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Sentenza 22 dicembre 2024
Sentenza 22 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/12/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 994/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per il ricorrente l'avv. ANDREANI ANDREA
per i resistenti l'avv. ALETTA ANDREA e l'avv FEDERICO SPUNTARELLI
Il Giudice, lette le note e le deduzioni decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento. Si Comunichi
Ascoli Piceno, 22.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2024 promossa da: con Sede Sociale e Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Parte_1
Milano rappresentata e difesa dall'Avv.Andrea Andreani
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Damiani n.35, C.F. , , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_2
residente a San Benedetto del Tronto alla via Padre Sigismondo Damiani n.35, Controparte_3
nata a [...] il [...] ivi residente a[...],
C.F. , con gli Avv. Andrea Aletta e Federico Spuntarelli C.F._2
Resistenti
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 20.12.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc, la evocava in giudizio gli odierni resistenti deducendo, Parte_1
in sintesi e per quanto di interesse:
- Che essa ricorrente è creditrice del sig. della somma di € 449.198,09 oltre Controparte_1
interessi ed accessori in virtù del decreto ingiuntivo n.47/2024 reso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, non opposto e, quindi, irrevocabile, basato su plurimi rapporti contrattuali intrattenuti con la ditta di cui lo è fideiussore giusta fideiussione omnibus CP_4 Controparte_1 per € 316.000,00 in data 28/12/2021 e fideiussione specifica del mutuo chirografo 2153104 in data 25/05/2022; pagina 2 di 12 - Che, in data 14/11/2023, lo , proprietario di ½ dell'immobile censito Catasto Controparte_1
Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 8, p.lla 350 sub.3, ha sottoscritto il contratto di mantenimento a rogito Notaio Rep.45.709 Racc.18.651 registrato Persona_1
a S. Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Serie 1T n.3522 con il quale contestualmente:
1) ha ceduto la di lui quota posseduta di 1/2 del diritto di proprietà alla figlia CP_3
a fronte del proprio mantenimento e della propria moglie atto
[...] Controparte_2 trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno in data 16/11/2023 al n.3546 RG. al e al n.7312 RP
- Si è riservato il diritto di abitazione nella quota di ½ del medesimo citato immobile assegnando detto diritto di abitazione, a titolo gratuito, in caso di sua premorienza, a favore della propria moglie sig.ra , atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Controparte_2
Ascoli Piceno in data 16/11/2023 al n.3547 RG. al n.7313 RP;
- Che appare evidente che lo , pienamente consapevole della precarietà finanziaria della CP_1
ditta e dello stato di decozione della stessa e conseguentemente della propria, ha cercato di salvare l'unico immobile privo di pregiudizi ancora di sua proprietà
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa in accoglimento della domanda avanzata e per tutto quanto dedotto e prodotto
– IN VIA PRINCIPALE ricorrendo nel caso di specie i requisiti e le condizioni di cui all'art.2901 cc:
A) disporre la revoca dell'atto “contratto di mantenimento” a rogito Notaio del Persona_1
14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S. Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Serie 1T
n.3522 - con il quale lo ( ) ha ceduto la di lui quota di Controparte_1 C.F._1
1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre
Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat.
A/7, alla figlia (CF: ) a fronte del proprio Controparte_3 C.F._2 mantenimento e della propria moglie, atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
16/11/2023 al n.9546 RG e al n.7312 RP, dichiarandone l'inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti della con ogni conseguente statuizione di legge. Parte_1
- B) disporre la revoca del medesimo 'atto “contratto di mantenimento” a rogito Notaio
[...]
del 14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S.Benedetto del Tronto il Per_1
16/11/2023 Serie 1T n.3522 – anche nella parte nella quale lo Controparte_1
pagina 3 di 12 ( ) si è riservato il diritto di abitazione dell'immobile sito in Comune di C.F._1
San Benedetto del Tronto Via Padre Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto
Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat. A/7, nella quota di ½, assegnandolo, a titolo gratuito, in caso di sua premorienza, a favore della propria moglie sig.ra Controparte_2
(CF: ), atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di C.F._2
Ascoli Piceno- Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 16/11/2023 al n.9547 RG
e al n.7313 RP, dichiarandone l'inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti della Parte_1
con ogni conseguente statuizione di legge .
-IN VIA SUBORDINATA:
C)- Accertare la nullità del “contratto di mantenimento” a rogito Notaio del Persona_1
14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S. Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Serie 1T
n.3522 - con il quale lo ( ) ha ceduto la di lui quota di Controparte_1 C.F._1
1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre
Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat.
A/7 alla figlia (CF: ) a fronte del proprio Controparte_3 C.F._2 mantenimento e della propria moglie, atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
16/11/2023 al n.9546 RG. e al n.7312 RP, e per l'effetto dichiararne e la nullità ed inefficacia con ogni conseguente statuizione;
e
D)- Accertare la nullità del patto successorio contenuto nel medesimo sopra citato contratto a rogito Notaio del 14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S. Persona_1
Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Serie 1T n.3522 anche nella parte in cui lo
[...]
( ) si è riservato il diritto di abitazione dell'immobile sito in CP_1 C.F._1
Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat. A/7 nella quota di ½, assegnandolo, a titolo gratuito, in caso di sua premorienza, a favore della propria moglie sig.ra Controparte_2
(CF: ), atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di C.F._2
Ascoli Piceno - Territorio –Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 16/11/2023 al n.9547 RG
e al n.7313 RP e per l'effetto dichiararne la nullità ed inefficacia con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese di lite”
Si costituivano i resistenti, che nel rappresentare che la società in data 10.01.2024, e CP_4
cioè prima sia della revoca degli affidamenti e del recesso dal conto corrente che della notifica del pagina 4 di 12 decreto ingiuntivo n.47/24, aveva proposto ricorso ex art.40 e 44 co.1 CCII al Tribunale di Fermo per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, chiedevano il rigetto del ricorso in assenza dei presupposti di cui all'art 2901 cc.
Chiedevano, insistendo in tal senso anche nelle note conclusionali, la sospensione del presente giudizio i attesa della decisione del procedimento pendente presso il Tribunale di Fermo, nel quale, si è in attesa di una decisione sull'omologa o meno del piano di ristrutturazione ex art. 64bis CCII.
Il procedimento, rigettata l'istanza di sospensione, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 20.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente si ribadisce che non ricorrono, nel caso in esame, i presupposti per disporre l'invocata sospensione del giudizio, non sussistendo alcuna forma di pregiudizialità tra il presente procedimento e quello iscritto presso il tribunale di Fermo, riguardante peraltro soggetti diversi, con la conseguenza che giammai potrebbe crearsi un contrasto di giudicati, finalità che l'art 295 cpc tende a prevenire.
Ciò posto, giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
-che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
-che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Trattasi di strumento avente finalità cautelare (in tal senso Cass. Sez. 1, sent. 8 aprile 2003, n. 5455), che ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente pagina 5 di 12 l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia richiesta, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Sez. 2, sent. 25 maggio 2001, n. 7127; Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione in parola, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo e di uno soggettivo. Quanto al primo, si deve evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del credito, avendo riguardo anche ad una mera modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass. 19.7.2018, n.
19207). Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni o fraudis), o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cd. consilium fraudis). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in ipotesi quale quella in esame, “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000). Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie (cd. participatio fraudis). Invero, anche in questo caso si distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente - del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la prova della collusione tra il terzo contraente ed il debitore (Cass. 25614/2014). pagina 6 di 12 Tanto premesso, nel caso di specie appare pacifica la sussistenza della ragione di credito vantata dalla banca ricorrente, in quanto ampiamente provata in via documentale e sostanzialmente incontestata.
Il credito in oggetto, infatti, deriva dal decreto ingiuntivo n.47/2024 reso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, non opposto e, quindi, irrevocabile, basato su plurimi rapporti contrattuali intrattenuti dalla banca ricorrente con la ditta di cui lo è fideiussore, giusta fideiussione CP_4 Controparte_1 omnibus per € 316.000,00 in data 28/12/2021 e fideiussione specifica del mutuo chirografo 2153104 in data 25/05/2022.
Innanzitutto, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi, un definitivo accertamento del credito vantato (peraltro ricorrente nel caso in esame, stante la definitività del decreto ingiuntivo in favore della banca) non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria (cfr.
Cassazione Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006). Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria- non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente infondata (cfr. Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018; Cass. 29.1.2016, n.
1658 e Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, Cass. Sez. un., 9440/2004).
Detto credito deve poi pacificamente ritenersi anteriore rispetto all'atto dispositivo di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia relativa, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità che il Tribunale condivide, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. (…)» (Cass., sez. II, n. 22465 del 19/10/2006- Cass civ sez III n. 19012/23)”.
Nel caso specifico, dunque, il momento in cui deve considerarsi sorto il credito è proprio quello del rilascio della fideiussione, (fideiussione omnibus per € 316.000,00 in data 28/12/2021 e fideiussione specifica del mutuo chirografo 2153104 in data 25/05/2022) e che quindi, detto credito sia insorto in epoca anteriore rispetto ai momenti di stipulazione dell'atto di disposizione di cui si discute (contratto a rogito Notaio del 14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651). Persona_1
Ciò posto, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in pagina 7 di 12 relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cc in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).
Orbene, con il contratto di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia, lo ha posto in essere ben due CP_1
disposizioni patrimoniali:
- la costituzione della quota di ½ del diritto di abitazione dell'immobile sito in San Benedetto Del
Tronto, Via padre Sigismondo Damiani n. 35, censito al Fg 8 part 350 sub 3, con successiva cessione a titolo gratuito, dopo la propria morte, alla moglie
- la cessione in favore della figlia , previa riserva a sé e dopo di sè alla moglie Controparte_3
, del diritto di abitazione vitalizio di cui sopra, della proprietà della quota di Controparte_2 un mezzo della proprietà dell'immobile sito in San Benedetto Del Tronto, Via padre
Sigismondo Damiani n. 35, censito al Fg 8 part 350 sub 3 con obbligo per la stessa figlia di prestare al signor ed alla di lui moglie vita natural durante Controparte_1 Controparte_2
ogni necessaria assistenza (assistenza morale, mantenimento ordinario idoneo a consentire un tenore di vita non inferiore a quello attuale, cura ed assistenza).
Orbene, appare evidente che detto atto dispositivo da parte del debitore sia idoneo a poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito della banca ricorrente, essendo evidente la variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore. A tal proposito si deve evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del credito, avendo riguardo anche ad un mera modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass.
19.7.2018, n. 19207).
pagina 8 di 12 Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, n.5972).
Appare, dunque, evidente che lo con detto atto dispositivo abbia reso maggiormente incerta e CP_1
difficoltosa la realizzazione del credito diminuendo in maniera incisiva il proprio patrimonio, trattandosi peraltro, come si evince dalle visure allegate, dell'unico bene immobile di proprietà del disponente e non avendo lo stesso, che in tal senso era onerato, fornito la prova della sussistenza di altri beni o comunque di un patrimonio capiente ed idoneo a garantire il credito per cui si procede, essendo assolutamente irrilevante a tal fine la situazione in cui si trova il debitore principale, in quanto la verifica della capienza patrimoniale, deve compiersi con esclusivo riferimento al patrimonio personale del debitore- disponente, restando quindi irrilevante una estensione di tale verifica alla società . CP_4
Quanto al requisito soggettivo della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio dell'atto dispositivo va innanzitutto rimarcato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n.
2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Ebbene, basti ribadire che l'atto in questione è stato posto in essere in data 14.11.2023, e dunque in data posteriore alla stipula della fideiussione sottoscritta dalla a garanzia delle obbligazioni CP_1
contratte dalla . CP_4
Va poi rammentato che la prova della conoscenza del pregiudizio può essere fornita tramite presunzioni, con apprezzamento devoluto al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 3, ord. nr. 16221/2019).
Ebbene, nel momento in cui veniva posto in essere l'atto di disposizione per cui è causa si ritiene che il resistente fosse pienamente consapevole dell'esposizione debitoria maturata. Rilevano a tal fine plurimi pagina 9 di 12 elementi quali il fatto che l'atto in questione sia stato posto in essere subito prima del deposito del ricorso ex art 40 e 41 CCII e lo tanto a titolo personale, quale fideiussore, sia quale socio della CP_1
società era quindi pienamente consapevole della grave situazione debitoria della stessa. CP_4
Tale contegno depone nel senso della piena consapevolezza, in capo allo , che l'atto dispositivo CP_1
compiuto avrebbe seriamente e concretamente leso le legittime aspettative di soddisfacimento delle pretese creditorie.
Quanto alla prova della partecipatio fraudis della beneficiaria dell'atto dispositivo (dovendosi considerare il trasferimento di proprietà atto a titolo oneroso) è in atti.
A tal riguardo deve precisarsi che per gli atti a titolo oneroso, deve operarsi un distinguo tra atto anteriore o posteriore alla nascita del credito, sicché, nel primo caso, ovvero in quello in disamina è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) sia la partecipazione del terzo nel compimento dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie (partecipatio fraudis).
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', la prova della “participatio fraudis” (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., n. 1286 del
18/01/2019; Cass. n. 5359 del 5/03/2009). Orbene, nel caso in esame, la consapevolezza in capo al terzo ben può ricavarsi da presunzioni semplici, quali lo stretto rapporto di parentela e la convivenza esistente tra lo e la figlia, con la conseguenza che non è plausibile che quest'ultima, CP_1 destinataria dell'atto dispositivo, non fosse a conoscenza della situazione debitoria della società gravante sul padre quale socio e quale fideiussore
Deve, infatti, sottolinearsi che lo stretto rapporto di parentela (padre figlia) e la convivenza addirittura nell'immobile oggetto del contratto costituisce certamente presunzione grave e precisa, rendendo tale vincolo estremamente inverosimile che il terzo (figlia) non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (padre). L'apprezzamento della presunzione e' peraltro devoluto al giudice di merito ed e' incensurabile in sede di legittimità ove congruamente – seppur sinteticamente, come nella specie – motivato (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019 Cass. n. 27546 del 30/12/2014;
Cass. n. 17327 del 17/08/2011).
Per quanto, infine, attiene alla parte dell'atto con il quale il disponente, a titolo gratuito, ha riservato a sé il diritto di abitazione stabilendo che lo stesso passi alla moglie in caso di sua premorienza, deve pagina 10 di 12 solo sottolinearsi che l'azione revocatoria di un atto a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosse conosciuto oltre che dal debitore disponente anche dai terzi beneficiari, trattandosi, come detto, di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso.
Per tutto quanto sopra esposto merita accoglimento l'azione revocatoria.
L'accoglimento della prima domanda rende superfluo l'esame delle ulteriori domande proposte.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse, liquidate come da dispositivo -secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e con riduzione dei valori medi per la fase di trattazione
/istruttoria in considerazione della mancanza di un'attività istruttoria- seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti dell'attrice e si liquidano secondo i valori di cui al DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 994/2024 ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
Accoglie l'azione revocatoria avanzata per le ragioni di cui in parte motiva
E per l'effetto
Dichiara l'inefficacia nei confronti di per le causali di cui in motivazione ed ai sensi Parte_1
e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., dell'atto “contratto di mantenimento” a rogito Notaio
[...]
del 14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S. Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Per_1
Serie 1T n.3522 con il quale lo ( ) ha ceduto la di lui quota di Controparte_1 C.F._1
1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre
Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat. A/7, alla figlia e con il quale lo ( ) si è Controparte_3 Controparte_1 C.F._1 riservato il diritto di abitazione dell'immobile sito in Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre
Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat. A/7, nella quota di ½, assegnandolo, a titolo gratuito, in caso di sua premorienza, a favore della propria moglie sig.ra Controparte_2
Ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente il compimento degli incombenti conseguenti alla presente sentenza.
pagina 11 di 12 Condanna i resistenti in solido, al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 17252,00 per compensi ed in euro 1241,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 22 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per il ricorrente l'avv. ANDREANI ANDREA
per i resistenti l'avv. ALETTA ANDREA e l'avv FEDERICO SPUNTARELLI
Il Giudice, lette le note e le deduzioni decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento. Si Comunichi
Ascoli Piceno, 22.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2024 promossa da: con Sede Sociale e Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Parte_1
Milano rappresentata e difesa dall'Avv.Andrea Andreani
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Damiani n.35, C.F. , , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_2
residente a San Benedetto del Tronto alla via Padre Sigismondo Damiani n.35, Controparte_3
nata a [...] il [...] ivi residente a[...],
C.F. , con gli Avv. Andrea Aletta e Federico Spuntarelli C.F._2
Resistenti
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 20.12.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc, la evocava in giudizio gli odierni resistenti deducendo, Parte_1
in sintesi e per quanto di interesse:
- Che essa ricorrente è creditrice del sig. della somma di € 449.198,09 oltre Controparte_1
interessi ed accessori in virtù del decreto ingiuntivo n.47/2024 reso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, non opposto e, quindi, irrevocabile, basato su plurimi rapporti contrattuali intrattenuti con la ditta di cui lo è fideiussore giusta fideiussione omnibus CP_4 Controparte_1 per € 316.000,00 in data 28/12/2021 e fideiussione specifica del mutuo chirografo 2153104 in data 25/05/2022; pagina 2 di 12 - Che, in data 14/11/2023, lo , proprietario di ½ dell'immobile censito Catasto Controparte_1
Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 8, p.lla 350 sub.3, ha sottoscritto il contratto di mantenimento a rogito Notaio Rep.45.709 Racc.18.651 registrato Persona_1
a S. Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Serie 1T n.3522 con il quale contestualmente:
1) ha ceduto la di lui quota posseduta di 1/2 del diritto di proprietà alla figlia CP_3
a fronte del proprio mantenimento e della propria moglie atto
[...] Controparte_2 trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno in data 16/11/2023 al n.3546 RG. al e al n.7312 RP
- Si è riservato il diritto di abitazione nella quota di ½ del medesimo citato immobile assegnando detto diritto di abitazione, a titolo gratuito, in caso di sua premorienza, a favore della propria moglie sig.ra , atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Controparte_2
Ascoli Piceno in data 16/11/2023 al n.3547 RG. al n.7313 RP;
- Che appare evidente che lo , pienamente consapevole della precarietà finanziaria della CP_1
ditta e dello stato di decozione della stessa e conseguentemente della propria, ha cercato di salvare l'unico immobile privo di pregiudizi ancora di sua proprietà
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa in accoglimento della domanda avanzata e per tutto quanto dedotto e prodotto
– IN VIA PRINCIPALE ricorrendo nel caso di specie i requisiti e le condizioni di cui all'art.2901 cc:
A) disporre la revoca dell'atto “contratto di mantenimento” a rogito Notaio del Persona_1
14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S. Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Serie 1T
n.3522 - con il quale lo ( ) ha ceduto la di lui quota di Controparte_1 C.F._1
1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre
Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat.
A/7, alla figlia (CF: ) a fronte del proprio Controparte_3 C.F._2 mantenimento e della propria moglie, atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
16/11/2023 al n.9546 RG e al n.7312 RP, dichiarandone l'inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti della con ogni conseguente statuizione di legge. Parte_1
- B) disporre la revoca del medesimo 'atto “contratto di mantenimento” a rogito Notaio
[...]
del 14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S.Benedetto del Tronto il Per_1
16/11/2023 Serie 1T n.3522 – anche nella parte nella quale lo Controparte_1
pagina 3 di 12 ( ) si è riservato il diritto di abitazione dell'immobile sito in Comune di C.F._1
San Benedetto del Tronto Via Padre Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto
Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat. A/7, nella quota di ½, assegnandolo, a titolo gratuito, in caso di sua premorienza, a favore della propria moglie sig.ra Controparte_2
(CF: ), atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di C.F._2
Ascoli Piceno- Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 16/11/2023 al n.9547 RG
e al n.7313 RP, dichiarandone l'inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti della Parte_1
con ogni conseguente statuizione di legge .
-IN VIA SUBORDINATA:
C)- Accertare la nullità del “contratto di mantenimento” a rogito Notaio del Persona_1
14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S. Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Serie 1T
n.3522 - con il quale lo ( ) ha ceduto la di lui quota di Controparte_1 C.F._1
1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre
Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat.
A/7 alla figlia (CF: ) a fronte del proprio Controparte_3 C.F._2 mantenimento e della propria moglie, atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
16/11/2023 al n.9546 RG. e al n.7312 RP, e per l'effetto dichiararne e la nullità ed inefficacia con ogni conseguente statuizione;
e
D)- Accertare la nullità del patto successorio contenuto nel medesimo sopra citato contratto a rogito Notaio del 14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S. Persona_1
Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Serie 1T n.3522 anche nella parte in cui lo
[...]
( ) si è riservato il diritto di abitazione dell'immobile sito in CP_1 C.F._1
Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat. A/7 nella quota di ½, assegnandolo, a titolo gratuito, in caso di sua premorienza, a favore della propria moglie sig.ra Controparte_2
(CF: ), atto trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di C.F._2
Ascoli Piceno - Territorio –Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 16/11/2023 al n.9547 RG
e al n.7313 RP e per l'effetto dichiararne la nullità ed inefficacia con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese di lite”
Si costituivano i resistenti, che nel rappresentare che la società in data 10.01.2024, e CP_4
cioè prima sia della revoca degli affidamenti e del recesso dal conto corrente che della notifica del pagina 4 di 12 decreto ingiuntivo n.47/24, aveva proposto ricorso ex art.40 e 44 co.1 CCII al Tribunale di Fermo per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, chiedevano il rigetto del ricorso in assenza dei presupposti di cui all'art 2901 cc.
Chiedevano, insistendo in tal senso anche nelle note conclusionali, la sospensione del presente giudizio i attesa della decisione del procedimento pendente presso il Tribunale di Fermo, nel quale, si è in attesa di una decisione sull'omologa o meno del piano di ristrutturazione ex art. 64bis CCII.
Il procedimento, rigettata l'istanza di sospensione, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 20.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente si ribadisce che non ricorrono, nel caso in esame, i presupposti per disporre l'invocata sospensione del giudizio, non sussistendo alcuna forma di pregiudizialità tra il presente procedimento e quello iscritto presso il tribunale di Fermo, riguardante peraltro soggetti diversi, con la conseguenza che giammai potrebbe crearsi un contrasto di giudicati, finalità che l'art 295 cpc tende a prevenire.
Ciò posto, giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
-che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
-che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Trattasi di strumento avente finalità cautelare (in tal senso Cass. Sez. 1, sent. 8 aprile 2003, n. 5455), che ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente pagina 5 di 12 l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia richiesta, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Sez. 2, sent. 25 maggio 2001, n. 7127; Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione in parola, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo e di uno soggettivo. Quanto al primo, si deve evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del credito, avendo riguardo anche ad una mera modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass. 19.7.2018, n.
19207). Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni o fraudis), o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cd. consilium fraudis). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in ipotesi quale quella in esame, “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000). Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie (cd. participatio fraudis). Invero, anche in questo caso si distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente - del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la prova della collusione tra il terzo contraente ed il debitore (Cass. 25614/2014). pagina 6 di 12 Tanto premesso, nel caso di specie appare pacifica la sussistenza della ragione di credito vantata dalla banca ricorrente, in quanto ampiamente provata in via documentale e sostanzialmente incontestata.
Il credito in oggetto, infatti, deriva dal decreto ingiuntivo n.47/2024 reso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, non opposto e, quindi, irrevocabile, basato su plurimi rapporti contrattuali intrattenuti dalla banca ricorrente con la ditta di cui lo è fideiussore, giusta fideiussione CP_4 Controparte_1 omnibus per € 316.000,00 in data 28/12/2021 e fideiussione specifica del mutuo chirografo 2153104 in data 25/05/2022.
Innanzitutto, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi, un definitivo accertamento del credito vantato (peraltro ricorrente nel caso in esame, stante la definitività del decreto ingiuntivo in favore della banca) non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria (cfr.
Cassazione Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006). Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria- non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente infondata (cfr. Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018; Cass. 29.1.2016, n.
1658 e Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, Cass. Sez. un., 9440/2004).
Detto credito deve poi pacificamente ritenersi anteriore rispetto all'atto dispositivo di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia relativa, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità che il Tribunale condivide, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. (…)» (Cass., sez. II, n. 22465 del 19/10/2006- Cass civ sez III n. 19012/23)”.
Nel caso specifico, dunque, il momento in cui deve considerarsi sorto il credito è proprio quello del rilascio della fideiussione, (fideiussione omnibus per € 316.000,00 in data 28/12/2021 e fideiussione specifica del mutuo chirografo 2153104 in data 25/05/2022) e che quindi, detto credito sia insorto in epoca anteriore rispetto ai momenti di stipulazione dell'atto di disposizione di cui si discute (contratto a rogito Notaio del 14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651). Persona_1
Ciò posto, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in pagina 7 di 12 relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cc in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).
Orbene, con il contratto di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia, lo ha posto in essere ben due CP_1
disposizioni patrimoniali:
- la costituzione della quota di ½ del diritto di abitazione dell'immobile sito in San Benedetto Del
Tronto, Via padre Sigismondo Damiani n. 35, censito al Fg 8 part 350 sub 3, con successiva cessione a titolo gratuito, dopo la propria morte, alla moglie
- la cessione in favore della figlia , previa riserva a sé e dopo di sè alla moglie Controparte_3
, del diritto di abitazione vitalizio di cui sopra, della proprietà della quota di Controparte_2 un mezzo della proprietà dell'immobile sito in San Benedetto Del Tronto, Via padre
Sigismondo Damiani n. 35, censito al Fg 8 part 350 sub 3 con obbligo per la stessa figlia di prestare al signor ed alla di lui moglie vita natural durante Controparte_1 Controparte_2
ogni necessaria assistenza (assistenza morale, mantenimento ordinario idoneo a consentire un tenore di vita non inferiore a quello attuale, cura ed assistenza).
Orbene, appare evidente che detto atto dispositivo da parte del debitore sia idoneo a poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito della banca ricorrente, essendo evidente la variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore. A tal proposito si deve evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del credito, avendo riguardo anche ad un mera modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass.
19.7.2018, n. 19207).
pagina 8 di 12 Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, n.5972).
Appare, dunque, evidente che lo con detto atto dispositivo abbia reso maggiormente incerta e CP_1
difficoltosa la realizzazione del credito diminuendo in maniera incisiva il proprio patrimonio, trattandosi peraltro, come si evince dalle visure allegate, dell'unico bene immobile di proprietà del disponente e non avendo lo stesso, che in tal senso era onerato, fornito la prova della sussistenza di altri beni o comunque di un patrimonio capiente ed idoneo a garantire il credito per cui si procede, essendo assolutamente irrilevante a tal fine la situazione in cui si trova il debitore principale, in quanto la verifica della capienza patrimoniale, deve compiersi con esclusivo riferimento al patrimonio personale del debitore- disponente, restando quindi irrilevante una estensione di tale verifica alla società . CP_4
Quanto al requisito soggettivo della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio dell'atto dispositivo va innanzitutto rimarcato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n.
2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Ebbene, basti ribadire che l'atto in questione è stato posto in essere in data 14.11.2023, e dunque in data posteriore alla stipula della fideiussione sottoscritta dalla a garanzia delle obbligazioni CP_1
contratte dalla . CP_4
Va poi rammentato che la prova della conoscenza del pregiudizio può essere fornita tramite presunzioni, con apprezzamento devoluto al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 3, ord. nr. 16221/2019).
Ebbene, nel momento in cui veniva posto in essere l'atto di disposizione per cui è causa si ritiene che il resistente fosse pienamente consapevole dell'esposizione debitoria maturata. Rilevano a tal fine plurimi pagina 9 di 12 elementi quali il fatto che l'atto in questione sia stato posto in essere subito prima del deposito del ricorso ex art 40 e 41 CCII e lo tanto a titolo personale, quale fideiussore, sia quale socio della CP_1
società era quindi pienamente consapevole della grave situazione debitoria della stessa. CP_4
Tale contegno depone nel senso della piena consapevolezza, in capo allo , che l'atto dispositivo CP_1
compiuto avrebbe seriamente e concretamente leso le legittime aspettative di soddisfacimento delle pretese creditorie.
Quanto alla prova della partecipatio fraudis della beneficiaria dell'atto dispositivo (dovendosi considerare il trasferimento di proprietà atto a titolo oneroso) è in atti.
A tal riguardo deve precisarsi che per gli atti a titolo oneroso, deve operarsi un distinguo tra atto anteriore o posteriore alla nascita del credito, sicché, nel primo caso, ovvero in quello in disamina è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) sia la partecipazione del terzo nel compimento dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie (partecipatio fraudis).
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', la prova della “participatio fraudis” (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., n. 1286 del
18/01/2019; Cass. n. 5359 del 5/03/2009). Orbene, nel caso in esame, la consapevolezza in capo al terzo ben può ricavarsi da presunzioni semplici, quali lo stretto rapporto di parentela e la convivenza esistente tra lo e la figlia, con la conseguenza che non è plausibile che quest'ultima, CP_1 destinataria dell'atto dispositivo, non fosse a conoscenza della situazione debitoria della società gravante sul padre quale socio e quale fideiussore
Deve, infatti, sottolinearsi che lo stretto rapporto di parentela (padre figlia) e la convivenza addirittura nell'immobile oggetto del contratto costituisce certamente presunzione grave e precisa, rendendo tale vincolo estremamente inverosimile che il terzo (figlia) non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (padre). L'apprezzamento della presunzione e' peraltro devoluto al giudice di merito ed e' incensurabile in sede di legittimità ove congruamente – seppur sinteticamente, come nella specie – motivato (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019 Cass. n. 27546 del 30/12/2014;
Cass. n. 17327 del 17/08/2011).
Per quanto, infine, attiene alla parte dell'atto con il quale il disponente, a titolo gratuito, ha riservato a sé il diritto di abitazione stabilendo che lo stesso passi alla moglie in caso di sua premorienza, deve pagina 10 di 12 solo sottolinearsi che l'azione revocatoria di un atto a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosse conosciuto oltre che dal debitore disponente anche dai terzi beneficiari, trattandosi, come detto, di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso.
Per tutto quanto sopra esposto merita accoglimento l'azione revocatoria.
L'accoglimento della prima domanda rende superfluo l'esame delle ulteriori domande proposte.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse, liquidate come da dispositivo -secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e con riduzione dei valori medi per la fase di trattazione
/istruttoria in considerazione della mancanza di un'attività istruttoria- seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti dell'attrice e si liquidano secondo i valori di cui al DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 994/2024 ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
Accoglie l'azione revocatoria avanzata per le ragioni di cui in parte motiva
E per l'effetto
Dichiara l'inefficacia nei confronti di per le causali di cui in motivazione ed ai sensi Parte_1
e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., dell'atto “contratto di mantenimento” a rogito Notaio
[...]
del 14/11/2023 Rep.45.709 Racc.18.651 registrato a S. Benedetto del Tronto il 16/11/2023 Per_1
Serie 1T n.3522 con il quale lo ( ) ha ceduto la di lui quota di Controparte_1 C.F._1
1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre
Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat. A/7, alla figlia e con il quale lo ( ) si è Controparte_3 Controparte_1 C.F._1 riservato il diritto di abitazione dell'immobile sito in Comune di San Benedetto del Tronto Via Padre
Sigismondo Damiani n.35 distinto al NCEU di detto Comune al foglio 8, p.lla 350 sub.3 cat. A/7, nella quota di ½, assegnandolo, a titolo gratuito, in caso di sua premorienza, a favore della propria moglie sig.ra Controparte_2
Ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente il compimento degli incombenti conseguenti alla presente sentenza.
pagina 11 di 12 Condanna i resistenti in solido, al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 17252,00 per compensi ed in euro 1241,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 22 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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