Sentenza 15 novembre 2002
Massime • 1
Non dà luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni, come pure dei decreti di autorizzazione (ove si ritenga che anche a tali decreti debba estendersi l'obbligo previsto dalla suddetta disposizione normativa), atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art. 271 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2002, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
13) GIUDICE ROBERTO N. IL 18/09/1976
14) UT UG N. IL 11/12/1960
15) AL IC N. IL 23/04/1950
16) OL AZ N. IL 09/03/1966
N. IL 24/01/1974 17) PA MA
18) PI IO N. IL 19/09/1970
N. IL 02/01/1963 19) PU AN
N. IL 23/08/1963 20) TU GI
avverso SENTENZA del 29/05/2001
CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FAZZIOLI EDOARDO
l'inammissibilità dei ricorsi di AZ GN, BA EL,
RE EN e Di FA EL;
il rigetto dei restanti ricorsi;
l'avv. AR Scarso, per la Provincia regionale di Ragusa, chiede il rigetto di tutti i ricorsi con la condanna dei ricorrenti alle spese. Si riporta alle conclusioni scritte e deposita nota spese;
l'avv. Delfino Siracusano del foro di Catania, difensore di NE
OL,
l'avv. VA RI del foro di Roma, e l'avv. CO Riccotti del foro di IC, entrambi difensori di UT UG,
l'avv, Saverio La Grua del foro di Ragusa, in qualità di sostituto processuale L'avv. Maurizio Biagio Catalano, difensore di Doilo
SA, di RE SA, GI Roberto e PA IO, nonché quale difensore di AZ GN e MI VA.
l'avv. PE US del foro di Ragusa, difensore di AL IC, concludono riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Osserva in fatto ed in diritto:
A. Con sentenza del 27 novembre 1999 la corte d'assise di Siracusa, per la parte che qui interessa, assolveva e condannava i ricorrenti in epigrafe indicati alle pene ritenute di giustizia per i reati indicati nella sentenza impugnata della core d'assise d'appello di Catania.
B. La corte di assise d'appello di Catania, con sentenza del 31 maggio 2001, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, dalle parti civili Comune di Vittoria, Provincia Regionale di
Ragusa ed "Assoimpresa” di IC, nonché dal procuratore distrettuale della Repubblica di Catania, così decideva:
1. confermava la penale responsabilità di RE SA per i reati ascrittigli alle lettere A, B, F, I, O, S, T, U, V (esclusa la contestata aggravante), Z, A/1, C/1, G/1 (in essa assorbito il reato di cui alla lettera
R), H/1 (in essa assorbito il reato di cui alla lettera B/1), P/1 ritenuta l'ipotesi di tentativo, Q/1, D/2, F/2,V/2, F/3 qualificato il fatto ai sensi L'art. 612, comma 2, c.p., G/3, 0/3, P/3, Q/3, C/4, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p., e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti ed applicata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p., rideterminava la pena in complessivi anni venti di reclusione, nonché ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza della corte d'assise d'appello di Catania del 22 novembre 1999 in ulteriori anni due di reclusione, lo condannava alla pena complessiva di anni ventidue di reclusione.
Osservava la corte che nel procedimento c.d. "Squalo" l'appellante era stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ai sensi L'art. 416bis, comma 1, c.p., mentre nel presente processo gli era stato contestato di avere fatto parte alla stessa associazione con compiti organizzativi e direzionali ai sensi L'art. 416bis, comma 2, c.p., che "integra un distinto e diverso reato rispetto alla semplice partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, non operando, quindi, in relazione alla seconda imputazione gli effetti preclusivi del precedente giudicato" (f. 93).
Riteneva, invece, la sussistenza della continuazione tra le due imputazioni e di conseguenza, determinava la pena per tutte le imputazioni di cui al presente procedimento in anni trenta di reclusione, in considerazione del limite massimo stabilito dall'art. 78 c.p., ridotta la pena stessa ad anni venti di reclusione in applicazione L'art. 442 c.p.p., e per effetto della ritenuta continuazione con il reato di cui all'art. 416bis, comma 1, c.p. della sentenza "Squalo", infliggeva la pena complessiva di anni ventidue di reclusione. (pag. 319-321).
2) in riforma della sentenza della corte d'assise di Siracusa ed in accoglimento L'appello del p.m. affermava la responsabilità di IA Gaetano per il reato di cui all'art. 416bis c.p. che in primo grado era stato derubricato in quello di cui all'art. 418 c.p..
Osservava la corte che dalle dichiarazioni dei collaboratori Di FA
IN, RE EN, ER ET e da ultimo di BA
EL, che aveva deciso di collaborare quando il processo si trovava ormai in grado di appello, era risultato che il IA aveva sempre fatto parte L'associazione, dapprima come “avvicinato", percependo lo stipendio mensile di un milione di lire, con il compito di cercare rifugi o covi per i latitanti e successivamente come “affiliato" ed uomo di fiducia del capo IN Di FA che il ricorrente aveva aiutato durante la latitanza.
Aggiungeva la corte che la circostanza che il IA fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 378 c.p., aggravato ai sensi L'art. 7 legge 203/91 non integrava l'ipotesi di cui all'art. 649 c.p. in quanto il fatto di cui all'art. 416bis c.p. comprendeva una attività "più ampia”, un "arco temporale più vasto" in quanto si riferiva anche al “periodo successivo all'arresto del Di FA".
Rigettava, infine, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato e del considerevole arco di tempo in cui aveva militato nel sodalizio (pagg. 107 - 111).
e u q 2 3) confermava la condanna di IL EN per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, rilevando che il giudice di primo grado aveva motivato in diverse parti della sentenza in ordine alla attendibilità dei collaboratori di giustizia e che la responsabilità L'appellante risultava dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori, “sicuramente attendibili in quanto provenienti da un patrimonio conoscitivo comune derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce di regola, in ogni organismo associativo relativamente ai fatti di interesse comune".
Precisava, in ogni caso, che alcuni collaboranti avevano riferito episodi specifici come Di IN Roberto, Di FA IN, Di FA
CO, Lo ES PE, già sentiti nel giudizio di primo grado. Tali accuse, inoltre, erano confermate anche dalle dichiarazioni L'RE, del BA, di GI FE, per cui si aveva un quadro complessivo dal quale risultava la sicura responsabilità del ricorrente.
Rigettava la richiesta di applicazione L'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90 in quanto, pur non essendovi la prova della quantità di droga spacciata, tuttavia doveva ritenersi che la stessa non fosse modesta in considerazione che la medesima era destinata a soddisfare le richieste dei tossicodipendenti del comune di Comiso ed atteso che l'attività del
IL aveva determinato la reazione decisa del clan MI che aveva tentato di ucciderlo.
Rigettava la richiesta delle attenuanti generiche in considerazione della condotta e dei precedenti penali L'appellante ed in quanto la pena già era stata irrogata nel minimo. Rigettava, infine, la richiesta della diminuente per il rito abbreviato in quanto l'imputato non aveva provato di averne fatto richiesta davanti al gip, non la aveva rinnovata nelle conclusioni del giudizio di primo grado, non ricorrevano comunque le condizioni per poter decidere allo stato degli atti, dovendosi chiarire, essendo stato in un primo tempo contestato il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, “il vero ruolo del IL nel settore del commercio della droga, l'ambito e la portata della sua attività e l'esistenza o meno di un suo collegamento con l'associazione MI". (pagg. 143
- 150)
4) accogliendo la richiesta del p.m., affermava la responsabilità di MI VA per il reato di cui all'art. 73, d.p.r. 309/90. Osservava che il MI era stato assolto in primo grado in quanto si era ritenuto che le accuse rivolte dai collaboratori non si riferissero a lui, ma al fratello, anche questo conosciuto, malgrado si chiamasse diversamente, con il nome di "VA".
In realtà il primo giudice era incorso in un errore evidente in quanto, come risultava dalle dichiarazioni del Lo ES PE, del Lo ES Roberto, 3 que di RA LO BE e da quelle del collaborante AP (che aveva escluso nel dibattimento di primo grado che il VA da lui indicato si identificasse nell'attuale ricorrente), non vi era dubbio che i predetti avevano inteso riferirsi al vero MI VA, spacciatore di più modesto spessore rispetto al fratello, nonché più giovane di quello, tossicodipendente e conosciuto come "assaggiatore" di droga per conto del
BA.
Riconosceva l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p,.r. 309/90, mentre rigettava per le stesse ragioni indicate per il IL la richiesta di riduzione di pena per il rito abbreviato;
rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione per la genericità della richiesta medesima, non avendo indicato con riferimento a quale delle numerose condanne dal MI riportate dovesse essere riconosciuto il medesimo disegno criminoso (pagg. 150 - 153).
5) confermava la condanna di ER IO per il reato di estorsione ai danni di CO OL, titolare della discoteca "Koala Maxi".
In ordine ai motivi d'appello proposti dall'imputato, in particolare rilevava che:
a) non sussisteva la mancanza di correlazione tra contestazione la condanna in quanto, trattandosi di reato concorsuale, la contestazione non riguardava il contributo dato dal singolo partecipe, ma l'azione tipica, che nel caso in esame si concretizzava nella minaccia posta in essere dal clan per costringere l'estorto a consegnare il denaro. Azione tipica alla cui realizzazione il ER aveva concorso con il proprio contributo personale, consistito nella sua presenza nel locale con il compito di "buttafuori" imposto all'estorto dalla associazione mafiosa;
b) la circostanza che il ER fosse stato assolto con sentenza irrevocabile nel processo "Squalo" dalla imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa, non impediva che gli stesi fatti, fossero valutati, una volta acquisita la sentenza ai sensi L'art. 238bis c.p., ai fini della prova della colpevolezza per il diverso reato di estorsione. In parziale accoglimento L'appello concedeva le attenuanti generiche, mentre rigettava la richiesta di diminuzione della pena in applicazione L'art. 442 c.p.p., ritenendo giustificato il diniego a suo tempo espresso dal gip (pagg. 151 e 162).
6) confermava la dichiarazione di responsabilità di AL IC per il reato di estorsione in danno di EN AR, titolare di un
“semenzaio". Il suo apporto nella commissione del fatto sarebbe consistito, nel presentare il EN, da lui conosciuto e con il quale aveva rapporti di amicizia, agli emissari del clan mafioso di appartenenza, ai fini di indurlo a pagare la tangente.
4 дим La corte esaminava in particolare le dichiarazioni dei collaboratori RE EN e LI PE, indicando specie per il LI le ragioni per le quali lo stesso, pur riferendo fatti relativi alla estorsione EN, aveva invece erroneamente ritenuto che l'estorto fosse tale
ZZ, titolare di una impresa che svolgeva altra attività, nonché le dichiarazioni rese nel corso del giudizio d'appello dal BA, ancorandole ad un dato certo costituito dalla identificazione del EN e del LI operata dalla polizia il 13 ottobre 1993 nei pressi L'azienda agricola del EN.
Da tali elementi deduceva la sussistenza della prova della colpevolezza del
AL, indicando, peraltro, le ragioni per le quali i motivi esposti della difesa, come quello del mendacio del LI perché all'epoca dei fatti il AL si trovava in carcere, dovessero ritenersi infondati. Revocava la sospensione condizionale della esecuzione della pena di cui alla sentenza del gup di Ragusa, in quanto dovendosi l'estorsione in esame ritenersi commessa fino al settembre 1995, il nuovo reato risultava commesso entro il termine di cinque anni successivi alla concessione del benefico. (pagg. 174 - 185)
7) confermava la responsabilità di MO SE per il reato di estorsione in danno di LE UI. (capo T2) e per i reati di tentato omicidio e per i connessi reati di detenzione e porto di armi (capi M ed N).
Per quanto concerne l'estorsione individuava la condotta partecipativa nell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco contro la saracinesca L'azienda della persona offesa. La prova della colpevolezza L'MO veniva ritenta sulla base delle concordi dichiarazioni di Di FA EL, capo della consorteria mafiosa e mandante, e di ER ET, altro concorrente, entrambi divenuti collaboratori.
Una apparente divergenza tra le dichiarazioni dei due confidenti, che concerneva l'altra persona che insieme con l'ED aveva esploso i colpi di arma da fuoco, era spiegata dalla corte in base alla considerazione che gli uomini inviati a sparare dipendevano dal ER che, quindi, meglio del Di FA era in grado di indicarne i loro nomi (pagg. 186 – 187) Per quanto concerne il delitto di tentato omicidio del IL la corte indicava il movente nella necessità di evitare la concorrenza del IL che non si riforniva di droga dall'organizzazione. L'ordine di ucciderlo era stato pertanto dato dallo stesso EL Di FA, capo L'associazione, che aveva incaricato l'MO e tale
OL.
Riscontri a tale propalazione erano forniti da numerosi altri collaboratori che avevano dichiarato di avere appreso del fatto direttamente dall'MO
o dal OL, alcune volte anche con ricchezza di particolari, difficilmente
е 5 дж conoscibili da chi non avesse partecipato al fatto delittuoso, particolari che avevano trovato significativi riscontri.
Altro dichiarante era stato il Lo ES, che aveva appreso del mandato omicidiario all'epoca dei fatti direttamente dal Di FA. Aggiungeva, infine, la corte che le richieste istruttorie dei difensori non potevano essere accolte, in quanto un impronta trovata sulla motocicletta usata per l'agguato non era risultata utile per confronti, mentre una traccia ematica prelevata dal sedile della stessa motocicletta era andata smarrita;
che, in ogni caso, la impossibilità di procedere agli accertamenti richiesti (perizia sulla traccia ematica e confronto delle impronte), non potevano spiegare alcun effetto sulla affermata responsabilità atteso la imponenza del quadro probatorio.
Quanto al trattamento sanzionatorio la corte rigettava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, dei precedenti penali L'imputato e della misura della pena, prossima al minimo edittale per il reato più grave, essendo stata riconosciuta la continuazione (287 -.303).
8) confermava la responsabilità di LE EL per i reati di danneggiamento pluriaggravato e di porto e detenzione di arma. La corte chiariva che la prova della responsabilità del ricorrente si fondava sulle dichiarazioni di Di FA EL, mandante del danneggiamento attuato al fine di convincere l'azienda ortofrutticola “la Siciliana” a servirsi, per il trasporto dei prodotti, dei mezzi a disposizione L'associazione criminale nonché sulla piena confessione dei fatti resa dagli altri due concorrenti nell'azione delittuosa.
Rigettava la richiesta di dichiarare la prescrizione del reato di danneggiamento in quanto, in considerazione delle aggravanti contestate e ritenute (art. 7, legge 203/91 e 112 n. 1 c.p.), la pena superava gli anni cinque di reclusione per cui essendo stato il reato commesso nel 1992 il termine di prescrizione non poteva considerarsi maturato. Riconosceva la continuazione con tutti i reati e con quello di omicidio per il quale l'LE era stato condannato nel c.d. processo "Squalo". (205-212).
9) confermava la responsabilità di CA TO per il delitto di estorsione aggravata nei confronti di ZZ AT, titolare della ditta S.I.S s.p.a., ascritto al capo B3 della rubrica. Riteneva la corte che la materialità del fatto, consistita nell'incendio di quattro autocarri e nella sparatoria all'interno degli uffici, seguiti da telefonate anonime con le quali si intimava il versamento di denaro, risultava provata dalle dichiarazioni della p.o. e da quelle del vigile del fuoco AV IO che era intervenuto per ragioni del servizio ed aveva accertato che era stato appiccato il fuoco agli autocarri.
جسم 6 La riferibilità del fatto al CA si deduceva dalle dichiarazioni di Di
IN Roberto e di LI IN, concorrenti nel reato, che avevano reso plena confessione, chiamando in correità il CA.
Osservava la corte che l'assunto della difesa, secondo la quale il CA doveva essere assolto per non aver commesso il fatto, in quanto non gli era stata contestata l'appartenenza alla associazione mafiosa, era infondato perché è possibile partecipare ad una estorsione senza essere associato ed in quanto in ogni caso il CA era già stato condannato con sentenza irrevocabile per avere fatto parte L'organizzazione MI-
NA, che era da escludersi che nei fatti potesse ravvisarsi il solo delitto di danneggiamento in quanto il danneggiamento era evidentemente destinato ad estorcere denaro e che, infine, non vi era motivo per dubitare della attendibilità delle chiamate. Escludeva la concessione delle attenuanti generiche per i cattivi precedenti L'imputato.
10) confermava la condanna di NE OL per i reati di omicidio aggravato nei confronti di ME EL e reati connessi concernenti le armi (capi I-L), assolvendolo dalle altre imputazioni.
Nella sentenza si precisa che la decisione di uccidere il ME fu presa da Di FA, RE e ER in quanto il ME stava facendo perdere prestigio e considerazione al ER perché compiva furti nei confronti della ditta US, che si trovava, pagando una tangente estorsiva, sotto la protezione del ER.
Il NE aveva ricevuto l'incarico di eseguire il delitto, ma si era rifiutato per timore di essere riconosciuto;
gli era stato affidato, allora, il compito secondario di provvedere alla distruzione della autovettura utilizzata per l'omicidio.
La responsabilità L'imputato, secondo i giudici di merito, risultava dalle dichiarazioni dei collaboratori Di FA EL, ER ET,
RE EN, LI PE, tutti coinvolti nella vicenda e nella intercettazione ambientale effettuata la sera prima L'omicidio nei locali della segheria del ER, conversazione sicuramente intercorsa tra il ER ed il NE.
La corte esaminava le diverse deduzioni difensive, a cominciare da quella concernente la inutilizzabilità delle risultanze della intercettazione ambientale, ma le disattendeva tutte con ampia motivazione.
11) confermava la responsabilità di UT UG per i delitti di concorso nell'omicidio di ME e per i reati di cui ai capi F3 (estorsioni in danno di PI, IC ed altri) e G3(porto e detenzione di armi). La prova della sua colpevolezza risultava come per il NE dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di FA, ER, RE e LI, nonché dalla intercettazione ambientale nella
7 مسم segheria ER dalla quale deduceva che anche tale imputato era presente alla riunione.
Il UT aveva il compito di provvedere con il NE alla distruzione L'autovettura utilizzata per l'omicidio, ma, all'ultimo momento, non aveva potuto partecipare.
Riteneva, tuttavia, la corte ugualmente sussistente il concorso per l'apporto causale da lui fornito alla commissione del reato, dapprima assicurando la sua presenza e rafforzando quindi il proposito criminoso e successivamente concorrendo alla ideazione del piano esecutivo L'omicidio.
Riconosceva in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.
12) accogliendo l'appello del p.m., affermava la responsabilità di
BU GI assolto in primo grado dai reati a lui contestati tra cui quello di cui al capo A) della rubrica concernente la partecipazione alla associazione mafiosa promossa, organizzata e diretta da MI AR
La corte di assise d'appello riteneva, invece, di potere affermare la responsabilità del BU, in quanto dalle dichiarazioni dei collaboratori Di FA CO, Di FA EL, Lo ES PE, NA
IL e RA LO BE risultava che il predetto, dopo avere manifestato in carcere la sua intenzione di associarsi alla cosca, era entrato effettivamente a farne parte ed era stato destinato a svolgere l'attività di
“buttafuori" nella sala giochi di Ragusa, regolarmente iscritto e pagato dal proprietario del locale, sottoposto ad estorsione dal clan, e successivamente era stato destinato ai “movimenti” L'eroina.
Rilevava la corte che mentre alcuni propalanti avevano riferito circostanza note all'interno della associazione, che, tuttavia, non potevano considerarsi
"de relato" in quanto costituivano patrimonio di conoscenze comuni nell'ambito del gruppo", BA EL, che aveva iniziato la collaborazione nel giudizio d'appello, aveva dichiarato per scienza diretta che il BU era stato addetto alla sala da giochi di Ragusa. Aggiungeva la sentenza che l'attività svolta dal BU nel settore della droga non era di ostacolo alla ritenuta partecipazione nel reato associativo in quanto nell'attività L'associazione rientrava anche il “movimento." della droga, attività che poteva essere svolta anche da persone non organicamente inserite nell'associazione ex art. 74 d.p.r, contestata ad alcuno degli imputati (pagg. 112-117). Infine, la corte rigettava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche per i reiterati precedenti penali del BU e la applicazione della diminuente per il rito abbreviato, non avendo l'interessato fornito la prova di averne fatto richiesta davanti al gup ed in quanto la richiesta stessa non era stata rinnovata nel giudizio di primo grado ed in ogni caso gli elementi raccolti dal p.m. non consentivano di definire il giudizio allo stato degli atti.
13) accogliendo l'appello del p.m., dichiarava la responsabilità di OI SA per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa facente capo a MI AR (capo B di imputazione), reato dal quale era stato assolto in primo grado. La corte deduceva la responsabilità del ricorrente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori BA EL, GI FE PH, RA
CL e NC AT, i quali avevano riferito che all'inizio l'attività del OL era consistita nel custodire “il fumo” e nel riscuotere saltuariamente il "pizzo".
Successivamente essendosi i rapporti fatti più intensi era entrato a far parte L'associazione come avvicinato (pagg. 127 - 130).
Aggiunge la sentenza che i collaboratori, ad eccezione del BA, pur avendo conosciuto il OI come associato soltanto nell'anno 1999, avevano riferito circostanze che consentivano la ricostruzione dei fatti antecedentemente avvenuti.
14) la corte confermava la sentenza nei confronti di GI Roberto quale responsabile del reato di partecipazione alla associazione mafiosa facente capo al MI (capo A), ma, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aumentava la pena non avendo i giudici di primo grado considerato che era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416bis, comma 4, c.p.. Riconosceva, inoltre, la continuazione con le sentenze 24 febbraio 1995 del tribunale di Ragusa e del 18 dicembre 1995 del gup dello stesso tribunale.
Rilevava la corte che la responsabilità di GI risultava oltre che dalle propalazioni dei collaboratori RE, Di FA, Di IN e Lo
ES, già acquisite in primo grado, da quelle successivamente rese nel giudizio d'appello da BA, GI FE e RA CL.
Precisava, inoltre, che la circostanza indicata dall'appellante, secondo cui molti collaboratori avrebbero dichiarato di non sapere se il GI fosse o meno intraneo all'associazione, si spiegava in base alla considerazione che l'affiliazione del GI era avvenuta nel 1995, mentre i collaboratori indicati dalla difesa erano tutti soggetti che avevano cominciato a collaborare molto prima di tale data e, quindi, essendo in carcere ignoravano i fatti successivi.
Escludeva, inoltre, la concessione delle attenuanti generiche per la personalità L'imputato quale risultava dai precedenti penali e dai compiti svolti in seno all'associazione, nonché la diminuente L'art. 442 c.p.p. per le ragioni già esposte nella parte generale. (93 - 101). рие 9 15) accogliendo l'appello del p.m. condannava PA CO per il reato di associazione per delinquere di cui al capo A e per il reato di porto e detenzione di armi.
Osservava la corte che dalle dichiarazioni rese dai collaboratori
RE, Lo ES, RA LO BE era risultato che il
PA faceva parte della cosca come “avvicinato"; dette dichiarazioni erano state poi ulteriormente confermate in grado d'appello da quelle rese da BA, GI FE e RA CL. Inoltre riscontri precisi a tali propalazioni potevano considerarsi la circostanza che il PA era stato oggetto di un pestaggio da parte dei Nigito, il gruppo delinquenziale che si opponeva a quello del MI e che il numero di telefono del PA era stato trovato nell'agendina telefonica di RA LO BE (pagg. 121).
16) confermava la sentenza nei confronti di OL OR, condannato in entrambi i gradi di giudizio per i reati di tentato omicidio in danno del
IL (capo M) e per il connesso reato di porto e detenzione di armi.
17) confermava la responsabilità di AZ GN per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa facente capo a MI AR
(capo C) e per il reato di incendio doloso aggravato (capo C4). Rigettava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in considerazione delle condanne riportate per porto e detenzione di armi che dimostravano una spiccata capacità a delinquere. (pagg. 101 – 107)
18) in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva ad RE EN, collaboratore di giustizia, le attenuanti generiche e riconosceva la continuazione tra alcuni reati, rideterminando di conseguenza la pena.
19) in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la responsabilità di BA EL (pag. 336), collaboratore di giustizia, rideterminando, tuttavia, la pena per effetto della concessione della attenuante di cui all'at. 8, legge 203/91.
20) in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva a Di FA EL, collaboratore di giustizia, le attenuanti generiche, rideterminando la pena e confermando le condanne.
☑A Nei confronti della sentenza innanzi indicata hanno proposto ricorso per cassazione, personalmente o per mezzo dei rispettivi difensori, tutti gli imputati dei quali sono state riportate le posizioni processuali.
10 one. I ricorsi presentati da RE EN, MO SE
AN, BA EL, CA TO, Di FA EL,
GI Roberto, AL IC, OL OR, PA CO, AZ GN e MI VA sono inammissibili.
Al riguardo si osserva che:
1) l'RE (per la sua posizione vedi n. 17 sopra) ha proposto ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, lamentando la mancata concessione L'attenuante di cui all'art. 8, legge 203/91.
Il motivo è manifestamente infondato. Come risulta, infatti, dalla sentenza impugnata (pag. 323) l'attenuante richiesta è già stata concessa al ricorrente nel giudizio di primo grado. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi L'art. 606, comma 3, c.p.p..
2) l'MO (per la sua posizione vedi n. 7 sopra) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo:
a) per l'estorsione LE che il fatto avrebbe dovuto essere rubricato come minaccia con arma nonché la violazione L'art. 192, comma 3, per la evidente divergenza tra le dichiarazioni del ER e quelle del Di FA;
b) per il tentato omicidio IL che la circostanza che i reperti siano andati dispersi non può essere valutata a suo danno. La violazione L'art. 192, comma 3, c.p.p. in quanto la prova sarebbe stata desunta dalle dichiarazioni del Di FA EL riscontrate dalle dichiarazioni di AP EL, Quest'ultimo, tuttavia, non costituirebbe valido riscontro in quanto riferirebbe fatti appresi “de relato" dallo stesso MO.
La sentenza impugnata avrebbe, peraltro, omesso di valutare che "tutti gli altri collaboratori di giustizia sentiti nel presente processo (oltre 25) nulla hanno riferito in ordine al coinvolgimento [del ricorrente] nel fatto de quo.
Si citano a titolo esemplificativo le dichiarazioni di NA CL, NA IL, Di FA AN ed altri”.
Denunzia, infine, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della concessione delle attenuanti generiche.
Con motivi aggiunti, a firma del difensore avv. Dario Drago, il ricorrente, con ampio e puntuale esame degli atti processuali che questa corte peri
-
limiti del ricorso per cassazione non può controllare- ribadisce i motivi di ricorso.
Osserva la corte, con riferimento al delitto di estorsione, che il motivo di ricorso non è specifico ed è, peraltro, manifestamente infondato.
Non è specifico in quanto il ricorrente ignora completamente l'ampia motivazione con la quale la corte d'assise d'appello ha rigettato la richiesta II fund. di derubricazione del reato già avanzata con i motivi di appello (f. 187). E' manifestamente, infondato, in quanto dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, risulta che la condotta contestata, trattandosi di condotte concorrenti ai sensi L'art. 110 c.p., non è limitata alla sola esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi contro la saracinesca del negozio del LE, ma fu seguita da una prima e da una seconda telefonata con la quale si comunicava alla persona offesa che "l'assicurazione era scaduta", alla quale successivamente si aggiunse l'invio di una lettera contenente due pallottole: una per te e una per la tua 6
famiglia” e da altra missiva che invitava il LE a trovarsi "un amico nei paraggi".
Analoghe conclusioni valgono per il delitto di tentato omicidio in danno del IL e per i reati connessi.
La corte d'assise d'appello con ampia motivazione ha ricostruito tutta la vicenda, indicandone il movente ed il mandante e precisando, dopo averne valutato la attendibilità intrinseca e la credibilità del racconto che le dichiarazioni accusatorie del Di FA EL avevano trovato riscontro in numerose dichiarazioni, anche queste attendibili, di altri collaboratori che avevano appreso il movente del delitto, le modalità esecutive e la identità degli autori sia dallo stesso Di FA che dagli esecutori MO e OL.
Con i motivi di ricorso tale ampia motivazione è completamente ignorata e, peraltro, si assume, persino, che non è stata fornita risposta all'eccezione con la quale la difesa contestava che i collaboratori NA CL,
NA IL e Di FA AN, pur avendo appreso dall'MO del tentato omicidio, non avevano ricevuto alcuna confidenza sui suoi autori, completamente omettendo di considerare l'ampia motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata (pag. 298).
La circostanza, poi, che alcuni dei collaboratori riferiscano fatti appresi dagli stessi esecutori materiali, MO e AO, non rende certamente inutilizzabili tali propalazioni, in quanto, trattandosi di dichiarazioni “de relato" la fonte è stata indicata ed ha smentito il fatto, ma si risolve in una questione di credibilità, della quale la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto senza che al riguardo sia stata avanzata alcuna specifica censura.
La circostanza, infine, che nessuna richiesta di procedere ad esami peritali sui reperti sequestrati sul luogo del delitto sia stata avanzata nel giudizio di primo grado, renderebbe di per sé improponibile la questione, salvo che non si intendesse dedurre la violazione da parte della corte d'assise d'appello della disposizione di cui all'art. 603, comma 3, c.p.p.. Va, tuttavia, rilevato che, mentre la corte d'assise d'appello con ampia motivazione ha spiegato i motivi per cui era possibile ugualmente decidere anche in assenza di tali indagini, il ricorrente si è limitato soltanto a dolersi della sopravvenuta impossibilità di procedere agli esami peritali, senza
جسم 12 formulare alcuno motivo diretto a dimostrare la "assoluta necessità" della rinnovazione del dibattimento.
Il motivo, pertanto, deve considerasi privo della necessaria specificità. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
3) il BA (per la sua posizione vedi sub n. 19) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, lamentando: a) che la riduzione della pena per effetto della concessione L'attenuante di cui all'art. 8, legge 203/91 non sia stata determinata, senza motivazione, nel massimo consentito pur essendo stata riconosciuta la valenza della sua b) la erroneità del calcolo della pena effettuata in applicazione L'art. collaborazione;
62bis c.p..
I motivi dedotti dal ricorrente non sono sussumibili in nessuno dei vizi della sentenza, tassativamente indicati dall'art. 606, comma I, c.p.p..
La determinazione della pena da diminuire per effetto della concessione delle attenuanti rientra, infatti, nella esclusiva competenza del gintice di merito che non può essere censurata da parte di questa corte quando sia sorretta da adeguata motivazione, come nel caso di specie, in cui la corte ha tenuto conto sia della gravità dei fatti ascritti sia del momento (nel corso del giudizio d'appello) in cui il BA ha mutato la sua condotta processuale, divenendo collaboratore.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile ai sensi L'art. 606, comma 3, c.p.p..
4) il CA (per la sua posizione vedi sub 9) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando:
a) che le dichiarazioni dei due collaboratori, LI TO e Di IN
Roberto, sarebbero il frutto di un accordo criminoso contro di lui, e che, con molta, probabilità nessuno di loro avrebbe partecipato all'azione delittuosa, essendo le loro propalazioni del tutto generiche;
b) che il teste AV non poteva essere considerato un valido riscontro avendo potuto deporre soltanto sull'esistenza L'incendio;
b) che per l'estorsione doveva escludersi l'aggravante di cui all'art. 416bis in quanto non contestata ed in quanto il reato non può ritenersi aggravato per il solo fatto L'appartenenza L'agente ad una associazione mafiosa;
c) che il LE aveva pagato la somma richiesta non per causa L'incendio, ma perché impaurito dalla successiva sparatoria;
d) che avrebbe dovuto ravvisarsi il reato di danneggiamento seguito da incendio e non quello di estorsione;
e) che in ogni caso avrebbe dovuto riconoscersi la continuazione con i fatti di cui al processo "Squalo";
f) che la sua partecipazione non sarebbe stata determinante per cui le attenuanti generiche già concesse avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sull'aggravante (punto 2E del ricorso); 13 m e g) che la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo;
h) che avrebbe dovuto essere diminuita anche la pena pecuniaria, come sarebbe stata diminuita quella detentiva, essendo stato assolto da uno dei reati contestati.
I motivi dedotti dal ricorrente non integrano nessuno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, c.p.p. deducibili con il ricorso per cassazione.
A parte, infatti, che l'assunto secondo il quale la chiamata in correità del LI del Di IN sarebbe il frutto di una trama delittuosa nei suoi confronti è fondato su una valutazione del tutto personale perché sprovvista di qualsiasi elemento di prova (almeno deducibile dalla sentenza impugnata), va rilevato che il CA non indica alcun vizio logico nella ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, per cui la censura, non integrando alcuno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 606, comma 3, c.p.p., è inammissibile in questa sede di legittimità.
Quanto, poi, alle dichiarazioni dello AV e del LE le stesse sono prese in esame dalla sentenza ai fini della prova del fatto e non della responsabilità del ricorrente che è stata, invece, ritenuta in base alle dichiarazioni del LI e del Di IN.
La richiesta derubricazione del fatto in quella di danneggiamento seguito da incendio si basa su una non consentita scissione del fatto delittuoso in due episodi slegati tra loro, non considerando che gli autocarri venivano incendiati allo scopo indurre il LE a sottostare alle richieste estorsive.
L'aggravante di cui all'art. 629, comma 1, in relazione all'art. 628, comma
1, n. 3, c.p. era stata regolarmente contestata come risulta dal relativo capo di imputazione (B3) ed il ricorrente rivestiva la qualità di associato ai sensi L'art. 416bis c.p. essendo stato condannato con sentenza definitiva per tale titolo di reato nel processo "Squalo”. Gli altri motivi di ricorso non sono specifici non indicando il ricorrente, al di là della sua qualità di associato, le ragioni per le quali i fatti giudicati nel processo “Squalo" avrebbero dovuto essere considerati uniti da un medesimo disegno criminoso con l'estorsione in esame 0 sono manifestamente infondati perché non risulta che al CA siano state concesse le attenuanti generiche, perché la pena della reclusione è stata determinata nel minimo edittale (la corte, peraltro, precisa - con giudizio insindacabile in questa sede - che la pena della multa di poco superiore al minimo è congrua), perché non risulta che il ricorrente è stato assolto da altri reati nel giudizio d'appello (cfr. pag. 196 sentenza) ed il ricorso riguarda soltanto il delitto di estorsione.
II ricorso è, quindi, inammissibile.
5) il Di FA (per la sua posizione vedi sub 20) ha proposto ricorso per cassazione, con atto da lui sottoscritto, denunziando la mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8, legge 203/91.
Il motivo è manifestamente infondato essendo stata l'attenuante richiesta concessa al ricorrente già con la sentenza di primo grado (pag. 325). Il ricorso è, quindi, inammissibile ai sensi L'art. 606, comma 3, c.p.p..
6) il GI (per la sua posizione vedi sub 14) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando la
“contraddizione, insufficienza e precarietà" degli elementi di accusa che non supererebbero le dichiarazioni di estraneità all'associazione rese dai collaboratori Lo ES, ER e LI ed altri.
Assume che l'estorsione al Koala-Maxi dalla quale è stato assolto non può essere utilizzata a suo danno e che non possono considerarsi come precedenti penali reati giudicati in altra sede, dai quali in ipotesi può essere assolto.
Infine, nella ritardata valutazione di nuovi fatti e circostanze potrebbe essere ravvisata la violazione L'art. 522 c.p.p..
I motivi non sono specifici. Il ricorrente si è limitato, infatti, ad una mera elencazione di censure nei confronti della motivazione della sentenza impugnata senza indicare le ragioni che le sorreggono. Va, peraltro, aggiunto che del tutto legittimamente la sentenza impugnata ha valutato la condotta del ricorrente quale risultava dalle dichiarazioni del
BA, del Di FA e dello RA LO BE in quanto la sentenza di assoluzione in ordine alla estorsione al night Koala Maxi impediva soltanto che il ricorrente fosse nuovamente sottoposto a procedimento penale per quello stesso fatto, ma non che i fatti in quel giudizio accertati potessero essere diversamente valutati da altro giudice, in altro procedimento, per l'accertamento di reati diversi (cfr., cass., sez. unite, 23 novembre 1995, n.2110, RV. 203765).
Non è, infine, dato comprendere sotto quale profilo con l'ultimo motivo di ricorso sia denunziata la violazione L'art. 522 c.p.p..
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
7) il AL (per la sua posizione vedi sub 6) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando:
a) la violazione L'art. 530 c.p.p. perché il BA non sarebbe attendibile in quanto avrebbe errato sull'attività svolta dalla vittima e ne avrebbe ignorato il cognome. Inoltre la stessa p.o. avrebbe negato di essere stata vittima di una estorsione. Il LI avrebbe fatto riferimento ad una estorsione diversa da quella per il quale il ricorrente è stato condannato;
b) la violazione L'art. 187 c.p.p. in quanto la prova della sua colpevolezza sarebbe stata desunta assemblando dichiarazioni che si riferirebbero a due diverse estorsioni (ZZ – LE).
15 c) la violazione L'art. 192, comma 3, perché non sarebbe stata verificata la credibilità dei dichiaranti. La p.o. aveva, infatti, escluso di avere avuto minacce estorsive anche perché era intervenuta la polizia che aveva intimato al EN di allontanarsi e questo episodio, databile al 13 ottobre
1993, deve considerarsi l'unico incontro avvenuto con il EN in quanto essendo il AL in precedenza detenuto non avrebbe mai potuto presentarlo allo estorto.
In ogni caso non era sufficiente la dimostrazione della credibilità in generale dei collaboratori, ma avrebbe dovuto esaminarsi se esistevano riscontri ad ogni singola propalazione;
d) la manifesta illogicità della motivazione per avere riconosciuto credibile sia la versione dei fatti esposta dall'RE, che quella del LI che sarebbero tra loro in contrasto e che sarebbero state ritenute convergenti per un evidente "travisamento del fatto”.
5) la erronea applicazione L'art. 168 c.p. in quanto non avrebbe potuto essere revocata la sospensione condizionale della pena perché la data di cui si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della revoca sarebbe quella della dichiarazione di colpevolezza (leggi sentenza di condanna) e non quella di commissione del reato.
Inoltre, l'art. 168 c.p. non avrebbe potuto essere applicato in quanto presuppone che entrambe le sentenze siano di condanna, mentre la sentenza che aveva concesso la sospensione della esecuzione era di patteggiamento. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non deduce alcun vizio logico della motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a ribadire le censure proposte con l'atto d'appello alle quali la corte di secondo grado ha fornito ampia e logica risposta.
La corte, infatti, dopo avere esaminato tutte le prove a carico del ricorrente ha chiarito i motivi per i quali i tre collaboranti (LI, RE e BA) dovevano ritenersi intrinsecamente attendibili e veridiche le loro dichiarazioni;
ha spiegato le ragioni per le quali al BA era ignoto il nome del EN AR, ma ha precisato che tanti e tali erano i particolari da lui riferiti per cui l'estorto non poteva che identificarsi nel EN;
che la circostanza che il AL fosse stato detenuto dal 1 ottobre
1993 fino al 18 dello stesso mese, essendo poi stato posto agli arresti domiciliari, non era in contrasto con le dichiarazioni del LI;
ha fornito, infine, una logica motivazione delle ragioni per le quali il EN aveva dichiarato di non avere subito estorsioni.
La riproposizione, quindi, da parte del ricorrente di una diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali la ricostruzione e la valutazione delle prove fatta dalla corte d'assise d'appello sia manifestamente illogica, si risolve in motivi da una parte non specifici dall'altra in valutazioni di mero fatto non sussumibili in nessuno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 606, comma 3, c.p.p.. 16 pul. Quanto, poi, alla revoca della pena sospesa con la sentenza di patteggiamento del gup del tribunale di Ragusa del 15 novembre 1993 va rilevato che deve farsi riferimento alla data del reato, come è reso evidente dal testo della disposizione in esame (art. 158, comma 1, n. 1, c.p.) che recita che la sospensione è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato “commetta un delitto", al quale consegua una pena detentiva.
Inoltre, secondo la costante interpretazione di questa corte, una sentenza di condanna, successiva ad una sentenza di patteggia, emto, non è di ostacolo alla revoca della sospensione, contrariamente a quanto si verifica nel caso opposto (cfr. tra le altre, cass. 20 settembre 1999, n. 4142, RV. 21484).
8) il OL (per la sua posizione vedi sub.16) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, denunziando, dopo un'ampia premessa sui criteri in base ai quali debbono essere valutate le dichiarazioni dei collaboratori, la violazione L'art. 192, comma 3, c.p.p. in quanto la prova della sua responsabilità deriverebbe dalle sole dichiarazioni di Di
FA EL, prive di qualsiasi riscontro in quanto tutti gli altri collaboratori non sarebbero stati in grado di riferire alcunché sulla partecipazione del ricorrente al tentato omicidio.
I motivi di ricorso non sono specifici.
Il ricorrente, infatti, già con i motivi d'appello aveva dedotto le stesse censure riproposte con il ricorso per cassazione, alle quali la corte d'assise d'appello aveva fornito ampia risposta riportando per ogni collaboratore le dichiarazioni da lui rese e le ragioni per le quali, malgrado in alcuni casi la fonte delle loro propalazioni fossero gli stessi imputati OL e MO, tuttavia, tali dichiarazioni dovessero ritenersi attendibili e, quindi, idonee a riscontrare la principale fonte di accusa.
La mera riproposizione, pertanto, delle stesse censure senza tenere affatto conto della motivazione della sentenza impugnata si risolve nella deduzione di motivi non specifici atteso che i motivi di impugnazione non debbono consistere nella mera astratta enunciazione di principi di diritto, ancorché esatti, ma nella indicazione specifica delle ragioni, motivatamente espresse, per le quali ad avviso del ricorrente dei principi richiamati non è stata fatta corretta applicazione nel caso concreto. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
9) il PA (per la sua posizione vedi sub 15) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando: a) la manifesta illogicità della sentenza in quanto molti collaboranti avrebbero affermato la estraneità del ricorrente ai fatti di causa e non sarebbero stati presi in considerazione dalla corte, b) la mancanza di reciproco riscontro tra le dichiarazioni dei collaboranti;
c) la genericità delle narrazioni. pul. Il motivi di ricorso non sono specifici.
17 Il ricorrente si è limitato, infatti, alla mera elencazione delle censure che muove alla sentenza impugnata ed ad affermazioni apodittiche, peraltro esclusivamente di merito, che contrastano con la ricostruzione dei fatti e con le dichiarazioni dei collaboratori riportati nella motivazione. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi L'art. 591 c.p.p. in relazione all'art. 581, comma 1, stesso codice.
10) il AZ (per la sua posizione vedi sub 17) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, assumendo che le attenuanti generiche gli sarebbero state rigettate per le molteplici condanne riportate, mentre sarebbe stato condannato una sola volta e che non sarebbe un associato, ma un “avvicinato”, allontanato perché faceva il “vagabondo" per cui egli avrebbe rivestito un ruolo del tutto marginale nell'ambito L'associazione. Denunzia, inoltre, la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La corte di merito, infatti, ha valutato il ricorrente particolarmente pericoloso proprio per i delitti di porto e detenzione illegale di arma per i quali era stato a suo tempo condannato, la cui gravità non può ritenersi certamente scemata per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Essendo, quindi, la decisione del tribunale logicamente motivata, il motivo si risolve in una censura in punto di fatto non deducibile in questa sede di legittimità.
Incensurabile è anche la determinazione della pena avendo la corte distrettuale, con motivazione non sindacabile in questa sede di legittimità in quanto non manifestamente illogica, considerato a tali fini "la gravità dei fatti, la personalità L'imputato quale si evince dal ruolo e dai compiti in seno all'associazione e a tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.".
11) il MI (per la sua posizione vedi sub 4) ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando che:
a) la sentenza confonde tra il ricorrente ed il fratello MI SA inteso "VA”;
b) che le dichiarazioni dei collaboratori sono generiche per cui non è possibile stabilire l'epoca del commesso reato. Pertanto, poiché è già stato condannato per il reato di spaccio è probabile che le loro dichiarazioni si riferiscano al periodo coperto dalla condanna, anche in considerazione che facendo l'assaggiatore della droga" per conto del BA non aveva necessità di spacciare per procurarsi droga;
c) che erroneamente è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della continuazione in quanto dal certificato penale risultava che aveva riportato una precedente condanna per spaccio di droga e poiché non aveva proposto appello, essendo stato assolto in primo grado, non aveva potuto indicare alcun motivo specifico ai fini del riconoscimento di tale beneficio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali i fatti per cui è processo andavano attribuiti all'attuale ricorrente e non al fratello,
"comunemente chiamato VA, ma il cui vero nome era SA” (f.
151), per cui questo, come il secondo motivo, si risolvono in censure di mero fatto alla valutazioni delle risultanze processuali effettuate dai giudici di merito che non integrano nessuno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 606, comma I, c.p.p..
Anche l'ultimo motivo, infine, si risolve in una censura di merito, peraltro, neanche specifica, in quanto il ricorrente non indica alcun elemento, salvo la esistenza di un precedente specifico, di per sé indice soltanto di recidiva, in base al quale la corte d'assise d'appello avrebbe dovuto ritenere sussistente il vincolo della continuazione.
C-2) I ricorsi proposti da LE EL, da BU VA, da ER IO, da IL EN, da OI SA, da NE OL, da UT UG e da IA GA debbono essere rigettati.
In particolare la corte osserva:
12) l'LE (per la sua posizione vedi sub 8) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando:
a) la violazione L'art. 649 c.p. in quanto con la sentenza 8 aprile 1999 della corte d'appello di Catania sarebbe stato condannato, a quanto è dato dedurre, per associazione mafiosa armata. Di conseguenza con la citata sentenza avrebbe già subito condanna “per tutte le armi di proprietà e nella disponibilità del clan";
b) il danneggiamento avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto perché essendo state concesse le attenuanti generiche sul reato più grave per il quale era stata riconosciuta la continuazione, avrebbe dovuto ritenersi esclusa ex art. 69 c.p. l'aggravante di cui all'art. 112. Sarebbe, dunque, rimasta soltanto l'aggravante di cui all'art. 7, legge 203/91, che da sola, tuttavia, non comporterebbe una pena edittale superiore a cinque anni;
c) la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti. generiche in quanto sarebbe stata posta in evidenza con i motivi di appello la sua completa resipiscenza, circostanza della quale non si sarebbe tenuto affatto conto.
Il ricorso deve essere rigettato.
L'aggravante di cui all'art. 416bis, comma 4, c.p. è oggettiva in quanto attiene alla natura della associazione e si applica a tutti gli associati, con il solo limite di cui all'art. 59 c.p., indipendentemente dal fatto che in concreto abbiano detenuto, portato o fatto uso di armi. Di conseguenza, la imputazione di detenzione e porto di arma nei confronti di uno dei
19 بسم partecipanti all'associazione, per un accertato episodio specifico, concorre con il delitto di cui all'art. 416bis c.p. aggravato ai sensi del comma 4. Infondato, anche perché non risulta dedotto in tali termini con l'appello, è il motivo di cui in b). Dalla circostanza, infatti, che per il reato più grave sul quale è stata stabilita la pena per la continuazione siano state concesse le attenuanti generiche, non deriva che anche i reati satelliti debbano ritenersi attenuati, prevedendo espressamente l'art. 533, comma 2, c.p.p. che se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e, quindi, determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene. Da ciò si deduce che ogni reato, anche se unificato ai fini della pena complessiva, conserva la propria autonomia.
Con riferimento alle attenuanti generiche, la relativa censura si risolve in un motivo di merito, non deducibile in questa sede, in quanto dal complesso della motivazione risulta che le stesse sono state negate per la personalità del ricorrente, già condannato per omicidio e per associazione mafiosa.
13) il BU ( per la sua posizione vedi sub 12) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando:
a) la violazione L'art. 195 comma 7, in quanto la responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di dichiarazioni de relato delle quali non sarebbe stata indicata la fonte;
b) la violazione L'art. 192, comma 3, c.p.p. in quanto la corte non avrebbe indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto attendibili i collaboratori, in particolare il BA che aveva cominciato a collaborare, quando ormai era a conoscenza di tutto quanto riferito dagli altri confidenti;
c) la violazione L'art. 416bis, non essendovi la prova della condotta associativa, essendosi il ricorrente limitato alla apertura ed alla chiusura della bisca;
d) la manifesta illogicità della motivazione non potendo dedursi l'affiliazione alla associazione dalla circostanza che egli spacciasse la droga per conto della medesima e) la violazione L'art. 62bis perché le attenuanti sarebbero state negate per il ruolo ricoperto nell'associazione, quando nella stessa sentenza si affermerebbe che la partecipazione del ricorrente alla associazione era limitata;
f) la violazione L'art. 442 c.p.p. in quanto, mancando il verbale L'udienza preliminare lo stesso avrebbe dovuto essere acquisito d'ufficio ed in quanto apoditticamente sarebbe stata affermata la non completezza degli atti compiuti dal p.m. ai fini della decisione, senza conoscere il contenuto delle dichiarazioni dei pentiti.
Con riferimento al primo motivo va rilevato che la testimonianza è indiretta quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone. 20 рис Nella specie, invece, i collaboranti riferivano di fatti a loro diretta conoscenza per avere fatto parte della stessa associazione.
La sentenza ha trattato, nel capitolo dedicato alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ff. 66 - 74) le ragioni per le quali i collaboratori debbono ritenersi intrisecamente attendibili, prendendo in esame anche la posizione del BA che è stata in particolare esaminata a pag. 73. La censura, quindi, poiché non tiene conto di tali motivazioni, non è specifica.
Analogamente non specifico è il motivo sub e). Il ricorrente, infatti, si limita a considerare l'attività materiale da lui svolta, omettendo di prendere in considerazione tutte le altre emergenze processuali dalle quali risultava che la sua assunzione era stata imposta dall'associazione mafiosa al titolare del locale al fine di garantirgli l'ordinato svolgimento L'attività imprenditoriale per cui il salario a lui corrisposto non era altro che una componente della tangente. Ugualmente pretermessa è anche l'altra circostanza indicata nella sentenza secondo la quale il clan, qualche tempo dopo, essendosi trovato nella necessità di coprire il ruolo in precedenza svolto da altri associati nel “settore del traffico degli stupefacenti", gli aveva "affidato il compito di consegnare droga a tutti gli spacciatori al minuto della provincia di Ragusa riscuotendone il prezzo”. Né può ritenersi illogica la motivazione perché ha utilizzato l'attività svolta nel settore della droga, come ulteriore elemento a comprova della n partecipazione all'associazione mafiosa, in quanto tale attività rientrava A nelle finalità L'associazione e come riferito dal BA, e confermato da altro dichiarante (AI LO BE), il BU era stato preposto a tale settore proprio dall'associazione. Non vi è, infine, nessuna contraddizione nella appartenenza contemporaneamente a due diverse associazioni criminali, in quanto, come più volte affermato da questa corte, i due reati possono concorrere, tutelando beni giuridici diversi (cfr., tra le altre, cass. 29 novembre 1999,
n. 5791, RV. 215257). Infondato è anche l'assunto relativo al diniego delle attenuanti generiche. Il giudizio sulla gravità del fatto e sulla determinazione della pena è, infatti, del tutto autonomo rispetto a quello sulle attenuanti generiche, che il giudice può discrezionalmente concedere, prendendo in esame circostanze diverse da quelle L'art. 62 c.p., quando ritenga che siano tali da giustificare una diminuzione della pena.
Nella specie la corte distrettuale ha ritenuto che la capacità criminale del ricorrente fosse tale da non consentire la concessione delle attenuanti in esame e tale giudizio, fondato sul dato di fatto dei gravi e reiterati precedenti penali, si sottrae a censura in questa sede di legittimità. Quanto, infine, alla richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art.442 c.p.p., dalla sentenza impugnata risulta che non vi è prova che la richiesta in questione sia stata avanzata nell'udienza preliminare, né la
21 que richiesta è stata riproposta con i motivi d'appello (f. 80 sentenza), percui sotto tale profilo il motivo è chiaramente infondato.
Né può ritenersi che la indagine sull'attività svolta dal ricorrente nell'udienza preliminare possa essere compiuta dal giudice, in quanto tale dovere-potere ricorre solo nei casi in cui si assume l'esistenza di una nullità
o di una inutilizzabilità derivanti sia pure dal mancato/o avvenuto compimento di determinate attività, mentre è onere di colui che invoca di avere compiuto o fatto una richiesta processuale a lui favorevole fornirne la prova, mentre il ricorrente non soltanto non ha fornito alla corte distrettuale tale prova, ma nel ricorso non ha neanche indicato la data del verbale in cui avrebbe avanzato la sua richiesta.
A parte la considerazione che la corte d'assise d'appello ha, in ogni caso, anche motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti che, sulla base della legislazione all'epoca vigente, giustificavano la richiesta (f. 81).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
14) il ER (per la sua posizione vedi sub 5) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando:
a) la violazione L'art. 649 c.p. in quanto per il fatto estorsivo, sia pure diversamente qualificato, è stato assolto nel processo “Squalo”;
b) la violazione L'art. 521 c.p.p. perché gli era stato contestato di avere estorto “di persona" la somma di lire venti milioni, mentre era stato riconosciuto colpevole per avere svolto l'attività di “buttafuori" per conto della associazione mafiosa, con evidente immutazione del fatto.
c) la mancanza di motivazione in ordine alla circostanza che nel processo
"Squalo" i collaboranti avevano escluso che egli esigesse “il pizzo”, mentre nel presente procedimento era stato ritenuto che alcune volte aveva ricevuto il denaro per conto L'organizzazione. Non si era, inoltre, affatto tenuto conto delle divergenze delle dichiarazioni rese dai collaboratori nei due processi, divergenze che la difesa aveva segnalato;
d) la mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza che egli con la sua presenza costituisse una minaccia nei confronti del CO, dal quale era stato regolarmente assunto, e che il proprio lavoro fosse "in realtà il frutto della minaccia usata “ab origine” dal clan per costringere il CO a pagare il pizzo"; e) la violazione L'art. 442 c.p.p. in quanto la corte avrebbe dovuto acquisire il verbale L'udienza preliminare ed in quanto nella sentenza sarebbe stato affermato apoditticamente che non era possibile decidere allo stato degli atti.
I motivi sono infondati.
Quanto al primo motivo va rilevato che l'art. 649 c.p. -come già precisato con riferimento alla posizione del GI- stabilisce soltanto il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, ma
22 صنم non che i fatti accertati nel giudizio conclusosi con una sentenza definitiva di proscioglimento o di condanna, non possano essere nuovamente valutati in un diverso procedimento per un fatto diverso.
Nel caso di specie nel processo denominato "Squalo” l'attività prestata come “buttafuori" del locale “Koala maxi" venne valutata ai fini L'accertamento della sua partecipazione all'associazione mafiosa
“Dominate-NA", reato dal quale venne assolto, essendo stata ritenuta tale attività del tutto lecita.
Nel giudizio in esame, è stato, invece, accertato sulla base della sentenza
“Squalo” e delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che la presenza del ER con il compito di “buttafuori" nel locale rispondeva ad un modello collaudato L'organizzazione mafiosa (vedi posizione BU), che con la presenza - apparentemente lecita - di un suo “uomo d'onore" assicurava la promessa "protezione del locale" dal cui proprietario riscuoteva la tangente estorsiva. Non vi è, pertanto, alcuna violazione del principio del “ne bis in idem", essendo stato il ricorrente condannato per un fatto del tutto diverso da quello contestato nel processo “Squalo", che ha statuito in ordine alla innocenza del ricorrente per il reato di cui all'art. 416bis c.p..
Connesso a tali motivi sono quelli sub c) e d). Il motivo sub c) non è specifico, in quanto non viene precisato, con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata ( e neanche con riferimento ad atti processuali determinati) i "contrasti” tra le diverse dichiarazioni dei collaboratori e non tiene conto che la sentenza non ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni a suo tempo rese, ma le ha reinterpretate in base agli ulteriori elementi di valutazione acquisiti nel giudizio in esame.
Il motivo sub d) è manifestamente infondato. E' evidente che il ricorrente, essendo stato fatto assumere dall'organizzazione mafiosa, era a conoscenza del suo ruolo e delle ragioni per le quali il CO lo aveva assunto, per cui non vi era certamente bisogno di alcuna specifica motivazione, tanto più che non risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente abbia indicato altro plausibile motivo per il quale il CO avesse deciso di assumerlo nel delicato ruolo di “buttafuori".
Infondato è, altresì, il motivo concernente la violazione L'art. 521 c.p.p..
Al ricorrente era stato contestato (capo M1) di avere in concorso con TI, LE e Di FA, "con visite di persona" una estorsione nei confronti del CO OL, avvalendosi L'implicita minaccia derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa. Egli è stato riconosciuto responsabile del reato di concorso nel reato di estorsione, commesso dalle stesse persone, nei confronti della medesima persona offesa, consumato nello stesso periodo di tempo, con l'ulteriore precisazione, rispetto alla originaria contestazione, di avere ricoperto il ruolo specifico "“di buttafuori" presso il locale. рив 23 Orbene, poiché secondo la giurisprudenza di questa corte, l'immutazione del fatto che ha rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma L'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene (cfr. cass. 10 aprile 1999, 6302, RV. 213459), deve escludersi che nella fattispecie in cui è rimasto identico il fatto tipico e sono cambiate soltanto alcune modalità della realizzazione della condotta ricorra la violazione contestata.
Non sussiste, infine, la violazione L'art. 442 c.p.p. per le ragioni già indicate con riferimento al BU.
15) il IL (per la sua posizione vedi sub 3) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando:
a) la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori per non essere stata indicata la fonte della loro conoscenza in violazione L'art. 195, comma
7, c.p.p. ed in quanto sarebbe stata ritenuta in maniera acritica la attendibilità dei predetti;
non sarebbero state prese in considerazione le dichiarazioni del Lo ES Roberto, che aveva indicato un'altra causale del tentato omicidio perpetrato contro il ricorrente e sarebbe stata illogicamente esclusa la attendibilità delle dichiarazioni di NA IL, NA
CL, TI SA e Di ET Rosario, sul presupposto che i fatti riferiti erano successivi al loro arresto, mentre diverso metro era stato usato perle dichiarazioni di Di IN Roberto che si trovava nella stessa posizione.
b) violazione L'art. 192, comma 3, c.p.p. per non avere tenuto conto dei sentimenti di odio che il ER nutriva nei confronti del ricorrente, che nel 1988 aveva tentato di ucciderlo;
c) la manifesta illogicità della motivazione per non avere correttamente indicato il contenuto delle dichiarazioni del dichiarante GI FE;
d) la erroneità della esclusione L'attenuante di cui all'art. 73, comma 5,
d.p.r. 309/90, tenuto conto lo stesso art. 74 prevede la possibilità della costituzione di una associazione avente come finalità lo spaccio di modiche quantità di sostanza stupefacente;
e) la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche;
f) la violazione L'art. 442 c.p.p. in quanto la corte avrebbe dovuto acquisire di ufficio i verbali L'udienza preliminare dai quali sarebbe risultata la richiesta di rito abbreviato ed in quanto apoditticamente aveva escluso che sulla base delle indagini svolte dal p.m. fosse possibile definire il giudizio.
جسم 24 Il IL ha depositato motivi aggiunti in data 24 ottobre 2002 con i quali illustra ulteriormente le già denunziate violazioni. I motivi di ricorso sono infondati ed al limite della inammissibilità.
La sentenza, infatti, ha preso in considerazione tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, chiarendo, e nella parte generale e nella parte specifica che si riferisce al ricorrente, peraltro condannato soltanto per il delitto di spaccio di sostanza stupefacente, le ragioni per le quali detti collaboratori sono da ritenersi attendibili e le loro dichiarazioni veritiere e riscontrate, le ragioni per cui deve escludersi che le propalazioni siano "de relato"; le ragioni per le quali alcuni dei collaboranti non siano stati in grado di indicare l'attività svolta dal ricorrente.
Rispetto a tale imponente e logicamente motivato quadro probatorio, assumere che la corte non avrebbe tenuto conto di alcuni particolari, ovvero che alcuni collaboratori avrebbero dichiarate circostanze diverse (peraltro, neanche indicate) da quelle ritenute dalla sentenza, ovvero circostanze dichiarate e non considerate) si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali da effettuarsi, peraltro, a seguito di rivisitazione degli atti - in quanto il ricorrente a riferimento a circostanze non risultanti dal testo della sentenza impugnata certamente non consentita in questa sede.
Nessuna violazione di legge o illogicità della motivazione è ravvisabile con riferimento all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90.
La corte, infatti, anche in questo caso, con ampia motivazione ha precisato che manca qualsiasi prova che le cessioni di droga fossero di modesta quantità ed ha aggiunto, per completezza del discorso, con motivazione del tutto logica, che così certamente non poteva essere se il clan MI aveva deciso di uccidere il IL proprio per stroncare tale commercio. Va aggiunto, peraltro, che la "lieve entità del fatto”, di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. citato, è il risultato di una valutazione globale delle modalità e circostanze L'azione, nonché della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, per cui anche da tale punto di vista nessuna violazione di legge è riscontrabile nel caso in esame in cui vi era una molteplicità di cessioni sul mercato di Comiso, tanto da suscitare come si è visto la reazione della cosca MI.
Per il motivo concernente il giudizio abbreviato valgono le osservazioni formulate per il BU con l'ulteriore precisazione che l'assunto secondo il quale il p.m. non aveva ragione di opporsi alla richiesta del rito è del tutto generico.
16) il OI (per la sua posizione vedi sub 13) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando:
a) la violazione L'art. 521 c.p.p. perché sarebbe stato condannato per la partecipazione ad una associazione a delinquere sulla base di fatti successivi al “tempus commissi delicti indicato nella contestazione"; 25 ре b) la violazione L'art. 416bis, 110, comma 3, c.p.p. (la censura è riportata come violazione L'art. 192, comma 3, c.p.p.), in quanto le nuove propalazione dei collaboranti, consisterebbero in "rarefatti comportamenti di favore, che quand'anche veri, appaiono, in realtà privi di quella regolarità idonea ad assumere nell'alveo del reato associativo, chi, pur non essendo associato, si è posto in rapporto organico e duraturo con il consorzio criminale";
c) la violazione L'art. 192, comma 2, c.p.p. risolvendosi le dichiarazioni dei collaboratori "in registrazione di dicerie, prive di quella precisione e concordanza necessarie per formare la prova”. Il ricorso è infondato ed al limite della inammissibilità.
Non sussiste la dedotta violazione L'art. 521 c.p.p.. Al ricorrente è stato, infatti, contestato di avere partecipato quale concorrente esterno L'associazione mafiosa, fino alla data della sentenza di primo grado
(pronunziata il 27 novembre 1999), per cui la corte ben poteva prendere in considerazione, ai fini delle proprie valutazioni, fatti che si riferivano ad un periodo compreso entro detta data. Né la circostanza che alcune delle dichiarazioni dei collaboratori siano state acquisite nel corso del giudizio d'appello spiega alcuna rilevanza in quanto le circostanze riferite si riferivano ad epoca precedente, compresa nella data di contestazione (cfr. pag. 127 e ss. sentenza).
Quanto, poi, al secondo motivo, a parte la sua astrattezza, deve osservarsi che il concorso esterno consiste proprio nel fatto che il coimputato non fornisce un contributo organico alla associazione, ma interviene soltanto in determinate occasioni, contribuendo causalmente alla realizzazione di un determinata finalità associativa, pur in assenza della “affectio societatis". L'ultimo motivo di ricorso, infine, non è specifico in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che i collaboratori hanno deposto su attività particolari compiute dal OI (prendere case in affitto per conto del clan, custodire il “fumo", riscuotere il “pizzo” di qualche estorsione), per cui il ricorrente, allorché contesta la genericità delle propalazioni, avrebbe dovuto indicare puntualmente le ragioni del suo assunto.
17) il NE (per la sua posizione vedi sub 10) ha presentato ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, denunziando: a) la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate nella segheria
ER il 29 giugno 1993. (pag. 77 −79) Il p.m., infatti, non avrebbe provveduto a depositare "i verbali, le registrazioni, le richieste ed i decreti autorizzativi", con la conseguenza che ai sensi del 270, comma 2, c.p.p. i risultati delle registrazioni sarebbero inutilizzabili. pre.
26 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI IO PRESIDENTE
1. Dott. GEMELLI TORQUATO CONSIGLIERE
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO "
3. Dott. GIRONI EMILIO
4. Dott.PEPINO LIVIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CC AN N.
2) LE EN N.
3) DE AS AR N.
4) GL UE N.
5) CC GI N.
N. 6) RE IO
7) LA EN N.
8) AN IN N.
N. 9) DI NO AN
N. 10) DO OR
11) ER OR N.
N. 12) NE BA
245/ 0 3 45 ss. a Mu
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/11/2002
SENTENZA
N. 397 102
REGISTRO GENERALE
N. 017202/2002
ле
IL 15/06/1966
IL 05/11/1970
IL 11/08/1967
IL 09/04/1968
IL 14/12/1964
IL 12/01/1951
IL 30/10/1957
IL 13/07/1967
IL 18/07/1954
IL 20/04/1953
IL 10/08/1965
IL 21/02/1961
ے
ہ b) la omessa rinnovazione del dibattimento concernente una perizia fonica sulla intercettazione ambientale di cui sopra, atteso anche il parere favorevole espresso a suo tempo dal p.m.(pagg. 221-222) c) la violazione L'art. 192 c.p.p.
La corte d'appello, infatti, avrebbe dato credito alle dichiarazioni di
RO, LI, AL, malgrado questi nutrissero profondo odio nei suoi confronti tanto di avere tentato di ucciderlo, senza tenere, peraltro, conto: 1) della sentenza 9 marzo 2001 della V sezione Corte Cassazione che aveva annullato una condanna perché fondata sulle sole dichiarazioni del ER, di cui non era stata valutata l'attendibilità, 2) L'assoluzione del NE dal reato di detenzione e porto di armi, malgrado l'accusa derivasse dagli stessi collaboratori;
3) della esistenza di un alibi, di cui era stata esclusa la fondatezza sulla base delle dichiarazioni del ER e malgrado l'annullamento nel procedimento "de libertate" di un'ordinanza che aveva disatteso le dichiarazioni di alibi rese dai testi OS e AG;
d) della documentazione da lui prodotta concernente l'ora in cui aveva effettuato un trasporto di materiali, coincidente con quella del delitto;
e) l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114
c.p..
f) l'erronea qualificazione del delitto di estorsione, di cui già si è trattato con riferimento alla posizione di MO, in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come minaccia aggravata. g) l'immotivato diniego delle attenuanti generiche in ordine al reato più grave.
I motivi di ricorso sono infondati.
Con riferimento al primo motivo va rilevato che questa corte con sentenza 17 dicembre 1999, n. 790, (RV. 215108) ha affermato il principio che
“deve escludersi che possa dar luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni in processo diverso da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte il mancato deposito, in violazione dell'art.270, comma 2, c.p.p., dei verbali e delle registrazioni, come pure quello dei decreti di autorizzazione (ove si ritenga che anche a tali decreti debba estendersi l'obbligo previsto dalla suddetta disposizione normativa), atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art.271 c.p.p." (conforme. RV.
188105).
Va aggiunto, peraltro, che dalla motivazione della sentenza impugnata e dal ricorso. l'acquisizione dei risultati delle intercettazione ambientali cscguitc presso la segneria ER venne disposta dalla corte d'assise avvalendosi dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., avendo (come risulta dal ricorso UT, che deduce analoga questione) il maggiore Quarto nella sua deposizione fatto riferimento a tale atto e che dalla stessa sentenza, mentre non risulta che sia mai stato fatto riferimento al mancato doposito doi vorbali o dollo
27 مسبح registrazioni da parte del p.m., circostanza che, peraltro, non poteva verificarsi, essendo stata l'acquisizione disposta dalla corte in udienza.
Quanto, poi, ai decreti autorizzativi emessi dal giudice L'altro procedimento, sui quali soltanto, secondo la sentenza impugnata, vertevano i motivi d'appello, va rilevato che fermo il diritto delle parti di controllarne la legittimità, il loro mancato deposito, che è certo nella specie non avvenne, non produce alcuna inutilizzabilità come già si è detto non rientra in alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 271, comma 1, c.p.p., e che, non essendo previsto un preciso termine per il deposito, a tale omissione, in ogni caso, correttamente riparò il pubblico ministero che li depositò nel suo fascicolo, affinché le parti ne prendessero visione e la corte li acquisisse, come avvenne, per controllarne, incidentalmente ai fini del giudizio in esame, la legittimità. Il secondo motivo si risolve in una critica all'apprezzamento dei fatti effettuata dal giudice di merito che, non denunziando alcuna manifesta illogicità del costrutto motivazionale, si risolve in una censura non ammissibile in questa sede.
La corte distrettuale ha, infatti, rigettato la richiesta di rinnovazione della perizia sul presupposto che era stata raggiunta la certezza in ordine alla identità dei partecipanti alla conversazione presso la segheria in quanto il ER (pag. 222) aveva dichiarato che la sera prima L'omicidio aveva discusso con il NE ed il UT L'aiuto che costoro avrebbero dovuto prestare;
pertanto, poiché la perizia di primo grado aveva accertato che a parlare erano stati soltanto tre interlocutori, che uno di costoro veniva chiamato “ET", come il ER, che l'altro veniva chiamato DD, diminutivo di OL, nome con il quale veniva soprannominato abitualmente il NE e che il terzo veniva chiamato
O", all'evidenza diminutivo di CO, non potevano nutrirsi dubbi sulla identità degli interlocutori.
Tale conclusione del tutto logica ed ampiamente motivata non può certamente ritenersi viziata in base alla considerazione (che, peraltro, non corrisponde allo stato attuale della tecnica in materia) che una perizia fonica avrebbe consentito di accertare con "sicurezza scientifica" la voce degli interlocutori, a nulla rilevando che anche il procuratore generale si sia associato alla richiesta.
Va, peraltro, aggiunto che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio d'appello è del tutto eccezionale e può avere luogo soltanto quando il giudice la ritenga “assolutamente necessario", circostanza che per le ragioni esposte la corte distrettuale ha ritenuto non ricorrere.
Analoghe considerazioni valgono per il motivo di cui in c).
Il ricorrente, sotto diversa forma, contesta anche in questo caso le conclusioni cui è prevenuta la corte distrettuale in ordine al movente, L'omicidio, alla attendibilità dei collaboratori, alle loro presunte me 28 divergenze, tutte questioni alle quali la sentenza impugnata ha dato con ampia e logica motivazione esauriente risposta.
Il motivo, quindi, con il quale si ribadiscono le censure già mosse con l'appello, senza peraltro tenere conto delle motivazioni della sentenza impugnata, si risolve in una censura, oltreché non consentita perché di merito, del tutto non specifica in quanto non censura la motivazione del provvedimento impugnato (ma, quella della motivazione della sentenza di primo grado).
Né è illogico, con riferimento alla attendibilità dei collaboratori il ragionamento della corte, in quanto dal solo fatto che si nutrano nei confronti di una determinata persona sentimenti di astio e di risentimento non può dedursi, come regola di esperienza che detta persona affermi il falso, ma può ricavarsi soltanto la regola che le dichiarazioni rese da tali persone vanno esaminate con particolare approfondimento e cautela, come peraltro risulta essere stato fatto nel caso in esame. E' evidente, poi, come del tutto incongruo sia il richiamo alla sentenza di questa corte 9 marzo 2001, n. 538 (di cui il NE nel ricorso riporta la parte che lo interessa) in quanto la sentenza della corte d'assise è stata annullata non per la ritenuta intrinseca inattendibilità del ER, sul quale questa corte non si è espressa, ma perché il giudice di rinvio facesse corretta applicazione dei principi affermati da questa corte in tema di interpretazione L'art. 192, comma 2 e 3, c.p.p., principi, invece, che risultano correttamente applicati nel caso di specie. Il richiamo alle assoluzioni del NE dalle imputazioni di cui ai capi F3 e G3 è del tutto inconferente in quanto lo stesso è stato assolto, non perché i collaboratori non sono stati ritenuti attendibili, ma in quanto gli stessi si riferivano ad episodio diverso da quello in contestazione (pag. 200). In relazione, infine, all'alibi, anche in questo caso, la censura si risolve in una mera ripetizione della tesi sostenuta dalla difesa in tutto il corso del giudizio, che non indica alcuna ragione per la quale la motivazione, che si richiama alle dichiarazioni inequivocabili del ER sulla preordinazione L'alibi, alla genericità ed alla approssimazione delle dichiarazioni dei testimoni sull'orario di arrivo, per concludere sulla compatibilità del trasporto con la sua presenza sul posto dello scambio e L'incendio L'auto, siano manifestamente illogiche ed a nulla vale il rilievo che questa corte con sentenza del 30 gennaio 1998 avrebbe annullato l'ordinanza di custodia cautelare perché non si era tenuto conto L'alibi fornito dal NE, in quanto nel presente giudizio l'alibi, come si è visto, è stato approfonditamente esaminato.
Va aggiunto che il ricorrente non può dolersi che la sua responsabilità sia stata affermata solo sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori [e dei risultati delle intercettazioni] in quanto queste costituiscono prova dei fatti, come qualsiasi altra prova, quando vengono utilizzate nel rispetto dei 7
quil principi di cui agli artt. 192, comma 2 e 3, c.p.p..
29 Non specifici, infine, sono i motivi concernenti l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e le attenuanti generiche, essendo limitati alla mera enunciazione della richiesta senza alcuna indicazione delle ragioni che li sosterrebbero.
18) il UT (per la sua posizione vedi sub 11) ha proposto ricorso per cassazione, con atti distinti per mezzo dei suoi due difensori di fiducia. Con il primo ricorso, il UT denunzia: a) la inutilizzabilità della intercettazione ambientale per mancato deposito ai sensi L'art. 270, comma 1, c.p.p..
Assume che la inutilizzabilità risulta dalla stesso articolo 270, comma 1, per cui sarebbe erroneo il riferimento fatto dalla corte di merito all'art. 271
c.p.p..
b) la manifesta illogicità della motivazione in quanto mentre si ammette che il ricorrente poteva dissociarsi dall'omicidio, non si riconosce, tuttavia, l'efficacia liberatoria di tale dissociazione in quanto il motivo non sarebbe costituito dalla resipiscenza, ma da ragioni di lavoro. Con il ricorso a firma L'altro difensore si denunzia:
a) la inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. delle intercettazioni ambientali;
b) la omessa indicazione nel giudizio di primo grado del titolo in base al quale la documentazione relativa alla intercettazione era stata acquisita;
c) la mancanza di motivazione in ordine alla "indispensabilità" L'acquisizione delle intercettazioni ai fini L'accertamento del reato di omicidio in considerazione che la esistenza del reato già risultava dalle propalazioni dei collaboratori;
d) l'affermazione della responsabilità sulla base di indizi non muniti dei requisiti di serietà, precisione e concordanza atteso che i giudici di merito avrebbero estrapolato dalle intercettazioni ambientali solo alcune frasi, dalle quali, in ogni caso, risulterebbe che il ER aveva dato ordine al
UT di bruciare una autovettura, mentre nulla verrebbe detto in ordine all'omicidio.
Con il primo ricorso si deduce inoltre, la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi F3 e G3 in quanto il ER nulla avrebbe dichiarato in ordine all'unico reato per il quale il UT era stato condannato e l'omessa motivazione in ordine alla circostanza che essendo il ricorrente conosciuto dagli operatori commerciali del mercato, era necessaria una puntuale motivazione in ordine alla dedotta inverosimiglianza e illogicità L'accusa. In relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni presso la segheria ER si richiamano le considerazione già svolte nell'analogo motivo concernente il NE.
Va aggiunto che con riferimento alla insussistenza della indispensabilità L'acquisizione delle intercettazioni, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta con i motivi d'appello, a maggior ragione, se come afferma
جسم 3030 il ricorrente, la stessa venne disposta dal giudice di primo grado con ordinanza dibattimentale priva dei necessari requisiti. Non è dato comprendere, poi per quale ragione e da parte di quale autorità avrebbero dovuto essere dati gli avvisi indicati nel ricorso (avv. Riccotti), quando, proprio per il pieno contraddittorio che si realizza nel dibattimento, tutti gli atti acquisiti erano a disposizione delle parti, che, quindi, potevano prenderne visione in tale sede e formulare le loro eccezioni.
A base della sentenza non sono stati posti elementi indiziari, ma prove costituite dalle risultanze delle intercettazioni e dalle dichiarazioni, ritenute attendibili e riscontrate, dei collaboratori di giustizia. Non vi è stata la dedotta immutazione del fatto.
Il concorso morale nell'omicidio è, infatti, riconducibili alla figura del mandante e L'istigatore, nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente avesse partecipato alla fase attuativa L'omicidio, programmandone le modalità di attuazione, dividendo i compiti tra i correi e preordinando gli alibi. Sulla base di tale accertamento di fatto è da escludersi, inoltre, sia la mancanza di un apporto causalmente idoneo a cagionare l'evento, in quanto senza il contributo del ricorrente alla programmazione L'omicidio, le modalità esecutive avrebbero potuto essere differenti ed, al limite, gli altri correi avrebbero potuto anche decidere di non eseguirlo, sia la esistenza di un recesso attivo che escluderebbe la sua responsabilità. Va rilevato, infatti, che “la desistenza postula che l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia portata a compimento e, cioè prima che egli realizzi compiutamente l'azione tipica della fattispecie incriminatrice, se trattasi di reati cosiddetti a forma vincolata, o che egli impedisca, avendone ancora il dominio, che l'azione sia completamente. realizzata quando il delitto è causalmente orientato o a forma libera. Tale criterio, valido nell'ipotesi di esecuzione monosoggettiva del delitto, non vale peraltro allorché l'imputato che abbandona l'azione criminosa concorra con altri alla commissione del delitto;
in tal caso, infatti, il semplice abbandono o l'interruzione L'azione criminosa, non basta perché si abbia desistenza, occorrendo un "quid pluris". Detto "quid pluris", tuttavia, non consiste nella necessità che il partecipe interrompa l'azione collettiva -come pur ritenuto da una concezione che sfocia in una interpretazione riduttiva del dettato normativo, in contrasto con la lettera dello stesso e la "ratio" L'istituto (che tende a stimolare ed a favorire
l'abbandono o il recesso dall'azione criminosa, da chiunque o comunque intrapresa) - dovendosi invece ritenere che il concorrente, per beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 56, comma terzo, c.p., oltre ad abbandonare l'azione criminosa, debba altresì annullare il contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, ed eliminare le conseguenze della sua azione che fino a quel momento si sono prodotte." (cass.111 marzo 1991,
n. 7513, RV. 187972).
Infine, il motivo sub d) del ricorso Riccotti ed i motivi relativi ai capi F3 e G3 del ricorso RI non sono specifici non indicando il ricorrente le ragioni per le quali le dichiarazioni dei collaboranti e le intercettazioni telefoniche dovrebbero ritenersi “meramente indiziari, privi di valenza probatoria” ed assolutamente inverosimili senza tenere affatto conto della motivazione della sentenza che ha precisato che il UT é raggiunto dalle concordanti chiamate del ER, L'RE e del LI, per cui la circostanza che abbia, comunque, partecipato sta soltanto a significare che ha tenuto una “condotta caratterizzata da scarsa prudenza”.
19) il IA (per la sua posizione vedi sub 2) ricorre per cassazione il IA, deducendo:
a) la violazione L'art. 416bis c.p. e la manifesta illogicità della motivazione perché si la corte si sarebbe limitata a riportare le dichiarazioni dei collaboratori senza precisare - sulla base della giurisprudenza di questa corte- in cosa sarebbe consistito “il contribuito apprezzabile” fornito dal ricorrente alla “realizzazione L'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice";
b) la erronea interpretazione della frase “camminare insieme all'NG che non potrebbe significare in mancanza di massime
,
d'esperienza "accompagnarsi a persone facenti parte di un gruppo dedito ad attività illecite";
c) la mancanza di motivazione delle ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal BA siano state ritenute attendibili;
d) la errata interpretazione L'art. 416bis c.p. in quanto il reperire covi per l'associazione, anche reiteratamente, integra il reato di cui all'art. 418
(fornire vitto e dare rifugio), quando è prestato non per favorire l'organizzazione, ma soltanto uno dei suoi componenti;
e) la violazione L'art. 649 c.p.p.. Il BA, ascoltato in appello, non avrebbe fornito notizie certe sull'attività espletata dal ricorrente dopo l'arresto del De FA, con la conseguenza che, essendo già stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 378 c.p. relativo al favoreggiamento della latitanza del Di FA, non avrebbe potuto essere giudicato nuovamente per lo stesso fatto;
f) la violazione della legge penale. La corte, infatti, non avrebbe potuto ritenere - sia pure riconoscendo la continuazione - la sussistenza del reato di cui all'art. 378 c.p. e quello di cui all'art. 416bis c.p., essendo le due imputazioni inconciliabili tra loro come si evincerebbe dalla lettura L'art. 378 che si applica soltanto al di fuori di concorso nel reato;
g) la erronea negazione delle attenuanti generiche. Non sussisterebbe, : infatti, la “lunga militanza all'interno L'associazione" in quanto questa avrebbe cominciato a divenire operativa soltanto dopo l'arresto del Di
32 pul FA, essendo stato il ricorrente per i fatti commessi prima condannato ex art. 378 c.p..
La sentenza sarebbe, quindi, incorsa nel vizio di cui all'art. 516 e ss. c.p.p..
Peraltro, "non essendosi posto in rapporto organico e duraturo con il consorzio criminale", l'attività da lui espletata prima di divenire partecipe dall'associazione, non avrebbe potuto far ritenere l'esistenza del concorso esterno.
In ogni caso i collaboratori avrebbero riferito "dicerie" e le loro dichiarazioni sarebbero prive di precisione e concordanza con conseguente violazione L'art. 192, comma 3, c.p.p..
I motivi di ricorso sono infondati ed al limite della inammissibilità.
Per quanto concerne la prova della responsabilità del ricorrente la stessa risulta in base alla sentenza impugnata dalle convergenti dichiarazioni
-
del Di FA ET, L'RE e del ER confermate in appello da BA EL.
Le stesse, peraltro, non sono affatto generiche in quanto i dichiaranti precisano che il compito del IA era quello di reperire covi per i latitanti (non soltanto per il Di FA), che partecipava a riunioni alle quali prendevano parte associati di rilevante importanza, che “se la vedeva con
RA PE" [considerato uno dei capi L'associazione, vedi imputazione sub A].
I motivi di ricorso, quindi, che si limitano a contestare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, senza indicare i motivi per i quali l'apparato logico ricostruttivo sarebbe manifestamente illogico si risolvono in censure meramente di fatto inammissibili in questa sede.
Deve, peraltro, precisarsi che il senso della frase "camminare con l'NG indicata dal ricorrente a sostegno della erroneità della valutazione del compendio probatorio, non va dedotto da massime di esperienza, ma dal contesto in cui è stata pronunziata che, come non illogicamente ritenuto dalla sentenza, stava a significare che il IA dipendeva direttamente dall'RA (né rileva che a tale frase possano essere attribuiti in ipotesi altri significati, cfr., cass, sez. unite, 19 giugno 1996, n. 16, RV. 205621).
Non sussiste la dedotta violazione L'art. 649 c.p.p..
Il fatto per il quale il ricorrente è stato condannato comprende, infatti, non soltanto il favoreggiamento prestato nei confronti del Di FA, ma l'attività di ricerca dei covi prestata a favore L'organizzazione, e quella, ancorché non specifica, svolta con l'RA, come dimostrato dalle dichiarazioni dei collaboratori che lo indicano, come si è visto, come associato e partecipante ai raduni mafiosi.
Analogamente il patteggiamento per il reato di cui all'art. 378 c.p. non esclude il concorso con il reato di cui all'art. 416bis c.p., essendo quello di reperire covi per i latitanti una delle attività che facevano capo come associato al IA, che di conseguenza deve rispondere, in concorso
33 дия. formale, dei favoreggiamenti di volta in volta posti in essere ed accertati (cfr., cass. 4 gennaio 2000, n. 15, RV. 215977 e conformi RV. 200806, RV.
175406).
Infine, essendo stata tale attività svolta non in favore di singoli associati, ma L'organizzazione in quanto tale non ricorre la violazione L'art. 418
c.p., bensì quella di cui all'art. 46bis c.p., come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
C-3) E' fondato, nei limiti di seguito precisati il ricorso del RE.
20) Il RE (per la sua posizione vedi sub 1) ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, denunziando: a) la violazione L'art. 649 c.p.p.. La corte d'appello avrebbe dovuto, infatti, assolverlo dal reato di cui all'art. 416bis, comma 2,c.p. contestato nel presente procedimento in quanto per lo stesso fatto era già stato condannato nel processo "Squalo". b) la violazione L'art. 442 c.p.p. in quanto, essendogli stata concessa la riduzione di pena per il rito abbreviato per i reati giudicati con la sentenza in esame, la diminuente del rito avrebbe dovuto essere applicata sull'aumento complessivo ottenuto alla fine del calcolo. Il primo motivo di ricorso è fondato con le seguenti precisazioni. Nel capo di imputazione non è indicata la data di decorrenza del reato associativo. Nel corpo della motivazione, la sentenza dà atto che nel processo "Squalo" il RE è stato condannato per il reato di cui all'art. 416bis c.p., con particolare riferimento ad episodi che riguarderebbero gli anni 1989 1992, ma non precisa in quale data deve collocarsi la
-
cessazione della permanenza.
Sulla base, quindi, di tali elementi non è possibile stabilire se vi sia sovrapposizione delle due imputazioni. La sentenza risolve il dubbio sostenendo che il reato di cui all'art. 416bis, comma 2, c.p. integra un distinto e diverso reato rispetto alla semplice partecipazione ad associazione mafiosa.
Il principio di diritto affermato è corretto, va, tuttavia, rilevato che entrambi le fattispecie tutelano lo stesso bene giuridico e che rispetto alla fattispecie semplice di partecipazione mafiosa quella aggravata si differenzia soltanto per il ruolo ricoperto nell'ambito L'associazione da quel partecipe, in altri termini per una circostanza, fermo rimanendo il nucleo essenziale dello stesso fatto-reato.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 649 c.p.. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio affinché il giudice accerti se vi è sovrapposizione temporale, totale o parziale, tra il reato per il quale il ricorrente è stato condannato nel processo “Squalo" e la imputazione di cui al giudizio in esame, adottando le conseguenti determinazioni. ме 34 Poiché la pena complessivamente inflitta al RE è il risultato della pena determinata per i reati di cui al presente procedimento unificati per continuazione con la pena riportata per il processo "Squalo", la sentenza deve essere anche annullata con riferimento al trattamento sanzionatorio, in quanto una eventuale assoluzione dal reato di cui all'art. 416bis, comma 2,
c.p., o una maggiore o minore durata della permanenza di uno dei due reati contestati, comporterebbe necessariamente il ridimensionamento della pena per il reato associativo e di conseguenza della pena stabilita per la continuazione e per la continuazione con il processo "Squalo". E' infondato, invece, il motivo relativo al calcolo della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. in quanto la riduzione di pena può operare soltanto con riferimento ai reati giudicati con tale rito, non essendovi alcun motivo per concedere una riduzione che, nell'attuale costruzione del giudizio abbreviato, costituisce un premio per la rinuncia al dibattimento, quando tale circostanza non ricorre.
D)Tutti gli imputati ad eccezione del RE debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Gli imputati RE, MO, BA, CA, Di FA, GI, AL, OL, PA, AZ e MI debbono essere, altresì, condannati, non potendosi escludere elementi di colpa nella proposizione della impugnazione, al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene di determinare in euro cinquecento/00 ciascuno.
I ricorrenti, ad eccezione del RE e del MI (per il quale manca la relativa richiesta) debbono, essere condannati in solido al pagamento delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile provincia regionale di
Ragusa, che si liquidano in complessivi euro 10.325,91 di cui euro 325,91 per spese.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RE SA e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di
Catania.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RE, MO, BA,
CA, Di FA, GI, AL, OL, PA, AZ e MI. Rigetta i ricorsi di LE, BU, ER, IL, OI, NE, UT e IA.
Condanna i ricorrenti in solido, tranne il RE, al pagamento delle spese processuali, nonché RE, MO, BA, CA, Di FA, GI, AL, OL, PA, AZ e MI ciascuno al versamento della somma di euro cinquecento/00 alla cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti, tranne RE e MI, al pagamento in solido delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile provincia regionale 35 ре di Ragusa che si liquidano in complessivi euro per spese.
Roma 15 novembre 2002.
Il consigliere estensore
Баль р я
DEPOSITATA
IN CAN
27 FEB 2003
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani
36
10.325,91 di cui lire 325,91
IL PRESIDENTE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 14 pre
18 quul
31 que