Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 3
Il giudice di merito che, sulla domanda di riscatto di un fondo rustico proposta dal confinante, coltivatore diretto, accerti la simulazione del contratto di affitto sul fondo medesimo siccome dissimulante un contratto di compravendita, non può rigettare la domanda per la mancanza della certezza sul prezzo pagato, ma deve procedere alla sua determinazione, onde provvedere sulla richiesta di riscatto, utilizzando a tal fine, in conformità dei criteri relativi all'onere della prova, ogni appropriato strumento probatorio (nella specie, testimonianze ritualmente acquisite).
Il termine annuale per l'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo rustico da parte dell'avente diritto alla prelazione (affittuario, mezzadro, coltivatore diretto confinante, ecc.) decorre dalla data di trascrizione del contratto di vendita; nel caso in cui detto contratto sia dissimulato, il termine decorre dalla data di trascrizione del contratto apparente.
Il proprietario, coltivatore diretto, confinante con altro fondo rustico, qualora non sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di prelazione, può avanzare richiesta giudiziale di riscatto, provando la dissimulata vendita dello stesso con ogni mezzo, anche mediante testimoni, non sussistendo nei suoi confronti l'obbligo di produrre in giudizio l'atto scritto, richiesto "ad substantiam" per la validità dei contratti di compravendita di beni immobili, come prescritto dall'art. 2725 cod. civ., essendo terzo rispetto a detto contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA MA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Tre Orologi, n. 20, presso l'avv. Paolo Picozza, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UZ TU s.p.a., in persona del suo rappresentante legale pro tempore SA HO, elettivamente domiciliata in Roma, via Romano Calò n. 84, presso UC ON, difesa dall'avv. Armando Grillo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TT EP vedova RE, RE CA, RE GI
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 399/98 del 23 febbraio - 17 luglio 1998 (R.G. n. 665/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. P. Picozza per il ricorrente e l'avv. A. Grillo per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 9 marzo 1976 ZA MA conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Catanzaro, la s.p.a. UZ nonché RE NI perché l'adito tribunale dichiarasse nulli (con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti da esso concludente) tre contratti tutti in data 29 aprile 1975, intervenuti tra i convenuti e con i quali la UZ s.p.a. aveva, nell'ordine: a) concesso in affitto al RE, per la durata di dieci anni e per il canone complessivo di lire trenta milioni, versato anticipatamente, un fondo di sua proprietà di 24 ettari con facoltà di compiere qualsiasi miglioramento fondiario, compreso l'ampliamento di preesistenti fabbricati;
b) venduto un suo terreno, confinante con il mare e lottizzato, per il prezzo di lire 70 milioni;
c) pattuito (peraltro con accordo privato, tenuto celato) la vendita allo stesso RE del terreno simulatamente concesso in affitto, impegnandosi, contestualmente, a permutare lo stesso, in progresso di tempo, detto terreno con quella simulatamente venduto, di ettari 9. Tali contratti, osservava l'attore, erano nulli per illiceità della causa e dei motivi, in quanto diretti a nascondere ad esso concludente - proprietario di un fondo, da lui direttamente coltivato, confinante con quello oggetto del simulato contratto di affitto - la vendita e, quindi, l'esercizio del diritto di riscatto o, subordinatamente, di prelazione di cui alle leggi n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971.
Costituitosi in giudizio il RE resisteva alle avverse pretese, eccependone la infondatezza e chiedendone il rigetto. Svoltasi l'istruttoria del caso, nel corso della quale, a seguito della morte del RE il giudizio era proseguito nei confronti di TT US nonché di FF LA, quale esercente la potestà sui minori RE GI e RO, l'adito tribunale con sentenza 23 dicembre 1993 rigettava la domanda attrice. Gravata tale pronunzia in via principale dal ZA e in via incidentale dalla UZ Turistica s.r.l. nonché da TT US, che censuravano la disposta compensazione delle spese di lite, la corte di appello di Catanzaro, con sentenza 23 febbraio - 17 luglio 1998 rigettava sia l'appello principale che quelli incidentali.
Osservava la corte del merito, in estrema sintesi, che dovevano rigettarsi sia la domanda di riscatto, non essendo stata raggiunta la prova che i contratti in atti simulassero una vendita dalla UZ al RE e facendo - altresì - difetto una scrittura dalla quale risultasse l'avvenuta vendita, dalla UZ al RE, dei terreni confinanti con quelli di proprietà del ZA, sia la domanda di prelazione, atteso che questa presuppone l'intervenuta denuntiatio da parte del proprietario alienante, potendo la prelazione essere esercitata esclusivamente a seguito e per effetto della comunicazione, al soggetto preferito, dell'intenzione del proprietario di vendere il proprio fondo.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso ZA MA, affidato a tre motivi. Resiste, con controricorso, la UZ TU.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva con il presente giudizio, ZA MA, in qualità di proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello oggetto di vendita, ha evocato in giudizio la UZ TU s.p.a. nonché RE NI, esercitando il diritto di riscatto, di cui all'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, relativamente a un appezzamento di terreno esteso 24 ettari che l'attore assumeva essere stato venduto dalla UZ s.p.a. al RE. Ha chiesto l'attore, in particolare, come mezzo al fine dell'accoglimento della propria domanda di riscatto, che fosse accertato che i due contratti, per atto pubblico, stipulati in data 29 aprile 1975 tra la UZ TU s.p.a. e RE NI (aventi ad oggetto, il primo, la concessione in affitto in favore del RE di un fondo di 24 ettari per la durata di 10 anni e con facoltà, per il conduttore, di compiere qualsiasi miglioramento fondiario, compreso l'ampliamento di preesistenti fabbricati, il secondo la vendita, dalla UZ al RE, di altro terreno, limitante con il mare) simulavano, in realtà una vendita dalla UZ al RE del fondo, per il prezzo accertando dall'adito tribunale.
I giudici del merito hanno rigettato una tale domanda - in buona sostanza - sulla base di due, autonome, rationes decidendi, ciascuna sufficiente ex se a sorreggere la raggiunta conclusione. Giusta una prima, hanno ritenuto quei giudici che l'esame delle prove testimoniali non consentiva di considerare dimostrata la conclusione - tra le parti - di un contratto di vendita, essendovi incertezza sul prezzo pattuito e tenuto presente che "il difetto di prova su un elemento essenziale dell'eventuale contratto dissimulato era preclusivo della possibilità di dichiarare la dissimulazione e la nullità del negozio dissimulato", ossia degli atti pubblici, specie tenuta presente la inapplicabilità dell'art. 1473 e 1474 c.c. in tema di determinazione del prezzo di compravendita immobiliare. Contemporaneamente quei giudici hanno rilevato, altresì, che "l'esistenza della dedotta scrittura privata di vendita, avente ad oggetto il terreno di ha 24 di proprietà della UZ confinante con terreni del ZA e in relazione alla quale si è richiesto di esercitare l'ipotizzato diritto di riscatto ... costituisce ... una circostanza fattuale condizionante la legittimazione del ZA ad agire per fare dichiarare la simulazione e la nullità dei suindicati atti pubblici".
"La forma scritta ad substantiam actus - hanno evidenziato quei giudici - sostanzia un elemento essenziale del contratto sicché la prova dell'esistenza e del contenuto del negozio può essere data solo con l'acquisizione in giudizio dell'atto scritto". "Quando la documentazione è richiesta per la validità del contratto - ha ancora evidenziato la corte di appello di Catanzaro - la dichiarazione negoziale nasce rilevantemente solo nel momento in cui viene documentata nel senso che il requisito di forma (documentazione) condiziona l'esistenza stessa del contratto". Precisato che quando la forma scritta ha natura costitutiva dell'atto, ai sensi dell'art. 2725, comma 2 c.c., la prova per testi è ammissibile solo nel caso di perdita incolpevole del documento e richiamato l'insegnamento di questa Corte regolatrice contenuto in Cass. 16 aprile 1996, n. 2722 (resa in una fattispecie in cui il documento era stato consegnato da un contraente all'altro che si era poi rifiutato di restituirlo) i giudici del merito hanno affermato che nella specie mancava il presupposto per l'esercizio dell'invocato diritto di riscatto "dovendosi ritenere insussistente la scrittura privata cui ha inteso richiamarsi l'appellante".
2. Con il secondo motivo di ricorso, che considerazioni di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto al primo, il ricorrente denunzia, "in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." la prima delle riportate argomentazioni, lamentando "motivazione contraddittoria, insufficiente e lacunosa" nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto, tra l'altro, che "l'esame della prova testimoniale non consentirebbe di considerare dimostrata la conclusione di un contratto dissimulato di compravendita non essendovi certezza sul prezzo pagato per l'acquisto".
3. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento. I giudici del merito, in particolare, hanno ritenuto non rilevanti, o non attendibili o, comunque, non pertinenti, le numerose testimonianze raccolte sulla questione specifica [testimonianze tutte puntualmente trascritte in ricorso], senza in alcun modo giustificare la conclusione raggiunta.
Il teste CI, all'udienza del 12 luglio 1982 ha dichiarato "... [il SANTORO] ebbe a dirmi che il fondo era stato già venduto a tale RE, per il prezzo di lire 100.000.000 ...".
La stessa circostanza risulta, altresì, riferita, con ricchezza di particolari, anche in ordine alle modalità tramite le quali le parti avevano organizzato la simulazione, dai testi BO IO, CA GI, MI RD, CI ER, PA LO, RI EN.
È palese, pertanto, che sussiste la denunziata omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, proposto dalla parti, allorché i giudici del merito, anziché valutare le riferite testimonianze, che se avute presenti avrebbero - senza ombra di dubbio - potuto condurre a una diversa conclusione della lite [atteso che alla loro luce tutte le deduzioni dell'attore hanno trovato conforto), si sono limitati ad affermare che farebbe difetto la prova "su un elemento essenziale" del contratto dissimulato. In realtà, accertato, alla luce del gran numero di deposizioni raccolte in causa [tutte puntualmente trascritte in ricorso] l'esistenza della dedotta simulazione e che, in particolare, il RE aveva acquistato il terreno nei cui confronti il ZA aveva esercitato il riscatto, la circostanza che mentre alcuni testi [sopra ricordati] avessero indicato il prezzo pagato dal RE in lire 100 milioni, mentre altri avessero fatto riferimento a cifre diverse [i testi AR e AN hanno riferito di aver saputo che il prezzo pagato era stato di lire 120 milioni, mentre il teste PA ha affermato che il prezzo convenuto era di lire 100 o 110 milioni] consentiva ai giudici del merito, privilegiare una o l'altra delle "versioni" riferite dai testi, sulla base di adeguata e logica motivazione, ma non - certamente - di rigettare la domanda. Nè - ancora - è, in qualche modo, pertinente - al fine del decidere - il richiamo, fatto in motivazione, agli articoli artt. 1473 e 1474 c.c. Nella specie, infatti non solo le parti non avevano affidato a un terzo la determinazione del prezzo (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1473 c.c.) ma neppure ricorreva la evenienza disciplinata del successivo art. 1474 c.c., di mancanza di determinazione espressa del prezzo.
Le parti - id est il legale rappresentante della UZ e il RE - come dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio dall'attore, e come unanimemente riferito da tutti i testi escussi, senza ombra di dubbio avevano esattamente determinato il prezzo di vendita. Ne segue, pertanto, che ove il giudice del merito avesse accertato, nella sua libera e insindacabile (se congruamente e adeguatamente motivata) valutazione delle risultanze probatorie, quale era, in concreto, il prezzo pattuito, alla luce delle risultanze di causa, lo stesso lungi dal sostituirsi alle parti, avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 1417 c.c. e 115 e 116 c.p.c. (per una fattispecie sotto molti aspetti analoghi cfr., Cass., 26 novembre 1996, n. 10487, secondo cui il giudice di merito che sulla domanda di riscatto di un fondo proposta dall'affittuario coltivatore diretto accerti la simulazione della donazione del fondo medesimo siccome dissimulante una compravendita, non può dichiarare la nullità di quest'ultimo contratto per inesistenza del prezzo, non indicato in contratto, ma deve procedere alla sua determinazione, onde provvedere sulla domanda di riscatto, utilizzando a tal fine, in conformità dei criteri relativi all'onere della prova, ogni appropriato strumento probatorio).
4. Sia con il primo motivo, sia con terzo - intimamente connessi e da esaminare congiuntamente - il ricorrente denunzia, il secondo degli argomenti invocati dai giudici a quibus per rigettare la domanda del ZA, denunziando, nell'ordine:
- "in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", "violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 2724 e 2725, secondo comma c.c." (primo motivo di ricorso);
- "in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", "violazione o falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e delle norme connesse e collegate" (terzo motivo di ricorso, prima parte);
- "in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", "motivazione contraddittoria, lacunosa e insufficiente nella parte in cui si è ritenuto comunque inammissibile la domanda di riscatto proposta dal ... ZA non essendovi un contratto di compravendita trascritto" (terzo motivo di ricorso, seconda parte).
5. Al pari della precedente la censura è fondata, e meritevole di accoglimento.
Sotto tutti i profili in cui si articola.
5.1. Recitano gli artt. 1414 e ss. c.c., nell'ordine, per quanto rilevante al fine del decidere:
- "il contratto simulato non produce effetti tra le parti"; "se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma" (art. 1414, commi 1 e 2);
- "i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti" (art. 1415, comma 2);
- "la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta ... da terzi" (art. 1417). Applicando i riferiti principi di diritto al caso di specie si ricava - alla luce delle deduzioni svolte dall'attore ZA - che:
- in data 29 aprile 1975 la UZ s.p.a. e RE NI hanno posto in essere, con atto pubblico, due contratti, un primo di affitto di un fondo di 24 ettari di proprietà della UZ [fondo confinante con altro di proprietà di ZA MA e da questi direttamente condotto], per la durata di dieci anni, un secondo di vendita di altro terreno;
- tali contratti, peraltro, erano "simulati", cioè apparenti, in quanto le dette parti [cioè la UZ s.p.a., da un lato e RE NI, dall'altra, avevano voluto, in realtà, il trasferimento, in proprietà, dalla prima in favore del secondo, del fondo esteso 24 ettari [simulatamente concesso in affitto] per un certo corrispettivo, predeterminato tra le parti (cfr., art. 1414, commi 1 e 2);
- il contratto "dissimulato" (cioè realmente voluto dalle parti, e, in particolare, la vendita del fondo di 24 ettari) è stato simulato sotto i due contratti formalmente posti in essere (contratto di affitto decennale del fondo di 24 ettari e vendita di altro fondo) al fine di pregiudicare i diritti del terzo, cioè di ZA MA, quale proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello venduto e, quindi, titolare del diritto di prelazione di cui agli articoli 8, l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7, l. 14 agosto 1971, n. 817. Il pregiudizio, per l'attore ZA, in particolare, è
consistito nella circostanza che lo stesso non è stato posto in condizioni di esercitare il riferito diritto di prelazione (cfr. art. 1415, comma 2, c.c.);
- il ZA ha proposto, nei confronti della UZ nonché del RE, il presente giudizio (cfr. art. 1415, comma 2 c.c.) deducendo, a dimostrazione della dedotta simulazione prova per testimoni (art. 1417 c.c.). Pacifico quanto sopra è palese l'errore (rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c.) commesso dai giudici del merito allorché hanno negato il diritto del ZA - senza ombra di dubbio terzo, nei confronti dei due contratti che egli assumeva essere stati simulatamente posti in essere in pregiudizio dei suoi diritti - di provare con testimoni la natura simulata dei detti contratti. È esatto quanto si legge nella impugnata sentenza e, in particolare, che "la forma scritta ad substantiam actus sostanzia un elemento essenziale del contratto sicché la prova dell'esistenza e del contenuto del negozio può essere data solo con l'acquisizione in giudizio dell'atto scritto".
Contemporaneamente non può dubitarsi che "ex art. 2725, comma 2, c. c. quando la forma scritta ha natura costitutiva dell'atto la prova per testi è ammissibile solo nel caso indicato dal precedente art. 2724 n. 3 (perdita incolpevole del documento)", come si osserva nella pronunzia gravata.
Corretto, altresì, è l'insegnamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza di questa corte regolatrice 19 aprile 1996 n. 3722 (pur essa richiamata dalla Corte di appello di Catanzaro), che ha escluso il diritto del "contraente", di dimostrare per testimoni, il contenuto di un contratto stipulato in forma scritta in un unico esemplare e consegnato all'altro "contraente" che ne abbia rifiutato, successivamente, la restituzione.
Si osserva, peraltro, che i principi sopra riferiti non sono in alcun modo pertinenti, al fine del decidere.
Non solo, infatti, i principi invocati dalla sentenza impugnata sono applicabili nei rapporti tra le parti e non allorché l'esistenza del contratto è - nei casi in cui è consentito dall'ordinamento positivo dedotta da un terzo, e nella specie, senza ombra di dubbio - almeno alla luce delle difese da costui svolte e in alcun modo contestate dalla parte controricorrente - il ZA è stato estraneo ai due contratti impugnati in data 29 aprile 1975 (per cui malamente e fuori luogo - come denunziato dal ricorrente - sono invocati i principi di cui agli artt. 2724 e 2725 c.c.), ma la conclusione fatta propria dalla corte di appello di Catanzaro viola il non equivoco dettato dell'art. 1417 c.c. Precisa, in tema di simulazione, la Relazione del Ministro Guardasigilli al vigente Codice Civile [n. 648] "nell'art. 1417 si disciplina la prova della stessa. Anche qui si è dovuto distinguere tra impugnazione proveniente da una parte, contro l'altro o contro i terzi, e impugnazione proveniente da terzi".
"La parte che impugna - prosegue sul punto la ricordata Relazione - deve subire le restrizioni stabilite nel libro della tutela dei diritti, circa l'ammissibilità di talune prove".
"Invece - afferma ancora la Relazione - per i terzi siffatte restrizioni non possono operare, sia perché essi non potevano procurarsi la prova scritta della simulazione (art. 2724, n. 2), sia perché il contratto, di fronte a coloro che non vi partecipano, non è tanto un contratto quanto un fatto giuridico, e le restrizioni di prova, non ai fatti si riferiscono ma ai contratti".
In armonia con quanto sopra osservato non si è mai dubitato - a quel che risulti - nel vigore del codice 1942, che i terzi, nei confronti di una convenzione stipulata per iscritto, possono provare la simulazione con ogni mezzo di prova (in questo senso, ad esempio, vedi già la remota Cass., 30 novembre 1945, n. 814).
5.2. Sempre al fine di dimostrare la inammissibilità della domanda di riscatto proposta dal ZA la sentenza in questa sede gravata afferma che "dovendosi ... ritenere insussistente la scrittura privata cui ha inteso richiamarsi l'appellante, viene, comunque, a mancare il presupposto per l'esercizio dell'invocato diritto di riscatto".
"La Corte di appello [di] Firenze - prosegue, sul punto, la decisione ora impugnata - con sentenza in data 29 novembre 1979 ha ritenuto che il diritto di retratto presuppone la sussistenza di un contratto di compravendita definitivo e trascritto e, del resto, dalla data della trascrizione, a significare che in questo momento nasce il diritto, decorre il termine decadenziale di un anno previsto dalla legge". Anche con riguardo a tali, del tutto apodittiche e non dimostrate, affermazioni sussiste - come puntualmente denunziato dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590. Giusta la testuale previsione di quest'ultima disposizione, perché sorga in capo ai soggetti indicati dalla legge (affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti nella conduzione del fondo oggetto di trasferimento o, ancora, coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita) il diritto di prelazione di cui si discute è necessario - e sufficiente - che sussista un "trasferimento a titolo oneroso" di un fondo agricolo. Pacifico quanto sopra non si è mai dubitato, a quel che risulti, ne' in dottrina ne' presso una più che consolidata giurisprudenza di legittimità, che qualora vi sia stato un tale "trasferimento" senza che il soggetto titolare della prelazione (id est "preferito") sia stato posto in grado di esercitare la prelazione stessa, costui può "riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa", anche [e soprattutto] nell'eventualità il trasferimento sia stato attuato simulatamente, cioè con ricorso ad uno schema contrattuale diverso dalla compravendita (cfr., tra le tantissime, ad esempio, Cass., 26 novembre 1996, n. 10487, che ha ritenuto ammissibile l'esercizio del riscatto nei confronti di un atto di donazione, e quindi, di un trasferimento apparentemente non a titolo oneroso, nonché Cass., 1 dicembre 1987, n. 8939, secondo cui può essere oggetto di riscatto anche la cessione della totalità del pacchetto azionario di una società, qualora si deduca che tale simulata cessione di azioni dissimuli il trasferimento del fondo rustico di proprietà della società).
Pacifico quanto sopra è palese - come anticipato - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione da parte della corte di appello di Catanzaro dell'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, nella parte in cui ha affermato che l'avente diritto alla prelazione, ove non sia stato posto in grado di esercitare questa deve, al fine dell'esercizio del diritto di riscatto, produrre o comunque dedurre l'esistenza di un contratto scritto di compravendita del fondo.
5.3. Irrilevante, da ultimo, al fine del decidere e di pervenire a una diversa conclusione della lite è la circostanza che l'art. 8, più volte citato preveda che il riscatto debba essere esercitato entro un anno dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, per cui non esistendo, nel caso concreto, un contratto di compravendita non potrebbe trovare accoglimento la domanda di riscatto.
È sufficiente, al riguardo, al fine di evidenziare l'infondatezza dell'assunto, tenere presente che la trascrizione dell'atto - come esattamente notato dalla difesa del ricorrente - non costituisce un presupposto giuridico dell'azione di riscatto, ma introduce un termine essenziale certo per la decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio della relativa azione.
Anche a prescindere da quanto precede - comunque - non può tacersi che nella specie l'attore aveva dedotto che le parti ancorché avessero, apparentemente, venduto un fondo confinante con il mare [e non confinante con i terreni di proprietà di esso ZA), in realtà con il tale contratto, del 29 aprile 1975, avevano inteso vendere il fondo, di 24 ettari, confinante con la proprietà di esso concludente.
È di palmare evidenza, pertanto, che ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza, dall'esercizio del riscatto deve aversi riguardo - secondo i principi generali in molteplici occasioni affermati da questa Corte regolatrice, e da cui totalmente prescinde la sentenza impugnata - alla data di trascrizione del contratto "apparente", cioè del contratto 29 aprile 1975 di vendita del terreno, della stessa società UZ, confinante con il mare (cfr., al riguardo, ad esempio, Cass., 13 maggio 1999, n. 4758).
6. Parte ricorrente ritenuta la inammissibilità dei motivi di censura formulati da controparte, che a suo avviso tenderebbero sottoporre all'esame di questa Corte censure riguardanti il merito della valutazione delle prove effettuata dal giudice a quo (deduzione palesemente infondata, alla luce delle considerazioni svolte sopra, tenuta presente, da un lato, l'assenza di qualsiasi motivazione riguardo diversi punti decisivi della controversia, dall'altro, le ripetute violazioni di legge sopra accertate contenute nella sentenza gravata) oppone che, comunque, la domanda di riscatto non può trovare accoglimento per altri profili.
A tale fine la controricorrente formula una serie di eccezioni e di difese, relativamente ad altri aspetti della controversia, non esaminati dai giudici a quibus.
Tali eccezioni sono, palesemente, inammissibili, in questa sede, dovendo, eventualmente, ove non precluse [per non essere state riproposte in appello in conformità al precetto di cui all'art. 346 c.p.c., o per qualsiasi altro motivo] essere esaminate in sede di rinvio.
7. In accoglimento del proposto ricorso, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Catanzaro, altra sezione perché proceda a un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi di diritto riferiti sopra. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, a norma dell'art. 385, comma 3, c.p.c., sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla stessa corte di appello di Catanzaro, diversa sezione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001