Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1453/2025 r.g. promossa da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelica Carla Parte_1
Popoviciu Palmieri;
ricorrente contro
nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide CP_1
Mengarelli;
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.06.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni come da proposta conciliativa, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “il minore sarà affidato a entrambi i genitori in modalità condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta assegnata l'abitazione Pt_1
familiare;
1
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori, salvo differenti accordi da concordare preventivamente: il 24 dicembre il 26 dicembre e il 1° gennaio con un genitore e il 25 dicembre il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore;
Durante le festività pasquali i genitori terranno con sé il figlio, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, anche in tal caso salvo differenti accordi da prendere previamente;
Le ulteriori festività di calendario verranno trascorse dal minore con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni salvo differenti accordi;
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà ogni anno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, restando in ogni caso salva la possibilità di accordarsi diversamente per periodi più lunghi o più brevi in base alle esigenze del minore;
Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00, CP_1 Pt_1
rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento del minore;
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascuna genitore;
spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1
ottenere la separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio civile ad CP_1
Ancona l'1.06.2017, avanzando altresì richiesta di provvedimenti indifferibili.
Con ordinanza del 14.03.2025, il giudice relatore ha rigettato la richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c., per le motivazioni ivi esposte.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Con comparsa depositata in data 15.05.2025, il sig. si è costituito in giudizio, aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ma formulando condizioni difformi rispetto a quelle della ricorrente.
Alla prima udienza del 18.06.2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice relatore: “il minore sarà affidato a entrambi i genitori in modalità condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta assegnata l'abitazione familiare;
Pt_1
2 il sig. potrà tenere con sé il figlio minore dal sabato alle ore 13:00 sino al lunedì mattina, CP_1 quando lo accompagnerà a scuola ovvero presso l'abitazione materna, nei periodi di sospensione scolastica;
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori, salvo differenti accordi da concordare preventivamente: il 24 dicembre il 26 dicembre e il 1° gennaio con un genitore e il 25 dicembre il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore;
Durante le festività pasquali i genitori terranno con sé il figlio, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, anche in tal caso salvo differenti accordi da prendere previamente;
Le ulteriori festività di calendario verranno trascorse dal minore con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni salvo differenti accordi;
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà ogni anno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, restando in ogni caso salva la possibilità di accordarsi diversamente per periodi più lunghi o più brevi in base alle esigenze del minore;
Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00, CP_1 Pt_1
rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento del minore;
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascuna genitore;
spese di lite compensate”.
Hanno quindi precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
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La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori condizioni concordate dalle parti, il Tribunale ritiene di poter omologare gli accordi raggiunti, corrispondenti agli interessi morali e materiali del minore Persona_1
Spese di lite compensate, così come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio ad Ancona l'1.06.2017, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 36 parte 1 serie // dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti e sopra trascritti;
ordina all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
compensa le spese di lite.
Così deciso ad Ancona, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Si comunichi.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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