Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati
Dott. Giuliana Santa Trotta Presidente f.f.
Dott. Aniello Maria de Piano Giudice Dott. Giuseppe Izzo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1/2025 r.g.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di con sede in SENISE al VIALE GIORGIO Controparte_1
AMENDOLA, 101; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, in ogni caso il debitore non si è costituito contestando il mancato superamento delle soglie di legge;
premesso che il creditore istante vanta un credito pari ad euro 16.790,00 (di cui €.5268,00 a titolo di T.F.R. ed €.4471,00 a titolo di mancato pagamento delle ultime tre mensilità lavorative Settembre, Ottobre e Novembre 2016 (giusto verbale di conciliazione del 19.12.2019) oltre le successive occorrende in forza di atto di precetto del 25.10.2023 – su D.I. lav del 03.03.2020- notificato alla debitrice in data 23.11.2023; rilevato che ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto 49 CCII deve aversi riguardo non solo all'importo del credito vantato dalla parte istante, bensì “al complesso dei debiti scaduti e non pagati” facenti capo alla fallenda ed emersi nel corso dell'istruttoria pre-fallimentare” (Cass. Civ. 19 luglio 2016 n. 14727); ritenuto che ancora formalmente attiva, versi Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
• Non risultano depositati i bilanci dal 2008. Nel merito, si osserva, come il solo fatto di aver omesso il deposito delle scritture contabili prescritte dalla legge possa essere già di per sé considerato indice di insolvenza non consentendo al ceto
1
Cass. Civ.,19 settembre 2011, n. 19051);
• Dalla documentazione in atti emerge un debito considerevole nei confronti dell'Erario. E precisamente dal 2005 al 2016 la società è in debito nei confronti di per circa 547.000,00 euro ed ulteriori circa 94.000,00 euro nei confronti CP_2 dell' dal 2014 al 2018. CP_3
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF , con domicilio in Senise al Viale Giorgio Amendola;
P.IVA_1 nomina il dott./la dott.ssa Giuliana Santa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1 sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pag. 2 di 3 stabilisce il giorno 18 giugno 2025 ad ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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