Sentenza 28 ottobre 2009
Massime • 1
Il divieto di porre al testimone domande suggestive non opera né per il giudice né per l'ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell'esame testimoniale del minorenne. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal minore non integra un problema di utilizzabilità, ma può formare oggetto di gravame sotto il profilo dell'attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione).
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Le domande suggestive sono strutturalmente idonee a indirizzare le risposte indipendentemente dagli intenti di chi le pone e dalla capacità di discernimento del rispondente, per cui per assicurare una testimonianza corretta evitarle - anche da parte del giudice (o dell'ausiliario di cui si avvale), pur in assenza di un espresso divieto normativo - è tanto più necessario quanta maggiore è la suggestionabilità del dichiarante. Tuttavia, il divieto di porre domande suggeritive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della …
Leggi di più… - 3. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2009, n. 9157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9157 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
O S C U RA T A
9 1 5 7 / 1 0 massimonio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PIERLUIGI ONORATODott. Presidente N.1832 Dott. ALFREDO TERESI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 16931/2009
Rel. Consigliere - Dott. MARIA SILVIA SENSINI
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) C.S. N. IL (omissis)
avverso la sentenza n. 1483/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 11/06/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S iscolchi Autoris MARIA SILVIA SENSINI
che ha concluso per il regetto del ricors in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, 10 a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio S NOIZY
☐ a richiesta di parte
☑ imposto dalla legge
IL CANCELLIERE C1
Ricchioni Angelo (Paolo Mensura
Udito, per la parte civile, l'Avv
Asics Grovan Udit i difensor Avv.
Aur. Ferri of ArlioAUrlio Franceses
Svolgimento del Processo
1- Con sentenza in data 11/6/2008, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale di Rieti del 20/11/2007, con la quale C.S. ега
stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre che alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, in quanto riconosciuto colpevole:
c.p.del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 quater comma 1° n. 1 e comma 4° a)
per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, atti sessuali con la minore di anni dieci | N.J.
consistiti nel toccarla nelle parti intime, nell'invitarla ad avere con lui rapporti sessuali di tipo orale e, in una occasione, nell'avere con la stessa un rapporto di tipo anale;
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del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 quinquies perché, con più azioni b)
esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, compiva atti consistiti nel masturbarsi, alsessuali in presenza della minore N.J.
fine di farla assistere;
del reato di cui agli artt. 81 cpv., 56/610 c.p. per aver compiuto atti idonei, c)
diretti in modo non equivoco a costringere N.J. ad omettere la denuncia nei suoi confronti. Fatti commessi in Magliano Sabina a partire dall'estate dell'anno 2003, sino a data antecedente al 7/10/2004.
2- Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il
C. a mezzo dei difensori, deducendo:
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2.1) difetto di motivazione rispetto alle doglianze difensive mosse con l'atto di appello;
illogicità e vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del dichiarato della minore ed al rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia sulle dichiarazioni della bambina.
In particolare, la sentenza del Tribunale aveva ritenuto l'attendibilità della parte offesa analizzando i contenuti delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di incidente probatorio e ritenendo ulteriormente che la valutazione di attendibilità
fosse confermata dall'esame testimoniale delle psicologhe che avevano avuto in cura J. le quali avevano riferito come la stessa denotasse indicatori di abuso.
Con l'atto di appello, tuttavia, si era evidenziata la scorrettezza del metodo prescelto, per la conduzione dell'esame, dalla dottoressa P. la quale, ponendo domande in modo marcatamente suggestivo, aveva apertamente violato le linee a m po guida della "Carta di Noto". In proposito, la sentenza impugnata, ignorando le obiezioni difensive, e pur non negando che quelle violazioni vi fossero state, aveva richiamato per relationem la pronuncia di primo grado, senza apprezzare l'incidenza delle suddette violazioni sulla formazione della prova e non fornendo alcuna risposta ai motivi di gravame. Sotto altro aspetto, la conferma del giudizio di attendibilità della minore risultava basato su di un ragionamento del tutto illogico: infatti, sostenere che, in presenza di domande suggestive, le risposte dimostravano comunque la loro genuinità, era un assunto recante in sé profili di illogicità. Anche la cosiddetta autonomia del racconto, ritenuto dai giudici di merito elemento di riscontro alla genuinità ed attendibilità della minore, avendo la stessa fornito risposte svincolate dalle domande suggestive postele, non era stata correttamente apprezzata, in quanto le risposte fornite erano, in realtà, frutto del my fatto che la bambina aveva narrato i fatti di causa in altre occasioni, a diversi psicologi oltre che ai genitori, limitandosi, pertanto, a ripeterne il contenuto in sede
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di incidente probatorio. Per tali motivi sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di procedere all'espletamento di una nuova perizia sulle dichiarazioni della minore;
2.2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale avuto riguardo al disposto di cui all'art. 499 comma 3° c.p.p., in considerazione del non corretto approccio con la minore da parte della dottoressa P. , la quale, attraverso domande suggestive, aveva interferito sulla genuinità della prova.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza
Motivi della Decisione
3- Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.
-
3.1) In particolare, destituita di fondamento è la prima doglianza (cfr. 2.1).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione probatoria:
la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è
equiparabile a quella del testimone estraneo, può, tuttavia, essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (cfr., ex multis, Cass.
7/11/2006 n. 2007; Cass. Sez. 3, 10/8/2005 n. 30422; Sez. 3, 29/1/2004 n.
3348);
la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell'attitudine psico-
fisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne;
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nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il Giudice ha
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l'obbligo, al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto o eterosuggestione, di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica, onde accertare se le stesse trovino obiettivo riscontro tra loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, si da poter escludere che esse possano derivare dalla immaturità psichica o dalla facile suggestionabilità del soggetto.
I Giudici di merito, nella fattispecie in esame, risultano essersi attenuti correttamente agli anzidetti principi, poiché hanno:
- valorizzato, in primo luogo, la genesi della notizia di reato, emersa in modo del tutto spontaneo ed imprevedibile. In particolare, i genitori della bambina, N.G. e riferivano che la sera del 7/10/2004 la figlia J. che D.V.L.
all'epoca aveva nove anni, aveva lasciato una lettera per il padre, nella quale diceva che l'indomani doveva raccontargli una cosa molto importante, per la quale stava soffrendo tantissimo. Il giorno successivo, la bambina raccontava che lo zio la toccava,
indicando le proprie parti intime ed, inoltre, che, in un'occasione, lo zio si era masturbato davanti a lei. La minore raccontava anche che il C. le faceva vedere delle videocassette a contenuto pornografico, tra le quali anche alcuni video amatoriali in cui erano filmati rapporti sessuali tra l'imputato e la moglie, e che la rassicurava dicendo che queste erano cose “normali", che potevano essere fatte anche dallo zio con la nipote. Gli incontri erano avvenuti, per lo più, nel garage del C. che le
aveva anche offerto del denaro per convincerla ad avere rapporti con lui. Dopo il racconto ai genitori, la bimba era stata colta da uno stato di intensa agitazione ed aveva accusato una crisi di nervi. I genitori riferivano anche che, in precedenza, nell'estate del 2004, J. aveva detto alla madre - che poi lo aveva riferito al marito- che lo zio la "toccava”, ma nessuno dei due aveva dato importanza alla cosa, pensando che la
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bambina scherzasse ed anche perché enorme era la fiducia riposta nel prevenuto, "zio”
acquisito della minore, avendo sposato la sorella del N.
2) hanno adeguatamente valutato l'esame della minore nel corso dell'incidente probatorio, esame condotto con l'ausilio della dottoressa P.L. esperto di
psicologia infantile nominato dal giudice per le indagini preliminari. Alla dottoressa P. la minore raccontava anche di un rapporto anale avvenuto in campagna, a casa della nonna, all'interno di un magazzino. J. narrava anche che il C. le
mostrava dei fogli presi da internet tramite un computer che aveva nell'ufficio del campo di calcio, gestendo- l'imputato- una squadra di calcio a Magliano Sabina;
3) hanno congruamente considerato le risultanze della relazione della dottoressa P.
la quale aveva affermato che J. non presentava alcuna patologia di rilievo, essendo scomparsi i disturbi attentivi ed ipercinetici - manifestati a scuola e per i quali la wwwwwww minore era stata seguita, nell'autunno del 2003, dalla dottoressa T.
neuropsichiatra infantile presso il policlinico Gemelli di Roma. Identico giudizio di attendibilità era stato formulato, oltrechè dalla dottoressa T. dalla dottoressa L.
anch'essa neuropsichiatra infantile, la quale aveva riferito che i tests somministrati alla bambina denotavano un livello intellettivo nella norma ed un'adeguata aderenza alla realtà. Tutte avevano riferito che che J. era una bambina assolutamente normale sotto il profilo della maturità e delle cognizioni intellettive, come pure buono era il contatto con la situazione reale;
4) si sono soffermati sulla intrinseca coerenza e sulla reiterazione del narrato di J.
ritenendo significativi degli abusi subiti alcuni sintomi (diarrea, pavor nocturnus,
insonnia, depressione, tosse stizzosa), manifestati dalla bambina proprio a partire dall'estate del 2004.
La Corte di Appello, pur dando atto di talune domande suggestive poste dalla dottoressa P. alla minore nel corso dell'incidente probatorio, ha ritenuto, tuttavia, di
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condividere l'impostazione del Tribunale, secondo cui il pur non sempre corretto approccio con la bambina da parte del consulente tecnico, era comunque superato dall'autonomia e dalla spontaneità dimostrate dalla parte offesa nel rispondere alle
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domande: segno evidente che la stessa non era stata per nulla suggestionata dalle domande, non adagiandosi sulle stesse ed, anzi, negando che taluni fatti fossero accaduti.
Lamenta la difesa ricorrente che la psicologa, ponendo domande marcatamente suggestive, aveva apertamente violato le linee guida della "Carta di Noto", con
conseguente vizio motivazionale della sentenza che su quelle dichiarazioni aveva fondato il proprio convincimento di colpevolezza.
L'assunto è infondato. Questa Corte ha più volte osservato, in tema di esame
testimoniale dei minorenni - parti offese nei reati di natura sessuale, che le prescrizioni contenute nella c.d. “Carta di Noto", pur essendo tale atto di autorevolissima rilevanza nella interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione dei minori,
rappresentano delle mere indicazioni metodologiche non tassative, con la
conseguenza che l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta la nullità
dell'esame, sia perché, in virtù del principio di tassatività delle nullità vigente nel codice di rito, l'inosservanza di tali prescrizioni non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p., sia perché, come si è detto, ai principi posti dalla "Carta di Noto" non può riconoscersi alcun valore normativo, trattandosi di
"suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità... delle dichiarazioni" del minore e la
"protezione psicologica" dello stesso, come si legge nella premessa della Carta stessa
(cfr. Cass. Sez.3, 14/12/2007 n. 6464, Granillo;
Sez.3, 10/4/2008 n. 20568, Gruden ed altro). Nel caso di specie, il motivo è comunque destituito di fondamento, in quanto già
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oggetto di specifica e puntuale valutazione da parte della Corte di merito, che ha
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diffusamente elencato le ragioni che militavano per la genuinità ed attendibilità della minore, al di là del metodo di ascolto, non sempre appropriato e corretto.
3.2) Lamenta ancora la difesa che, anche a voler ammettere che la violazione delle
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prescrizioni contenute nella “Carta di Noto" non comporti alcuna nullità dell'esame testimoniale, si pone, in ogni caso, il problema della sua utilizzabilità, trattandosi di atto assunto in violazione dell'art. 499 comma 3° c.p.p.(cfr. 2.2).
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.
L'art. 499 comma terzo c.p.p. prevede che “nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte".
A tale riguardo, vanno svolti due ordini di considerazioni: 1) la violazione del disposto di cui all'art. 499 c.p.p., con riferimento alle caratteristiche delle domande n e
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che devono essere poste ai testimoni, non è sanzionata da nullità, con la f conseguenza che, per il principio di tassatività vigente in materia di esame del teste condotto mediante la formulazione di domande non pertinenti o suggestive, la suddetta violazione non determina la nullità dell'esame e, tanto meno, la inutilizzabilità, riferendosi, tale sanzione, alle prove vietate dal codice e non
I certamente alla regolarità della assunzione di quelle consentite;
2) l'inutilizzabilità
della testimonianza si verifica solo allorché essa venga assunta in presenza di un divieto legislativo. Ora, il legislatore, mentre ha vietato in modo assoluto la
formulazione di domande nocive, ossia quelle che tendono a condizionare con ogni mezzo la libera determinazione del teste, anche se poste dal giudice, ha circoscritto il divieto delle domande suggestive a quelle formulate dalla parte che ha chiesto l'esame e da quella che ha un interesse comune. Il divieto non vale, dunque, per il 盏
giudice, tenuto alla ricerca della verità sostanziale, e neppure per l'ausiliario. In
tale ultimo caso, l'eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal
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minore non integra un problema di utilizzabilità, ma potrà formare oggetto di gravame sotto il profilo della attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione. Nella specie, peraltro, anche tale profilo di censura
è destituito di fondamento, avendo, la sentenza impugnata, offerto corretta ed esaustiva motivazione in punto di ritenuta attendibilità della parte offesa, tenendo adeguatamente conto dei rilievi difensivi, che già nella sede di merito avevano censurato le ritenute illegittime modalità di ascolto della minore.
Ciò posto, destituita di fondamento è anche la doglianza relativa al difetto di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di procedere a nuova perizia sulla parte offesa.
Secondo le costanti pronunce di questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione c.p.p. solo dibattimentale in appello è consentita, ai sensi dell'art. 603, comma 1°,
quando il giudice di quel grado non sia in grado di decidere allo stato degli atti. Si 7
palesa, quindi, evidente, che la motivazione della gravata sentenza implica la assoluta esaustività del materiale probatorio acquisito ai fini del decidere.
4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese procesuali. 11 C. va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di parte civile,
liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
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La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. 2
Roma, 28/10/2009 Il Presidente шенірі внат
Il cons. est.
M. Siesic Sesini
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:
N.J.
N.G.
D.V.L.
S.S.
C.S.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente
Cum H 8 MAR. 2010
SUPREMA E
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IL CANCELLIERE 01 R
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