Art. 4.
E' continuata al ministro delle finanze la facolta' di emettere buoni del tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potra' eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi.
E' continuata al ministro delle finanze la facolta' di emettere buoni del tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potra' eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi.