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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17/04/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 376/2025, pubblicata il 21/02/2025,
TRA
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CI di Lauso Parte_1 P.IVA_1
AT, rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDO QUIRINO ed elettivamente domiciliato in Milano, via Masotto 2, presso lo studio del predetto difensore, come da procura in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO LUCA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico , come da procura in atti;
Email_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 376/2025, pubblicata il
21/02/2025, e non notificata, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 Per : Parte_1
previa ogni declaratoria occorrenda e con ogni miglior formula
NEL MERITO
a) Riformare parzialmente la sentenza 376/2025 per tutti i motivi illustrati negli atti depositati in corso di causa nonché in forza dei documenti prodotti e, per l'effetto,
b) Accogliere integralmente la domanda proposta dall'esponente nelle cause riunite n.
6314/2022 e 5526/202319 R.G. promosse davanti al Tribunale di Monza;
c) Rigettare la pretesa avversaria avanzata dalla davanti al Tribunale di Monza CP_1
poiché irrituale, tardiva ed inammissibile prima ancora che del tutto infondata in fatto ed in diritto.
d) Condannare di conseguenza l'appellata alla restituzione della somma già pagata dal Signor
di 4.968,06 euro, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad Pt_1 interessi ai sensi del D. Lgs 231/02 maturati dall'effettuazione del pagamento al saldo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi sia di primo che di secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre CPA 4% ed IVA 22%
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
RIGETTARE l'appello proposto dal Signor per i motivi indicati in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza n.376/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data
21.02.2025.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede ammettersi prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel mese di giugno 2021 contattava l'impresa CI di CP_1 Parte_1
richiedendo il preventivo di spesa per la fornitura e la posa di tre vetrine in alluminio a giunto aperto, di cui due fisse ed una apribile a due ante, di colore acciaio satinato, con vetri trasparenti antisfondamento e rivestimento degli stipiti in ferro con lamiera, sempre in acciaio satinato, da installare nel negozio sito in Monza, Via Fossati n.30;
pagina 2 di 13 2) vero che in data 10.06.2021 CI AT consegnava ad il preventivo di cui CP_1
al capitolo che precede e che in detto preventivo il colore delle vetrine in alluminio è indicato
“in acciaio”, come risulta dal documento che si rammostra (cfr. all.1);
3) vero che in data 4.03.2022 il Signor , titolare di CI di , si recava presso Pt_1 Parte_1
il negozio di e staccava, con apposita pompa ad aria, i vetri delle tre vetrine da CP_1
sostituire, dopodiché scaricava dal suo furgone la struttura delle vetrine nuove da montare;
4) vero che nella circostanza di tempo e luogo di cui al capitolo che precede, la Signora
[...]
, notava che il colore dei profili in alluminio, che dovevano coprire gli infissi Testimone_1
in ferro delle vetrine, era di colore bronzo chiaro e contestava al Signor la difformità Pt_1
del colore rispetto a quello richiesto.
5) vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capitoli 3 e 4 il Signor , a Pt_1 fronte della contestazione della Signora riconosceva che l'ossidatore aveva sbagliato Tes_1
il colore delle vetrine e si impegnava a farle rifare;
6) vero che , sempre il 4.03.2022, si trovava costretta ad accettare CP_1 temporaneamente l'installazione, da parte del Signor , di tutte tre le vetrine dato che Pt_1
quelle da sostituire erano già state dallo stesso smontate;
7) vero che nel documento di trasporto n.16/2022 del 4.03.2022 consegnato dal Signor
alla Signora che qui si rammostra (cfr. all.2), il colore delle vetrine è Pt_1 Tes_1 indicato in “acciaio satinato”;
8) vero che la Signora nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che Tes_1 precede sottoscriveva il documento di trasporto delle vetrine con la dicitura “firma con riserva colore errato”, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.2);
9) vero che la Signora nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli 7) e 8) Tes_1
che precedono, contestava a CI AT che i profili delle vetrine erano di colore bronzo chiaro e che all'interno di una stessa vetrina le tonalità di colore bronzo erano diverse, come risulta dai fotogrammi e dal video che qui si rammostrano (cfr. all. 14);
Con 10) vero che in data 7.03.2022 CI AT mandava presso il negozio di un suo operaio per inserire lo interno sotto le vetrine e posare le lamiere, al di sotto dell'insegna e Parte_2
lateralmente alla vetrina aperta (cfr. All.3);
11) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede la Signora si opponeva alla posa dei manufatti indicati in detto capitolo poiché il Signor Tes_1 Pt_1 non aveva dato seguito all'impegnato assuntosi di sostituire tutti i profili delle vetrine con altri del colore richiesto da;
CP_1
pagina 3 di 13 12) vero che in data 9.03.2022 inviava a CI una mail con la quale contestava CP_1
formalmente il colore delle vetrine installate e chiedeva la loro sostituzione, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.4).
13) vero che in data 21.03.2022 inviava a CI AT una pec con la quale CP_1
sollecitava il riscontro alla sua email del 9.03.2022 (cfr. all.5);
14) vero che in data 8.04.2022 CI inviava a la fattura n.28/2022 dell'importo di CP_1
€ 7.381,00 nella quale il colore delle vetrine indicato è “acciaio satinato”, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.6);
15) vero che in data 11.04.2022 inviava a CI una email con la quale la sollecitava CP_1
a provvedere alla sostituzione delle tre vetrine con altre di colore acciaio, come da sua richiesta, come risulta dalla documentazione che qui si rammostra (cfr. all.7);
16) vero che in data 25.05.2022 , mentre era in corso un violento temporale, CP_1
scopriva un ulteriore difetto delle vetrine installate da CI in quanto da esse tracimava all'interno del negozio l'acqua piovana;
17) vero che in data 30.05.2022 contestava a CI AT, anche le infiltrazioni CP_1 di acqua all'interno del proprio negozio a causa dell'errato assemblaggio dei vari componenti delle vetrine da essa installate, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.
9 - pec 30.05.2022 Avv. Costantino/Avv. ); Testimone_2
18) vero che nelle giornate di pioggia si verificano sempre infiltrazioni di acqua dagli infissi installati da CI AT, come risulta dal video girato in data 30.06.2022 che qui si rammostra (cfr. All.10);
19) vero che , nel mese di aprile 2023, si rivolgeva a GM OR e NE di CP_1
Milano per chiedere un preventivo di spesa per la sostituzione delle vetrine fornite da CI
AT;
20) vero che GM OR e NE di Milano nel mese di aprile 2023 effettuava un sopralluogo presso il negozio di;
CP_1
21) vero che GM OR e NE di Milano in data 12.04.2023 redigeva un preventivo di spesa per la sostituzione delle vetrine fornite da CI AT, per un importo pari ad €
4.152,00, oltre IVA, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. All.13).
Si indicano quali testimoni i Signori: , residente in [...]
n.5; residente in [...]; residente in [...]
Trezzano Rosa, Via Dante n.49; , residente in [...]; legale Testimone_5
rappresentate di GM OR e NE, con sede in Milano, Via Vallazze n.74.
pagina 4 di 13 - Si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi dal Giudice adito.
- Si chiede, infine, che il Giudice adito disponga CTU tecnica diretta ad accertare, tenuto conto della documentazione in atti (preventivo, fotogrammi, documento di trasporto, fattura e video), la difformità ed i vizi dell'opera effettuata da CI AT in favore di , CP_1 quantificando la spesa per l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei predetti vizi/difetti contestati a controparte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale CI di (da ora anche solo ), ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto stipulato tra le parti e per l'effetto condannarla al pagamento di € 7.381,00, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02, nonchè delle spese legali relative all'attività stragiudiziale resasi necessaria a causa del suo inadempimento, pari ad € 350,00.
A fondamento delle proprie pretese, ha rilevato: 1) di aver inviato a un Pt_1 CP_1
preventivo per la fornitura e posa di tre vetrine in alluminio aperto (EK 50) colore acciaio e vetro 4/4 trasparente antisfondamento, con rivestimento degli stipiti in ferro lamiera tagliata e piegata a misura, il tutto per un corrispettivo di € 6.200,00 (oltre IVA), preventivo accettato dalla convenuta;
2) di essersi recato presso la sede di , tra il 28.02.2022 e il 4.03.2022, CP_1
per il montaggio delle vetrine;
3) che, a lavoro concluso, addetta Testimone_1 all'amministrazione e madre dell'amministratore unico della società convenuta, aveva sottoscritto con riserva la bolla di consegna dell'intero materiale a causa del “colore errato”; 4) che la pretestuosa contestazione era stata reiterata con missiva del 9/03/2022, con cui CP_1
aveva chiesto la sostituzione della fornitura e aveva dichiarato di sospendere i pagamenti sino all'ultimazione dei lavori.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata CP_1
contumace.
Il primo Giudice ha emesso in favore dell'attore ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per la somma di € 7.381,00, oltre interessi moratori e spese, contestualmente fissando i termini per le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., provvedimento anch'esso ritualmente notificato a da parte CP_1
di . Pt_1
pagina 5 di 13 In data 20.04.2023 (successivamente alla scadenza dei termini delle memorie istruttorie),
[...]
si è costituita in giudizio contestando la domanda avversaria e deducendo: 1) di aver CP_1
contestato tempestivamente la difformità dei profili in alluminio rispetto a quanto richiesto e concordato, non essendo essi di color acciaio bensì di color bronzo chiaro;
2) che aveva Pt_1
riconosciuto tale difformità, impegnandosi alla sostituzione della fornitura, senza poi provvedervi;
3) che ad aprile 2023, aveva instaurato un giudizio avanti al Giudice CP_1
di Pace di Monza (R.G. 2370/2023) per chiedere il rimborso di € 4.152,00, oltre IVA ed interessi di legge, a fronte dell'inadempimento contrattuale di (a causa del quale Pt_1 [...]
avrebbe dovuto far sostituire i profili delle vetrine, stante i difetti riscontrati), giudizio CP_1
di cui ha chiesto al Tribunale la riunione.
Riunite le cause, il Tribunale ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza impugnata, il primo Giudice: 1) ha ritenuto fondata la domanda di di Pt_1
condanna di al pagamento del corrispettivo pattuito, avendo l'attore assolto al proprio CP_1
onere probatorio;
al contrario, non aveva tempestivamente allegato fatti estintivi o CP_1 impeditivi del credito dell'attore, rimanendo contumace sino al 20.4.2023, quando ormai erano decorsi tutti i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. e dunque tardivamente eccependone l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1460 c.c. per la presenza di pretesi vizi della fornitura;
ha peraltro precisato che il credito di era già stato soddisfatto in pendenza di Pt_1 causa, avendo l'attore posto in esecuzione l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e avendo CP_1
provveduto al pagamento della somma ingiunta;
2) ha rigettato la domanda proposta da Pt_1 di condanna di al pagamento delle spese legali stragiudiziali per l'attività di CP_1
negoziazione assistita, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio, nonché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non ritenendo sussisterne i presupposti;
3) ha ritenuto fondata la richiesta risarcitoria proposta da nel giudizio avanti al Giudice di Pace, poi riunito, CP_1
in quanto - premessa la tempestività della denuncia dei vizi da parte di e il rigetto CP_1
dell'eccezione di prescrizione avanzata da - dal filmato sub doc. 10 (fascicolo di parte Pt_1
convenuta) si evinceva come il colore dei profili delle vetrine apparisse bronzo chiaro, anziché acciaio, come concordato, nonché si riscontrava la presenza di acqua all'interno del negozio, a causa di un difetto di impermeabilizzazione della vetrina.
Il Tribunale ha pertanto condannato al pagamento in favore della convenuta di € Pt_1
4.152,00, ossia della somma indicata nel preventivo per i lavori di riparazione (doc. 13 di
[...]
, ritenuta congrua, tenuto conto della natura delle opere di ripristino. CP_1
Ha compensato le spese di lite per quota di 2/3 e ha condannato a rifondere a CP_1 Pt_1
la restante quota di 1/3 delle spese sostenute nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti.
pagina 6 di 13 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, sulla base di quattro Pt_1
motivi.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata per non aver rilevato, nonostante la regolarità della notifica della citazione e dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., “la assoluta tardività di tutte le difese avversarie, presentate per la prima volta solo decorsi i termini di cui all'art. 183, comma Vi c.p.c.”. Secondo l'appellante, tardivamente CP_1
costituitasi, è decaduta “dalla possibilità di (tentare di) dimostrare le circostanze, comunque assolutamente false, poste a sostegno della propria difesa”.
Con il secondo motivo, lamenta un'errata valutazione delle prove da parte del primo Pt_1
giudice, avendo egli dato rilevanza decisiva al filmato sub doc. 10, senza considerare che tale video “nulla dimostra, essendo fatto notorio che attraverso una luce particolare i colori posso essere modificati a piacimento”. Invero, da altro documento prodotto da (doc. 3) CP_1
emerge che il colore degli infissi non fosse affatto il “bronzo” dedotto dalla convenuta, ma proprio il color “acciaio” indicato nel preventivo.
Con lo stesso motivo, l'appellante impugna inoltre la sentenza nella parte in cui “ha condannato il Signor al risarcimento di un danno, assolutamente indimostrato, di circa 5.000 euro, Pt_1 sulla base di un mero preventivo di spesa”. Tale documento non sarebbe infatti idoneo a quantificare un danno e comunque non vi è prova dell'esborso sostenuto per il cambio degli infissi.
Con il terzo motivo, l'odierno appellante deduce la contraddittorietà della decisione impugnata sulla base del fatto che “se una parte, ossia l'odierno appellante, “ha inequivocabilmente assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.”, avendo così dimostrato l'integrale e completa fondatezza del credito azionato, lo stesso non può contemporaneamente essere condannato in ragione di un preteso “adempimento non a regola nell'esecuzione della (medesima, ndr) prestazione assunta da ”. CP_1
Con il quarto motivo, contesta la pronuncia sulle spese di lite, chiedendo l'integrale Pt_1
rifusione delle stesse a suo favore.
L'appellante impugna inoltre la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento delle spese legali stragiudiziali per l'attività di negoziazione assistita, ritenendola priva di supporto probatorio. Zagato deduce infatti che, ex art. 20 comma 1 bis del D.M.
55/2014, “essendoci in atti prova documentale dall'invito alla negoziazione assistita (doc. 7), il relativo compenso doveva essere liquidato dal Giudice secondo le tabelle ministeriali”. si è costituita con atto depositato il 10.09.2025, chiedendo il rigetto integrale CP_1 dell'appello.
pagina 7 di 13 All'udienza del 30.09.2025, le parti hanno chiesto concordemente la fissazione di udienza per la discussione orale e il Consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni, ha fissato l'udienza di discussione avanti al Collegio al
28.10.2025, con termine per il deposito di note conclusionali sino al 21.10.2025.
All'udienza del 28.10.2025, previa discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ex art 281-sexies ult. comma c.p.c.
L'appello deve essere accolto.
1. Il primo motivo è fondato e risulta assorbente del secondo e del terzo motivo.
Va in primo luogo inquadrata correttamente la questione sollevata dall'odierno appellante, già proposta in primo grado. Essa non riguarda la tempestività della denuncia dei vizi (e quindi il merito), come invece sembra aver ritenuto il primo Giudice, ma la decadenza di dalla CP_1
possibilità di contestare i fatti allegati dall'attore e di eccepirne l'inadempimento, per mancato rispetto delle preclusioni processuali (questione di natura processuale).
rimanendo contumace sin oltre la scadenza dei termini per il deposito delle memorie CP_1 istruttorie ex art. 183 c.p.c. nel giudizio instaurato da per l'adempimento del contratto, Pt_1
ha visto consumarsi il proprio potere di allegare fatti incompatibili con quelli dedotti dall'attore in tale controversia. Questi ultimi dovevano essere contrastati nel giudizio avanti al Tribunale di Monza, secondo la scansione temporale del processo come delineata dal codice di rito.
L'azione proposta da è infatti un'azione risarcitoria, derivante da un inadempimento CP_1 contrattuale. Essa è fondata sull'inadempimento dell'obbligazione gravante su (che Pt_1
avrebbe fornito beni difformi da quanto pattuito), ossia su un fatto evidentemente antitetico, rispetto ai fatti dedotti dallo stesso nel giudizio avanti al Tribunale di Monza. Tale Pt_1
giudizio aveva invero ad oggetto la richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto da CP_1
a , sul presupposto del corretto adempimento del fornitore. Pt_1
Seppur qualificata come domanda di “rimborso”, quella di è una domanda di CP_1
risarcimento del danno che come noto presuppone, in punto di an, l'altrui inadempimento contrattuale, fatto che la stessa deduce nei suoi atti (ved. ad es. pag. 7 della comparsa CP_1
in riassunzione: “CI è responsabile dei difetti e della difformità che ha CP_1
tempestivamente denunciato;
la sua è una responsabilità per inadempimento contrattuale, che in generale trova il fondamento della sua disciplina negli artt.1176 e 1218 c.c.”; pag. 10 della comparsa di risposta in appello: “Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte avversa, ha ampiamente dimostrato il danno subito a seguito dell'inadempimento CP_1 contrattuale posto in essere da CI DI LAUSO AT”).
pagina 8 di 13 I fatti dedotti da e da a sostegno delle proprie pretese (rispettivamente, il Pt_1 CP_1 corretto adempimento e l'inadempimento) sono dunque incompatibili tra loro. Per contrastare le pretese di , la convenuta/odierna appellata avrebbe pertanto dovuto prendere posizione Pt_1
tempestivamente e in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e dimostrare poi le sue pretese, deducendo idonei mezzi di prova con le memorie istruttorie. Nel caso di specie, nonostante la regolarità delle notifiche (dell'atto di citazione e dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.), è invece rimasta contumace, disinteressandosi CP_1
del processo, per poi costituirsi tardivamente e chiedere la riunione al giudizio innanzi al
Tribunale del giudizio pendente avanti al Giudice di Pace, introdotto quest'ultimo solo nell'aprile 2023 e quindi dopo che erano spirati i termini delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. nell'ambito del procedimento avanti al Tribunale (R.G. 6314/2022).
Per i motivi esposti, doveva ritenersi preclusa ad la possibilità di instaurare un CP_1
successivo e separato giudizio per ottenere la condanna di al risarcimento dei danni da Pt_1
inadempimento contrattuale. Permettere l'avvio di un tale giudizio significherebbe consentire l'elusione delle preclusioni processuali dettate dal legislatore, preclusioni non superabili, anche considerata la loro valenza pubblicistica ed essendo volte a garantire una corretta amministrazione della giustizia e un giusto processo (art. 111 Cost.).
Pur con riferimento ad una fattispecie diversa, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del
6.05.2013, ha statuito principi generali applicabili anche al presente giudizio, ritenendo inammissibile l'autonoma domanda di usucapione, proposta con riferimento allo stesso tratto di terreno in contestazione nella controversia per regolamento di confini già pendente e precedentemente instaurata dalla controparte. Secondo la Corte, tale domanda “non introdotta in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio per regolamento di confini entro i termini decadenziali previsti dall'art.167 c.p.c. ma con autonomo e successivo giudizio” costituisce
“elusione del sistema delle preclusioni … che impone una precisa scansione temporale degli atti e delle difese proponibili;
sistema altrimenti facilmente aggirabile ove si consentisse
l'instaurarsi di parallela azione giudiziaria in cui far valere le azioni (o eccezioni) ormai non più proponibili nel giudizio pendente (oltretutto con una sorta di rimessione in termini anche delle richieste istruttorie che si vengono a sovrapporre al primo)”. In sostanza la separata domanda può esser esaminata solo laddove “contenga una richiesta del tutto "autonoma"
(rispetto alla domanda proposta da controparte del primo giudizio), non suscettibile di rientrare entro i limiti oggettivi del giudicato destinato a formarsi in quel processo;
non invece nel caso in cui il convenuto proponga una domanda fondata su un fatto impeditivo, modificativo od estintivo del rapporto oggetto del primo giudizio, ove cioè opponga un fatto "incompatibile"
pagina 9 di 13 con la domanda attorea. In questa ipotesi lo scattare delle decadenze interne al primo processo rende non più deducibili in altri processi i fatti estintivi, impeditivi o modificativi, attività consegnate ormai irrevocabilmente all'autorità del giudicato futuro”.
Questa Corte condivide i sopra indicati principi e rileva che, pur con riferimento al differente caso di “identici giudizi”, anche la Corte di Cassazione ha espresso i medesimi precetti (divieto di elusione delle preclusioni processuali), affermando che “le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado … non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa attraverso l'introduzione di un secondo giudizio, identico al primo e a questo riunito ai sensi dell'art. 273 c.p.c.” e precisando che “la riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti… al contrario, lascia intatta l'autonomia delle cause, con la conseguenza che, in osservanza del principio del ne bis in idem, il giudice dovrà trattare solo quella anteriormente iniziata, decidendo sulla scorta dei fatti allegati e del materiale istruttorio in essa raccolto” (così Cass. n. 567/2015).
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “la non riproponibilità dell'eccezione tardivamente proposta, appunto perché tale dichiarata inammissibile in giudizio, costituisce conclusione, tanto ovvia, quanto necessaria, al fine di assicurare stabilità al sistema processuale: infatti, le decadenze, aventi funzione di ordine pubblico processuale, risulterebbero agevolmente, anzi banalmente, eluse, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione e sensibilmente minato resterebbe il diritto di difesa della controparte, la quale, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione” (Cass. n.
22342/2019), nonché che “in caso di riunione per continenza di due cause pendenti innanzi al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente, prima della riunione, si trasmettono a quello prevenuto, per le sole attività processuali concernenti la parte di oggetto processuale comune ai due giudizi” (così Cass. 18808/2021).
Per tutti i motivi esposti, la domanda risarcitoria proposta da nel successivo separato CP_1
giudizio (poi riunito) avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Tribunale, in quanto basata su fatti comuni e incompatibili rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda dell'attore.
E anche a voler prescindere dai rilievi sopra evidenziati, di per sé dirimenti, e a voler valutare nel merito la domanda risarcitoria (di rimborso) dell'odierna appellata, essa in ogni caso deve essere respinta, mancando idonea prova del danno subito da CP_1
pagina 10 di 13 La convenuta/appellata si limita infatti a produrre un mero preventivo dell'impresa GM inerente i lavori necessari a rimediare al lamentato inadempimento di . Non allega di Pt_1
aver effettivamente proceduto alla sostituzione delle vetrine fornite dall'attore, non produce alcuna fattura della GM, né alcuna prova dell'esborso sostenuto per tale sostituzione (distinta di bonifico o quietanza).
Posto che il risarcimento del danno ha unicamente funzione compensativa e riparatoria, dovendo riportare il danneggiato nella situazione in cui si trovava prima del fatto dannoso, è necessario che la parte offra idonea prova di aver subito conseguenze negative nella propria sfera economico-patrimoniale.
Tale prova, come sopra precisato, non è stata fornita.
A tale carenza probatoria non può sopperire il preventivo depositato da sub doc. 13, CP_1
in quanto esso non reca alcuna sottoscrizione per accettazione.
Sul punto, è principio consolidato in giurisprudenza che il preventivo “privo di sottoscrizione non può essere ritenuto nemmeno una prova documentale” (v. Cass. 10315/2014).
A nulla vale peraltro la pronuncia richiamata da (Cass. ord. 27624/2020): in essa CP_1
viene infatti sì riconosciuta la valenza probatoria del preventivo, ma solo ove esso abbia “i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico”, requisiti che nel caso di specie non si rinvengono (peraltro, nel caso esaminato dalla Cassazione, la parte aveva anche allegato le fatture, chiaro indice del fatto che le riparazioni erano state effettuate).
Ciò posto quanto alla prova documentale (del tutto carente), anche la prova per testi dedotta da risulta inidonea ad offrire adeguata prova del preteso danno. CP_1
I capitoli di prova relativi al preventivo (capp. 19-21), per come formulati, sono infatti idonei a confermare la sola circostanza della predisposizione dello stesso e non invece a provare: i)
l'accettazione del preventivo da parte di ii) l'effettuazione dei lavori di sostituzione CP_1
delle vetrine da parte di GM OR e NE (circostanze peraltro neppure dedotte dall'odierna appellata).
Come non è stato provato da il danno subito, neppure è stata fornita idonea prova del CP_1
preteso inadempimento o inesatto adempimento di . Pt_1
I documenti prodotti sul punto dalla convenuta/appellata non sono univoci, mostrando taluni profili delle vetrine color bronzo (ved. filmato sub doc. 10), mentre altri profili della tonalità acciaio concordata dalle parti (foto sub doc. 3).
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di alla restituzione di quanto CP_1
corrisposto da in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali ai sensi Pt_1
pagina 11 di 13 dell'art. 1284 1° c.c. dalla data del pagamento (18.3.2025) alla data della domanda (17.4.2025) ed oltre ad interessi legali ai sensi dell'art. 1284 4° co c.c. della data della domanda alla data della restituzione.
2. Anche il quarto motivo di appello è fondato.
Il Tribunale ha infatti errato nel rigettare per difetto di prova la domanda di pagamento delle spese sostenute da per l'attività di negoziazione assistita svolta in vista della causa Pt_1
instaurata avanti al Tribunale di Monza.
È invero in atti l'invito alla negoziazione assistita da parte di ad (doc. 7 di Pt_1 CP_1
parte attrice) e vi è pertanto prova che tale attività sia stata svolta.
Le relative spese devono pertanto essere riconosciute, in applicazione dell'art. 20 D.M.
55/2014, nei limiti tabellari, anche considerato che il preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita era obbligatorio nel caso di specie, essendo condizione di procedibilità delle azioni riguardanti domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 D.L. 162/2014).
L'attività era dunque obbligatoria e le spese si sono rese inevitabili per , con conseguente Pt_1
diritto al recupero degli oneri sostenuti in ottemperanza all'art. 3 D.L. 162/2014.
Non può peraltro accogliersi la tesi dell'appellata, secondo cui, per ottenere il rimborso delle spese per l'attività stragiudiziale, dovrebbe provare la concreta utilità dell'attività svolta Pt_1 nell'evitare il giudizio o nell'assicurare alla parte una tutela più rapida.
Tale tesi trova invero sostegno nella pronuncia della Cassazione richiamata dall'appellata, ma essa riguarda una fattispecie in cui la procedura di negoziazione assistita era facoltativa e non obbligatoria (come invece nel caso in esame).
Quanto alla quantificazione delle spese predette, la causa rientrava nello scaglione € 5.201-
26.000,00 e per la fase di attivazione della negoziazione assistita è previsto un compenso tabellare tra € 221,00 ed € 662,00, con conseguente congruità della somma richiesta da . Pt_1
In parziale riforma della sentenza di primo grado, si deve pertanto accogliere la domanda di di condanna di al pagamento di € 350,00 per spese legali relative all'attività Pt_1 CP_1
di assistenza stragiudiziale.
A fronte dell'integrale accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico della convenuta/appellata (risultata soccombente) le spese processuali di entrambi i gradi CP_1
di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e, quanto al grado di appello, in conformità alla domanda e alla nota-spese depositata da , conforme ai Pt_1
parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 376/2025, pubblicata il Parte_1
21/02/2025 così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda proposta da , dichiara inammissibile la domanda di rimborso (rectius Parte_1
risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale) proposta da Controparte_1
nei confronti di;
Parte_1
- per l'effetto, condanna alla restituzione a delle Controparte_1 Parte_1
somme da questi versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad €
4.968,06, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 1° c.c. dalla data del pagamento
(18.3.2025) alla data della domanda (17.4.2025) ed oltre ad interessi legali ai sensi dell'art. 1284 4° co c.c. della data della domanda (17.4.2025) alla data della restituzione;
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 350,00 per l'attività di assistenza nella procedura di negoziazione assistita;
- condanna a rifondere a le spese processuali di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida: - quanto al primo grado, in complessivi €
5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione, € 1.701,00 per fase decisionale); - quanto al grado di appello, in complessivi € 147,00 per esborsi ed € 1.923,00 per compensi (di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale), oltre, per entrambi i gradi, al 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M. n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 4/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Riccardo Rossi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17/04/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 376/2025, pubblicata il 21/02/2025,
TRA
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CI di Lauso Parte_1 P.IVA_1
AT, rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDO QUIRINO ed elettivamente domiciliato in Milano, via Masotto 2, presso lo studio del predetto difensore, come da procura in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO LUCA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico , come da procura in atti;
Email_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 376/2025, pubblicata il
21/02/2025, e non notificata, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 Per : Parte_1
previa ogni declaratoria occorrenda e con ogni miglior formula
NEL MERITO
a) Riformare parzialmente la sentenza 376/2025 per tutti i motivi illustrati negli atti depositati in corso di causa nonché in forza dei documenti prodotti e, per l'effetto,
b) Accogliere integralmente la domanda proposta dall'esponente nelle cause riunite n.
6314/2022 e 5526/202319 R.G. promosse davanti al Tribunale di Monza;
c) Rigettare la pretesa avversaria avanzata dalla davanti al Tribunale di Monza CP_1
poiché irrituale, tardiva ed inammissibile prima ancora che del tutto infondata in fatto ed in diritto.
d) Condannare di conseguenza l'appellata alla restituzione della somma già pagata dal Signor
di 4.968,06 euro, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad Pt_1 interessi ai sensi del D. Lgs 231/02 maturati dall'effettuazione del pagamento al saldo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi sia di primo che di secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre CPA 4% ed IVA 22%
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
RIGETTARE l'appello proposto dal Signor per i motivi indicati in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza n.376/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data
21.02.2025.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede ammettersi prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel mese di giugno 2021 contattava l'impresa CI di CP_1 Parte_1
richiedendo il preventivo di spesa per la fornitura e la posa di tre vetrine in alluminio a giunto aperto, di cui due fisse ed una apribile a due ante, di colore acciaio satinato, con vetri trasparenti antisfondamento e rivestimento degli stipiti in ferro con lamiera, sempre in acciaio satinato, da installare nel negozio sito in Monza, Via Fossati n.30;
pagina 2 di 13 2) vero che in data 10.06.2021 CI AT consegnava ad il preventivo di cui CP_1
al capitolo che precede e che in detto preventivo il colore delle vetrine in alluminio è indicato
“in acciaio”, come risulta dal documento che si rammostra (cfr. all.1);
3) vero che in data 4.03.2022 il Signor , titolare di CI di , si recava presso Pt_1 Parte_1
il negozio di e staccava, con apposita pompa ad aria, i vetri delle tre vetrine da CP_1
sostituire, dopodiché scaricava dal suo furgone la struttura delle vetrine nuove da montare;
4) vero che nella circostanza di tempo e luogo di cui al capitolo che precede, la Signora
[...]
, notava che il colore dei profili in alluminio, che dovevano coprire gli infissi Testimone_1
in ferro delle vetrine, era di colore bronzo chiaro e contestava al Signor la difformità Pt_1
del colore rispetto a quello richiesto.
5) vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capitoli 3 e 4 il Signor , a Pt_1 fronte della contestazione della Signora riconosceva che l'ossidatore aveva sbagliato Tes_1
il colore delle vetrine e si impegnava a farle rifare;
6) vero che , sempre il 4.03.2022, si trovava costretta ad accettare CP_1 temporaneamente l'installazione, da parte del Signor , di tutte tre le vetrine dato che Pt_1
quelle da sostituire erano già state dallo stesso smontate;
7) vero che nel documento di trasporto n.16/2022 del 4.03.2022 consegnato dal Signor
alla Signora che qui si rammostra (cfr. all.2), il colore delle vetrine è Pt_1 Tes_1 indicato in “acciaio satinato”;
8) vero che la Signora nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che Tes_1 precede sottoscriveva il documento di trasporto delle vetrine con la dicitura “firma con riserva colore errato”, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.2);
9) vero che la Signora nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli 7) e 8) Tes_1
che precedono, contestava a CI AT che i profili delle vetrine erano di colore bronzo chiaro e che all'interno di una stessa vetrina le tonalità di colore bronzo erano diverse, come risulta dai fotogrammi e dal video che qui si rammostrano (cfr. all. 14);
Con 10) vero che in data 7.03.2022 CI AT mandava presso il negozio di un suo operaio per inserire lo interno sotto le vetrine e posare le lamiere, al di sotto dell'insegna e Parte_2
lateralmente alla vetrina aperta (cfr. All.3);
11) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede la Signora si opponeva alla posa dei manufatti indicati in detto capitolo poiché il Signor Tes_1 Pt_1 non aveva dato seguito all'impegnato assuntosi di sostituire tutti i profili delle vetrine con altri del colore richiesto da;
CP_1
pagina 3 di 13 12) vero che in data 9.03.2022 inviava a CI una mail con la quale contestava CP_1
formalmente il colore delle vetrine installate e chiedeva la loro sostituzione, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.4).
13) vero che in data 21.03.2022 inviava a CI AT una pec con la quale CP_1
sollecitava il riscontro alla sua email del 9.03.2022 (cfr. all.5);
14) vero che in data 8.04.2022 CI inviava a la fattura n.28/2022 dell'importo di CP_1
€ 7.381,00 nella quale il colore delle vetrine indicato è “acciaio satinato”, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.6);
15) vero che in data 11.04.2022 inviava a CI una email con la quale la sollecitava CP_1
a provvedere alla sostituzione delle tre vetrine con altre di colore acciaio, come da sua richiesta, come risulta dalla documentazione che qui si rammostra (cfr. all.7);
16) vero che in data 25.05.2022 , mentre era in corso un violento temporale, CP_1
scopriva un ulteriore difetto delle vetrine installate da CI in quanto da esse tracimava all'interno del negozio l'acqua piovana;
17) vero che in data 30.05.2022 contestava a CI AT, anche le infiltrazioni CP_1 di acqua all'interno del proprio negozio a causa dell'errato assemblaggio dei vari componenti delle vetrine da essa installate, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.
9 - pec 30.05.2022 Avv. Costantino/Avv. ); Testimone_2
18) vero che nelle giornate di pioggia si verificano sempre infiltrazioni di acqua dagli infissi installati da CI AT, come risulta dal video girato in data 30.06.2022 che qui si rammostra (cfr. All.10);
19) vero che , nel mese di aprile 2023, si rivolgeva a GM OR e NE di CP_1
Milano per chiedere un preventivo di spesa per la sostituzione delle vetrine fornite da CI
AT;
20) vero che GM OR e NE di Milano nel mese di aprile 2023 effettuava un sopralluogo presso il negozio di;
CP_1
21) vero che GM OR e NE di Milano in data 12.04.2023 redigeva un preventivo di spesa per la sostituzione delle vetrine fornite da CI AT, per un importo pari ad €
4.152,00, oltre IVA, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. All.13).
Si indicano quali testimoni i Signori: , residente in [...]
n.5; residente in [...]; residente in [...]
Trezzano Rosa, Via Dante n.49; , residente in [...]; legale Testimone_5
rappresentate di GM OR e NE, con sede in Milano, Via Vallazze n.74.
pagina 4 di 13 - Si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi dal Giudice adito.
- Si chiede, infine, che il Giudice adito disponga CTU tecnica diretta ad accertare, tenuto conto della documentazione in atti (preventivo, fotogrammi, documento di trasporto, fattura e video), la difformità ed i vizi dell'opera effettuata da CI AT in favore di , CP_1 quantificando la spesa per l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei predetti vizi/difetti contestati a controparte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale CI di (da ora anche solo ), ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto stipulato tra le parti e per l'effetto condannarla al pagamento di € 7.381,00, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02, nonchè delle spese legali relative all'attività stragiudiziale resasi necessaria a causa del suo inadempimento, pari ad € 350,00.
A fondamento delle proprie pretese, ha rilevato: 1) di aver inviato a un Pt_1 CP_1
preventivo per la fornitura e posa di tre vetrine in alluminio aperto (EK 50) colore acciaio e vetro 4/4 trasparente antisfondamento, con rivestimento degli stipiti in ferro lamiera tagliata e piegata a misura, il tutto per un corrispettivo di € 6.200,00 (oltre IVA), preventivo accettato dalla convenuta;
2) di essersi recato presso la sede di , tra il 28.02.2022 e il 4.03.2022, CP_1
per il montaggio delle vetrine;
3) che, a lavoro concluso, addetta Testimone_1 all'amministrazione e madre dell'amministratore unico della società convenuta, aveva sottoscritto con riserva la bolla di consegna dell'intero materiale a causa del “colore errato”; 4) che la pretestuosa contestazione era stata reiterata con missiva del 9/03/2022, con cui CP_1
aveva chiesto la sostituzione della fornitura e aveva dichiarato di sospendere i pagamenti sino all'ultimazione dei lavori.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata CP_1
contumace.
Il primo Giudice ha emesso in favore dell'attore ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per la somma di € 7.381,00, oltre interessi moratori e spese, contestualmente fissando i termini per le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., provvedimento anch'esso ritualmente notificato a da parte CP_1
di . Pt_1
pagina 5 di 13 In data 20.04.2023 (successivamente alla scadenza dei termini delle memorie istruttorie),
[...]
si è costituita in giudizio contestando la domanda avversaria e deducendo: 1) di aver CP_1
contestato tempestivamente la difformità dei profili in alluminio rispetto a quanto richiesto e concordato, non essendo essi di color acciaio bensì di color bronzo chiaro;
2) che aveva Pt_1
riconosciuto tale difformità, impegnandosi alla sostituzione della fornitura, senza poi provvedervi;
3) che ad aprile 2023, aveva instaurato un giudizio avanti al Giudice CP_1
di Pace di Monza (R.G. 2370/2023) per chiedere il rimborso di € 4.152,00, oltre IVA ed interessi di legge, a fronte dell'inadempimento contrattuale di (a causa del quale Pt_1 [...]
avrebbe dovuto far sostituire i profili delle vetrine, stante i difetti riscontrati), giudizio CP_1
di cui ha chiesto al Tribunale la riunione.
Riunite le cause, il Tribunale ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza impugnata, il primo Giudice: 1) ha ritenuto fondata la domanda di di Pt_1
condanna di al pagamento del corrispettivo pattuito, avendo l'attore assolto al proprio CP_1
onere probatorio;
al contrario, non aveva tempestivamente allegato fatti estintivi o CP_1 impeditivi del credito dell'attore, rimanendo contumace sino al 20.4.2023, quando ormai erano decorsi tutti i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. e dunque tardivamente eccependone l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1460 c.c. per la presenza di pretesi vizi della fornitura;
ha peraltro precisato che il credito di era già stato soddisfatto in pendenza di Pt_1 causa, avendo l'attore posto in esecuzione l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e avendo CP_1
provveduto al pagamento della somma ingiunta;
2) ha rigettato la domanda proposta da Pt_1 di condanna di al pagamento delle spese legali stragiudiziali per l'attività di CP_1
negoziazione assistita, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio, nonché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non ritenendo sussisterne i presupposti;
3) ha ritenuto fondata la richiesta risarcitoria proposta da nel giudizio avanti al Giudice di Pace, poi riunito, CP_1
in quanto - premessa la tempestività della denuncia dei vizi da parte di e il rigetto CP_1
dell'eccezione di prescrizione avanzata da - dal filmato sub doc. 10 (fascicolo di parte Pt_1
convenuta) si evinceva come il colore dei profili delle vetrine apparisse bronzo chiaro, anziché acciaio, come concordato, nonché si riscontrava la presenza di acqua all'interno del negozio, a causa di un difetto di impermeabilizzazione della vetrina.
Il Tribunale ha pertanto condannato al pagamento in favore della convenuta di € Pt_1
4.152,00, ossia della somma indicata nel preventivo per i lavori di riparazione (doc. 13 di
[...]
, ritenuta congrua, tenuto conto della natura delle opere di ripristino. CP_1
Ha compensato le spese di lite per quota di 2/3 e ha condannato a rifondere a CP_1 Pt_1
la restante quota di 1/3 delle spese sostenute nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti.
pagina 6 di 13 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, sulla base di quattro Pt_1
motivi.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata per non aver rilevato, nonostante la regolarità della notifica della citazione e dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., “la assoluta tardività di tutte le difese avversarie, presentate per la prima volta solo decorsi i termini di cui all'art. 183, comma Vi c.p.c.”. Secondo l'appellante, tardivamente CP_1
costituitasi, è decaduta “dalla possibilità di (tentare di) dimostrare le circostanze, comunque assolutamente false, poste a sostegno della propria difesa”.
Con il secondo motivo, lamenta un'errata valutazione delle prove da parte del primo Pt_1
giudice, avendo egli dato rilevanza decisiva al filmato sub doc. 10, senza considerare che tale video “nulla dimostra, essendo fatto notorio che attraverso una luce particolare i colori posso essere modificati a piacimento”. Invero, da altro documento prodotto da (doc. 3) CP_1
emerge che il colore degli infissi non fosse affatto il “bronzo” dedotto dalla convenuta, ma proprio il color “acciaio” indicato nel preventivo.
Con lo stesso motivo, l'appellante impugna inoltre la sentenza nella parte in cui “ha condannato il Signor al risarcimento di un danno, assolutamente indimostrato, di circa 5.000 euro, Pt_1 sulla base di un mero preventivo di spesa”. Tale documento non sarebbe infatti idoneo a quantificare un danno e comunque non vi è prova dell'esborso sostenuto per il cambio degli infissi.
Con il terzo motivo, l'odierno appellante deduce la contraddittorietà della decisione impugnata sulla base del fatto che “se una parte, ossia l'odierno appellante, “ha inequivocabilmente assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.”, avendo così dimostrato l'integrale e completa fondatezza del credito azionato, lo stesso non può contemporaneamente essere condannato in ragione di un preteso “adempimento non a regola nell'esecuzione della (medesima, ndr) prestazione assunta da ”. CP_1
Con il quarto motivo, contesta la pronuncia sulle spese di lite, chiedendo l'integrale Pt_1
rifusione delle stesse a suo favore.
L'appellante impugna inoltre la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento delle spese legali stragiudiziali per l'attività di negoziazione assistita, ritenendola priva di supporto probatorio. Zagato deduce infatti che, ex art. 20 comma 1 bis del D.M.
55/2014, “essendoci in atti prova documentale dall'invito alla negoziazione assistita (doc. 7), il relativo compenso doveva essere liquidato dal Giudice secondo le tabelle ministeriali”. si è costituita con atto depositato il 10.09.2025, chiedendo il rigetto integrale CP_1 dell'appello.
pagina 7 di 13 All'udienza del 30.09.2025, le parti hanno chiesto concordemente la fissazione di udienza per la discussione orale e il Consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni, ha fissato l'udienza di discussione avanti al Collegio al
28.10.2025, con termine per il deposito di note conclusionali sino al 21.10.2025.
All'udienza del 28.10.2025, previa discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ex art 281-sexies ult. comma c.p.c.
L'appello deve essere accolto.
1. Il primo motivo è fondato e risulta assorbente del secondo e del terzo motivo.
Va in primo luogo inquadrata correttamente la questione sollevata dall'odierno appellante, già proposta in primo grado. Essa non riguarda la tempestività della denuncia dei vizi (e quindi il merito), come invece sembra aver ritenuto il primo Giudice, ma la decadenza di dalla CP_1
possibilità di contestare i fatti allegati dall'attore e di eccepirne l'inadempimento, per mancato rispetto delle preclusioni processuali (questione di natura processuale).
rimanendo contumace sin oltre la scadenza dei termini per il deposito delle memorie CP_1 istruttorie ex art. 183 c.p.c. nel giudizio instaurato da per l'adempimento del contratto, Pt_1
ha visto consumarsi il proprio potere di allegare fatti incompatibili con quelli dedotti dall'attore in tale controversia. Questi ultimi dovevano essere contrastati nel giudizio avanti al Tribunale di Monza, secondo la scansione temporale del processo come delineata dal codice di rito.
L'azione proposta da è infatti un'azione risarcitoria, derivante da un inadempimento CP_1 contrattuale. Essa è fondata sull'inadempimento dell'obbligazione gravante su (che Pt_1
avrebbe fornito beni difformi da quanto pattuito), ossia su un fatto evidentemente antitetico, rispetto ai fatti dedotti dallo stesso nel giudizio avanti al Tribunale di Monza. Tale Pt_1
giudizio aveva invero ad oggetto la richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto da CP_1
a , sul presupposto del corretto adempimento del fornitore. Pt_1
Seppur qualificata come domanda di “rimborso”, quella di è una domanda di CP_1
risarcimento del danno che come noto presuppone, in punto di an, l'altrui inadempimento contrattuale, fatto che la stessa deduce nei suoi atti (ved. ad es. pag. 7 della comparsa CP_1
in riassunzione: “CI è responsabile dei difetti e della difformità che ha CP_1
tempestivamente denunciato;
la sua è una responsabilità per inadempimento contrattuale, che in generale trova il fondamento della sua disciplina negli artt.1176 e 1218 c.c.”; pag. 10 della comparsa di risposta in appello: “Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte avversa, ha ampiamente dimostrato il danno subito a seguito dell'inadempimento CP_1 contrattuale posto in essere da CI DI LAUSO AT”).
pagina 8 di 13 I fatti dedotti da e da a sostegno delle proprie pretese (rispettivamente, il Pt_1 CP_1 corretto adempimento e l'inadempimento) sono dunque incompatibili tra loro. Per contrastare le pretese di , la convenuta/odierna appellata avrebbe pertanto dovuto prendere posizione Pt_1
tempestivamente e in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e dimostrare poi le sue pretese, deducendo idonei mezzi di prova con le memorie istruttorie. Nel caso di specie, nonostante la regolarità delle notifiche (dell'atto di citazione e dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.), è invece rimasta contumace, disinteressandosi CP_1
del processo, per poi costituirsi tardivamente e chiedere la riunione al giudizio innanzi al
Tribunale del giudizio pendente avanti al Giudice di Pace, introdotto quest'ultimo solo nell'aprile 2023 e quindi dopo che erano spirati i termini delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. nell'ambito del procedimento avanti al Tribunale (R.G. 6314/2022).
Per i motivi esposti, doveva ritenersi preclusa ad la possibilità di instaurare un CP_1
successivo e separato giudizio per ottenere la condanna di al risarcimento dei danni da Pt_1
inadempimento contrattuale. Permettere l'avvio di un tale giudizio significherebbe consentire l'elusione delle preclusioni processuali dettate dal legislatore, preclusioni non superabili, anche considerata la loro valenza pubblicistica ed essendo volte a garantire una corretta amministrazione della giustizia e un giusto processo (art. 111 Cost.).
Pur con riferimento ad una fattispecie diversa, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del
6.05.2013, ha statuito principi generali applicabili anche al presente giudizio, ritenendo inammissibile l'autonoma domanda di usucapione, proposta con riferimento allo stesso tratto di terreno in contestazione nella controversia per regolamento di confini già pendente e precedentemente instaurata dalla controparte. Secondo la Corte, tale domanda “non introdotta in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio per regolamento di confini entro i termini decadenziali previsti dall'art.167 c.p.c. ma con autonomo e successivo giudizio” costituisce
“elusione del sistema delle preclusioni … che impone una precisa scansione temporale degli atti e delle difese proponibili;
sistema altrimenti facilmente aggirabile ove si consentisse
l'instaurarsi di parallela azione giudiziaria in cui far valere le azioni (o eccezioni) ormai non più proponibili nel giudizio pendente (oltretutto con una sorta di rimessione in termini anche delle richieste istruttorie che si vengono a sovrapporre al primo)”. In sostanza la separata domanda può esser esaminata solo laddove “contenga una richiesta del tutto "autonoma"
(rispetto alla domanda proposta da controparte del primo giudizio), non suscettibile di rientrare entro i limiti oggettivi del giudicato destinato a formarsi in quel processo;
non invece nel caso in cui il convenuto proponga una domanda fondata su un fatto impeditivo, modificativo od estintivo del rapporto oggetto del primo giudizio, ove cioè opponga un fatto "incompatibile"
pagina 9 di 13 con la domanda attorea. In questa ipotesi lo scattare delle decadenze interne al primo processo rende non più deducibili in altri processi i fatti estintivi, impeditivi o modificativi, attività consegnate ormai irrevocabilmente all'autorità del giudicato futuro”.
Questa Corte condivide i sopra indicati principi e rileva che, pur con riferimento al differente caso di “identici giudizi”, anche la Corte di Cassazione ha espresso i medesimi precetti (divieto di elusione delle preclusioni processuali), affermando che “le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado … non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa attraverso l'introduzione di un secondo giudizio, identico al primo e a questo riunito ai sensi dell'art. 273 c.p.c.” e precisando che “la riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti… al contrario, lascia intatta l'autonomia delle cause, con la conseguenza che, in osservanza del principio del ne bis in idem, il giudice dovrà trattare solo quella anteriormente iniziata, decidendo sulla scorta dei fatti allegati e del materiale istruttorio in essa raccolto” (così Cass. n. 567/2015).
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “la non riproponibilità dell'eccezione tardivamente proposta, appunto perché tale dichiarata inammissibile in giudizio, costituisce conclusione, tanto ovvia, quanto necessaria, al fine di assicurare stabilità al sistema processuale: infatti, le decadenze, aventi funzione di ordine pubblico processuale, risulterebbero agevolmente, anzi banalmente, eluse, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione e sensibilmente minato resterebbe il diritto di difesa della controparte, la quale, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione” (Cass. n.
22342/2019), nonché che “in caso di riunione per continenza di due cause pendenti innanzi al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente, prima della riunione, si trasmettono a quello prevenuto, per le sole attività processuali concernenti la parte di oggetto processuale comune ai due giudizi” (così Cass. 18808/2021).
Per tutti i motivi esposti, la domanda risarcitoria proposta da nel successivo separato CP_1
giudizio (poi riunito) avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Tribunale, in quanto basata su fatti comuni e incompatibili rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda dell'attore.
E anche a voler prescindere dai rilievi sopra evidenziati, di per sé dirimenti, e a voler valutare nel merito la domanda risarcitoria (di rimborso) dell'odierna appellata, essa in ogni caso deve essere respinta, mancando idonea prova del danno subito da CP_1
pagina 10 di 13 La convenuta/appellata si limita infatti a produrre un mero preventivo dell'impresa GM inerente i lavori necessari a rimediare al lamentato inadempimento di . Non allega di Pt_1
aver effettivamente proceduto alla sostituzione delle vetrine fornite dall'attore, non produce alcuna fattura della GM, né alcuna prova dell'esborso sostenuto per tale sostituzione (distinta di bonifico o quietanza).
Posto che il risarcimento del danno ha unicamente funzione compensativa e riparatoria, dovendo riportare il danneggiato nella situazione in cui si trovava prima del fatto dannoso, è necessario che la parte offra idonea prova di aver subito conseguenze negative nella propria sfera economico-patrimoniale.
Tale prova, come sopra precisato, non è stata fornita.
A tale carenza probatoria non può sopperire il preventivo depositato da sub doc. 13, CP_1
in quanto esso non reca alcuna sottoscrizione per accettazione.
Sul punto, è principio consolidato in giurisprudenza che il preventivo “privo di sottoscrizione non può essere ritenuto nemmeno una prova documentale” (v. Cass. 10315/2014).
A nulla vale peraltro la pronuncia richiamata da (Cass. ord. 27624/2020): in essa CP_1
viene infatti sì riconosciuta la valenza probatoria del preventivo, ma solo ove esso abbia “i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico”, requisiti che nel caso di specie non si rinvengono (peraltro, nel caso esaminato dalla Cassazione, la parte aveva anche allegato le fatture, chiaro indice del fatto che le riparazioni erano state effettuate).
Ciò posto quanto alla prova documentale (del tutto carente), anche la prova per testi dedotta da risulta inidonea ad offrire adeguata prova del preteso danno. CP_1
I capitoli di prova relativi al preventivo (capp. 19-21), per come formulati, sono infatti idonei a confermare la sola circostanza della predisposizione dello stesso e non invece a provare: i)
l'accettazione del preventivo da parte di ii) l'effettuazione dei lavori di sostituzione CP_1
delle vetrine da parte di GM OR e NE (circostanze peraltro neppure dedotte dall'odierna appellata).
Come non è stato provato da il danno subito, neppure è stata fornita idonea prova del CP_1
preteso inadempimento o inesatto adempimento di . Pt_1
I documenti prodotti sul punto dalla convenuta/appellata non sono univoci, mostrando taluni profili delle vetrine color bronzo (ved. filmato sub doc. 10), mentre altri profili della tonalità acciaio concordata dalle parti (foto sub doc. 3).
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di alla restituzione di quanto CP_1
corrisposto da in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali ai sensi Pt_1
pagina 11 di 13 dell'art. 1284 1° c.c. dalla data del pagamento (18.3.2025) alla data della domanda (17.4.2025) ed oltre ad interessi legali ai sensi dell'art. 1284 4° co c.c. della data della domanda alla data della restituzione.
2. Anche il quarto motivo di appello è fondato.
Il Tribunale ha infatti errato nel rigettare per difetto di prova la domanda di pagamento delle spese sostenute da per l'attività di negoziazione assistita svolta in vista della causa Pt_1
instaurata avanti al Tribunale di Monza.
È invero in atti l'invito alla negoziazione assistita da parte di ad (doc. 7 di Pt_1 CP_1
parte attrice) e vi è pertanto prova che tale attività sia stata svolta.
Le relative spese devono pertanto essere riconosciute, in applicazione dell'art. 20 D.M.
55/2014, nei limiti tabellari, anche considerato che il preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita era obbligatorio nel caso di specie, essendo condizione di procedibilità delle azioni riguardanti domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 D.L. 162/2014).
L'attività era dunque obbligatoria e le spese si sono rese inevitabili per , con conseguente Pt_1
diritto al recupero degli oneri sostenuti in ottemperanza all'art. 3 D.L. 162/2014.
Non può peraltro accogliersi la tesi dell'appellata, secondo cui, per ottenere il rimborso delle spese per l'attività stragiudiziale, dovrebbe provare la concreta utilità dell'attività svolta Pt_1 nell'evitare il giudizio o nell'assicurare alla parte una tutela più rapida.
Tale tesi trova invero sostegno nella pronuncia della Cassazione richiamata dall'appellata, ma essa riguarda una fattispecie in cui la procedura di negoziazione assistita era facoltativa e non obbligatoria (come invece nel caso in esame).
Quanto alla quantificazione delle spese predette, la causa rientrava nello scaglione € 5.201-
26.000,00 e per la fase di attivazione della negoziazione assistita è previsto un compenso tabellare tra € 221,00 ed € 662,00, con conseguente congruità della somma richiesta da . Pt_1
In parziale riforma della sentenza di primo grado, si deve pertanto accogliere la domanda di di condanna di al pagamento di € 350,00 per spese legali relative all'attività Pt_1 CP_1
di assistenza stragiudiziale.
A fronte dell'integrale accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico della convenuta/appellata (risultata soccombente) le spese processuali di entrambi i gradi CP_1
di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e, quanto al grado di appello, in conformità alla domanda e alla nota-spese depositata da , conforme ai Pt_1
parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 376/2025, pubblicata il Parte_1
21/02/2025 così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda proposta da , dichiara inammissibile la domanda di rimborso (rectius Parte_1
risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale) proposta da Controparte_1
nei confronti di;
Parte_1
- per l'effetto, condanna alla restituzione a delle Controparte_1 Parte_1
somme da questi versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad €
4.968,06, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 1° c.c. dalla data del pagamento
(18.3.2025) alla data della domanda (17.4.2025) ed oltre ad interessi legali ai sensi dell'art. 1284 4° co c.c. della data della domanda (17.4.2025) alla data della restituzione;
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 350,00 per l'attività di assistenza nella procedura di negoziazione assistita;
- condanna a rifondere a le spese processuali di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida: - quanto al primo grado, in complessivi €
5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione, € 1.701,00 per fase decisionale); - quanto al grado di appello, in complessivi € 147,00 per esborsi ed € 1.923,00 per compensi (di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale), oltre, per entrambi i gradi, al 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M. n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 4/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Riccardo Rossi
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