Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9718 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 97 1 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.7800/99 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.22321 " Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese Rel. -Ud. 27.4.2001 " Florindo Minichiello " -Oggetto: " Maura La Terza 1 - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CE NE, difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Mario Candiano del Foro di Bari, sen- za elezione di domicilio in Roma ricorrente
contro
FERROVIE DELLO Stato S.p.A. intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n° 3851 in data 6/24 ottobre 1998 (R.G. 2765/96). Richiesta copia statio IL SOLE 24 OREdal Sig. Por t L. 6000 3 DIRITTI D 5 1.8 LUG. 2001 0 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Mario Candiano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. A Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari, l'attuale ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della s.p.a. Ferrovie dello Stato e di essere stata collocata a riposo, nella vigenza del contratto collettivo 1990/1992, a seguito di domanda per prepensionamento, ai sensi della legge n. 141 del 1990, la quale prevede un aumento di servizio fino a sette anni, valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita. Chiedeva quindi l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione di quest'ultima, computando nella base di calcolo tutti gli aumenti salariali, previsti dal predetto contratto nell'arco del triennio di riferimento ancorché decorrenti da data successiva alla cessazione del rapporto. L'ente convenuto, subentrato all'PA (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato) “ex lege" n. 537 del 1993, opponeva che la buonuscita doveva essere calcolata sulla base dell'ultimo stipendio effettivamente erogato, senza tener conto degli scaglioni di aumenti successivi al collocamento a riposo. Il Pretore adito rigettava la domanda. In sede di gravame proposto dalla soccombente, questa eccepiva la nullità del mandato al difensore della controparte. Il Tribunale di Bari rigettava l'appello, osservando quanto segue. Esclusa l'eccepita necessità della riunione del procedimento ad altri promossi da alcuni litisconsorti nei confronti della medesima società e premesso che l'eccezione di nullità del mandato al difensore era infondata, essendo stato rilasciato da organo munito di rappresentanza sostanziale e processuale, osservava il Tribunale che l'art. 96 del contratto collettivo 1990/1992, laddove prevede che "i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione di esso sono corrisposti integralmente, alle 3 alle scadenze previste, al personale tutto, comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale” si riferisce esclusivamente al trattamento pensionistico a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, e non anche all'indennità di buonuscita, mancando ogni riferimento a quest'ultimo istituto. Tale interpretazione, osservava ancora il Tribunale, trova conforto nell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, richiamata dal terzo comma dell'art. 96 del contratto 1990/1992, il quale ricollega il calcolo dell'indennità di buonuscita all'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, per tale dovendosi intendere quello maturato all'atto della cessazione del rapporto, insensibile pertanto a vicende retributive intervenute e maturate in momenti successivi. Il Tribunale rilevava ancora che l'aumento di servizio, previsto dalla legge n. 141 del 1990, determina un corrispondente incremento del numero degli anni su cui calcolare l'indennità di buonuscita, ma non incide sul principio dell'indifferenza di quest'ultima (ancorata - secondo quanto previsto dall'art. 14 legge n. 829 del 1973 - all'ultimo stipendio effettivamente erogato) rispetto a fatti successivi al momento della cessazione del rapporto, quali gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo. Il giudice del gravame, infine, riteneva non applicabile nel caso di specie l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e, conseguentemente, condannava la lavoratrice soccombente al pagamento delle spese giudiziali. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura. La società Ferrovie dello Stato non si è costituita. Motivi della decisione Con i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e sesto, si denunciano distintamente:
4 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ. (in relazione al criterio della valutazione complessiva delle clausole) nella interpretazione dell'art. 96, punto 3, del contratto collettivo del 1990 dei ferrovieri;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio letterale) nella interpretazione dell'art. 96, punto 4, del citato contratto;
la violazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio logico) nell'interpretazione della medesima clausola;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio storico-sistematico) nonché insufficienza della motivazione nella interpretazione del medesimo art. 96; - la violazione dell'art. 1366 cod. civ. (in relazione al criterio della buona fede) nella interpretazione dell'art. 96, punto 4; - la violazione degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. (in relazione ai criteri letterale, logico e sistematico) nella interpretazione del complesso normativo costituito dagli artt. 38 n. 5 e 96 n. 4 del contratto collettivo. Con il settimo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 829 del 1973, nonché dell'art. 12 delle preleggi, si assume che l'espressione "ultimo stipendio" di cui al citato art. 14 debba essere interpretata, in presenza di aumenti stipendiali a scaglioni, come ultimo stipendio risultante, dopo la cessazione del rapporto, dal calcolo del complesso degli importi di detti aumenti, e non come ultimo stipendio individuato al momento di detta cessazione. Si precisa al riguardo che, d'altra parte, anche il T.U. n. 1092 del 1973, all'art. 40, utilizza l'espressione "ultimno stipendio" con riferimento alla pensione e si è affermata ripetutamente la computabilità di tutti gli aumenti scaglionati. 5 Con l'ottavo motivo, deducendosi violazione dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., si assume che il Tribunale avrebbe dovuto riunire le cause proposte da più lavoratori della medesima società, chiamate e discusse nella stessa udienza, ed inerenti ad una identica questione di diritto, senza per questo ritardare la decisione o aggravare il processo. Con il nono motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., si assume che il Tribunale abbia erroneamente provveduto sulle spese giudiziali, per aver ritenuto la natura retributiva e non previdenziale dell'indennità di buonuscita, senza considerare che questa viene corrisposta su base contributiva e non retributiva e che nel periodo in contestazione essa era erogata non già dal datore di lavoro, ma da un ente diverso (l'PA). Con il decimo motivo, infine, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 75, terzo comma, cod. proc. civ., 2381 e 2384 cod. civ., si denuncia la nullità della costituzione della società Ferrovie dello Stato nel giudizio di merito, in quanto l'amministratore delegato, legale rappresentante, nel nominare il procuratore speciale, conferendogli la rappresentanza processuale in tutti i giudizi nell'ambito dell'area territoriale avrebbe ecceduto dai propri poteri. Infatti, il consiglio di amministrazione, con propria delibera, avrebbe limitato il potere del legale rappresentante di delegare a terzi la rappresentanza solo in relazione a singoli giudizi. I primi sei motivi che possono congiuntamente esaminarsi, stante la loro connessione derivante dalla comune destinazione alla denuncia di vizi logico - giuridici nel procedimento ermeneutico delle clausole contrattuali rilevanti - non sono fondati. Sulla questione che essi propongono la Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello 6 Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale ne rifiuti attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Per quanto concerne, poi, il settimo motivo, si rileva che la Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa 7 emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza dei primi sette motivi di ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Id., 18 aprile 2000, n. 5042; Id., 23 giugno 2000, n. 8558), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti;
sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, atteso il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Considerazioni non dissimili si impongono nell'esame dei successivi motivi di ricorso, ugualmente affidati a ragioni che la Corte ha già ripetutamente disatteso. In merito alle doglianze svolte con l'ottavo motivo di ricorso, la Corte osserva che la mancata riunione di cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, connesse anche soltanto per identità delle questioni, a norma dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., non è deducibile, di per sé, in cassazione, sia perché l'inosservanza della disposizione non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, sia perché la decisione relativa alla riunione implica valutazioni discrezionali relativamente alla prevista esclusione dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi 8 eccessivamente il processo (Cass. 1° settembre 1995, n. 9243; Id., 27 maggio 1995, n. 5754; Id., 18 giugno 1991, n. 6901; Id., 15 giugno 1985, n. 3602; Id., 25 maggio 1982, n. 3207; Id., 16 dicembre 1982, n. 6951). In applicazione di questo principio al caso di specie, è agevole, poi, rilevare che: a) una volta ricondotta ad oggetto di un potere discrezionale del giudice la riunione di più cause ai sensi dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., ne consegue, conformemente a costante giurisprudenza della Corte, che il difetto di espressa e specifica motivazione in ordine al mancato esercizio del potere stesso non è autonomamente censurabile il sede di legittimità (v., fra le tante, Cass. 11 agosto 2000, n. 10640; Id. 18 marzo 2000, n. 3241; Id. 19 gennaio 2000, n. 536; Id. 10 novembre 1998, n. 11334); b) non può fondatamente affermarsi che lo scopo (dell'economia processuale e dell'uniformità della giurisprudenza su casi identici) cui è funzionale la citata norma non possa utilmente perseguirsi attraverso la trattazione nella medesima udienza, davanti allo stesso giudice, di più cause riunibili, in questi termini verificandosi una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico, come ha riconosciuto la Corte con la recente sentenza 13 giugno 2000, n. 8069. Circa la pretesa violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., denunciata con il nono motivo, si rileva che la tesi della natura previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'PA ai ferrovieri, pur originariamente condivisa dalla giurisprudenza, è stata, nella successiva evoluzione di questa, sostanzialmente abbandonata. Invero, si è preso atto (v. in particolare, per la specifica indicazione delle ragioni di siffatta evoluzione Cass. 18 aprile 1998, n. 3977) che nell'attuale quadro normativo, e in particolare a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme dalle quali consegue l'esclusione del computo della indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di 9 buonuscita e dell'indennità premio di servizio, sulla base della natura retributiva di queste ultime e della unitarietà della categoria delle indennità di fine rapporto, deve attribuirsi all'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, sia quando erogata dall'PA, sia quando erogata, dopo la soppressione di quest'ente, direttamente dal datore di lavoro, un carattere preminentemente retributivo e non previdenziale, a prescindere dai soggetti tenuti alla sua corresponsione e dai diversi meccanismi di alimentazione della provvista finanziaria. Quest'orientamento, confermato ancora dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 106 del 1996) e costantemente recepito dalla giurisprudenza ordinaria (cfr., ex multis, Cass. 10 aprile 2000, n. 4535; Id., 19 novembre 1998, n. 11693; Id., 16 maggio 1998, n. 4947; Id., 18 aprile 1998, n. 3977; Id., 27 agosto 1997, n. 8097), è stato anche ribadito dalle Sezioni unite della Corte (cfr., fra le ultime, le sentenze 20 aprile 1998, n. 4018 e 12 aprile 2000, n. 130), sì da potersi ritenere jus receptum, che il Collegio, a sua volta, condivide e fa proprio, desumendone l'erroneità dell'assunto di parte ricorrente circa la soggezione della presente controversia al regime delle spese processuali dettato dal citato art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per le controversie previdenziali. Infine, a confutazione delle doglianze esposte col decimo motivo, si richiama, per tutte, la sentenza n. 4666 del 1998, con la quale le Sezioni unite della Corte hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza, in presenza di 10 rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze>>. Con la medesima sentenza è stato, inoltre sottolineato che l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa>>. Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicché non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Attesa la mancata costituzione dell'intimata, non v'è luogo a condanna della ricorrente al rimborso di spese processuali. 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 aprile 2001 fuse Turcurio IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Вито Batimiele IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 LUG. 2001 oggi, IL KNCELAINERE , T R N O I O C T O C O P J M I A D A I D A , E O G O T R T E T N T S L E I I S R G E I A E D L R L O E D 12