Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
È causa di nullità del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 178, comma primo lett. c) cod. proc. pen., la violazione del diritto della difesa all'accesso diretto, mediante la trasposizione su supporto magnetico dei risultati delle intercettazioni anticipatamente utilizzate ai fini cautelari dal pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 44226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44226 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2928
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 29875/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL GI N. IL 02/09/1939;
2) OL ME RINUNCIANTE N. IL 09/01/1982;
3) TT EN LA N. IL 05/06/1949;
avverso l'ordinanza n. 36/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 06/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di LO DE e per il rigetto degli altri ricorsi.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 6 febbraio 2009 e depositata il 6 maggio 2009, il Tribunale di Reggio di Calabria, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, in parziale riforma della ordinanza coercitiva, 3 gennaio 2009, colla quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale ha applicato la custodia cautelare in carcere a NO LO e gli arresti domiciliari a DE LO e a AT EN NI, tutti indagati in concorso per il delitto previsto e punito dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, artt. 81, 110 e 12- quinquies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, ha sostituito la misura adottata nei confronti del secondo (DE) con l'obbligo di dimora nel comune di residenza, integrato dalla prescrizione di restare in casa dalle ore 20.00 alle ore 7.00; ha disposto la scarcerazione del ridetto indagato e ha confermato nei confronti degli altri due ricorrenti il provvedimento impugnato. I giudici di merito hanno accertato che NO LO, imputato per il delitto di usura e proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, aveva intestato numerosi immobili ai familiari, tra cui il figlio DE e la moglie EN NI, i quali erano privi di risorse economiche proprie per poter acquistare i beni;
e aveva ancora, con donazione del 2 agosto 2006, trasferito la proprietà di ulteriori immobili ai figli. Con riferimento ai motivi di riesame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, il Collegio ha motivato: non merita accoglimento l'eccezione della incompetenza per territorio del giudice della coercizione, sotto il profilo che il primo atto di fittizia intestazione immobiliare (in capo a LO VA) è stato stipulato a Roma, in quanto siffatta condotta, sebbene formalmente enunciata "nel capo di imputazione" in continuazione con le successive, non sarebbe stata "presa in considerazione dalla Procura ai fini della ricostruzione dell'ipotesi di accusa", tanto desumendosi dalla circostanza della mancata richiesta di sequestro preventivo dell'immobile; priva di pregio è, altresì, l'ulteriore eccezione difensiva in ordine alla acquisizione del brogliaccio delle intercettazione della conversazione intercorsa il 23 dicembre 2008 tra ST AR (coniuge di LO DE) e DO IO, atto depositato dal Pubblico Ministero il giorno precedente l'udienza camerale;
si tratta, infatti, non di atto trasmesso a corredo della richiesta cautelare, bensì di sopravvenuta emergenza investigativa;
non è, dunque, pertinente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 10 ottobre 2008, n. 336, che ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate";
nè, peraltro, la difesa ha documentato di aver formulato alcuna istanza al riguardo;
quanto al merito, NO LO, con i proventi della fraudolenta evasione fiscale nell'esercizio della impresa di noleggio di videogiochi, ha accumulato un immenso patrimonio immobiliare;
"a partire dal 12 aprile 1999" con l'intestazione del "primo immobile alla figlia O", l'indagato adotta la "strategia" della intestazione fittizia degli immobili in capo ai familiari (figli, moglie e suocera); la condotta simulatoria si correla al rinvio a giudizio, disposto il 25 novembre 1998 dal giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio di Calabria, per il delitto di usura che consentiva l'adozione di misure di prevenzione patrimoniali, peraltro non escluse dalla successiva sentenza 30 giugno 2000 di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2; e, in precedenza, a carico di NO era stata formulata, in data 6 giugno 2000, per l'appunto proposta di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, notificata all'interessato nel febbraio 2002; il rigetto della proposta (giusta decreto del Tribunale di Reggio di Calabria 1 agosto 2003, a scioglimento della riserva assunta il 28 giugno dell'anno precedente) "non interrompe il disegno criminoso .. nelle operazioni di intestazione fittizia degli immobili alla moglie e ai figli"; alla successiva notifica, in data 11 febbraio 2006, della richiesta di proroga delle indagini per ulteriore delitto di usura, si collega la donazione di un cospicuo compendio immobiliare trasferito dai coniugi LO - AT ai figli il 2 agosto 2006; mentre, nello stesso giorno, i donatari conferirono procura speciale irrevocabile al genitore con la quale gli assicuravano la piena disponibilità di tutti gli immobili "donati"; dalla documentazione sequestrata nella abitazione di NO e dalle intercettazioni eseguite, risulta che l'indagato si teneva aggiornato di tutti gli sviluppi investigativi che potessero, anche indirettamente, interessarlo ed era tenuto illecitamente al corrente di notizie segrete;
i familiari coindagati concorrono a pieno titolo, quali parti necessarie dei contratti, nella simulazione delle intestazioni e dei trasferimenti fittizi;
dalla conversazioni intercettate emerge la piena consapevolezza in ambito familiare della illiceità della interposizione;
la consulenza redatta dal tributarista Larizza smentisce la tesi difensiva nel movente fiscale di tutte operazioni finanziarie, assertivamente compiute per beneficiare di un trattamento più favorevole;
gli è che la riserva di usufrutto, a favore di NO LO, comportava, invece, la conseguenza di "aggravio fiscale", computato analiticamente nel responso;
il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova è "concreto e attuale"; la disponibilità di immobili all'estero e di ingenti risorse economiche rende elevato il pericolo di fuga;
concorre, altresì, per le modalità e per la reiterazione nel tempo delle condotte il pericolo di commissione di reati della stessa specie. 2. - Ricorrono per cassazione tutti gli indagati, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Manago, mediante atto recante la data del 29 luglio 2009, col quale sviluppano tre motivi. 2.1 - Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 12 c.p.p., comma 2, lett. b) e art. 16 c.p.p., comma 1. Il difensore ripropone l'eccezione della incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio di Calabria, obiettando: il primo dei delitti, contestati in continuazione, è stato commesso a Roma, il 12 aprile 1999, colla supposta fittizia intestazione di un immobile alla figlia VA, sicché la competenza per territorio per i reati connessi, di parti gravità, appartiene al giudice competente per il primo reato;
affatto irrilevante è, ai fini della determinazione della competenza, la circostanza che l'immobile oggetto della condotta delittuosa della fittizia intestazione non sia stato sequestrato;
e, infine, la descrizione del fatto formalmente contestato con l'ordinanza coercitiva, reca espresso riferimento, tra gli altri, anche alla città di Roma, quale locus commissi delicti. 2.2 - Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 191, 267, 268 e 271 c.p.p.. Il difensore deduce la inutilizzabilità delle intercettazione della conversazione tra presenti intercorsa il 23 dicembre 2008 tra ST AI AR, consorte di DE LO, e tale DO IO;
richiama la pronuncia della Corte costituzionale del 9 ottobre 2008 e postula l'estensione del principio affermato dal giudice delle leggi in relazione alle intercettazioni (non utilizzate per la deliberazione della misura cautelare, ma) successivamente prodotte dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 9; stigmatizza - come incomprensibile - il rilievo del Tribunale
(circa l'omessa richiesta delle copie delle registrazioni), argomentando che il difensore, non avendo avuto notizia delle intercettazioni "sino al giorno della udienza di trattazione del riesame", non "avrebbe potuto rivolgere istanza per ottenere copia delle bobine".
2.3 - Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, assertivamente ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "e", violazione dell'art.273 c.p.p. e del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies,
convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356. Il difensore nega la sussistenza del dolo specifico, richiesto dalla fattispecie delittuosa, affermando che ne' NO LO, ne' tampoco la consorte e il figlio indagati, avevano ragione di supporre la promozione di un procedimento di prevenzione, in quanto il 30 giugno 2000 era intervenuta assoluzione dal delitto di usura;
il 1 agosto 2003 il Tribunale di Reggio di Calabria aveva respinto la proposta del Pubblico Ministero per l'applicazione della misura di prevenzione;
l'imputazione e la proposta erano prive di fondamento alcuno;
il successivo procedimento instaurato per il delitto di usura "non si è concluso con una richiesta di rinvio a giudizio"; inoltre le intestazioni, supposte fittizie, e i trasferimenti sono stati effettuati in capo alla moglie e ai figli del principale indagato;
la presunzione gravante sui ridetti intestatari, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-bis, per la relazione di coniugio o di parentela col proposto, esponeva, comunque, tutti gli immobili oggetto delle attività contrattuali incriminate al provvedimento ablativo;
peraltro in relazione ai beni donati, la riserva dell'usufrutto da parte del donante, implicando la disponibilità degli immobili, consentiva l'immediata confisca del diritto reale;
epperò la donazione non aveva altra finalità che quella di fruire del favorevole regime fiscale delle successioni e delle donazioni, all'epoca vigente, e successivamente modificata.
3. - Con atto del 31 ottobre 2009 il ricorrente DE LO, esponendo che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio di Calabria, giusta ordinanza 7 agosto 2009, ha dichiarato la cessazione della efficacia della misura coercitiva, ha rinunciato alla impugnazione.
Consegue, pertanto, la inammissibilità del ricorso del ricorrente ridetto, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), per la carenza di interesse della parte.
Poiché la cessazione dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopravvenuta alla proposizione della impugnazione, la dichiarazione della relativa inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Cass., Sez. Un., 25 giugno 199 7, n. 7, Chiappetta, massima n. 208166). 4. - Per quanto concerne la posizione di NO LO, in limine la Corte rileva di ufficio che, in relazione a tutti i delitti di trasferimento fraudolento di valori, consumati con le condotte perpetrate dal 12 aprile 1999 fino al 21 novembre 2002, e meglio indicati alle lettere comprese da (a) fino a (h), risultano ampiamente maturati i termini della prescrizione.
La conseguente nullità che inficia, in parte de qua, l'ordinanza impugnata e il provvedimento coercitivo, emesso in palese violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 3, a dispetto della causa di estinzione del reato, incide esclusivamente sulla sola posizione del suddetto ricorrente.
Alla stregua della complessiva descrizione del fatto, contenuta nella ordinanza coercitiva, non è dato, infatti, evincere alcun elemento rappresentativo o sintomatico del concorso della AT nelle specifiche condotte in parola.
5. - L'eccezione difensiva di incompetenza e il connesso motivo di impugnazione sono privi di giuridico fondamento.
La enunciata continuazione tra il delitto prescritto e gli altri reati del medesimo titolo non dispiega alcun effetto sulla competenza - nel senso postulato dalla difesa della attrazione di tutti i reati nella competenza del Tribunale di Roma nel cui circondario fu commesso il primo delitto in ordine di tempo - in quanto difetta l'ulteriore condizione della identità di tutti i compartecipi per ciascuno dei reati (v., per tutte, Cass., Sez. 1^, 23 settembre 2008, n. 38170, Schiavone, massima n. 241143, secondo la quale "la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale"). 6. - Altresì infondata è la denunzia della inutilizzabilità della produzione effettuata del Pubblico Ministero nel corso del procedimento di riesame.
L'arresto del Giudice delle leggi invocato dai ricorrenti, che ne postulano la estensiva applicazione - in via di interpretazione - al caso oggetto del presente scrutinio di legittimità, non ha attinenza alcuna con la materia della utilizzabilità della prova. Viene, invece, in considerazione il diritto della difesa all'accesso diretto (mediante la trasposizione) al supporto fonico o audiovisivo delle intercettazioni, anticipatamente utilizzate ai fini cautelari dal Pubblico Ministero (prima dell'espletamento degli adempimenti stabiliti dall'art. 268 c.p.p., commi 6, 7 e 8), tramite l'impiego dei cd. brogliacci o di trascrizione eseguite dalla polizia giudiziaria extra ordinem.
Dalla lesione di tale diritto consegue, indiscutibilmente, in linea di principio la nullità generale del procedimento ai sensi dell'art.178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Ma siffatta evenienza non ricorre nella specie: appare insuperabile (e neppur contestato dal ricorrente in punto di fatto) il rilievo del giudice del riesame che alla udienza camerale del 6 febbraio 2009 gli indagati e i loro difensori non hanno avanzato alcuna istanza di trasposizione delle registrazioni delle intercettazioni delle conversazioni del 23 dicembre 2009, sicché è del tutto fuori luogo (e, dunque, infondata) la doglianza per non aver avuto l'accesso (non richiesto) ai supporti magnetofonici.
L'obiezione dei ricorrenti - di non aver avuto contezza delle intercettazioni fino al giorno fissato per la celebrazione della udienza in camera di consiglio davanti al giudice del riesame, per omesso avviso da parte del Pubblico Ministero - non è concludente, posto che gli indagati e i difensori, neppure dopo che in camera di consiglio appresero del deposito dei brogliacci delle intercettazioni, eseguito dal Pubblico Ministero il giorno prima, chiesero di aver copia delle fonoregistrazioni, ne' instarono perché "ti. Tribunale rinviasse di qualche giorno la decisione, fissando apposita udienza, per consentire alla difesa di ascoltare .. il contenuto delle bobine", laddove - è appena il caso di aggiungere - in difetto della richiesta difensiva il Tribunale non avrebbe potuto (come erroneamente assumono i ricorrenti) differire la trattazione del riesame.
7. - Per il resto palesemente infondata è la denunzia dei ricorrenti della violazione di legge.
Non ricorre - alla evidenza - il vizio in parola:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo i ricorrenti alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
8. - In ordine all'accertamento della condotta e dell'elemento psicologico, il giudice del riesame ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 9. - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e della riesaminata ordinanza di custodia cautelare in carcere 3 gennaio 2009 nei confronti di LO NO, limitatamente ai delitti di trasferimento fraudolento di valori, commessi dal 12 aprile 1999 al 21 novembre 2002, indicati alle lettere comprese da (a) fino a (h), con le consequenziali statuizioni de libertate;
il rigetto del ricorso della AT e, per il resto, del ricorso di NO LO;
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
la declaratoria della inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso di DE LO.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio di Calabria 3 gennaio 2009, nei confronti di LO NO, limitatamente ai delitti di trasferimento fraudolento di valori, commessi dal 12 aprile 1999 al 21 novembre 2002, indicati alle lettere comprese da (a) fino a (h).
Dispone la immediata liberazione, se non detenuto per altra causa, di NO LO in relazione a delitti suddetti e manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale della Repubblica, ai sensi dell'art. 626 c.p.p., affinché dia i provvedimenti occorrenti.
Rigetta, nel resto, il ricorso di LO NO. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Rigetta il ricorso di EN NI AT che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di DE LO.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009