Sentenza 16 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, poichè la somma dovuta dallo Stato in base all'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, sono circostanze del tutto irrilevanti la durata del processo e il connesso "strepitus fori". (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva quantificato l'indenizzo, valutando la breve durata della detenzione e la personalità già compromessa del soggetto, senza considerare il discredito sociale patito da quest'ultimo in relazione al clamore suscitato dalla vicenda e alla durata del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2005, n. 14640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14640 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 16/02/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 255
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 33505/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA CE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 25.2.2004 dalla corte di appello di Catanzaro;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 25.2.2004, la corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento di una precedente ordinanza che aveva liquidato euro 5.165, ha determinato in euro 8.000 l'indennizzo dovuto a CE AR per l'ingiusta detenzione patita dal 10.10.1994 al 5.11.1994.
Lo AR era rimasto in carcere durante il periodo suddetto in quanto gravemente indiziato di concorso in omicidio, associazione per delinquere e altri reati;
ma era stato assolto dalla corte di assise d'appello di Catanzaro con sentenza del 13.3.1999, passata in giudicato il 27.9.1999.
2- Il difensore dello AR ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo difetto di motivazione.
Sostiene che l'ordinanza ha motivato in maniera generica e apodittica la determinazione del quantum, senza considerare i danni materiali patiti dallo AR e il discredito sociale subito anche in relazione al clamore suscitato dalla vicenda e alla durata del processo, che si prolungò per cinque anni.
3 - La censura è infondata.
Il giudice di rinvio ha liquidato l'indennizzo dovuto allo AR per l'ingiusta detenzione patita con una motivazione sicuramente adeguata, considerata la natura equitativa della liquidazione. In particolare, il giudice ha valutato la breve durata della detenzione (ventisette giorni), la personalità già compromessa dello AR, gravato da condanne per rapina, lesioni personali e furto, nonché le presumibili conseguenze personali e familiari. Ha anche considerato che mancavano agli atti prove concludenti in ordine a danni materiali subiti per la detenzione.
Il clamore suscitato dalla vicenda è meramente asserito e logicamente non può aver causato un particolare discredito per una personalità già socialmente compromessa. Quanto alla durata del processo e al connesso strepitus fori, si tratta di circostanze del tutto irrilevanti ai fini della riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., essendo questa commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale.
4 - In conclusione il ricorso va respinto.
Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2005