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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
N. 397/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Lagonegro, 07/05/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 397 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
P.I. ), con sede a Roma alla via Lucrezia Parte_1 P.IVA_1
Romana n. 41/47, in persona del direttore generale e procuratore speciale dott. Parte_2
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Antonio Donvito, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Paolo Andreani n.4
ATTRICE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Lauro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria (Na) alla via Salvator Rosa n. 6
CONVENUTO
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la citava innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per l'udienza del 23.07.2019, ed esponeva che CP_1 quest'ultimo, aveva stipulato in data 17.05.2012 contratto di finanziamento personale per la somma di euro 20.091,55, comprensiva di euro 1.776,55 per spese relative alla polizza assicurativa ed euro 315,00 per spese di commissioni di istruttoria, da restituire in 100 rate mensili pari a euro 292,00 ciascuna con decorrenza dal 15.06.2012, Tan al 9,54% e TAEG al 10,62%; che il aveva successivamente proposto, innanzi all'Arbitro Bancario CP_1
Finanziario – Collegio di Napoli, domanda per la declaratoria di nullità del TAEG del finanziamento in quanto maggiore rispetto a quello indicato in contratto per il mancato inserimento delle spese relative alla polizza assicurativa;
che la Parte_1
aveva contestato la domanda sostenendo la natura facoltativa della polizza assicurativa e l'esclusione del relativo costo dal calcolo del TAEG;
che, con decisione n. 23878 del
13.11.20218, il Collegio di Napoli dell'ABF aveva accolto la domanda del CP_1
dichiarando la nullità della clausola sull'assunto che la polizza assicurativa, sottoscritta contestualmente al finanziamento, avesse natura obbligatoria e andava pertanto considerata tra le voci del costo di finanziamento e condannando l'intermediario finanziario alla restituzione degli interessi pagati in eccesso sulla base del criterio di cui all'art. 125 – bis TUB comma 7; che avverso la suddetta decisione l'attrice aveva proposto istanza di correzione di errore materiale innanzi al Collegio di Napoli dell'ABF per non aver quest'ultimo considerato, a suo dire, alcuni documenti allegati alle controdeduzioni;
che, con decisione n. 26946 del
19.12.2018, l'istanza veniva rigettava perché avrebbe comportato “un'inammissibile revisione della decisione”; che, in esecuzione di ciò, la aveva ricalcolato Parte_1
gli interessi applicando il TAEG sostituito, pari a euro 869,15 e lo decurtava dalla somma corrisposta da pari ad euro 7.556,83; che, quindi, la somma da restituire ammontava a CP_1
euro 6.907,68 (7.556,83-869,15+220,00 per spese liquidate dall'ABF); che detto importo veniva compensato dalla con il maggiore credito vantato di euro Parte_1
10.086,15 con espressa riserva di ripetizione;
che, con bonifico del 22.02.2019, CP_1
corrispondeva l'importo residuo di euro 3.178,47 (10.086,15- 6.907,68=euro 3.178,47),
[...]
a saldo del finanziamento n. 59394 del 17.05.2012; che la decisione del Collegio di Napoli dell'ABI che aveva dichiarato la nullità della clausola relativa al TAEG di cui al contratto di finanziamento per la mancata inclusione del costo della polizza assicurativa non era, a suo parere, giusta in quanto la sottoscrizione della polizza assicuratrice, sotto forma di adesione all'”Assicurazione Credit Protection (CPI)”, era stata una libera scelta del cliente CP_1
avendo pertanto natura facoltativa.
Su tali premesse l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che legittimamente non ha inserito nelle voci di calcolo del taeg del Parte_1
finanziamento, concesso il 17 maggio 2012 al signor , il costo del contratto di CP_1
assicurazione stipulato contestualmente e, per l'effetto, confermare che il taeg del contratto di finanziamento corrisponde al 10,620%, ripristinando l'originario piano di ammortamento di restituzione della somma finanziata, nonché condannare il signor alla CP_1 restituzione ed al pagamento a della somma di euro 6.687,68, Parte_1
oltre interessi nella misura legale, maturandi dalla data della compensazione, effettuata il
7/1/19, al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da determinare ai sensi del D. M. n. 55/2014”.
Con comparsa di costituzione depositata il 23.07.2019 si costituiva il quale CP_1
chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e deduceva che il TAEG pubblicizzato nel contratto di finanziamento n. 59394.7 del 17.05.2012 pari al 10.62% era difforme rispetto a quello effettivamente praticato del 13.60%; che la discrasia era dovuta al mancato inserimento di tutte le voci di spese connesse al finanziamento tra cui anche la spesa della polizza assicuratrice;
che, nel caso di specie, la polizza assicuratrice aveva natura obbligatoria e risultava in connessione genetica funzionale con il credito in quanto veniva stipulata dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale, entrambi i contratti avevano la medesima durata, il premio era oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario e l'indennizzo parametrato al debito residuo;
che le allegazioni fornite dalla
[...]
e cioè la specifica clausola della facoltatività e l'indicazione del Parte_1
beneficiario lo stesso assicurato, non escludevano la natura obbligatoria della polizza assicuratrice.
Tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Nel merito, accertare e dichiarare
l'errata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento n. 59394.7 per l'esclusione dal calcolo dello stesso dei costi relativi ai servizi assicurativi e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
b) condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. c) In ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All''udienza del 10.12.2019 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa veniva istruita essenzialmente con prove documentali.
2. La ha promosso il presente giudizio per ottenere la ripetizione Parte_1
delle somme versate a in forza della decisione del Collegio di Napoli CP_1 dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) dell'8.11.2018 (dep. 13.11.2018) che ha accertato la nullità della clausola determinativa del TAEG previsto per il finanziamento sottoscritto dal con la società attrice per la mancata inclusione della polizza assicurativa sottoscritta CP_1
unitamente al contratto finanziario, con conseguente rideterminazione del relativo piano di ammortamento e sostituzione del TAEG indicato con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro ex art. 125 bis comma 7 T.U.B.. Parte attrice sostiene che la decisione del Collegio ABF di Napoli non sarebbe corretta in quanto avrebbe erroneamente valutato come obbligatoria la polizza assicurativa in questione e su tale erroneo assunto ha poi concluso per l'illegittima omessa inclusione del suo costo nel TAEG indicato nel contratto di finanziamento.
Tanto premesso il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 121 co. 2 T.U.B. “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Inoltre,
l'art. 125 bis comma 6 e 7 T.U.B., ratione temporis applicabile al caso di specie, stabilisce:
“6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.”
Al fine di risolvere la questione di diritto sottesa alla domanda della società attrice, relativa all'inclusione o meno nel TAEG della polizza assicurativa stipulata dall'odierno convenuto Parte insieme al finanziamento sottoscritto con la , appare opportuno evidenziare che costituisce ormai opinione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità di stipulazione dà luogo ad una presunzione “iuris tantum” di collegamento negoziale che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (cfr. Tribunale di Milano
n. 11209 del 5.12.2019; Tribunale di Benevento n. 165 del 1.02.2021; Tribunale di Benevento
n. 2144 del 4.10.2022). Nei contratti di finanziamento conclusi con i consumatori, ai fini dell'inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa ad esso collegata, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito (Tribunale di Taranto n.
963 del 27.04.2023).
Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi
(ad es. infortuni, perdita di impiego, morte, invalidità, ecc.), non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive. Al riguardo la S.C., nella sentenza n. 8806/2017, pur con riferimento al diverso indice del TEG, ha fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni” (nello stesso senso anche Cass. n. 5160/2018).
E' dunque, necessaria la prova del collegamento della spesa con la concessione del credito, di cui la contestualità può costituire un indice con valore anche presuntivo, ma non può esaurire la valutazione discrezionale del giudice in ordine alla natura del contratto e alla sua causa, dovendo emergere che il finanziamento non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione (ex multis, di recente, Cass. 20699/24; 18037/24; Cass- n. 2600/24; Cass.n.
31734/23; Cass. n. 29501/23; Cass. n. 17187/23 Cass. 13536/23, nel solco delle più risalenti pronunce 3025/22, 22458/18 e 8806/17). La giurisprudenza ha evidenziato, inoltre, nella prassi taluni indici che favoriscono un'interpretazione volta al collegamento negoziale tra i due contratti, prodromico all'inclusione dei relativi costi in quello complessivo del contratto.
Essi possono identificarsi ne: 1) l'identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento;
2) il fatto che la polizza assicurativa è stata stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario;
3) la circostanza che il premio è stato pagato ed anticipatamente dal cliente;
4) la funzione dell'assicurazione è quella di garantire la stessa Banca da rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore (perdita dell'impiego/occupazione ecc., morte).
3. Tanto precisato, il Tribunale ritiene di condividere la decisione del Collegio ABF di Napoli che ha ritenuto che, nel caso di specie, i costi della polizza assicurativa sottoscritta dal CP_1
dovessero essere considerati ai fini del calcolo del TAEG del finanziamento. Innanzitutto la polizza risulta sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, è inserita nello stesso formulario di richiesta del finanziamento ed è stata fornita dalla BCC Assicurazioni S.p.A. e dalla BCC Vita S.p.A., appartenenti allo stesso gruppo bancario della mutuante che peraltro ha anche percepito per l'attività di intermediazione la somma di euro 982,56, pari all'87,36% del premio pattuito al netto delle imposte. Ancora, il beneficiario, per le prestazioni di invalidità da infortuni o malattia, da perdita di impiego e da malattia grave, è proprio CP_1
mentre, in caso di decesso, beneficiari sono gli eredi. Ancora, nel modulo di adesione
[...]
è riportato che il cliente “dichiara di aderire alla Polizza Collettiva indicata sul frontespizio del Modulo di Richiesta del Finanziamento, che prevede il versamento di un premio unico anticipato calcolato secondo le modalità riportate nel Fascicolo informativo, che nel detto modulo sono indicati: il premio assicurativo, i relativi costi totali, l'importo percepito da
[...]
, quale compenso di intermediazione assicurativa, che il premio assicurativo Controparte_2 viene finanziato da versato per conto dell'Assicurato da Parte_1 [...]
a favore delle Compagnie e rimborsato dall'Assicurato nei termini e modi Parte_1 riportate nel Contratto di Finanziamento” (all. n.1 prod. parte attrice e all. n.1 prod. parte convenuta). Ancora, dal contratto di Assicurazione CPI prestiti personali emerge che la copertura assicurativa “ha durata pari a quella del finanziamento con un massimo di 120 mesi
(10 anni)” mentre il diritto di recesso è di giorni 30 dalla data di decorrenza e, infine, è specificato che l'indennizzo è parametrato “al debito residuo in linea capitale o alla quota parte del debito residuo in linea capitale” (all. n. 6 prod. parte attrice e all. n. 8 di parte convenuta pagg. 12 e 19). Infine, dall'insieme delle clausole previste nel contratto si evince che la polizza ha la funzione di remunerare il mutuante in caso di morte, invalidità o perdita del lavoro da parte del mutuatario
Alla luce di tutti gli elementi sopra esaminati (contestualità della polizza e del finanziamento, durata della polizza pari a quella del finanziamento, assenza di diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento, versamento di un premio unico anticipato, funzione della polizza di copertura del rischio di credito ecc.), il Tribunale ritiene che sebbene la polizza assicurativa sia stata presentata al cliente come facoltativa nel modulo di richiesta del finanziamento, effettivamente, essa abbia rappresentato requisito per ottenere il credito o per ottenerlo a quelle date condizioni e pertanto i relativi costi andavano. come già ritenuto dal Collegio ABF di Napoli, considerati nel TAEG.
Per tutti i motivi esposti la domanda di parte attrice va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non complessa e documentale del giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
• condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, 7.05.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara