Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5680
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il giudice di merito che, sulla domanda di riscatto di un fondo rustico proposta dal confinante, coltivatore diretto, accerti la simulazione del contratto di affitto sul fondo medesimo siccome dissimulante un contratto di compravendita, non può rigettare la domanda per la mancanza della certezza sul prezzo pagato, ma deve procedere alla sua determinazione, onde provvedere sulla richiesta di riscatto, utilizzando a tal fine, in conformità dei criteri relativi all'onere della prova, ogni appropriato strumento probatorio (nella specie, testimonianze ritualmente acquisite).

Il termine annuale per l'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo rustico da parte dell'avente diritto alla prelazione (affittuario, mezzadro, coltivatore diretto confinante, ecc.) decorre dalla data di trascrizione del contratto di vendita; nel caso in cui detto contratto sia dissimulato, il termine decorre dalla data di trascrizione del contratto apparente.

Il proprietario, coltivatore diretto, confinante con altro fondo rustico, qualora non sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di prelazione, può avanzare richiesta giudiziale di riscatto, provando la dissimulata vendita dello stesso con ogni mezzo, anche mediante testimoni, non sussistendo nei suoi confronti l'obbligo di produrre in giudizio l'atto scritto, richiesto "ad substantiam" per la validità dei contratti di compravendita di beni immobili, come prescritto dall'art. 2725 cod. civ., essendo terzo rispetto a detto contratto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5680
    Data del deposito : 18 aprile 2001

    Testo completo