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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6017/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE IO DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6017/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
e da nato a [...] il [...], Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in DE (PR), il 20 settembre 2014, che dalla loro unione è nato (il 25 giugno 2015) il figlio , che la loro separazione consensuale era stata dichiarata con sentenza Per_1 di questo Tribunale del 25 luglio 2024 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, essi chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del minore, alla sua collocazione pagina 1 di 2 preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, suo mantenimento, al godimento della casa familiare, alle contribuzioni monetarie concordate nell'interesse di nonché a Parte_1 questioni a queste accessorie).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate confermando la loro volontà di non riconciliarsi e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, sostanzialmente analoghe a quelle della separazione omologata, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto ispirato al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Deve infine prendersi atto anche delle condizioni riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Controparte_1 Parte_1
DE (PR), il 20 settembre 2014, iscritto al Numero 15, Parte 1, Anno 2014 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 2 luglio 2025 e depositato il 31 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
NE IO DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE IO DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6017/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
e da nato a [...] il [...], Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in DE (PR), il 20 settembre 2014, che dalla loro unione è nato (il 25 giugno 2015) il figlio , che la loro separazione consensuale era stata dichiarata con sentenza Per_1 di questo Tribunale del 25 luglio 2024 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, essi chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del minore, alla sua collocazione pagina 1 di 2 preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, suo mantenimento, al godimento della casa familiare, alle contribuzioni monetarie concordate nell'interesse di nonché a Parte_1 questioni a queste accessorie).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate confermando la loro volontà di non riconciliarsi e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, sostanzialmente analoghe a quelle della separazione omologata, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto ispirato al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Deve infine prendersi atto anche delle condizioni riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Controparte_1 Parte_1
DE (PR), il 20 settembre 2014, iscritto al Numero 15, Parte 1, Anno 2014 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 2 luglio 2025 e depositato il 31 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
NE IO DE
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