Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 679
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di fatto per lo scioglimento del matrimonio

    Sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.

  • Accolto
    Condizioni concordate tra le parti

    Si ritiene che le condizioni concordate dalle parti, sostanzialmente analoghe a quelle della separazione omologata, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne, con particolare riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto ispirato al principio di bigenitorialità. Si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 679
    Giurisdizione : Trib. Parma
    Numero : 679
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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