Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 1131, secondo comma cod. civ. prevede la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite che riguardi le parti comuni dell'edificio. Consegue che con riferimento alla domanda con la quale un condomino chiede che venga accertata la proprietà esclusiva di parte del sottotetto, quale proiezione verso l'alto del proprio appartamento, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore, dovendo la causa, riguardante l'estensione del diritto dei singoli condomini in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini.
Commentario • 1
- 1. Condominio, parti comuni, nozione, differenti interpretazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO "
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EB ER, EB RA e EB AR RA, elettivamente domiciliati in ROMA alla via TIGRÈ presso lo studio dell'avv. Francesco CAFFARELLI che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro il CONDOMINIO di via dell'Argin Grosso 105 di FIRENZE,
- INTIMATO -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di FIRENZEemessa il 19 aprile 1996, dep. il 22 maggio 1996, n.610;
udita, alla pubblica udienza del 21 gennaio 1999, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
udito l'avv. F. CAFFARELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12 maggio 1990, il CONDOMINIO di via dell'Argin GROSSO di FIRENZE conveniva in giudizio davanti al tribunale di quella città, EB ER, RA e AR RA e premesso che quali comproprietari di una unità immobiliare di quel condominio avevano suddiviso l'appartamento in due unità immobiliari, aperto una nuova porta di ingresso, installato un vano per la custodia del contatore del gas ed un cassone per il deposito di acqua nel sottotetto;
e che tali opere erano state eseguite senza l'autorizzazione dell'assemblea, chiedeva che i suddetti convenuti venissero condannati a rimuovere a proprie spese tutte le suddette opere ed al risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio i EB eccepivano che tutte le opere da loro eseguite erano legittime in quanto consentite ex art.1102 cod. civ. e concludevano, quindi, per il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, inoltre, chiedevano che venisse dichiarato che essi avevano diritto di proprietà esclusiva sul sottotetto nella parte corrispondente alla proiezione del loro appartamento, con diritto a collegare il appartamento, ricavato dalla divisione dell'unico precedente in due unità, alla suoneria condominiale. Il tribunale adito, con sentenza del 19 novembre 1993, rigettava le domande del condominio ed accoglieva la riconvenzionale del EB.
Avverso tale sentenza proponeva, quindi, appello il CONDOMINIO insistendo nelle proprie domande ed eccependo, altresì, il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del Condominio domande del EB questa spettando ai singoli condomini. Costituitisi i EB anche in tale grado del giudizio concludevano per il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza del 22 maggio 1996, la Corte d'Appello di FIRENZE, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale dei EB e rigettava, nel resto. Compensava per intero tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso i EB per un unico motivo.
Il CONDOMINIO non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso i fratelli EB, denunziando violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 1131, 2^ comma cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., deducono che la sentenza impugnata sia incorsa in un errore di diritto avendo ritenuto che anche la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio incontra gli stessi limiti della legittimazione attiva stabiliti dall'art. 1130 cod. civ.; sicché, riguardando la controversia in esame l'esistenza stessa della condominialità, eppertanto un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, era necessaria la presenza in giudizio dei condomini dovendo la pronuncia avere effetto nei confronti di tutti.
Il ricorso non è fondato.
È pur vero che il secondo comma dell'art. 1131 cod. civ., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla - disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo così all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Tuttavia, nella presente controversia, in cui i fratelli EB hanno chiesto che venga accertata la loro proprietà esclusiva della parte di sottotetto costituente la proiezione verso l'alto del proprio appartamento ed il diritto di allaccio alla suoneria condominiale, è stato da un condomino richiesto che si accertasse che una determinata parte di bene condominiale fosse dichiarata e riconosciuta di sua esclusiva proprietà.
Non siano, quindi, in presenza di un terzo che agisce nei confronti del condominio per fatti concernenti le parti comuni dell'edificio, ma di un condomino che rivendica come propria una parte dell'edificio normalmente oggetto di proprietà comune. orbene, ove si consideri che il solo scioglimento di una comunione deve essere proposto nei confronti di tutti i condomini, a norma dell'art. 784 c.p.c., non par dubbio che debba ritenersi che anche nel caso in cui, come nella specie, un condomino rivendichi come propria una parte di beni comuni, la relativa domanda non può che essere proposta nei confronti di tutti i condomini e non del solo amministratore del condominio. Invero, in tal caso, si è al di fuori della sfera di rappresentanza attribuita dall'art. 1131 cod. civ. all'amministratore dacché l'azione concerne l'estensione del diritto dei singoli condomini in ,dipendenza dei rispettivi acquisti (Cass. 29.2.1988 n. 2129; 1416/87; 5205/86; 1552/86;). Il ricorso va, pertanto, rigettato senza alcun provvedimento in ordine alle spese non avendo il Condominio svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999