Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
L'ingiustificato diniego del giudice al rilascio in favore dell'imputato richiedente di copia di un supporto audio acquisito al processo come prova documentale comporta l'inutilizzabilità del contenuto dello stesso per violazione del diritto di difesa. (Nella specie il giudice aveva negato il rilascio di copia di una audiocassetta, riportante la registrazione da parte di un teste di un colloquio avuto con la persona offesa, in ragione della mancanza della strumentazione necessaria per la duplicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 32950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32950 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1088
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 798/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.A. nato il (omesso) ;
2) V.G. nato il (omesso) ;
3) B.P. nato il (omesso) ;
4) B.R. nato il (omesso) ;
5) S.M. nato il (omesso) ;
6) A.A. nato il (omesso) ;
7) B.G. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 20.3.2009 della Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano sentite le conclusioni del P. G., Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori, avv. Zarrelli Mario per G.A... , avv. Montano Ludovico per A.A... , avv. Aniello Silvestro per V.G... , B.P... , B.R... , S.M... , B.G... , che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 20 marzo 2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 4.3.2008, con la quale G.A. , V.G. , B.P. , B.R.
, S.M. , A.A. e B.G. erano stati condannati per i reati loro rispettivamente ascritti. La vicenda, secondo i giudici di merito, si sviluppava all'interno di un gruppo familiare allargato (le famiglie B. , V. , S. ), composto da persone legate da vincoli di consanguineità ed affinità, con bassissimo livello culturale. In tale contesto si inserivano i numerosi episodi dì abusi sessuali (consistiti in penetrazioni anali e vaginali ed in rapporti sessuali orali), commessi in danno dei minori V.A. , E. e C. , C.G. , V. e M. ,
B.F. , anche ad opera di estranei ai predetti nuclei familiari (come G.A. e A.A. ).
Rilevava la Corte territoriale che la sentenza di primo grado non meritasse censure, per cui tutti gli appelli andavano disattesi. In ordine all'eccezione di inutilizzabilità del contenuto della cassetta registrata, riteneva che essa fosse utilizzabile come fonte di prova essendo stata acquisita ex art. 234 c.p.p. ed ascoltata in dibattimento nel contraddittorio delle parti. Quanto al mancato rispetto dei criteri indicati nel Protocollo di Noto, rilevava che esso fosse estraneo alle prescrizioni di legge, per cui non determinava certo la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei minori;
altra cosa era la possibilità di censurare l'attendibilità di dette dichiarazioni.
Assumeva, poi, la Corte che dagli accertamenti psicodiagnostici espletati emergesse la piena capacità,dei minori di discernere il fantasioso dal reale, l'assenza di patologie pregresse, il vissuto dei minori medesimi ascrivibile a grave traumatismo. Le conclusioni della consulenza psicodiagnostica, condotta con grande professionalità ed esperienza, erano pienamente condivisibili. Non era poi rinvenibile alcun elemento da cui desumere attività di induzione o suggestione da parte di terzi. La stessa genesi e i tempi dei disvelamenti escludevano condizionamenti esterni. L'assenza di segni di abuso era, secondo la Corte, spiegabile con il fatto che la lacerazione dell'imene specie in soggetti prepuberi va ricercata in tempi brevi;
sicché tale assenza non poteva inficiare la significatività e la convergenza delle risultanze processuali. Nè erano minimamente ipotizzabili, tenuto conto della personalità dei minori (alcuni affetti da lieve deficit mentale), accuse concordate o lucide macchinazioni.
Le dichiarazioni dei minori, pienamente attendibili e che si riscontravano reciprocamente, risultavano ulteriormente confermate dalle testimonianze in atti (in particolare dei vicini di casa, che si accorsero che si stava consumando una violenza a casa dei V. senza che i genitori intervenissero, e di R.V. che notò A. dormire a letto con A..G. che aveva le mani nelle gambe della ragazza, di F. , M. e L. che si accorsero delle situazioni incestuose presenti nelle famiglie degli imputati). 2) Ricorrono per Cassazione tutti gli imputati.
2.1) Az.An. denuncia la mancanza ed illogicità della motivazione. I giudici di merito non hanno tenuto conto che erano stati prodotti tre certificati di detenzione, da cui risultava che nel periodo in contestazione l'imputato era stato quasi ininterrottamente detenuto (essendo rimasto libero solo per qualche mese). Inoltre il ricorrente non risultava nominato nell'audiocassetta registrata, ne' era stato riconosciuto da alcuno. Solo V.A. aveva fatto un generico cenno, senza precisare neppure i luoghi dove i fatti sarebbero avvenuti. Chiede, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. 2.2) B.R. , B.P. , V.G. denunciano,
a mezzo del difensore, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del contenuto della cassetta fonoregistrata. Nonostante che con i motivi di appello fosse stato evidenziato il carattere suggestivo delle domande, la Corte ha omesso di motivare in ordine a tali doglianze. La motivazione, poi, è illogica e contraddittoria giacché, da un lato, afferma che i minori discernono il fantasioso dal reale e non sono affetti da patologie pregresse e, dall'altro, riconosce che i bambini sono affetti da lieve deficit mentale. La Corte, inoltre, ha ritenuto il carattere scientifico delle consulenze senza spiegare in base a quali dati;
ne' ha verificato se il disagio mostrato dai minori potesse derivare da altre cause. 2.3) B.G. e S.M. , con atti separati, ma dallo stesso contenuto, denunciano il vizio di motivazione in relazione alla capacità a testimoniare dei minori, alla ritenuta scientificità delle consulenze, al mancato rispetto del protocollo di Noto, all'assenza di segni di abuso.
B.G. denuncia anche la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte territoriale non ha motivato in ordine alla richiesta di escutere, in rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, Ro.Vi. , nonna dei minori.
2.4) G.A. , infine, denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione di legge. La audiocassetta registrata da uno dei testi, B.C. , e contenente il colloquio avuto dalla predetta con la minore V.A. , è stata posta a base della pronuncia di condanna. Essa però non poteva essere acquisita e tantomeno utilizzata stante la violazione dei diritti di difesa (non era stato possibile avere copia della stessa, ne' la trascrizione del suo contenuto).
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per violazione del diritto di difesa conseguente al mancato rispetto del protocollo di Noto in relazione all'assistenza del minore in giudizio, alla documentazione delle dichiarazioni dei minori, agli accertamenti da estendere ai familiari, all'incidente probatorio, al compito dell'esperto che deve evitare di caricare il minore di responsabilità, alla valutazione di ipotesi alternative, alla necessità che l'esperto eviti di esprimere pareri di compatibilità e conclusioni, alla necessità di affidare consulenze tecniche e perizie a professionisti specificamente formati. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine agli accertamenti di natura medico - ginecologici. La Corte non ha dato il decisivo rilievo al riscontro negativo, rappresentato dall'assenza di segni di abuso, nonostante che, secondo l'ipotesi accusatoria, i minori avessero subito pratiche ben oltre la penetrazione. Nè la Corte ha tenuto conto della inverosimiglianza del racconto in ordine ai luoghi degli abusi (essendo impossibile che nessuno si sia mai accorto di nulla). Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai rilievi, svolti nei motivi di appello, sulla valutazione delle dichiarazioni dei minori.
La Corte omette di motivare in relazione alle evidenziate contraddizioni ed inverosimiglianze dei racconti, alle versioni contrastanti, alle descrizioni errate della persona del G.A... . 3) I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà.
3.1) Nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità del contenuto della cassetta registrata da B.C. , la Corte territoriale ha, condivisibilmente, rilevato, facendo riferimento anche alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 3 n. 10970 del 9.2.2006;
Cass. sez. 2 n. 22184/2007), che l'audiocassetta era stata acquisita ex art. 234 c.p.p. e quindi senza necessità di una audizione preventiva delle parti, prevista dall'art. 189 c.p.p. solo nel caso di prova atipica che si costituisce nel corso del dibattimento. La visione o l'ascolto di un supporto audiovisivo non comporta, invero, l'impiego di attività tecniche ed impegna le facoltà sensoriali delle parti e del giudice in modo non diverso da quel che avviene per la lettura di un atto scritto o la consultazione di una planimetria. Non sono, invece, condivisibili le conclusioni cui perviene la Corte in ordine alla piena utilizzabilità della cassetta registrata, nonostante l'accertata impossibilità di estrarne copia o di ottenerne la trascrizione. Secondo i giudici di appello non vi sarebbe alcuna violazione dei diritti di difesa, essendo stata la cassetta acquisita a norma di legge ed essendosi proceduto all'ascolto della stessa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nel contraddittorio delle parti.
3.1.1) L'art. 116 c.p.p. stabilisce che "durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque, vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti".
Pur non essendo espressamente prevista dalla norma alcuna "sanzione" in relazione all'omesso ingiustificato rilascio, non c'è dubbio che l'impedimento all'esercizio del diritto ad ottenere copia dell'atto possa porsi come violazione del più ampio diritto di difesa. Il diritto ad ottenere la "copia" si avverte maggiormente laddove si tratti di supporti audio, che, per le loro caratteristiche intrinseche, vadano "interpretati" nel contesto del "discorso" (espressioni adoperate, pause, silenzi, inflessioni, risposte). Per cui, a consentire una corretta valutazione del "dichiarato", possono non essere sufficienti le sole trascrizioni.
3.1.2) Il diritto della difesa ad ottenere copia delle registrazioni (pur nella peculiarità della fattispecie esaminata) è stato affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 dell'8 - 10 ottobre 2008 con riferimento alle intercettazioni telefoniche. Con la predetta sentenza è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Si legge nella motivazione: "È appena il caso di osservare che l'accesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto necessario, dalla difesa dell'indagato, per valutare l'effettivo significato probatorio delle stesse. La qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di interpretazione delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere. In ogni caso, risultano spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione. Non v'è dubbio che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei brogliacci. Il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti, eventualmente per il tramite di consulenti. Lo stesso fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc), che possono incidere sul senso di una comunicazione. La trascrizione peritale può contenere anch'essa componenti interpretative, ma è garantita dalla estraneità del suo autore alle indagini e dal contraddittorio. È evidente che, in assenza della trascrizione effettuata dal perito, l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudice le sue richieste. Si tratta proprio della fattispecie normativa oggetto del presente giudizio. La possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i brogliacci a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale".
E secondo la Corte Costituzionale "La lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., comma 2, si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione all'accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge. Parimenti leso deve ritenersi il principio di parità delle parti nel processo sancito dall'art. 111 Cost., comma 2. 4. - La piena tutela del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo richiede una pronuncia di accoglimento di questa Corte, limitatamente alla mancata previsione, nell'art. 268 cod. proc. pen., del diritto dei difensori di accedere direttamente alle registrazioni, ottenendone la trasposizione su nastro magnetico". Ed ancora: "L'interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali. Nel caso che tali registrazioni non siano comprese tra gli atti trasmessi con la richiesta cautelare, la legittima pretesa difensiva di accedere alla prova diretta della comunicazione intercettata non è soddisfatta dal diritto di consultare gli atti depositati in cancelleria, secondo il disposto dell'art. 293 cod. proc. pen., comma 3 dopo l'esecuzione del provvedimento restrittivo. Dunque l'interesse in questione può essere assicurato con la previsione - pure prospettata dal rimettente in via subordinata - del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni in possesso del pubblico ministero. Tale diritto deve concretarsi nella possibilità di ottenere una copia della traccia fonica, secondo il principio già espresso da questa Corte con la sentenza n. 192 del 1997, a proposito degli atti depositati nella cancelleria del giudice dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza cautelare". "Il diritto all'accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime".
La giurisprudenza di questa Corte, nel sottolineare che la decisione della Corte Costituzionale aveva affermato la sussistenza del diritto difensivo ad ottenere copia della traccia fonica senza fornire indicazioni in ordine alla pratica attuazione di questo diritto, era prevalentemente orientata nel senso che la "violazione del diritto di difesa non trova ...giustificazione quando l'interessato ha chiesto tempestivamente i supporti ed il pubblico ministero, in tempo utile, ha preso in considerazione l'istanza e l'ha respinta con incongrua motivazione .." (Cass. sez. 3 n. 46704 del 9.11.2009) e che dalla ingiustificata lesione del diritto di accesso "consegue, indiscutibilmente, in linea di principio, la nullità generale del procedimento ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c" (Cass. sez. 1, 10 novembre 2009 n. 44226. Le sezioni unite intervenendo con la sentenza n. 10 del 22.4.2010 hanno affermato il principio che "Ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, tanto non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal P.M.; non comporta la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall'art. 271 c.p.p., comma 1; non comporta la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302 e 303 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 10). Determina, invece, un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa e non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sè considerati. Esso comporta, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. e), soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.. Ove tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il giudice definitivamente lo ritenga, egli non potrà fondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica. Esso, difatti, è stato, bensì, legittimamente considerato, nella sua forma cartacea, al momento della emissione del provvedimento cautelare;
ma, dovendo, poi, il tribunale distrettuale (rinominare la sussistenza delle condizioni legittimanti quel provvedimento, la difensiva richiesta di accesso depriva quel dato di definitiva valenza probatoria, nella sua presunzione assoluta di conformità, che rimane non verificata prima che si dia ingresso e concreta attuazione alla espressa richiesta della parte in tal senso formulata. In sede di riesame il dato assume tale connotazione di definitività probatoria solo quando la parte sia stata posta in condizione di verificare quella conformità, esercitando il richiesto diritto di accesso. Deve condividersi, perciò, l'approdo cui è pervenuta la sentenza della 2A Sez., 18 dicembre 2009, n. 4021/2010, cit., secondo cui "gli atti di intercettazione sono in sè pienamente validi e potranno essere considerati elementi probatori non appena le difese avranno la concreta possibilità di prenderne cognizione diretta e non limitata agli schemi riassuntivi ed alle trascrizioni effettuate dalla p.g.". "Il giudice del riesame, quindi, in presenza di tale accertata patologia, non potrà utilizzare quel dato nel procedere alla valutazione della prova: in tal senso ed a tali fini quel dato, perciò, rimane in quella sede inutilizzabile".
3.1.3) L'audiocassetta acquisita, neppure trascritta, è stata "negata" alla difesa sul presupposto della "mancanza della strumentazione necessaria". Nell'attestato allegato ai motivi di appello di G.A. si legge "Si attesta che quest'ufficio non possiede in dotazione strumentazione idonea per la duplicazione della cassetta citata in oggetto". Siffatta motivazione del diniego risulta palesemente insoddisfacente e non è certamente idonea a giustificare la compressione del diritto di difesa. In presenza dell'accertata patologia, derivante dall'ingiustificato diniego alla richiesta di accesso, e della rituale tempestiva eccezione della difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto o consentire l'accesso alla cassetta attraverso il rilascio di copia della stessa oppure dichiararne inutilizzabile il contenuto. In tale seconda eventualità avrebbe dovuto accertare se il rimanente materiale probatorio fosse ugualmente idoneo a sorreggere l'affermazione di responsabilità. 3.2) Con i motivi di appello di Az.An. si evidenziava che vi era incompatibilità temporale tra i fatti contestati e lo stato di detenzione dell'imputato, il quale era rimasto detenuto, salvo qualche breve interruzione dal 2000 fino al gennaio 2002 come emergeva dai certificati depositati all'udienza del 30.10.2007. Da tali certificati, allegati al ricorso per cassazione, risulta che il ricorrente veniva arrestato in data 20.6.2000 e scarcerato il 9.3.2001 e successivamente riarrestato il 21.5.2001, con fine pena al 21.1.2002. Emergeva, quindi, che effettivamente l'Az.An. era stato ininterrottamente detenuto dal giugno 2000 al 21.1.2002 (con un "intervallo" di circa due mesi e mezzo dal 9.3.2001 al 21.5.2001). In presenza di una imputazione in cui si faceva un generico riferimento alla data del commesso reato ("In (omesso) ") e, stante la specifica doglianza sul punto, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la compatibilità dello stato di detenzione con i fatti contestati.
Ha omesso, invece, ogni esame della doglianza, pur dando atto della stessa nella parte espositiva in questi termini: "L'imputato non compariva nelle prime rivelazioni delle vittime e la difesa, a fronte di una contestazione relativa al lasso temporale 2000/marzo 2002, aveva prodotto in primo grado una certificazione attestante lo stato di detenzione dell'imputato nel periodo dal 2000 al gennaio 2001, tranne qualche interruzione di qualche mese".
Peraltro, la censura difensiva è stata riportata in modo erroneo, risultando che lo stato di detenzione, come si è visto, si era protratto fino al gennaio 2002 (e non gennaio 2001).
Stante la documentata impossibilità (nel lungo periodo di detenzione) di partecipare agli abusi contestati in danno dei minori V.A. , V.E. , C.G. , C.V. , V.C.
, C.M. , i giudici di merito avrebbero dovuto accertare a quali periodi si riferissero le dichiarazioni accusatorie dei minori medesimi. Anche il Tribunale ha omesso tale accertamento, essendosi limitato ad affermare (tra l'altro, sul presupposto erroneo come si è visto che la detenzione si era protratta solo dal 14.10.2000 al 9.3.2001), apoditticamente, che "non v'è incompatibilità, quindi, con le condotte di violenza sessuale contestate" - pag. 76 sent. Trib.).
L'impegno argomentativo, proprio in ragione della durata della carcerazione in rapporto alla contestazione, avrebbe dovuto essere ben maggiore. È del tutto evidente, infatti, che il coinvolgimento dell'Az.A... in episodi di abuso nel periodo in cui egli era detenuto avrebbe inciso sulla stessa attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei minori. E l'eventuale accertamento della estraneità dell'Az.A... a tutti o a parte degli episodi di cui alla contestazione avrebbe potuto riverberarsi sulla generale attendibilità dei minori anche in relazione alla posizione degli altri imputati.
3.2.1) Non c'è dubbio che sia consentita una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità della altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante" (cfr. Cass. sez. 3 n. 40170 del 26.9.2006;). Del resto anche in tema di chiamata in correità (in ordine alla quale i motivi di "sospetto" sono maggiori, tanto che il legislatore ha previsto che essa venga valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - art. 192 c.p.p., comma 3) gli approdi giurisprudenziali sono concordi nel ritenere che "la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dal l'accertata falsità delle medesime, giacché in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni" (Cass. sez. 4 n. 12349 del 29.1.2008; conf. Cass. sez. 4 n. 9450 del 24.1.2008; Cass. sez. 1 n. 24466 del 17.3.2006). 3.2.1.1) I giudici di merito avrebbero, però, dovuto accertare, una volta eventualmente verificata l'inattendibilità, in tutto o in parte, dei minori in relazione alla posizione dell'Az.A... , che le dichiarazioni degli stessi non avessero alcuna interferenza fattuale e logica con le accuse mosse nei confronti degli altri imputati. E se, comunque, l'ipotesi accusatoria fosse fondata anche su altri elementi, in modo da superare eventuali inattendibilità della parti offese su alcuni punti delle contestazioni. Siffatto esame è completamente mancato, avendo i giudici di merito sbrigativamente risolto il problema, "limitando" erroneamente lo stato di detenzione dell'Az. (in contrasto con la documentazione prodotta) a soli pochi mesi.
3.3) Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, le cautele prescritte dalla cosiddetta Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicché l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta nullità dell'esame stesso" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6464 del 14.12.2007). Si tratta, invero, di semplici suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come , del resto, si legge nella premessa della Carta medesima (cfr. Cass. pen. sez.3 n. 20568 del 10.4.2008; Cass. sez. 3 n. 9157 del 28.10.2009). Di per sè, quindi, la mancata osservanza non determina automaticamente la inattendibilità delle dichiarazioni del minore e tantomeno la nullità dell'esame o la sua inutilizzabilità. Opinare diversamente significherebbe introdurre una ipotesi ulteriore (non prevista da alcuna norma) di nullità o inutilizzabilità. La inattendibilità del minore sulla base della mancata osservanza del protocollo della Carta è, conseguentemente, affermazione astratta, priva di validità logico - giuridica.
È necessario quindi indicare gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei minori nonostante la mancata osservanza di quel protocollo. 3.3.1) Soprattutto con il ricorso del G. sono state indicate tutte le violazioni delle prescrizioni della Carta di Noto, nonché il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei minori, non avendo la Corte tenuto in alcun conto tutte le gravi contraddizioni ed inverosimiglianze delle dichiarazioni e dei riscontri "negativi" (assenza di segni di abusi).
In presenza dei rilievi difensivi (cfr.in particolare appelli G.A. , B.G. ) ben maggiore avrebbe dovuto essere l'impegno motivazionale per affermare la piena attendibilità delle dichiarazioni dei minori, nonostante la denunciata inosservanza del Protocollo di Noto.
La Corte territoriale si è limitata invece a porre l'accento, soprattutto, sulla capacità a testimoniare dei minori. 3.4) Con i motivi di appello di B.G. era stata chiesta, in parziale rinnovazione del dibattimento, l'escussione della "nonna" dei minori "della quale la difesa aveva chiesto l'audizione ma puntualmente rigettata" in ordine alla impossibilità di perpetrazione degli abusi "in appartamenti piccoli e facilmente controllabili".
Non c'è dubbio che la rinnovazione del dibattimento nella fase di appello abbia carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativi della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (cfr. Cass. - sez. 5 n. 8891 del 16.5.2000; Cass. sez. 6 n. 5782 del 18.12.2006). Nel caso di specie, però, non può parlarsi neppure di rigetto implicito della richiesta non avendo la Corte esaminato specificamente la posizione dell'imputato B.G. (del resto non viene neppure dato atto, nella parte espositiva, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale). 3.5) Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010