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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3274 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione all'udienza del 02.10.2024, promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Russo e Nicola Marseglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Rieti alla via Largo Florenzo Spadoni n° 7 nonché presso lo studio sito in
Manduria (TA) alla via Schiavoni Carissimo n°37, come da mandato conferito in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Luca Mancini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in
Taranto alla via Venezia n. 204 scala B, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 02.10.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate l'08.11.2024
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2023, premesso di aver contratto in data Parte_1
21.03.1994 matrimonio concordatario con , esponeva che in costanza di matrimonio CP_1
erano nati due figli , (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] [...]); che il Per_1 Per_2
Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2549/2018 emessa il 15.10.2018, depositata il 17.10.2018, aveva pronunciato la loro separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione.
In sede di separazione giudiziale i figli, allora entrambi minorenni, venivano affidati in via condivisa ai genitori e collocati presso la madre , cui era assegnata in godimento la casa coniugale, con l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli e , versando la Per_1 Per_2
somma di euro 500,00 complessivi , in ragione di euro 250,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici Istat.
Successivamente, proponeva ricorso ex art. 710 c.p.c. chiedendo la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione giudiziale (proc. n. 5529/2018 R.G. ) e in data 16.07.2020 il Tribunale di Taranto con decreto n. 9724/2020 autorizzava il trasferimento definitivo della stessa e dei figli e da Taranto in Cittaducale(Rieti) presso l'abitazione sita alla via CP_2 Persona_3
Ermenegildo Gioia n.8 , regolamentando il diritto di intrattenimento e visita del padre con i minori.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con , con sentenza parziale sullo status e con prosecuzione del CP_1 giudizio per l'istruttoria in ordine alla richiesta di modifica della misura dell'assegno di mantenimento versato dal a titolo di contributo al mantenimento dei figli , nulla chiedendo a titolo di assegno CP_1
divorzile per sé. Non articolava tuttavia nel ricorso richieste istruttorie, come previsto dal rito
Cartabia, né depositata le memorie ex art. 473 bis.17.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione personale.
All'udienza di comparizione del 05.12.2023 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 14.01.2024 emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione giudiziale pronunciata tra le parti con sentenza di questo Tribunale n.2549/2018 pubblicata il 17.10.2018 .
All'udienza del 12.06.2024 , a seguito di istanza della ricorrente di modifica dell'ordinanza del
14.01.2024 , il Giudice modificava i provvedimenti provvisori nella parte riguardante l'assegnazione
2 della casa coniugale sita in Taranto alla sig.ra in quanto già esclusa con decreto di Parte_1
questo Tribunale n. 9724/2020 e non confermava i provvedimenti della separazione nella parte riguardante gli assegni familiari , alla luce della nuova disciplina dell'assegno unico in forza della quale lo stesso , salvo il caso di affido esclusivo o di diverso accordo tra i genitori spetti ai medesimi nella misura del 50%. Rigettava inoltre la richiesta della ricorrente di rimessione in termini per formulare le richieste di prova essendo maturate le preclusioni di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c..
Confermava l'udienza del 02.10.2024 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 02.10.2024 , precisate le conclusioni dalle parti , il Giudice Delegato riservava di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale , pronunciata con sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 15.10.2018., prodotta in atti.
Quanto ai figli , , di anni ventuno, e , di anni sedici, deve evidenziarsi che allo Per_1 Per_2
stato attuale avendo il primo raggiunto la maggiore età, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario, mentre per la seconda deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, la collocazione presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto liberamente concordato con la minore o tra le parti e tanto in ragione dell'età della ragazza , degli impegni scolastici di quest'ultima e di quelli lavorativi del padre, nonché in ragione della distanza tra il luogo di residenza del medesimo e della minore , trasferitasi da Taranto in Cittaducale(Rieti) con la madre e il fratello , a seguito di autorizzazione del Tribunale di Taranto del 16.07.2020 .
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli dalla documentazione prodotta si evince che ricorrente , collocata in pensione anticipatamente già dal 07.06.2017 a causa della propria inabilità fisica al lavoro, e quindi prima della sentenza di separazione (come già evidenziato con ordinanza del 14.01.2024) , presenta una situazione reddituale meno florida rispetto a quella del
, il quale risulta ancora in servizio presso la Polizia di Stato e percepisce un reddito di CP_1
lavoro dipendente di circa 43.000, 00 euro annui ( cfr cu 2020 nonchè mod. 730/2021 e 730/2022 della da cui risulta la percezione di un reddito di circa 12.800,00 euro annui e Parte_1
3 documentazione reddituale del Capasa : cu 2023 che registra un reddito di lavoro dipendente di euro 43.836,16 ; cu 2022, da cui risulta un reddito di lavoro dipendente di euro 39.844,58 e cu
2021, da cui risulta un reddito di lavoro dipendente di euro 40.912,65 ) .
Considerate tale emergenze, nonché il dato di comune esperienza dell'aumento delle esigenze di vita dei ragazzi con il progredire dell'età , rispetto a quelle che avevano al tempo della separazione appare equo stabilirsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il CP_1 versamento alla dell'importo di euro 600,00 complessivi (in ragione di euro 300,00 Parte_1
ciascuno) il giorno 5 di ogni mese a far data dalla presente pronuncia ( considerata la mancata formulazione di richieste istruttorie nel ricorso sul punto) , oltre al 50% delle spese straordinarie.
L' assegno unico dovrà ripartirsi tra le parti al 50% come per legge.
Quanto alle ulteriori domande proposte reciprocamente dalle parti e concernenti il riconoscimento degli arretrati a titolo di adeguamenti ISTAT dell'assegno previsto per il mantenimento dei figli
– formulata dalla ricorrente - nonché degli arretrati a titolo di assegno unico non goduto – formulata dal resistente, ritiene il Tribunale che siano inammissibili dovendo trovare riconoscimento in apposito giudizio, da instaurarsi con rito diverso da quello applicabile al presente giudizio.
Infatti trattasi di domande che pur riguardando le stesse parti, sono parzialmente connesse per
"causa petendi" e non riconducibili alla previsione di cui all' art. 33 c.p.c. laddove il successivo art. 40 c.p.c., consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ( art. 31,32,34,35, e
36 c.p.c.) che non ricorre nel caso di specie ( Cassazione n.18870 dell'8.9.2014).
La natura e l'esito del giudizio consente di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1
confronti di , così dispone: CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senigallia (AN), il 21.03.1994 da , nata a [...] il Parte_1
14.11.1968 e , nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli CP_1 atti dello stato civile del Comune di Senigallia (AN) dell'anno 1994 al n.12, Parte II, Serie C;
4 - ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- affida la minore nata a Rieti [...], ad [...] i genitori, con Persona_3
collocazione presso la madre;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore sia rimesso Per_2 all'accordo diretto tra le parti o tra il padre e la ragazza;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente in quanto già esclusa con provvedimento di questo Tribunale emesso nel giudizio di modifica ex art. 710 ( Decreto
n. 9724/2020), confermandosi quanto statuito con ordinanza del 12.06.2024 ;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600,00 , in ragione di euro
300,00 ciascuno ( oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), il giorno 5 di ogni mese a far data dal presente provvedimento , oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- Dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti, per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 09.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3274 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione all'udienza del 02.10.2024, promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Russo e Nicola Marseglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Rieti alla via Largo Florenzo Spadoni n° 7 nonché presso lo studio sito in
Manduria (TA) alla via Schiavoni Carissimo n°37, come da mandato conferito in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Luca Mancini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in
Taranto alla via Venezia n. 204 scala B, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 02.10.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate l'08.11.2024
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2023, premesso di aver contratto in data Parte_1
21.03.1994 matrimonio concordatario con , esponeva che in costanza di matrimonio CP_1
erano nati due figli , (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] [...]); che il Per_1 Per_2
Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2549/2018 emessa il 15.10.2018, depositata il 17.10.2018, aveva pronunciato la loro separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione.
In sede di separazione giudiziale i figli, allora entrambi minorenni, venivano affidati in via condivisa ai genitori e collocati presso la madre , cui era assegnata in godimento la casa coniugale, con l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli e , versando la Per_1 Per_2
somma di euro 500,00 complessivi , in ragione di euro 250,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici Istat.
Successivamente, proponeva ricorso ex art. 710 c.p.c. chiedendo la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione giudiziale (proc. n. 5529/2018 R.G. ) e in data 16.07.2020 il Tribunale di Taranto con decreto n. 9724/2020 autorizzava il trasferimento definitivo della stessa e dei figli e da Taranto in Cittaducale(Rieti) presso l'abitazione sita alla via CP_2 Persona_3
Ermenegildo Gioia n.8 , regolamentando il diritto di intrattenimento e visita del padre con i minori.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con , con sentenza parziale sullo status e con prosecuzione del CP_1 giudizio per l'istruttoria in ordine alla richiesta di modifica della misura dell'assegno di mantenimento versato dal a titolo di contributo al mantenimento dei figli , nulla chiedendo a titolo di assegno CP_1
divorzile per sé. Non articolava tuttavia nel ricorso richieste istruttorie, come previsto dal rito
Cartabia, né depositata le memorie ex art. 473 bis.17.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione personale.
All'udienza di comparizione del 05.12.2023 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 14.01.2024 emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione giudiziale pronunciata tra le parti con sentenza di questo Tribunale n.2549/2018 pubblicata il 17.10.2018 .
All'udienza del 12.06.2024 , a seguito di istanza della ricorrente di modifica dell'ordinanza del
14.01.2024 , il Giudice modificava i provvedimenti provvisori nella parte riguardante l'assegnazione
2 della casa coniugale sita in Taranto alla sig.ra in quanto già esclusa con decreto di Parte_1
questo Tribunale n. 9724/2020 e non confermava i provvedimenti della separazione nella parte riguardante gli assegni familiari , alla luce della nuova disciplina dell'assegno unico in forza della quale lo stesso , salvo il caso di affido esclusivo o di diverso accordo tra i genitori spetti ai medesimi nella misura del 50%. Rigettava inoltre la richiesta della ricorrente di rimessione in termini per formulare le richieste di prova essendo maturate le preclusioni di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c..
Confermava l'udienza del 02.10.2024 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 02.10.2024 , precisate le conclusioni dalle parti , il Giudice Delegato riservava di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale , pronunciata con sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 15.10.2018., prodotta in atti.
Quanto ai figli , , di anni ventuno, e , di anni sedici, deve evidenziarsi che allo Per_1 Per_2
stato attuale avendo il primo raggiunto la maggiore età, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario, mentre per la seconda deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, la collocazione presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto liberamente concordato con la minore o tra le parti e tanto in ragione dell'età della ragazza , degli impegni scolastici di quest'ultima e di quelli lavorativi del padre, nonché in ragione della distanza tra il luogo di residenza del medesimo e della minore , trasferitasi da Taranto in Cittaducale(Rieti) con la madre e il fratello , a seguito di autorizzazione del Tribunale di Taranto del 16.07.2020 .
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli dalla documentazione prodotta si evince che ricorrente , collocata in pensione anticipatamente già dal 07.06.2017 a causa della propria inabilità fisica al lavoro, e quindi prima della sentenza di separazione (come già evidenziato con ordinanza del 14.01.2024) , presenta una situazione reddituale meno florida rispetto a quella del
, il quale risulta ancora in servizio presso la Polizia di Stato e percepisce un reddito di CP_1
lavoro dipendente di circa 43.000, 00 euro annui ( cfr cu 2020 nonchè mod. 730/2021 e 730/2022 della da cui risulta la percezione di un reddito di circa 12.800,00 euro annui e Parte_1
3 documentazione reddituale del Capasa : cu 2023 che registra un reddito di lavoro dipendente di euro 43.836,16 ; cu 2022, da cui risulta un reddito di lavoro dipendente di euro 39.844,58 e cu
2021, da cui risulta un reddito di lavoro dipendente di euro 40.912,65 ) .
Considerate tale emergenze, nonché il dato di comune esperienza dell'aumento delle esigenze di vita dei ragazzi con il progredire dell'età , rispetto a quelle che avevano al tempo della separazione appare equo stabilirsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il CP_1 versamento alla dell'importo di euro 600,00 complessivi (in ragione di euro 300,00 Parte_1
ciascuno) il giorno 5 di ogni mese a far data dalla presente pronuncia ( considerata la mancata formulazione di richieste istruttorie nel ricorso sul punto) , oltre al 50% delle spese straordinarie.
L' assegno unico dovrà ripartirsi tra le parti al 50% come per legge.
Quanto alle ulteriori domande proposte reciprocamente dalle parti e concernenti il riconoscimento degli arretrati a titolo di adeguamenti ISTAT dell'assegno previsto per il mantenimento dei figli
– formulata dalla ricorrente - nonché degli arretrati a titolo di assegno unico non goduto – formulata dal resistente, ritiene il Tribunale che siano inammissibili dovendo trovare riconoscimento in apposito giudizio, da instaurarsi con rito diverso da quello applicabile al presente giudizio.
Infatti trattasi di domande che pur riguardando le stesse parti, sono parzialmente connesse per
"causa petendi" e non riconducibili alla previsione di cui all' art. 33 c.p.c. laddove il successivo art. 40 c.p.c., consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ( art. 31,32,34,35, e
36 c.p.c.) che non ricorre nel caso di specie ( Cassazione n.18870 dell'8.9.2014).
La natura e l'esito del giudizio consente di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1
confronti di , così dispone: CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senigallia (AN), il 21.03.1994 da , nata a [...] il Parte_1
14.11.1968 e , nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli CP_1 atti dello stato civile del Comune di Senigallia (AN) dell'anno 1994 al n.12, Parte II, Serie C;
4 - ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- affida la minore nata a Rieti [...], ad [...] i genitori, con Persona_3
collocazione presso la madre;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore sia rimesso Per_2 all'accordo diretto tra le parti o tra il padre e la ragazza;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente in quanto già esclusa con provvedimento di questo Tribunale emesso nel giudizio di modifica ex art. 710 ( Decreto
n. 9724/2020), confermandosi quanto statuito con ordinanza del 12.06.2024 ;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600,00 , in ragione di euro
300,00 ciascuno ( oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), il giorno 5 di ogni mese a far data dal presente provvedimento , oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- Dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti, per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 09.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
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