Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12757
CASS
Sentenza 1 settembre 2003

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La permanenza della iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 non comporta, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla stessa legge, la compatibilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma; vige infatti, al di fuori delle speciali ipotesi di cumulo, il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva correttamente escluso che l'inizio di un'attività lavorativa autonoma, non accompagnata dalla percezione della indennità in unica soluzione, comportasse la cancellazione dalle liste di mobilità, ma non aveva considerato la tassatività delle ipotesi di cumulabilità della indennità di mobilità con un reddito di lavoro subordinato o autonomo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12757
    Data del deposito : 1 settembre 2003

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