Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2009, n. 9157
CASS
Sentenza 28 ottobre 2009

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Il divieto di porre al testimone domande suggestive non opera né per il giudice né per l'ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell'esame testimoniale del minorenne. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal minore non integra un problema di utilizzabilità, ma può formare oggetto di gravame sotto il profilo dell'attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione).

Commentari3

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    Le domande suggestive sono strutturalmente idonee a indirizzare le risposte indipendentemente dagli intenti di chi le pone e dalla capacità di discernimento del rispondente, per cui per assicurare una testimonianza corretta evitarle - anche da parte del giudice (o dell'ausiliario di cui si avvale), pur in assenza di un espresso divieto normativo - è tanto più necessario quanta maggiore è la suggestionabilità del dichiarante. Tuttavia, il divieto di porre domande suggeritive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2009, n. 9157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9157
Data del deposito : 28 ottobre 2009

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