia Sta S.r.l., Parte_1 in persona dell'Avv. Francesco Elia, elettivamente domiciliata in Roma al Largo Toniolo, n. 6
APPELLANTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto, per procura generale alle liti n. 37875 del 22.03.24, per rogito del Notar di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1028/2024 del 18 giugno 2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva: - di essere vedova, titolare del trattamento di reversibilità SO, pari ad euro Parte_1
1 1.256,00 mensili, a lordo di imposta e della quota di incumulabilità, con decorrenza da febbraio 2015;
- che aveva sempre presentato regolari dichiarazioni reddituali al fisco;
- che con nota del 4.11.2021 Co l' le aveva comunicato: “la sua pensione n. ... SO è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, CP_1 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019. (…) Pertanto, da gennaio 2020 a CP_ novembre 2021 sulla pensione n. ... ctg. SO l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.275,76”; - dal dettaglio posto a pag. 4 della nota emergeva l'attribuzione della trattenuta per incumulabilità ex art. 1, comma 41, L. 335/1995 per gli anni 2020 e 2021.
Richiamata giurisprudenza di legittimità ritenuta rilevante nel caso di specie e rimarcata la circostanza di aver sempre presentato le dichiarazioni reddituali, sosteneva Parte_1
l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di dolo o mala fede da parte sua;
aggiungeva che, avuto riguardo alla normativa di riferimento e ai redditi rilevanti nella specie, non sussisteva il debito fatto valere dall' . Pertanto, così concludeva: “accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità CP_1
CP_ dell'indebito oggettivo di euro 1.275,76, pretesi dall' , con vittoria di onorari, diritti e spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l' , il quale evidenziava che: - nell'anno 2021 l' aveva CP_1 CP_1 acclarato la percezione da parte della ricorrente di redditi superiori ai limiti prescritti dall'art 1, comma 41, della legge n. 335/95: in particolare, il superamento della soglia prevista era scaturito dall'acquisizione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2019, presentata il 12.6.2020, in quanto dall'esame del modello reddituale prodotto risultava che la ricorrente aveva conseguito nel
2019 un reddito complessivo pari ad euro 20.751,00, dato dalla somma degli importi di cui al riquadro
C, nella misura di euro 19.883,00, per reddito da lavoro dipendente con la somma di euro 868,00 per premi di risultato aziendale soggetti a diversa tassazione;
- era stata, quindi, applicata la trattenuta di cui all'art. 1 co. 41 L. 335/95 - tabella F poiché nel 2019 il limite di reddito annuo massimo era fissato in euro 20.007,39.
Evidenziava che, nella specie, trovavano applicazione non già i principi in materia di indebito assistenziale, richiamati da controparte, ma la disciplina dell'art 13 della legge 412/91.
Aggiungeva che il provvedimento di recupero TE08 era stato notificato il 4.11.2021 ed era riferito a ratei di pensione SO illegittimamente percepiti dal mese di gennaio 2020 al mese di novembre 2021, quindi, il provvedimento era stato comunicato nei termini prescritti dall'art 13 della legge n. 412/91. CP_ Sosteneva che, secondo la circolare n. 185/2015 (secondo cui: “Ai fini di detta cumulabilità non si deve tenere conto dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione
2 separata”), la somma di euro 868,00 euro riportata nel riquadro C4 del modello 730 non era relativa alle c.d. “competenze arretrate”, poiché si riferiva ai c.d. premi aziendali (cioè ai premi di produzione annuale o fringe benefits). In definitiva, si trattava di redditi comunque rilevanti ai fini del cumulo.
Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale, con sentenza n. 1028/2024 pubblicata il 18.6.2024, respingeva il ricorso.
Innanzi tutto, il primo giudice rilevava che, nella specie, si trattava di un indebito pensionistico, “rispetto al quale non risulta pertinente la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente in tema di irripetibilità dell'indebito per superamento del limite di reddituale in caso di percezione buona fede dell'accipiens”, riferendosi tale giurisprudenza all'indebito assistenziale;
richiamava, quindi, l'art. 52, comma 2, legge n. 88/1989, oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore con l'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, nonché il secondo comma del medesimo art. 13 legge n. 412 del 1991 e, considerato che – secondo tale ultima norma - l'obbligo di verifica annuale dei redditi da parte dell' , quale condizione per la ripetizione, sorge unicamente in CP_1 presenza di dati reddituali certi, riteneva tempestivo il provvedimento di recupero dell' . CP_1
Nel merito, rilevava: «Orbene, è onere dell'interessato dimostrare il possesso dei fatti costitutivi della prestazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 18046 del 2010), segnatamente il mancato superamento dei limiti reddituali di cui alla tabella F legge n. 335 del 1991.
Parte ricorrente ha sostenuto che il reddito percepito non supererebbe la soglia di cui alla suddetta Tabella F che fa scattare la falcidia del 25% del trattamento di reversibilità, producendo i modelli 7/30 per gli anni d'imposta 2019 e 2020.
Orbene, la soglia per beneficiare del trattamento in misura integrale era di euro 20.107,62 negli anni 2019 e 2020 (vedi tabella F in atti).
Dall'esame dei suddetti modelli 7/30 risulta il superamento di detto limite reddituale: per l'anno 2019 la ha dichiarato redditi da lavoro per euro 19.883,00 oltre la somma di euro 868,00 Pt_1 per premi di risultato aziendale (totale euro 20.751,00); per l'anno 2020 la stessa ha dichiarato redditi da lavoro per euro 20.076,00 oltre la somma di euro 892,00 per premi di risultato aziendale (totale euro 20.968,00).
Le ragioni giustificatrici dell'indebito risultano pertanto fondate. In questo modo, parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della prestazione invocata con l'azione di accertamento negativo.
Per le considerazioni esposte, la domanda va disattesa, con assorbimento di ogni altra questione».
Avverso tale decisione proponeva appello per i motivi così denominati, che si Parte_1
3 andranno di seguito ad esaminare:
1) “Sulla Irripetibilità quale regola generale dell'indebito previdenziale per motivi reddituali
– Cassazione Sent. n. 8731/2019 e 13223/2020 – Sussistenza”;
2) “Sulla quota di incumulabilità del trattamento ai superstiti – Messaggio n. CP_1
27951/1995 – Insussistenza”.
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni dell'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio l' , confutando le avverse censure alla sentenza gravata, di cui CP_1 chiedeva la conferma, con vittoria di spese.
All'udienza del 12 novembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Con il primo motivo di gravame - denominato “Sulla Irripetibilità quale regola generale dell'indebito previdenziale per motivi reddituali – Cassazione Sent. n. 8731/2019 e 13223/2020 –
Sussistenza” – ha censurato la sentenza gravata sostenendo di non aver contestato, Parte_1
CP_ nell'originario ricorso, la decadenza dell' dal potere recuperatorio del debito per esercizio tardivo ex art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, bensì la violazione del principio di irripetibilità debitoria ex art. 52 L. n. 88/89, come interpretato autenticamente ex art. 13, 1 comma, L. n. 412/1991.
Ha sostenuto, quindi, che il Tribunale sarebbe incorso in “violazione di legge (art. 52 L. n. CP_ 88/89)”, atteso che ha accertato la ripetibilità dell'indebito escludendo l'errore imputabile all' per il solo fatto che quest'ultimo aveva completato il recupero del debito entro i termini ex art. 13, 2 comma, L. n. 412/1991, omettendo di rilevare che non sussiste alcun automatismo tra il rispetto del termine di cui alla norma invocata (che codifica il diverso istituto della decadenza dal potere CP_ recuperatorio) e la non imputabilità dell'errore all' disciplinata dall'art. 52 cit. e che l'obbligo di verifica (diverso dall'obbligo di recupero) della posizione reddituale deve avvenire entro l'anno di conoscenza della dichiarazione fiscale.
Rileva innanzi tutto il Collegio che nell'originario ricorso l'odierna appellante non aveva mai invocato né l'art. 52 L. n. 88/1989 né l'art. 13 L. 412/1991. E invero, soltanto quest'ultima norma si trova menzionata - una sola volta - nell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale, allorché, alla pagina 5, la ha richiamato il contenuto della circolare n. 195/2015, concernente gli Pt_1 CP_1 obblighi di comunicazione reddituale all' . E tale richiamo, lungi dall'essere effettuato per CP_1 evidenziare la violazione del 1° comma dell'art. 13 L. 412/1991, era finalizzato ad evidenziare il rispetto da parte della pensionata degli obblighi di comunicazione all'Agenzia dell'entrate, con
4 conseguente esclusione del dolo.
Ebbene, non è consentito all'appellante introdurre – per la prima volta nel grado - temi mai enunciati in precedenza, quali: l'imputabilità dell'erogazione indebita ad un errore dell' , mai CP_1 denunciato;
una mai allegata distinzione tra il rispetto dei termini di verifica e dei tempi di recupero dell'indebito.
Ciò posto, correttamente il Tribunale ha ricondotto la fattispecie concreta all'ipotesi disciplinata dall'art. 13, comma 2, della legge nr. 412 del 1991, secondo cui l' «procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Nell'esaminare la ratio della disciplina, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all siano «immessi nei circuiti delle verifiche CP_1 contabili».
Si è poi precisato che «la questione attinente alle modifiche reddituali» di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene «all'ambito degli errori » e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della «non ripetibilità» di CP_1 cui all'art. 13, comma 1, «soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2» (così Cass. nr. 3802 del 2019, confermata più di recente, ex ceteris, da Sez. L, Ordinanza n. 29689 del 2024, Sez. L, Ordinanza n. 16767 del 2024, Sez. L,
Ordinanza n. 21878 del 2022).
Per la Corte di Cassazione, l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che «l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi CP_1 maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito» (Cass. nr. 3802 del 2019). Si è ulteriormente specificato che «entro l'anno successivo» l' deve formalizzare la CP_1 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021).
Del tutto corretta è, pertanto, la decisione del Tribunale allorché ha così ritenuto: “parte ricorrente ha comunicato i redditi percepiti nell'annualità 2019 mediante dichiarazione 7/30
5 CP_ presentata all'Amministrazione fiscale in data 12.6.2020 (doc. 2 fascicolo , per cui il contestato provvedimento di recupero del 4.11.2021 deve ritenersi tempestivo”.
D'altra parte, nella specie, la verifica effettuata dall' – riferendosi ad annualità distinte CP_1
e, quindi, a situazioni reddituali diverse – non poteva certamente esaurirsi (per il periodo successivo all'anno 2019) nell'anno 2020; donde la evidente infondatezza della censura.
2.2. Il secondo motivo di gravame - “Sulla quota di incumulabilità del trattamento ai superstiti
– Messaggio n. 27951/1995 – Insussistenza” – parte dal presupposto che, secondo gli CP_1 accertamenti della sentenza impugnata, il superamento dei redditi, per gli anni di interesse, è dovuto alla percezione del premio di produttività.
La ha sostenuto che erroneamente il Tribunale ha ritenuto corretta la trattenuta Pt_1 applicata ex art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, trascurando che il predetto emolumento è un'entrata patrimoniale che non è sottoposta a tassazione IRPEF, bensì ad imposta sostitutiva con ritenuta alla fonte, con conseguente esclusione “dal computo dei redditi … in applicazione di quanto indicato nelle CP_ Circolari …, ossia del dettato normativo in materia di integrazione al minimo applicato analogicamente al caso di specie”,
La censura è infondata.
Il Tribunale ha così statuito sul punto: «Parte ricorrente ha sostenuto che il reddito percepito non supererebbe la soglia di cui alla suddetta Tabella F che fa scattare la falcidia del 25% del trattamento di reversibilità, producendo i modelli 7/30 per gli anni d'imposta 2019 e 2020.
Orbene, la soglia per beneficiare del trattamento in misura integrale era di euro 20.107,62 negli anni 2019 e 2020 (vedi tabella F in atti).
Dall'esame dei suddetti modelli 7/30 risulta il superamento di detto limite reddituale: per l'anno 2019 la ha dichiarato redditi da lavoro per euro 19.883,00 oltre la somma di euro 868,00 Pt_1 per premi di risultato aziendale (totale euro 20.751,00); per l'anno 2020 la stessa ha dichiarato redditi da lavoro per euro 20.076,00 oltre la somma di euro 892,00 per premi di risultato aziendale (totale euro 20.968,00)».
L'appellante non ha censurato la correttezza della sentenza gravata quanto all'entità dei redditi percepiti negli anni 2019 e 2020, né ha negato che, considerando i cd. premi di produzione, è superata
“la soglia di cui alla suddetta Tabella F che fa scattare la falcidia del 25% del trattamento di reversibilità”; piuttosto, ha lamentato che, ai fini della cumulabilità dei redditi, il primo giudice ha considerato tra i redditi percepiti anche i predetti premi.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 41 L. 335/1995 stabilisce: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di
6 detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
La tabella F prevede che, nel caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (quindi per il 2019, da euro 20.007,39 a euro 26.676,52), la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità sia del 75 % (quindi con una riduzione del 25%); nel caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo (nel 2019 da euro 22.6676,52 a 33.345,65) la cumulabilità sia del 60% (riduzione del 40%); nel caso di redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo (nel
2019, oltre i 33.345,65) la cumulabilità sia del 50%, con pari riduzione della pensione, il tutto con i limiti massimi quantitativi previsti dalla norma medesima.
Orbene, il legislatore non ha precisato la nozione di “redditi” rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 41, cit.
L'appellante, al fine di sostenere l'esclusione da tali redditi dei premi di produzione percepiti, CP_ ha richiamato nel ricorso ex art. 442 c.p.c. il messaggio n. 27951/1995, che tuttavia è stato superato dalle circolari successive dell'Istituto, così come tempestivamente rilevato dall'ente. Solo nel presente grado ha richiamato altre disposizioni emanate dall' , e, in particolare, la circolare CP_1
CP_ n. 244/1983, invocata “analogicamente” nel ricorso in appello: si tratta di allegazione tardiva e, dunque, inammissibile, nonché, comunque, inconferente, in quanto riferita ad altro istituto
(integrazione al trattamento minimo).
In ogni caso, e in via dirimente, rileva il Collegio che le indicazioni fornite dall' nei CP_1
“messaggi” e nelle “circolari” succedutesi nel tempo (e dunque anche nella circolare n. 185/2015) non sono vincolanti in sede giudiziale, non essendovi peraltro accordo tra le parti in ordine all'interpretazione delle stesse.
Tanto premesso, si è già detto che la norma che disciplina il cumulo fa riferimento ai redditi
7 del beneficiario tout court, senza ulteriori specificazioni. Dunque, il tenore letterale della norma esclude l'interpretazione sostenuta dall'appellante, secondo cui i redditi da considerare sarebbero esclusivamente quelli imponibili ai fini IRPEF, sicché non rileverebbero quelli soggetti a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quali sono i premi di risultato (articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Vi è da aggiungere che, analizzando una vicenda analoga a quella che ci occupa, la Corte di
Cassazione ha chiarito che le prestazioni che sono “fonte di tassazione ai sensi del d.P.R. n. 917/86”
e che, dunque, “vanno definite come reddito ai fini dell'art. 1, comma 41 l. n. 335/95 … concorrono CP_ con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall' e sono cumulabili a questo nei limiti del cumulo di cui alla Tabella F cui rinvia l'art. 1, co. 41 l. n. 335/95” (Sez. L, Ordinanza n. 15453 del 2024).
Secondo l'autorevole orientamento espresso dai giudici di legittimità nella pronuncia da ultimo citata, non rileva, dunque, il tipo di “tassazione” applicata (IRPEF o imposta sostitutiva), in quanto sono cumulabili tutti i redditi soggetti ad imposta.
Venendo al caso di specie, avuto riguardo alla nozione ampia, e senza limitazioni, di “redditi” introdotta dal legislatore all'art. 1, comma 41, L. 335/1995, deve rilevarsi che l'esame delle disposizioni di cui al capo IV del d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”) e, dunque, della disciplina dei “redditi da lavoro dipendente”, rivela come i premi di produzione rientrano senz'altro nella nozione di reddito di lavoro dipendente ivi stabilita, non essendo, invece, compresi nelle esclusioni previste (cfr., in particolare, articoli 49 e 51).
Del resto, osserva il Collegio come l'incidenza dei redditi in questione sull'importo della pensione di reversibilità è coerente con la ratio del cumulo.
In proposito giova rilevare che la Corte Costituzionale, nella sentenza 8-30 giugno 2022, n.
162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale - Corte Costituzionale n. 27 del 6 luglio 2022, ha confermato, in relazione alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto “la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività
[...]. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.
Ebbene, la percezione dei premi di produzione certamente comporta la disponibilità di un
8 reddito aggiuntivo che riduce la difficoltà del pensionato.
D'altro canto, sarebbe illogico ritenere irrilevanti, nel caso considerato, redditi che, invece, devono considerarsi ai fini della determinazione dell'assegno sociale, in relazione al quale l'art. 3, comma 6, L. 335/1995 prevede espressamente che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno
e il reddito della casa di abitazione”.
In definitiva, correttamente il Tribunale ha ritenuto corretto l'operato dell' . CP_1
3. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, come in dispositivo.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma
1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all' alle spese del grado, che liquida in euro 970,00, oltre CP_1 oneri accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto nel caso di impugnazione totalmente respinta, ove dovuto
Il Presidente est.
EL OS
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