Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ed in particolare in relazione al principio dell'autosufficienza del ricorso, se da un lato questo non può limitarsi ad operare un mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, esso può comunque utilizzare la parte espositiva della sentenza, inserendola per esteso nel testo del ricorso proposto, senza che sia necessario ripetere in forma autonoma tutte le circostanze di causa, purché dal contesto del ricorso emergano con chiarezza i fatti rilevanti in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DEL TESORO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrenti -
contro
DE SA MA, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giacobbe, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 24, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di ES - Sezione Lavoro n. 280/2000 del 7 agosto 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 804/98), notificata in data 30 settembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Giovanni Giacobbe;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per "l'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, il rigetto del quinto e del sesto motivo, assorbiti gli altri".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore - Giudice del Lavoro di ES RI De VO conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità. Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro che impugnavano integralmente la domanda attorca e ne chiedevano il rigetto.
L'adito Giudice del Lavoro - espletata consulenza tecnica medico- legale - rigettava il ricorso, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di ES (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo aver espletato nuova consulenza tecnica, "accoglie(va) l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara(va) che RI De VO possiede il requisito sanitario necessario per il conseguimento del diritto all'assegno-pensione di invalidità fin dalla data di proposizione della domanda amministrativa".
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro propongono ricorso affidato a sei motivi. L'intimata RI De VO resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con i primi due motivi di ricorso i ministeri ricorrenti - denunziando "violazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/71" (primo motivo) e "vizi di motivazione" (secondo motivo) - evidenziano "come il Tribunale di ES abbia motivato solo in apparenza dichiarando di recepire le conclusioni del c.t.u. di secondo grado ... (per cui) il vizio di omessa motivazione appare ancora più rimarchevole laddove si consideri che l'opera prestata dal c.t.u. è equiparabile a quella prestata da un ausiliare del giudice il quale, in piena autonomia di giudizio, può trarre dall'attività svolta dal consulente solo utili elementi al fine di decidere".
Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso i ricorrenti - denunziando "violazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/71" (terzo motivo) e "vizi di motivazione" (quarto motivo) rilevano che "nella sentenza impugnata, tanto in dispositivo quanto in motivazione, il Tribunale fa riferimento a non meglio specificato requisito sanitario per il riconoscimento della 'pensione-assegno' di invalidità" e censurano siffatta decisione "per l'assoluta indeterminatezza essendo ben distinti i presupposti di carattere medicolegale per il riconoscimento della pensione oppure dell'assegno di invalidità".
Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso i Ministeri ricorrenti - denunziando "violazione dell'art. 101 c.p.c. nonché dell'art. 4 della legge n. 260/1958 nonché degli artt. 99 e 100 c.p.c. nonché
dell'art. 24 Cost." (quinto motivo) e "vizi di motivazione" (sesto motivo) - censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale di ES non considerato che "nella fattispecie risultava essere stata evocata in giudizio assieme all'Amministrazione dell'Interno, l'Amministrazione del Tesoro, per cui era da ritenere, contrariamente al 'decisum', che se la declaratoria di accertamento dello stato invalidante poteva, a seguito dell'approvazione del d.P.R. n. 698/94, essere ammissibile nei confronti dell'Amministrazione del Tesoro (avendo acquisito il procedimento volto alla verifica della sussistenza del requisito sanitario autonomo rilievo), non altrettanto poteva dirsi per quanto concerne l'Amministrazione dell'Interno (con conseguente inammissibilità di declaratoria relativa alla sussistenza del requisito sanitario)".
2 - Prima della disamina dei cennati motivi di ricorso deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 3 cod. proc. civ. sollevata dall'intimata con il controricorso e ribadita, con dovizia di argomentazioni, sia con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. che in sede di discussione ex art. 374 cod. proc. civ..
Con tale eccezione viene sostenuto che l'inserimento, "sic et simpliciter" nel contesto del ricorso per cassazione, di copia della sentenza impugnata non assolverebbe al requisito previsto dal citato art. 366 - cioè a quello dell'"esposizione sommaria dei fatti della causa" -, per cui il ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato sarebbe inammissibile.
Riguardo a tale rilievo si ritiene che, contrariamente all'assunto della controricorrente, il ricorso contenga una completa ricostruzione dei fatti processuali, ancorché effettuata negli stessi termini adoperati nella parte relativa allo "svolgimento del processo" della sentenza del Tribunale di ES. Se infatti è indubitabile che il ricorrente non possa limitarsi (in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso) ad operare un mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, è comunque certo che possa utilizzare la parte espositiva di detta sentenza inserita per extenso nel ricorso proposto, senza ripetere in forma autonoma tutte le circostanze di causa, purché dal contesto del ricorso stesso emerga un quadro chiaro dei fatti rilevanti (idest, la prescritta "esposizione sommaria dei fatti di causa") in modo tale da permettere la comprensione delle censure sollevate in sede di legittimità.
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è richiesto che l'esposizione dei fatti della causa costituisca premessa a sè stante dei motivi di impugnazione, in quanto è sufficiente che dallo svolgimento di questi si desuma un quadro chiaro delle circostanze dalle quali tragga origine la controversia (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2796/1994, Cass. n. 497/2000). Ed è proprio quanto si è verificato nel caso che ci occupa, in cui le caratteristiche ed "seriali" del contenzioso (con il conseguente gravoso onere nell'allestimento di idonee difese delle amministrazioni statali da parte dell'Avvocatura erariale) hanno determinato la necessità (solo criticabile per ragioni "di stile", ma certo non censurabile sotto il profilo dell'ammissibilità dell'impugnativa) dell'inserimento nel ricorso del testo completo della sentenza impugnata e non della trascrizione "autonoma" della stessa (o, meglio, della parte dello "svolgimento del processo" in essa contenuto): per cui, conclusivamente, l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
3 - Passando ora alla valutazione dei motivi di ricorso, ragioni preliminari di carattere processuale impongono di esaminare prioritariamente il quinto ed il sesto motivo di ricorso. I cennati motivi - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Infatti - in aderenza a quanto statuito dalle Sezioni Unite - "nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del ministero del Tesoro" (Cass. Sezioni Unite n. 483 SU/ 2000 del 12 luglio 2000; Cass. Sezioni Unite n. 529 SU/ 2000 del 3 agosto 2000). Di conseguenza, in conformità alle cennate statuizioni (ed alle relative motivazioni), del tutto legittimamente il Ministero dell'Interno è stato convenuto in giudizio da RI De VO, sicché l'eccezione specificamente proposta dall'Avvocatura dello Stato di inesistente legittimazione passiva del Ministero dell'Interno - nel giudizio instaurato per ottenere una prestazione assistenziale collegata allo status di invalido civile - non può che essere disattesa.
4 - Il terzo ed il quarto motivo di ricorso - anch'essi da valutare congiuntamente data la loro connessione - appaiono, invece, fondati. Pervero - come esattamente rilevato dai Ministeri ricorrenti - il Tribunale di ES ha del tutto genericamente statuito che la De VO "possiede il requisito sanitario necessario al conseguimento del diritto all'assegno-pensione di pensione di invalidità fin dalla data di proposizione della domanda amministrativa", non distinguendo così i presupposti di carattere medico-legali per il riconoscimento della "pensione" oppure dell'"assegno di invalidità": presupposti erroneamente assimilati tout court nella sentenza impugnata quando, invece, - alla stregua della normativa applicabile in materia - sono nei distinti casi della "pensione" e dell"'assegno di invalidità" diversi essendo richiesta - nel caso di pensione di invalidità - la perdita totale della capacità lavorativa (art. 12 della legge n. 118/1971) e - nel caso di assegno di invalidità - la perdita parziale in misura superiore ai 3/4 della capacità lavorativa (art. 13 della legge n. 118/1971). Comunque - a conferma della fondatezza delle censure proposte dai ricorrenti - si evidenzia il vizio di motivazione che inficia certamente la sentenza impugnata, in quanto il decisum rivela nel suo insieme un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il Tribunale di ES alla formazione di un convincimento caratterizzato, appunto, dall'assoluta genericità dinanzi rilevata. Nè l'uso di un ed. "modulo" predisposto per la decisione di controversie c.d. "seriali" può consentire di pervenire a pronunzie "incerte" per la loro genericità, poiché per essere ammissibile il "modulo" deve essere utilizzato o adottato in maniera che la motivazione risulti aderente alla concretezza del caso deciso con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano - ipotesi questa che, per quanto constatato, sicuramente non si è verificata nella specie -.
L'accoglimento dei cennati motivi non può che comportare l'assorbimento del primo e del secondo motivo di ricorso atteso che il Giudice di rinvio - al quale verrà rimessa la causa - dovrà esaminare e valutare se RI De VO abbia diritto a percepire la pensione di invalidità oppure l'assegno di invalidità in forza della normativa applicabile in materia ed alla stregua delle risultanze istruttorie e, specificamente, delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
5 - In definitiva, in base alle considerazioni svolte, debbono essere rigettati il quinto ed il sesto motivo di ricorso;
vanno, invece, accolti il terzo ed il quarto motivo e dichiarati assorbiti il primo ed il secondo motivo di ricorso.
Di conseguenza, la sentenza del Tribunale di ES deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa ad altro Giudice - che si designa nella Corte di Appello di Catania - per la relativa decisione, anche in merito alle spese giudiziali, alla stregua di quanto statuito al termine del precedente "capo" 4.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso;
rigetta il quinto ed il sesto motivo;
dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa - anche per le spese - alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003