Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non rileva, ai fini della legittimità dell'assenso prestato dallo Stato di esecuzione di cui all'art. 32 l. 22 aprile 2005, n. 69, la mancanza di contraddittorio nel procedimento di estensione della consegna. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto la violazione del diritto di difesa per non essere stato ascoltato dall'autorità giudiziaria spagnola).
Commentario • 1
- 1. Estensione della consegna MAE in contraddittorio (Cass. 19471/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 giugno 2023
Anche in tema di mandato di arresto europeo si rende necessario assicurare il contraddittorio per la decisione sulla estensione della consegna da parte dello Stato di esecuzione: la salvaguardia dei diritti della difesa della persona interessata non può prescindere, dunque, dalla fissazione di una udienza camerale che assicuri la partecipazione del difensore, in assenza della persona interessata. La procedura va necessariamente modellata, in linea di principio, sulla base delle stesse regole previste dal codice di procedura penale per l'estensione dell'estradizione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Corte di Cassazione (data ud. 03/05/2023) 09/05/2023, n. 19471 Composta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2008, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 27/11/2008
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1906
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Anna Maria - Consigliere - N. 29650/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Cavaliere Marco del foro di Roma;
nell'interesse di:
ID IA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 18 luglio 2008 del Tribunale per il riesame di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gallo Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
ID IA venne tratto in arresto in Spagna in esecuzione del MAE n. 88/07 emesso dal Gip del Tribunale di Roma, in data 9/5/2007, contestualmente ad ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ed altri reati fine (nel procedimento penale n. 41790/05) A seguito dell'espletamento della procedura l'A.G. spagnola acconsentiva alla consegna ed il ID veniva consegnato alle autorità italiane e tratto in arresto all'arrivo in Italia il 7/6/2007. In data 28/5/2007 il Gip emetteva un nuovo MAE (relativo al procedimento penale n. 2883/03 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74) nell'ambito del quale era stato emessa ordinanza di custodia cautelare in data 21/1/04, rimasta inattuata. Con ordinanza del 26/11/2007 l'Autorità Giudiziaria spagnola disponeva l'estensione della consegna, autorizzando la sottoposizione del AS al procedimento penale nell'ambito del quale era stata emessa l'ordinanza cautelare del 21/1/2004. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 18/6/2008, respingeva l'istanza di riesame proposta da ID IA avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma in data 21/1/2004 e notificata in data 31/5/2008. Osservava il Tribunale che la norma di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 26, comma 3, consente l'estensione del MAE, dopo la consegna della persona ricercata, qualora lo Stato membro avanzi una nuova richiesta, conforme alle condizioni di cui all'art. 8, senza che sia necessaria la preventiva rinunzia dell'interessato al principio di specialità. Respingeva l'eccezione di violazione delle garanzie previste dalla Legge Quadro, art. 19, per i procedimenti celebrati in absentia, rilevando che la questione non si poneva nel caso di specie, essendo ancora in corso il giudizio di primo grado. Affrontava poi il problema del divieto di emissione del MAE per fatti retroattivi, rilevando che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, il limite temporale era stato fissato ai fatti precedenti al 7 agosto 2002. Pertanto tale limite non incideva sul procedimento in corso in quanto l'operatività dell'associazione risultava contestata fino al 2003. Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale riconosceva il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, deducendolo dal protratto stato di latitanza e dalla intensa capacità criminale del soggetto.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato per mezzo del difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame. Con il primo deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, anche con riferimento all'art. 6 del Trattato UE, agli artt. 5 e 6 della Decisione Quadro GAI, nonché alla L. n. 69 del 2005 e norme collegate. Al riguardo solleva quattro contestazioni, con le quali denunzia:
a) La violazione del principio di specialità;
b) La violazione del diritto alla difesa per non essere stato il ID ascoltato nell'ambito del procedimento di estensione del MAE;
c) La omessa conoscenza da parte delle autorità spagnole che avevano autorizzato l'estensione del MAE della posizione processuale del ID;
d) Violazione della L. n. 69 del 2005, che prevede l'applicazione della nuova procedura di consegna soltanto ai mandati d'arresto emessi dopo l'entrata in vigore della stessa.
Con il secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, dolendosi delle statuizioni del tribunale del riesame in punto di pericolosità sociale. Il ricorso è infondato.
Le questioni dedotte ripropongono contestazioni già sollevate dinanzi al Tribunale del riesame, che le ha rigettate con motivazione congrua e logicamente coerente. Al riguardo è sufficiente rilevare che non si è verificata alcuna violazione del principio di specialità, in quanto la procedura prevista dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, come esplicata dalla L. n. 69 del 2005, prevede che lo Stato membro, successivamente alla consegna, possa richiedere che la persona sia sottoposta ad un procedimento penale ovvero assoggettata ad un provvedimento coercitivo della libertà personale. In tal caso è lo stesso organo che ha dato esecuzione al mandato d'arresto Europeo a verificare se la richiesta dello Stato estero è conforme alle garanzie previste dall'art. 8, e quindi ad autorizzare l'estensione del MAE. In questo caso il contraddittorio non è necessario e non sarebbe neanche possibile in quanto la persona interessata è stata già consegnata allo Stato membro richiedente. Pertanto la decisione dell'A.G. spagnola di estendere il mandato d'arresto Europeo anche ai fatti relativi al procedimento penale n. 2883/03 non può essere censurata e rende incontestabile la misura cautelare adottata nei confronti del prevenuto.
Parimenti infondate sono le doglianze in punto di pericolosita sociale, atteso che il Tribunale ha congruamente motivato sul pericolo di fuga, mettendo in rilievo che il protratto stato di latitanza del AS, non più rintracciato dopo l'evasione del 2003, e la disponibilità di appoggi esteri rendono quanto mai concreto il pericolo di fuga.
Alla declaratoria di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009