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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/10/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Causa RG 3140/2021
tra
,, rappresentato e difeso dall'Avv. Marisa ER Parte_1
E
La , rappresentata e difesa dall' Avv. ON IT, Controparte_1
Conclusioni come in atti
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società , il Sig. Controparte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. , residente in Casali Parte_1 CodiceFiscale_1 del Manco, loc.tà Spezzano Piccolo, alla via Roma n. 252, rappresentato e difeso dall' Avv. Marisa
ER ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in San Giovanni in Fiore (CS), alla via
Gramsci 46, proponeva opposizione al DI n. 201/2021 (RG n. 554/2021) emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 17.02.2021 su richiesta di in p.l.r.p.t. e notificato in data Controparte_1
24.06.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 7.905,55 oltre interessi, fino al saldo, nonché spese e competenze di procedura, nella sua qualità di garante del fratello, in forza di un contratto di fideiussione dallo stesso sottoscritto in favore dell'allora Controparte_3
.
[...]
AL l'attore :
- La carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
- La nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI
- La violazione obbligo di buona fede (artt. 1175 e 1956 c.c.)
- L'estinzione della garanzia per intervenuta cessione del credito
Concludevano, pertanto, lo stesso attore : “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, anche in via istruttoria, accogliere la presente domanda e per l'effetto:
1. Dichiarare illegittimo (e/o comunque infondato, in fatto ed in diritto) e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto con il presente atto (n. 201/2021, RG n. 554/2021, emesso dal Tribunale di
Cosenza, giudice dr. Bloise, in data 17.02.2021 su richiesta di in p.l.r.p.t., Controparte_1 notificato in data 24.06.2021);
2. In conseguenza di tanto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla convenuta- Parte_1 opposta;
3. Per effetto di quanto sopra, condannare la in p.l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di giudizio, in favore del sottoscritto avvocato, che ne fa espressa richiesta.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 società a responsabilità limitata costituita ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede in Roma (RM), via Piemonte n. 38, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , iscritta P.IVA_1 nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n. 35412.6 ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con la procuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Strada Statale CP_4 CP_1
73 Levante n. 14, capitale sociale di euro 50.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di al CP_1 numero e codice fiscale n. , giusta procura del 31.08.2018 autenticata dal Notaio Dott. P.IVA_2
da Roma, rep. 57.298 – racc. 29.003 (doc.) e, per essa, la procuratrice Persona_1 [...]
società con unico socio con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. Controparte_5
22, partita iva, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , REA MI – 1918670, capitale sociale di euro 20.000,00 i.v., in persona P.IVA_3 dell'Amministratrice Delegata Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_6
ON IT, presso il cui studio, sito in Milano, alla via Paolo Andreani 4, eleggeva anche domicilio, contestando tutti i motivi di impugnazione e concludendo per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria all'esito dell'udienza del 23 aprile 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Motivi della decisione
Ritiene questo Tribunale:
A)Che sia infondato il motivo di impugnazione relativo alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
sostiene al riguardo l'attore: “La ricorrente agisce nei confronti del sig. Parte_1
, assumendo di essere cessionaria della “in virtù del contratto
[...] Controparte_7 di cessione di crediti pecuniari pro-soluto, ai sensi degli artt. 4 e 7 l. 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 TUB, interamente riportato nell'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017”. In virtù di tale atto di cessione, la
[...] ritiene di poter agire nei confronti del sig. (debitore principale) e dei CP_1 Controparte_8 sigg.ri e suoi garanti, per il credito a suo tempo vantato dalla Parte_1 Parte_2
Banca cedente. Ebbene, l'affermazione della ricorrente, così come la sua produzione documentale, non consentono di poter sostenere che il credito per il quale si agisce rientri tra quelli sicuramente ceduti: a tal fine non può bastare la produzione né delle procure in favore di Controparte_1 né del testo della Gazzetta Ufficiale, nella quale i crediti ceduti vengono individuati solo mediante riferimento a “categorie” (es. rapporti giuridici regolati in base alla legge italiana, rapporti giuridici sorti in capo a a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre CP_9
2016….), senza alcun richiamo di carattere diverso e comunque più specifico, in grado di dare sicure indicazioni sui crediti effettivamente ceduti. “.
L'assunto non può condiviso;
ciò alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116 del 2/3/2016). Al riguardo, si è evidenziato che la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v. Cass. 25/09/2018, n. 22548 e Cass. 28/02/2020 n. 5617).
4.2. In particolare, poi, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass., n. 31188/2017, anche espressamente richiamata dall'impugnata sentenza, nonché Cass., 4277/2023). Pertanto, è stato affermato che non è necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Con riferimento all'ipotesi in cui, pur non essendo in sé contestata l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, sia stata invece contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, si è da questa Corte precisato (v. Cass., 22/6/2023, n. 17944): a) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.; b) che le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
c) che, invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” ( così Cass. 16368/2025); orbene, nel caso in esame, nell'avviso pubblicato nella GU n.151/2017 è chiaramente indicato che la convenuta ha acquistato pro soluto, tra l'altro,…. “ ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa incorporate), CP_9 antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017”; dagli atti di causa è emerso:
1) Che il 27 febbraio 2003, il signor (cod. fisc. ) Controparte_8 C.F._2 residente in [...], ha sottoscritto presso la filiale della (oggi Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_10
s.p.a.) in Camigliatello il contratto di conto corrente n. 10135;
2) Che la stessa banca aveva concesso al signor una linea di credito Controparte_8 dell'importo di euro 5.000,00 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul conto corrente n. 10135 ;
3) Che con contratto di fidejussione omnibus del 3 luglio 2007, i signori Parte_1
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], e C.F._3 Parte_2
(cod. fisc. ), hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni, tutte, C.F._4 assunte e assumende dal signor nei confronti della Banca sino alla Controparte_8 concorrenza dell'importo di euro 15.000,00; 4) Che non avendo il signor adempiuto alle obbligazioni assunte Controparte_8 mediante la sottoscrizione dei contratti summenzionati, con lettera del 23 dicembre 2016, regolarmente ricevuta, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (succeduta nelle more alla aveva comunicato al debitore ed ai garanti il Controparte_10 recesso a far data dal 28 settembre 2016 dal contratto di conto corrente, revocando gli affidamenti concessi, e intimato loro il pagamento del debito insoluto, ammontante a complessivi euro 7.804,62. E', perciò, evidente che il contratto relativo al credito per cui è causa rientra tra “ i rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa CP_9 incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti”, oggetto, appunto della cessione pubblicata nella GU 151/2017; B)che non sia accoglibile il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto di fideiussione;
ha al riguardo recentemente affermato la Suprema Corte: “ la corte territoriale ha affermato 'Quanto alle eccezioni di cui ai nn. 2 e 3 (nullità per violazione all'art. 2 della l. 287/1990 – abuso della posizione dominante- e decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1957 c.c.), anch'esse sono tardive ed inammissibili in quanto formulate soltanto nel giudizio di appello (in violazione dell'art. 345 c.p.c.) e solo in sede di memorie conclusionali'.
Così argomentando, la corte di merito è tuttavia incorsa in errore di diritto, dal momento che non ha tenuto conto del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la nullità negoziale è questione rilevabile d'ufficio, purché sulla base degli elementi di fatto acquisiti al giudizio da cui desumerne l'esistenza, ed a tale rilievo non osta la novità della domanda, che non ne impedisce la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., 12/12/2022, n. 36183).
3.2. La ricorrente, in ottemperanza ai principi di specificità e di localizzazione desumibili dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ha indicato di aver trattato sin dal primo grado la questione della nullità del contratto di fideiussione da lei stipulato, in particolare rilevando che gli artt. 2 (clausola di riviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di rinuncia ai termini) dello schema ABI sono pedissequamente riportati nel modello di fideiussione sottoscritto e prodotto dalla banca in sede monitoria . E' pertanto palese l'erroneità dell'affermazione della corte di merito dell'essere stata sollevata l'eccezione, da parte della odierna ricorrente, in allora appellante, solo nella comparsa conclusionale, una volta maturate le preclusioni, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di precisare che il principio di inammissibilità delle domande nuove in appello, posto dall'art. 345 cod. proc. civ., deve essere coordinato con il perdurante obbligo di rilevare d'ufficio, da parte del giudice, una nullità negoziale, obbligo che non conosce limiti di grado (v. Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., Sez. Un., n. 7294/2017). La corte d'appello avrebbe pertanto dovuto esercitare il suo potere di rilievo officioso della nullità senza porre infondate questioni preclusive in relazione al grado ed allo stato del giudizio, dato che, come è stato precisato, siffatto potere è esercitabile dal giudice di appello anche in sede decisoria, salvo il rispetto del principio del contraddittorio come all'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., 07/03/2023, n. 6728), ed avrebbe dunque dovuto, nel contraddittorio tra le parti, valutare gli elementi di fatto acquisiti al giudizio onde verificare la eventuale nullità, perlomeno parziale, della sottoscritta fideiussione, in relazione ai noti principi posti da Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994. ( così Cass.14537/2025); ha chiarito Cass SS UU 41994/2021: “: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». Nel caso in esame, dal contratto non emerge la diversa volontà delle parti, né tale volontà risulta altrimenti comprovata, per cui, alla luce della giurisprudenza citata, deve, essere dichiarata la nullità del contratto di fideiussione limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, con conferma per i resto di tale contratto;
C)che non possa essere accolto il motivo di impugnazione relativo alla violazione obbligo di buona fede (artt. 1175 e 1956 c.c.); sostiene al riguardo l'attore: oltre ad avere tollerato lo CP_9 sconfinamento dell'affidamento bancario da parte di , nell'anno 2010 ha Controparte_8 autorizzato una nuova linea di credito in favore dello stesso, collegata allo sconto di cambiali agrarie. Appare evidente che in tal modo l'Istituto bancario:
Non solo ha violato l'art. 1956 c.c., primo comma, che prevede che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fidiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”
Ma ha altresì violato il principio generale della buona fede che impronta tutta la disciplina contrattualistica, dalla fase delle trattative (art. 1337 c.c.) a quella dell'esecuzione (art. 1375 c.c.).
Tale comportamento, contrario al principio di lealtà e correttezza contrattuale, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16827/2016 comporta il venir meno della garanzia fideiussoria prestata.” ; l'assunto dell'attore sul punto risulta privo di riscontri probatori e, per tale ragione, non può ritenersi fondato;
D)che non possa essere accolto il motivo di impugnazione relativo all'estinzione della garanzia per intervenuta cessione del credito;
ciò perché nel caso in esame il contratto di fideiussione omnibus non può essere ritenuto un autonomo contratto di garanzia.Ha, al riguardo affermato la Suprema Corte: Orbene, per un verso la corte di merito ha solo astrattamente affermato la conformità della suddetta clausola, che prevede il pagamento del fideiussore “a semplice richiesta scritta”, rispetto al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, invece, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" (v., tra le tante, Cass., n. 27619/2020). Per altro verso, la corte di merito ha poi del tutto trascurato di considerare il tenore complessivo dell'accordo, da cui effettivamente desumere l'assenza di accessorietà della garanzia (in tal senso, v. Cass., 15091/2021), ed in particolare della pur presente clausola che prevede un regime di solidarietà delle obbligazioni derivanti dalla fideiussione e che avrebbe dovuto essere valutata a mente del principio di diritto secondo cui “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass., n. 8874/2021; Cass., n. 32420/ 2019; Cass., n. 30509/ 2019)”. Costituisce, del resto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (v. Cass., n. 4717/2019; più in generale, sulla necessità di pervenire ad una interpretazione funzionale del contratto ex art. 1369 cod. civ., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta", v. Cass., 17/11/2021, n. 34795).” ( così Cass.14704/2025); nel caso in esame, dall'analisi complessiva del contratto, e dalla presenza in esso dei relativi presupposti, non può che ritenersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di fideiussione.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata, con compensazione delle spese, attesa la complessità delle questioni affrontate e la novità delle stesse all'epoca dell'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l'opposizione e , per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 201/2021 (RG n. 554/2021) emesso dal Tribunale di Cosenza in data 17.02.2021, dichiarandone l'esecutorietà.
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo ON Genise