Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
È utilizzabile come fonte di prova, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., l'audiocassetta contenente la registrazione di conversazioni dell'imputato, da quest'ultimo riconosciute come a lui riconducibili, anche se allegata in origine a una denuncia anonima e non é richiesta per la sua acquisizione l'audizione preventiva delle parti, prevista dall'art. 189 cod. proc. pen. solo nel caso di prova atipica che si costituisce nel corso del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2006, n. 10970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10970 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/02/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 241
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 11339/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE ZO, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Torino, emessa il 04/12/03;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Gentile Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Francucci Fulvio, Sostituto Processuale dell'avv. Cerri Osvaldo, difensore di fiducia di NE ZO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 04/12/03, confermava la sentenza del G.I.P. Tribunale di Novara, in data 16/12/99, appellata da NE ZO, imputato del reato di cui al R.D. N. 1067 del 1923, art. 18, comma 4, e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa;
pena sospesa e non menzione. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la decisione impugnata si fondava su una denuncia anonima, mediante l'acquisizione illegittima di una audiocassetta, il tutto in violazione delle norme di cui all'art. 333 c.p.p., comma 3, artt. 240, 189, 237, 240, 247, 250, 253 c.p.p.;
2. che nella fattispecie, comunque, non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al R.D. n. 1067 del 1923, art. 18. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
Per di contro le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto. In particolare, per quanto attiene all'eccezione relativa all'inutilizzabilità della audiocassetta in quanto costituente denuncia anonima, il tutto ex artt. 333, 240 c.p.p., si osserva - come chiaramente già evidenziato dai giudici di merito - che nella fattispecie non è stata utilizzata la segnalazione anonima cui era allegata l'audiocassetta, bensì le conversazioni contenute nella cassetta, trascritte, riconosciute dall'imputato come riconducibili alla propria persona. Trattasi, perciò, non di denuncia /o documento anonimo, ma di atto contenente condotte (dichiarazioni verbali) realizzate dallo NE, legittimamente utilizzabile come fonte di prova, ai sensi dell'art. 234 c.p.p.. Parimenti va disattesa l'ulteriore censura, ex art. 189 c.p.p., secondo cui l'audiocassetta andava acquisita, previa audizione delle parti, che, invece, non erano state sentite.
Al riguardo, si evidenzia che la disciplina di cui all'art. 189 c.p.p. si applica alla prova non disciplinata da legge che si costituisce nel corso del dibattimento e quindi nell'ambito del contraddittorio.
Detta disciplina, invece, non si applica alle fonti o mezzi di prova già acquisiti nel corso delle indagini preliminari ed utilizzabili nel dibattimento, come nella fattispecie.
Per quanto attiene, poi, all'ulteriore censura relativa alle illegittimità delle perquisizioni e dei provvedimenti di sequestro disposti a seguito di denuncia anonima, si osserva in primo luogo che trattasi di eccezione vaga, generica, non specifica poiché non determinata in modo univoco nel suo contenuto, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 581 c.p.c., ex art. 591 c.p.p., lett. c). In secondo luogo, si evidenzia che il ricorrente non ha interesse a sollevare detta eccezione poiché l'audiocassetta de qua non è stata acquisita, a seguito di perquisizione e successivo sequestro. L'audiocassetta, invero, è stata trasmessa alla Polizia Postale di Novara, unitamente alla segnalazione anonima. La stessa, perciò, è stata acquisita come documento fonico, ex art. 234 c.p.p.. Va, infine, ribadito ad abundantiam che, in tema di denunce anonime - della quali non può essere fatto alcun uso processuale - quando le stesse contengano elementi che possano essere sviluppati nell'attività di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca della notizia criminis da parte della P.G. e del P.M., legittimamente possono essere poste a base di perquisizioni e di sequestro probatorio Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 26847 del 15/06/04 (cc 29/04/04) rv 229419; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 8854 del 30/07/98 (ud 20/05/98) rv 21200; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 5843 del 15/05/98 (ud 21/04/98) rv 210654; Cass. Sez. 6^ Sent. 2087 del 16/08/94 rv 199420; Cass. Sez. 4^ Sent. n. 8919 del 28/09/93 (ud 04/06/93) rv 195189. L'ulteriore censura relativa all'asserita non riconducibilità delle conversazioni registrate nell'audiocassetta alla persona dello NE - a prescindere dal contenuto non specifico di detta censura - costituisce, comunque e nella sostanza, eccezione in punto di fatto poiché non attinente ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, bensì alle valutazioni operate dal Giudice di merito. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. Va, infine, disattesa la residua eccezione inerente alla mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui al R.D. n. 1067, art. 18, comma 4.
Al riguardo va ribadito ed affermato che l'intercettazione delle comunicazioni radio fra centrali operative e radiomobili dei corpi di polizia - come nella fattispecie in esame - devono ritenersi comprese nella previsione di cui al R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, (concernenti norme per il servizio di comunicazioni senza filo), che nel citato art. 18 tutela penalmente il contenuto di corrispondenza, radiotelegrafica e radiotelefonica Giurisprudenza ormai consolidata Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5022 del 30/05/1994; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 2046 dell'11/07/83; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 5670 dell'08/06/82; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 10314 del 10/10/80; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 8601 del 09/07/80. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da NE ZO, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2006