CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2026, n. 8060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8060 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16315/2024 R.G. proposto da: HI LA, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA;
- ricorrente -
contro Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. DARIO CONTE - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere - Oggetto: Dirigente Gestore Servizi Energetici assunto con c.t.d. - pretesa trasformazione del rapporto a t.i. Civile Sent. Sez. L Num. 8060 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 01/04/2026 RGN 16315/2024 Pag.2 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OB PE, US SIGILLO’ MASSARA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 238/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2024 R.G.N. 1956/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA;
udito l’avvocato ANTONIO ZUMBO per delega verbale avvocato US SIGILLO’ MASSARA. FATTI DI CAUSA 1. L’odierna ricorrente, in qualità di dirigente della Società resistente (interamente partecipata pubblica), agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per sentire accertare l’illegittimità dell’atto di annullamento della precedente delibera che aveva disposto la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato ed altresì ottenere la dichiarazione di continuità giuridica del contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle funzioni di Direttore. A sostegno della domanda deduceva di aver dapprima sottoscritto un contratto di lavoro a termine (luglio 2017-luglio 2020) con inquadramento come dirigente e che la Società aveva trasformato detto contratto in tempo indeterminato a far data dal 1° febbraio 2019. In seguito, il consiglio di amministrazione aveva deliberato l’illegittimità della disposta trasformazione per violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 175/2016 con conseguente reviviscenza del rapporto a tempo determinato. 2. Il Tribunale respingeva il ricorso. RGN 16315/2024 Pag.3 3. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame della RA. Assumeva la Corte territoriale che la società appellata è società interamente partecipata pubblica e soggetta, quanto ai processi di selezione del personale, alle previsioni dell’art. 19 del d.lgs. n. 176 del 2015 che impongono il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità applicandosi a dette società gli stessi vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento del personale. Nel caso di specie, era pacifico che l’avviso di selezione cui aveva partecipato la RA non prevedesse la possibilità di una successiva stabilizzazione, pertanto, la violazione delle procedure relative al reclutamento del personale adottate dalle società a partecipazione pubblica comportava, per come correttamente evidenziato dal Tribunale, la nullità del contratto di lavoro. 4. IN RA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Gestore del Servizi Energetici - GSE S.p.A. si è difeso con controricorso. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 1324, 1362, 1363 e ss. cod. civ. e dell’art. 19, secondo, terzo, quarto comma e quinto comma, del d.lgs. n. 175 del 2016 in quanto la Corte di merito avrebbe travisato la volontà aziendale trasfusa nell’atto che aveva disposto il “Processo di selezione e assunzione del personale PA05 rev. 03”, il quale avrebbe previsto la mera facoltà aziendale di riservarsi la valutazione sull’opportunità dell’eventuale stabilizzazione del rapporto di lavoro a RGN 16315/2024 Pag.4 tempo indeterminato, con la conseguenza che l’avviso pubblico di selezione non avrebbe dovuto necessariamente “prevedere l’eventualità di tale conversione”, quale presupposto della trasformazione in contratto a tempo indeterminato. 2. Con il secondo motivo è poi dedotta violazione dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., nonché dell’art. 19, citato, in quanto sarebbe erronea anche la ritenuta nullità dell’atto di stabilizzazione, non solo perché il citato punto 5.2 del processo di assunzione e selezione del personale avrebbe previsto solo la mera possibilità/facoltà, rimessa alla discrezionalità dell’azienda, che l’annuncio pubblicato di selezione informasse i candidati che, al permanere dell’esigenza organizzativa alla base della stipula del contratto a termine, l’azienda aveva facoltà di valutare l’opportunità della stabilizzazione del rapporto a tempo determinato, ma perché non sarebbe configurabile nella specie alcuna nullità del contratto di cui all’art. 1418, primo comma, cod. civ. per contrarietà a norme imperative. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata non sarebbe dunque condivisibile laddove, dopo aver correttamente riconosciuto che la GSE S.p.A. aveva dato piena attuazione a quanto previsto ai commi 2 e 4 dell’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, non aveva poi considerato che tali disposizioni di legge prevedono il vincolo della selezione - secondo criteri e modalità definiti dalla Società - esclusivamente nella fase di “reclutamento” del personale e non anche per l’eventuale successiva fase di stabilizzazione dello stesso. Con la conseguenza che, una volta sorto il rapporto, sarebbe valida la successiva trasformazione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 3. I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi sono infondati. 4. Il ricorso muove dal presupposto erroneo della sovrapponibilità della procedura selettiva indetta ai fini della instaurazione del rapporto a RGN 16315/2024 Pag.5 tempo determinato a quella richiesta dall’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 per la conclusione di un contratto a tempo indeterminato. 5. Occorre premettere che, nella fattispecie in esame, il GSE aveva pubblicato un bando di procedura selettiva per il reclutamento di una figura dirigenziale con rapporto a tempo determinato. Nel bando era stato espressamente indicato: “inquadramento contrattuale: rapporto di lavoro a tempo determinato (CCNL per i Dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi) della durata di tre anni”. L’avviso pubblicato faceva esclusivo ed espresso riferimento alla copertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato e non prevedeva la possibilità di una successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tale bando la RA aveva partecipato e aveva vinto;
le parti avevano sottoscritto in data 13 giugno 2017 un contratto di lavoro a termine, come dirigente, poi trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 1° febbraio 2019. 6. La procedura selettiva della quale si discute è interamente disciplinata dalla normativa speciale e dalle disposizioni del codice civile e, quindi, nella specie dall’art. 1336 cod. civ. secondo cui “l’offerta al pubblico contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta”. La norma codicistica, quindi, circoscrive con chiarezza l’ambito della procedura al “contratto” per il quale la stessa è stata indetta ed impedisce di riferire la medesima ad una tipologia diversa che, se utilizzata, viene ad essere non conforme al dato normativo. D’altro canto, è intuitivo che i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità impongano di rendere noto il contenuto del contratto che si andrà a stipulare e ciò impedisce di equiparare il contratto a termine a quello a tempo indeterminato per la evidente considerazione che, in ragione della diversità della tipologia contrattale, la platea degli interessati RGN 16315/2024 Pag.6 alla partecipazione potrebbe variare proprio in considerazione di quella diversità. 7. Occorre, altresì, rilevare che il GSE è società interamente partecipata dal MISE e, a decorrere dal 9 settembre 2014, è inserita nel Conto Economico consolidato dello Stato, come definito dagli elenchi ISTAT (docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado del GSE) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 196 del 2009. La Società è assoggettata al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti con le modalità di cui all’art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259. 8. Non è invero sostenibile, come assume la ricorrente, che la trasformazione da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato non costituisse una nuova assunzione e che non fosse necessaria una ulteriore procedura selettiva per essere state rispettate tutte le garanzie procedimentali con la legittima assunzione a tempo determinato. 9. Questa Corte ha già dato continuità all’orientamento formatosi in riferimento ai principi espressi con la pronuncia di cui a Cass. n. 3621/2018, secondo cui, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica – in quella fattispecie avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale -, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, aveva esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ. Successivamente è stato evidenziato che tale nullità è ora espressamente prevista, per tutte le società a partecipazione pubblica, dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, che ha reso esplicita la conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (v. Cass. n. 17207/2025; Cass n. 3662/2019; Cass. n. 19925/2019). RGN 16315/2024 Pag.7 Va, dunque, ancora una volta ribadito che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro. 10. Ciò posto, appare evidente che l’interpretazione attribuita dalla Corte di merito alle disposizioni emanate dalla società in esame in tema di reclutamento, è in linea con l’obiettivo normativo secondo cui la costituzione del rapporto di lavoro, ed a maggior ragione la sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, debba corrispondere a quei criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico. Ogni diversa interpretazione che limiti la trasparenza del processo di assunzione a tempo indeterminato minerebbe il principio di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, sicché la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro necessariamente deve essere contenuta nel bando di concorso che disciplina il reclutamento. 11. Si aggiunga che il GSE si era dotato di una procedura aziendale (“Processo di selezione e assunzione del personale PA05 rev. 03” - All. 3.1 al fascicoletto ricorso per cassazione;
All. 1 al fascicolo di primo grado di parte ricorrente) e sulla base della stessa aveva proceduto alla trasformazione/stabilizzazione del contratto della RA (poi dichiarata nulla). Tale procedura aziendale, applicabile anche alle assunzioni a termine del personale dirigenziale, disciplinava effettivamente l’eventualità della conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato. Al par.
5.2 della procedura era espressamente stabilito che: “in caso di attivazione di un processo di selezione per l’inserimento di risorse a tempo determinato, il profilo professionale pubblicato riporta anche la RGN 16315/2024 Pag.8 tipologia contrattuale offerta e la durata prevista per il contratto. L’annuncio pubblicato potrà, altresì, informare i candidati che, fermo restando il permanere dell’esigenza organizzativa alla base della stipula del contratto a termine, l’Azienda si riserva di valutare l’opportunità di stabilizzare il rapporto di lavoro in tempo indeterminato. Al momento della scadenza del termine del contratto, pertanto, il Responsabile Unità Selezione, Formazione e Sviluppo valuta con il Direttore e Responsabile della risorsa inserita, il permanere dell’esigenza organizzativa e, previa valutazione dello svolgimento delle attività da parte della risorsa durante il rapporto di lavoro, nonché del numero di risorse previsto a budget per l’area organizzativa committente propone al Direttore Risorse Umane e Servizi Generali la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro”. Tale procedura (già in sé di dubbia legittimità nella misura in cui il previsto avviso di selezione è solo quello per l’assunzione a termine) subordinava, dunque, in ogni caso, la ‘possibilità’ di trasformazione del rapporto di lavoro sorto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato alla sussistenza di specifici presupposti afferenti: (i) all’avviso pubblico di selezione;
e (ii) all’esito di una successiva fase di valutazione da completare al momento della scadenza del termine contrattuale. Nello specifico, l’avviso pubblico di selezione aveva riguardato solo il contratto a tempo determinato;
non vi era stata la successiva fase di valutazione da completare al momento della scadenza del termine contrattuale. Del resto, la contestata trasformazione del rapporto (anche a voler applicare la disposizione interna che la consente ma che, come detto, ove interpretata nei termini sollecitati dalla ricorrente risulterebbe non conforme a diritto) avrebbe presupposto che di quella possibilità fossero stati edotti tutti i possibili aspiranti alla procedura e, quindi, che la stessa RGN 16315/2024 Pag.9 fosse stata inserita nel bando. In mancanza, la procedura resta circoscritta al rapporto a tempo determinato con conseguente impossibilità di disporre la successiva stabilizzazione in assenza di procedura selettiva 12. Il ricorso va quindi rigettato. 13. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 14. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TE MA NA Di NT
- ricorrente -
contro Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. DARIO CONTE - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere - Oggetto: Dirigente Gestore Servizi Energetici assunto con c.t.d. - pretesa trasformazione del rapporto a t.i. Civile Sent. Sez. L Num. 8060 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 01/04/2026 RGN 16315/2024 Pag.2 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OB PE, US SIGILLO’ MASSARA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 238/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2024 R.G.N. 1956/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA;
udito l’avvocato ANTONIO ZUMBO per delega verbale avvocato US SIGILLO’ MASSARA. FATTI DI CAUSA 1. L’odierna ricorrente, in qualità di dirigente della Società resistente (interamente partecipata pubblica), agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per sentire accertare l’illegittimità dell’atto di annullamento della precedente delibera che aveva disposto la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato ed altresì ottenere la dichiarazione di continuità giuridica del contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle funzioni di Direttore. A sostegno della domanda deduceva di aver dapprima sottoscritto un contratto di lavoro a termine (luglio 2017-luglio 2020) con inquadramento come dirigente e che la Società aveva trasformato detto contratto in tempo indeterminato a far data dal 1° febbraio 2019. In seguito, il consiglio di amministrazione aveva deliberato l’illegittimità della disposta trasformazione per violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 175/2016 con conseguente reviviscenza del rapporto a tempo determinato. 2. Il Tribunale respingeva il ricorso. RGN 16315/2024 Pag.3 3. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame della RA. Assumeva la Corte territoriale che la società appellata è società interamente partecipata pubblica e soggetta, quanto ai processi di selezione del personale, alle previsioni dell’art. 19 del d.lgs. n. 176 del 2015 che impongono il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità applicandosi a dette società gli stessi vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento del personale. Nel caso di specie, era pacifico che l’avviso di selezione cui aveva partecipato la RA non prevedesse la possibilità di una successiva stabilizzazione, pertanto, la violazione delle procedure relative al reclutamento del personale adottate dalle società a partecipazione pubblica comportava, per come correttamente evidenziato dal Tribunale, la nullità del contratto di lavoro. 4. IN RA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Gestore del Servizi Energetici - GSE S.p.A. si è difeso con controricorso. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 1324, 1362, 1363 e ss. cod. civ. e dell’art. 19, secondo, terzo, quarto comma e quinto comma, del d.lgs. n. 175 del 2016 in quanto la Corte di merito avrebbe travisato la volontà aziendale trasfusa nell’atto che aveva disposto il “Processo di selezione e assunzione del personale PA05 rev. 03”, il quale avrebbe previsto la mera facoltà aziendale di riservarsi la valutazione sull’opportunità dell’eventuale stabilizzazione del rapporto di lavoro a RGN 16315/2024 Pag.4 tempo indeterminato, con la conseguenza che l’avviso pubblico di selezione non avrebbe dovuto necessariamente “prevedere l’eventualità di tale conversione”, quale presupposto della trasformazione in contratto a tempo indeterminato. 2. Con il secondo motivo è poi dedotta violazione dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., nonché dell’art. 19, citato, in quanto sarebbe erronea anche la ritenuta nullità dell’atto di stabilizzazione, non solo perché il citato punto 5.2 del processo di assunzione e selezione del personale avrebbe previsto solo la mera possibilità/facoltà, rimessa alla discrezionalità dell’azienda, che l’annuncio pubblicato di selezione informasse i candidati che, al permanere dell’esigenza organizzativa alla base della stipula del contratto a termine, l’azienda aveva facoltà di valutare l’opportunità della stabilizzazione del rapporto a tempo determinato, ma perché non sarebbe configurabile nella specie alcuna nullità del contratto di cui all’art. 1418, primo comma, cod. civ. per contrarietà a norme imperative. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata non sarebbe dunque condivisibile laddove, dopo aver correttamente riconosciuto che la GSE S.p.A. aveva dato piena attuazione a quanto previsto ai commi 2 e 4 dell’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, non aveva poi considerato che tali disposizioni di legge prevedono il vincolo della selezione - secondo criteri e modalità definiti dalla Società - esclusivamente nella fase di “reclutamento” del personale e non anche per l’eventuale successiva fase di stabilizzazione dello stesso. Con la conseguenza che, una volta sorto il rapporto, sarebbe valida la successiva trasformazione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 3. I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi sono infondati. 4. Il ricorso muove dal presupposto erroneo della sovrapponibilità della procedura selettiva indetta ai fini della instaurazione del rapporto a RGN 16315/2024 Pag.5 tempo determinato a quella richiesta dall’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 per la conclusione di un contratto a tempo indeterminato. 5. Occorre premettere che, nella fattispecie in esame, il GSE aveva pubblicato un bando di procedura selettiva per il reclutamento di una figura dirigenziale con rapporto a tempo determinato. Nel bando era stato espressamente indicato: “inquadramento contrattuale: rapporto di lavoro a tempo determinato (CCNL per i Dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi) della durata di tre anni”. L’avviso pubblicato faceva esclusivo ed espresso riferimento alla copertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato e non prevedeva la possibilità di una successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tale bando la RA aveva partecipato e aveva vinto;
le parti avevano sottoscritto in data 13 giugno 2017 un contratto di lavoro a termine, come dirigente, poi trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 1° febbraio 2019. 6. La procedura selettiva della quale si discute è interamente disciplinata dalla normativa speciale e dalle disposizioni del codice civile e, quindi, nella specie dall’art. 1336 cod. civ. secondo cui “l’offerta al pubblico contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta”. La norma codicistica, quindi, circoscrive con chiarezza l’ambito della procedura al “contratto” per il quale la stessa è stata indetta ed impedisce di riferire la medesima ad una tipologia diversa che, se utilizzata, viene ad essere non conforme al dato normativo. D’altro canto, è intuitivo che i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità impongano di rendere noto il contenuto del contratto che si andrà a stipulare e ciò impedisce di equiparare il contratto a termine a quello a tempo indeterminato per la evidente considerazione che, in ragione della diversità della tipologia contrattale, la platea degli interessati RGN 16315/2024 Pag.6 alla partecipazione potrebbe variare proprio in considerazione di quella diversità. 7. Occorre, altresì, rilevare che il GSE è società interamente partecipata dal MISE e, a decorrere dal 9 settembre 2014, è inserita nel Conto Economico consolidato dello Stato, come definito dagli elenchi ISTAT (docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado del GSE) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 196 del 2009. La Società è assoggettata al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti con le modalità di cui all’art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259. 8. Non è invero sostenibile, come assume la ricorrente, che la trasformazione da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato non costituisse una nuova assunzione e che non fosse necessaria una ulteriore procedura selettiva per essere state rispettate tutte le garanzie procedimentali con la legittima assunzione a tempo determinato. 9. Questa Corte ha già dato continuità all’orientamento formatosi in riferimento ai principi espressi con la pronuncia di cui a Cass. n. 3621/2018, secondo cui, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica – in quella fattispecie avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale -, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, aveva esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ. Successivamente è stato evidenziato che tale nullità è ora espressamente prevista, per tutte le società a partecipazione pubblica, dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, che ha reso esplicita la conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (v. Cass. n. 17207/2025; Cass n. 3662/2019; Cass. n. 19925/2019). RGN 16315/2024 Pag.7 Va, dunque, ancora una volta ribadito che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro. 10. Ciò posto, appare evidente che l’interpretazione attribuita dalla Corte di merito alle disposizioni emanate dalla società in esame in tema di reclutamento, è in linea con l’obiettivo normativo secondo cui la costituzione del rapporto di lavoro, ed a maggior ragione la sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, debba corrispondere a quei criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico. Ogni diversa interpretazione che limiti la trasparenza del processo di assunzione a tempo indeterminato minerebbe il principio di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, sicché la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro necessariamente deve essere contenuta nel bando di concorso che disciplina il reclutamento. 11. Si aggiunga che il GSE si era dotato di una procedura aziendale (“Processo di selezione e assunzione del personale PA05 rev. 03” - All. 3.1 al fascicoletto ricorso per cassazione;
All. 1 al fascicolo di primo grado di parte ricorrente) e sulla base della stessa aveva proceduto alla trasformazione/stabilizzazione del contratto della RA (poi dichiarata nulla). Tale procedura aziendale, applicabile anche alle assunzioni a termine del personale dirigenziale, disciplinava effettivamente l’eventualità della conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato. Al par.
5.2 della procedura era espressamente stabilito che: “in caso di attivazione di un processo di selezione per l’inserimento di risorse a tempo determinato, il profilo professionale pubblicato riporta anche la RGN 16315/2024 Pag.8 tipologia contrattuale offerta e la durata prevista per il contratto. L’annuncio pubblicato potrà, altresì, informare i candidati che, fermo restando il permanere dell’esigenza organizzativa alla base della stipula del contratto a termine, l’Azienda si riserva di valutare l’opportunità di stabilizzare il rapporto di lavoro in tempo indeterminato. Al momento della scadenza del termine del contratto, pertanto, il Responsabile Unità Selezione, Formazione e Sviluppo valuta con il Direttore e Responsabile della risorsa inserita, il permanere dell’esigenza organizzativa e, previa valutazione dello svolgimento delle attività da parte della risorsa durante il rapporto di lavoro, nonché del numero di risorse previsto a budget per l’area organizzativa committente propone al Direttore Risorse Umane e Servizi Generali la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro”. Tale procedura (già in sé di dubbia legittimità nella misura in cui il previsto avviso di selezione è solo quello per l’assunzione a termine) subordinava, dunque, in ogni caso, la ‘possibilità’ di trasformazione del rapporto di lavoro sorto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato alla sussistenza di specifici presupposti afferenti: (i) all’avviso pubblico di selezione;
e (ii) all’esito di una successiva fase di valutazione da completare al momento della scadenza del termine contrattuale. Nello specifico, l’avviso pubblico di selezione aveva riguardato solo il contratto a tempo determinato;
non vi era stata la successiva fase di valutazione da completare al momento della scadenza del termine contrattuale. Del resto, la contestata trasformazione del rapporto (anche a voler applicare la disposizione interna che la consente ma che, come detto, ove interpretata nei termini sollecitati dalla ricorrente risulterebbe non conforme a diritto) avrebbe presupposto che di quella possibilità fossero stati edotti tutti i possibili aspiranti alla procedura e, quindi, che la stessa RGN 16315/2024 Pag.9 fosse stata inserita nel bando. In mancanza, la procedura resta circoscritta al rapporto a tempo determinato con conseguente impossibilità di disporre la successiva stabilizzazione in assenza di procedura selettiva 12. Il ricorso va quindi rigettato. 13. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 14. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TE MA NA Di NT