Sentenza 1 settembre 2003
Massime • 1
La permanenza della iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 non comporta, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla stessa legge, la compatibilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma; vige infatti, al di fuori delle speciali ipotesi di cumulo, il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva correttamente escluso che l'inizio di un'attività lavorativa autonoma, non accompagnata dalla percezione della indennità in unica soluzione, comportasse la cancellazione dalle liste di mobilità, ma non aveva considerato la tassatività delle ipotesi di cumulabilità della indennità di mobilità con un reddito di lavoro subordinato o autonomo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12757 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VE AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA DETTORI MASALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE TURSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 206/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 26/05/01 r.g.n. 718/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 aprile/26 maggio 2001 la Corte di Appello di Brescia confermava, rigettando l'appello dell'INPS, la decisione con la quale il Tribunale della stessa città aveva dichiarato il diritto di IO EN a mantenere l'iscrizione nelle liste di mobilità e a trattenere l'indennità percepita, nonostante avesse omesso di comunicare all'Istituto previdenziale lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, quale amministratore di società a responsabilità limitata.
I giudici di secondo grado ritenevano che l'art. 9 della legge n. 223 del 1991 non fosse suscettibile di interpretazione estensiva: la decadenza prevista nel comma 1 conseguiva solo ad ipotesi analiticamente descritte, fra le quali non rientra quella della omessa comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa autonoma.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. IO EN resiste con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la difesa dell'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 12, e dell'art. 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223; dell'art. 77 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli artt. 52 e segg. del regolamento approvato con R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270; nonché vizio di motivazione.
Rileva che l'art. 7 della legge n. 223 del 1991 rinvia, per l'indennità di mobilità, alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, in quanto compatibile. Lo stato di bisogno tutelato è lo stesso per entrambe le prestazioni, sicché devono trovare applicazione i principi fissati nell'art. 77 del R.D.L. n. 1827 del 1935 e negli artt. 52 e segg. del regolamento approvato con R.D. n. 2270 del 1924, che sanciscono la cessazione del godimento dell'indennità nel caso in cui l'assicurato abbia trovato una nuova occupazione, sia subordinata che autonoma, prescindendosi, in questo secondo caso, dal conseguimento di un vantaggioso risultato economico.
Deduce che tali regole generali sono sostanzialmente recepite nelle previsioni del sesto comma dell'art. 9 della legge n. 223/91. Lo stesso nono comma dell'art. 9, nel prevedere la possibilità, per i lavoratori già occupati in aree del mezzogiorno o in aree ad elevato tasso di occupazione, di cumulare l'indennità di mobilità con il ricavato di lavoro subordinato o autonomo, nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rafforzerebbe la interpretazione sopra illustrata. Il ricorrente censura, quindi, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la compatibilità della percezione dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma. Il ricorso è, nei limiti di seguito precisati, fondato. Gli articoli 7, 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 disciplinano l'istituto della indennità di mobilità, spettante, in presenza di determinati requisiti, ai lavoratori collocati in mobilità, come tali iscritti nelle apposite liste di cui all'art.
6. L'art. 7 dispone, al dodicesimo comma, che l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione volontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. La disposizione si spiega agevolmente con la considerazione che l'indennità di mobilità ha in buona parte sostituito quei trattamenti speciali di disoccupazione, più sostanziosi, già previsti per l'ipotesi di disoccupazione titolata, qualificata, cioè, dall'evento che l'ha determinata (un fatto inerente l'impresa o l'attività produttiva in genere).
L'art. 8, sesto comma, dispone che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro svolte i trattamenti e le indennità sono sospesi (comma sette).
L'art. 9 della legge regola poi la cancellazione dalla lista di mobilità.
Il primo comma prevede cinque ipotesi di cancellazione (a, b, c, d e d bis, 1 quest'ultima lettera aggiunta dall'art. 2 del d.l. n. 299 del 1994, conv. nella legge n. 451 del 1994). Si tratta di cancellazioni adottate come sanzione nei confronti di lavoratori che tengono comportamenti ritenuti non adeguati ed irrispettosi delle finalità della legge: rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione autorizzato dalla regione, rifiutino l'offerta di un lavoro professionalmente equivalente, non accettino di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilità, non abbiano dato comunicazione, entro cinque giorni dall'assunzione, del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, sesto comma, non rispondano, senza un giustificato motivo, alle convocazioni dei competenti uffici ai fini di adempimenti connessi alla riqualificazione o alla rioccupazione. Il sesto comma dell'art. 9 dispone, poi, altre tre ipotesi di cancellazione dalle liste di mobilità, ipotesi che non presentano carattere sanzionatorio ma sono collegate a determinate evenienze: a) assunzione del lavoratore con contratto a tempo pieno e indeterminato;
b) corresponsione dell'indennità di mobilità in unica soluzione, a seguito di domanda del lavoratore che si sia avvalso di tale facoltà per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5; c) scadenza del periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità. Il comma 5 dell'art. 9 dispone che, qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi. Il comma 9 dell'art. 9 dispone, infine, che i lavoratori di cui all'art. 7, comma sei - lavoratori che, in determinate aree svantaggiate e in possesso di determinati requisiti di età e contribuzione, abbiano ottenuto il prolungamento della indennità di mobilità fino al pensionamento - hanno facoltà di cumulare l'indennità di mobilità con il reddito proveniente dall'attività di lavoro subordinato od autonomo svolta, nei limiti della retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutata secondo gli indici Istat.
Dall'esame delle norme ora compiuto emergono con chiarezza due elementi.
In primo luogo risulta evidente che le stesse si sono occupate di regolare la iscrizione e la cancellazione dalle liste di mobilità, in quest'ultimo caso diversificando cancellazioni per così dire sanzionatorie (art. 9, primo comma) e cancellazioni ed. fisiologiche (art. 9, sesto comma).
Gli articoli in questione non si sono, invece, occupati della questione della compatibilità della indennità con lo svolgimento di altre attività (e della cumulabilità della indennità con i redditi provenienti da questa attività), se non in determinati casi (esattamente tre): a) per stabilire la sospensione della indennità per le giornate di lavoro svolte dai lavoratori assunti a tempo parziale o a tempo determinato (comma 7 dell'art. 8); b) per stabilire la corresponsione di un assegno integrativo mensile, per un periodo complessivo massimo di dodici mesi, per i lavoratori che abbiano accettato un lavoro inquadrato in un livello retributivo inferiore (comma 5 dell'art. 9); c) per stabilire il diritto, per i lavoratori di cui all'art. 7, comma sei, che svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo, di cumulare l'indennità di mobilità con il reddito derivante da tali attività, entro il limite della retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (art. 9, comma 9).
In secondo luogo, emerge, dalle riportate disposizioni, che la permanente iscrizione nelle liste non si lega, necessariamente, al diritto a percepire l'indennità di mobilità.
Ciò si spiega, come è stato evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 6679 del 15 maggio 2001, con il fatto che l'iscrizione nelle liste di mobilità ha funzioni ulteriori rispetto alla semplice identificazione degli aventi diritto all'indennità. Nella stessa lista, infatti, possono iscriversi i lavoratori posti in mobilità da imprese anche con meno di quindici dipendenti, che abbiano licenziato per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, e tutti i lavoratori licenziati per riduzione di personale per i quali non è prevista indennità di mobilità (art. 4, primo comma, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; art. 4, comma 17, d.l. 1 ottobre 1996, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608), nonché i lavoratori licenziati da imprese del trasporto marittimo in crisi (art. 6, comma sedici, del d.l. n. 148 del 1993 cit., che esclude l'applicabilità dell'art. 7 dello stesso d.l.). L'iscrizione nelle liste ha, oltre alla funzione di individuare, permanendo lo stato di disoccupato, gli aventi diritto alla indennità di mobilità, anche quello di incentivare la rioccupazione (prevedendo benefici in favore delle imprese che assumano gli iscritti: art. 8 del d.l. n. 148 del 1993 cit.; garantendo il diritto di precedenza nella riassunzione presso il medesimo datore di lavoro entro un anno: art. 8 cit. e 15 legge n. 264 del 1949). Ne consegue che la disciplina della compatibilità e cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata od autonoma, al di fuori delle limitate ipotesi sopra evidenziate, deve essere ricercata in altre norme. Soccorre, a questo punto, la espressa previsione dell'art. 7, comma 12: "L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88". I principi fissati in linea generale dall'art. 77 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (sul "controllo della disoccupazione") e, in dettaglio, dagli artt. 52 e segg. del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, sanciscono la cessazione del godimento della indennità nel caso in cui l'assicurato abbia trovato una nuova occupazione, o la sospensione della stessa in caso di svolgimento di lavori precari che non superino una determinata durata.
Lo svolgimento di una attività lavorativa autonoma fa cessare lo stato di disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto alla indennità di disoccupazione quanto del diritto alla indennità di mobilità, anche se, in questo secondo caso, non viene meno il diritto del lavoratore a restare iscritto nelle liste di mobilità per il periodo in cui, ove fosse restato inoccupato, avrebbe avuto diritto a percepire la indennità.
L'unica ipotesi in cui lo svolgimento di un'attività autonoma comporta la cancellazione dalle liste è quella in cui il lavoratore si sia avvalso della facoltà di percepire in unica soluzione l'indennità di mobilità (art. 7, comma 5, ed art. 9, comma 6, lettera b).
La sentenza impugnata ha correttamente escluso che l'inizio di una attività lavorativa autonoma, non accompagnata dalla percezione della indennità in unica soluzione, comporti la cancellazione dalle liste di mobilità, attesa la tassatività delle ipotesi che prevedono tale cancellazione, ma ha errato nel non rilevare che altrettanto tassative sono le ipotesi di cumulabilità della indennità di mobilità con la percezione di un reddito di lavoro subordinato o autonomo (cfr. la già citata Cass. n. 6679 del 2001). Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di secondo grado, che si indica nella Corte di Appello di Milano. Il giudice di rinvio, al quale si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto: "la permanenza della iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 non comporta, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla stessa legge, la compatibilita della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata od autonoma;
vige, al di fuori delle speciali ipotesi di cumulo, il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria".
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2003