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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3300/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Dario Morsiani Presidente
Dott. Gabriele Conti Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 630 c.p.c. nella causa civile iscritta ad R.G. n. 3300/2025 promossa da:
DA MO (C.F.: ), DA (C.F.: , Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
Par DA (C.F.: , DA MO (C.F.: ), DA Parte_3 C.F._3 C.F._4
(C.F.: , DA (C.F.: , Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F.: , (C.F.: ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(C.F.: ), (C.F.: ), elettivamente C.F._11 Parte_12 C.F._12
domiciliati in Sandrigo (VI), Piazza Marconi n. 8, presso e nello studio dell'Avv. BENETAZZO MICHELE del
Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso
Reclamanti contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._13
Reclamato
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, , , , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, e interponevano reclamo avverso l'ordinanza del 25.6.2025 con
[...] Parte_11 Parte_12
cui l'intestato Tribunale aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva iscritta con R.G. n.
383/2024. I reclamanti esponevano: di aver pignorato in data 20.9.2024 alcuni beni immobili di proprietà del loro debitore;
di aver trascritto il pignoramento in data 11.10.2024; di aver depositato CP_1
istanza di vendita in data 22.10.2024; di aver depositato la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. in data 25.11.2024; che il G.E. aveva rilevato il tardivo deposito della documentazione da ultimo menzionata, ritenendo che tale incombente dovesse essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla notifica al debitore dell'atto di pignoramento, e aveva quindi – quale conseguente effetto – dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva;
che tuttavia il dies a quo del termine di cui all'art. 567 c.p.c. doveva individuarsi in corrispondenza con la trascrizione del pignoramento, se non in corrispondenza con il deposito dell'istanza di vendita;
che infatti il richiamo effettuato dalla predetta disposizione all'art. 497 c.p.c. doveva intendersi limitato alla sola determinazione del termine, e non anche all'individuazione della sua decorrenza, stante la diversa ratio dei due istituti ivi rispettivamente disciplinati;
che inoltre la documentazione in questione era funzionalmente connessa alla vendita, per cui non poteva che presupporre la formulazione della relativa istanza, o comunque aveva la funzione di certificare le iscrizioni inerenti al bene immobile pignorato effettuate nei vent'anni anteriori alla trascrizione del pignoramento medesimo (ex art. 567, c. 2, c.p.c.), per cui doveva presupporre necessariamente l'avvenuta suddetta trascrizione;
che vieppiù ai sensi dell'art. 555 c.p.c. e del consolidato orientamento giurisprudenziale il pignoramento doveva considerarsi un atto a formazione progressiva che comprende tanto la sua notificazione al debitore quanto la sua trascrizione;
che viceversa l'istanza di vendita doveva per forza precedere il deposito della documentazione in questione, in quanto vi era tenuto proprio e solo il soggetto che aveva appunto chiesto di procedersi con la vendita del bene pignorato;
che infine la trascrizione del pignoramento rappresentava il fondamento operativo su cui si innesta l'intera azione esecutiva, non potendo essere in sua assenza pronunciato alcun atto di trasferimento del bene staggito che sia trascrivibile e quindi opponibile alla pluralità dei terzi. I reclamanti chiedevano quindi che, previo accertamento del tempestivo deposito nel caso di specie della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.,
pagina 2 di 5 venisse revocata l'ordinanza impugnata e venisse così disposta la prosecuzione della proceduta esecutiva
a quo.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si costituiva in CP_1
giudizio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo non meriti accoglimento.
È noto che il secondo comma dell'art. 567 c.p.c. dispone che: “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'art. 497, l'estratto del catasto nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”. Il richiamato art. 497 c.p.c. prevede invece che: “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta
l'assegnazione o la vendita”. Secondo giurisprudenza risalente e mai superata, il “compimento” del pignoramento viene fatto coincidere con la sua notificazione (Cass. n. 525/1965 e Cass. n. 9231/1997: “Il termine di cessazione dell'efficacia del pignoramento, previsto nell'art. 497 cod. proc. civ., richiamato per il pignoramento immobiliare nel successivo articolo 562 dello stesso codice, decorre dalla data di notifica del pignoramento e non da quella della trascrizione di questo”). Tale indirizzo ha anzi ottenuto diffuso e costante seguito presso le corti di merito (ex plurimis, e solo menzionando sentenze dell'anno corrente:
Trib. Marsala n. 465/2025; Trib. Cosenza n. 1307/2025; Trib. Milano n. 6104/2025; Trib. Modena n.
806/2025; Trib. Avellino n. 241/2025; Trib. Napoli Nord n. 451/20256; Trib. Potenza n. 143/2025; Corte
App. Catania n. 898/2025; Corte App. Roma n. 2716/2025).
Gli argomenti di segno contrario proposti dai reclamanti non colgono nel segno.
In primo luogo, non convince la tesi secondo cui il richiamo all'art. 497 c.p.c. effettuato dall'art. 567 c.p.c. opererebbe solo con riguardo alla determinazione del termine e non anche con riguardo all'individuazione del dies a quo: tale distinzione non è condivisibile in ragione della piana e immediata interpretazione letterale delle menzionate disposizioni, poiché l'art. 567 c.p.c. non propone alcuna decorrenza alternativa (ipotesi nella quale, peraltro, anzichè rimandare all'art. 497 c.p.c. avrebbe più semplicemente e ragionevolmente potuto esplicitare la quantificazione del termine in quarantacinque giorni) e dunque risulta avvalersi della formulazione dell'art. 497 c.p.c. per la definizione del profilo temporale nella sua interezza (articolato sia nel quantum sia nel dies a quo).
In secondo luogo, non convince la tesi secondo cui, essendo la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.
pagina 3 di 5 funzionale all'espletamento della vendita forzosa e inerente al ventennio decorrente a ritroso dalla trascrizione del pignoramento, dovrebbe essere depositata entro un termine collegato piuttosto all'istanza di vendita o alla trascrizione del pignoramento medesimo. La prospettazione dei reclamanti si pone piuttosto in un'ottica de iure condendo, dimenticando però che la scansione processuale del procedimento esecutivo adempie a una ratio acceleratoria, per cui è normativamente coerente correlare alla notificazione dell'atto di pignoramento (che è il momento a partire dal quale il debitore sa di non poter liberamente disporre dei propri beni sottoposti al vincolo) gli adempimenti procedurali successivi che non dipendono funzionalmente e causalmente dal compimento di un adempimento procedurale necessariamente antecedente. D'altronde, l'obbligo di depositare la documentazione in questione entro quarantacinque giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento non integra un vulnus del sistema esecutivo, rimanendo senz'altro possibile per il procedente adempiervi prima della formulazione dell'istanza di vendita o contestualmente alla stessa, nonché documentare le iscrizioni relative all'immobile pignorato nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento anche senza far dipendere la scadenza di tale adempimento dall'effettuazione della trascrizione medesima.
In terzo luogo, non convince la tesi secondo cui il “compimento” del pignoramento integrerebbe una fattispecie complessa composta tanto dalla notificazione quanto dalla trascrizione del pignoramento medesimo. Infatti, è già con la sola notificazione che l'atto di pignoramento produce effetti giuridici e, dunque, “si compie” (in questi termini, Cass. n. 18758/2017 che dà seguito all'orientamento già condiviso dalle menzionate pronunce Cass. n. 525/1965 e Cass. n. 9231/1997, altresì specificando che né l'art. 555 c.p.c. né Cass. n. n. 7998/2015 – su cui si fonda l'argomento attoreo in esame – individuano la trascrizione come adempimento che perfeziona o integra l'efficacia del pignoramento, ossia la sua capacità di produrre effetti giuridici, se non nei confronti dei terzi).
In ultimo luogo, non convince nemmeno la tesi secondo cui, in assenza di trascrizione e per la sua funzione strettamente processuale, non si potrebbe procedere con la vendita cui è funzionale il deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.: si deve infatti ribadire, a tal proposito, che la verità di tale affermazione non impedisce di far decorrere comunque il termine per il suddetto deposito da un adempimento diverso dalla menzionata trascrizione, ossia appunto dalla notificazione dell'atto di pignoramento.
Per la medesima ragione non è sostenibile nemmeno la tesi, parimenti prospettata dai reclamanti,
pagina 4 di 5 secondo cui in assenza di istanza di vendita non sarebbe possibile designare il soggetto tenuto al deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. (il primo comma di tale disposizione legittima infatti tanto il creditore procedente, quanto i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), con l'asserita conseguenza che il termine di tale incombente non potrebbe che decorrere dalla formulazione dell'istanza di vendita medesima. Tale ultima inferenza causale si sottrae infatti al rigore della logica: difatti, per quanto l'istanza di vendita debba essere antecedente o contestuale al deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. in quanto i due adempimenti tendenzialmente devono essere posti in essere dal medesimo creditore, ciò tuttavia non impone che la scadenza del deposito in questione debba avvenire entro un termine decorrente dalla formulazione dell'istanza di vendita (soprattutto dinanzi al richiamo all'art. 497 c.p.c. che indica un ben diverso dies a quo) anzichè piuttosto dal diverso momento della notifica dell'atto di pignoramento.
Le argomentazioni addotte dalla difesa dei reclamanti non scalfiscono dunque il consolidato orientamento giurisprudenziale cui il presente Collegio intende dar seguito. Il reclamo va dunque respinto, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza di estinzione della procedura esecutiva iscritta con R.G. n. 383/2024.
Nulla deve disporsi sulle spese, stante la mancata costituzione della parte reclamata.
Dato il rigetto integrale del reclamo, i reclamanti sono però tenuti al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna i reclamanti al pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 18 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Dario Morsiani
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Dario Morsiani Presidente
Dott. Gabriele Conti Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 630 c.p.c. nella causa civile iscritta ad R.G. n. 3300/2025 promossa da:
DA MO (C.F.: ), DA (C.F.: , Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
Par DA (C.F.: , DA MO (C.F.: ), DA Parte_3 C.F._3 C.F._4
(C.F.: , DA (C.F.: , Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F.: , (C.F.: ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(C.F.: ), (C.F.: ), elettivamente C.F._11 Parte_12 C.F._12
domiciliati in Sandrigo (VI), Piazza Marconi n. 8, presso e nello studio dell'Avv. BENETAZZO MICHELE del
Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso
Reclamanti contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._13
Reclamato
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, , , , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, e interponevano reclamo avverso l'ordinanza del 25.6.2025 con
[...] Parte_11 Parte_12
cui l'intestato Tribunale aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva iscritta con R.G. n.
383/2024. I reclamanti esponevano: di aver pignorato in data 20.9.2024 alcuni beni immobili di proprietà del loro debitore;
di aver trascritto il pignoramento in data 11.10.2024; di aver depositato CP_1
istanza di vendita in data 22.10.2024; di aver depositato la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. in data 25.11.2024; che il G.E. aveva rilevato il tardivo deposito della documentazione da ultimo menzionata, ritenendo che tale incombente dovesse essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla notifica al debitore dell'atto di pignoramento, e aveva quindi – quale conseguente effetto – dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva;
che tuttavia il dies a quo del termine di cui all'art. 567 c.p.c. doveva individuarsi in corrispondenza con la trascrizione del pignoramento, se non in corrispondenza con il deposito dell'istanza di vendita;
che infatti il richiamo effettuato dalla predetta disposizione all'art. 497 c.p.c. doveva intendersi limitato alla sola determinazione del termine, e non anche all'individuazione della sua decorrenza, stante la diversa ratio dei due istituti ivi rispettivamente disciplinati;
che inoltre la documentazione in questione era funzionalmente connessa alla vendita, per cui non poteva che presupporre la formulazione della relativa istanza, o comunque aveva la funzione di certificare le iscrizioni inerenti al bene immobile pignorato effettuate nei vent'anni anteriori alla trascrizione del pignoramento medesimo (ex art. 567, c. 2, c.p.c.), per cui doveva presupporre necessariamente l'avvenuta suddetta trascrizione;
che vieppiù ai sensi dell'art. 555 c.p.c. e del consolidato orientamento giurisprudenziale il pignoramento doveva considerarsi un atto a formazione progressiva che comprende tanto la sua notificazione al debitore quanto la sua trascrizione;
che viceversa l'istanza di vendita doveva per forza precedere il deposito della documentazione in questione, in quanto vi era tenuto proprio e solo il soggetto che aveva appunto chiesto di procedersi con la vendita del bene pignorato;
che infine la trascrizione del pignoramento rappresentava il fondamento operativo su cui si innesta l'intera azione esecutiva, non potendo essere in sua assenza pronunciato alcun atto di trasferimento del bene staggito che sia trascrivibile e quindi opponibile alla pluralità dei terzi. I reclamanti chiedevano quindi che, previo accertamento del tempestivo deposito nel caso di specie della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.,
pagina 2 di 5 venisse revocata l'ordinanza impugnata e venisse così disposta la prosecuzione della proceduta esecutiva
a quo.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si costituiva in CP_1
giudizio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo non meriti accoglimento.
È noto che il secondo comma dell'art. 567 c.p.c. dispone che: “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'art. 497, l'estratto del catasto nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”. Il richiamato art. 497 c.p.c. prevede invece che: “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta
l'assegnazione o la vendita”. Secondo giurisprudenza risalente e mai superata, il “compimento” del pignoramento viene fatto coincidere con la sua notificazione (Cass. n. 525/1965 e Cass. n. 9231/1997: “Il termine di cessazione dell'efficacia del pignoramento, previsto nell'art. 497 cod. proc. civ., richiamato per il pignoramento immobiliare nel successivo articolo 562 dello stesso codice, decorre dalla data di notifica del pignoramento e non da quella della trascrizione di questo”). Tale indirizzo ha anzi ottenuto diffuso e costante seguito presso le corti di merito (ex plurimis, e solo menzionando sentenze dell'anno corrente:
Trib. Marsala n. 465/2025; Trib. Cosenza n. 1307/2025; Trib. Milano n. 6104/2025; Trib. Modena n.
806/2025; Trib. Avellino n. 241/2025; Trib. Napoli Nord n. 451/20256; Trib. Potenza n. 143/2025; Corte
App. Catania n. 898/2025; Corte App. Roma n. 2716/2025).
Gli argomenti di segno contrario proposti dai reclamanti non colgono nel segno.
In primo luogo, non convince la tesi secondo cui il richiamo all'art. 497 c.p.c. effettuato dall'art. 567 c.p.c. opererebbe solo con riguardo alla determinazione del termine e non anche con riguardo all'individuazione del dies a quo: tale distinzione non è condivisibile in ragione della piana e immediata interpretazione letterale delle menzionate disposizioni, poiché l'art. 567 c.p.c. non propone alcuna decorrenza alternativa (ipotesi nella quale, peraltro, anzichè rimandare all'art. 497 c.p.c. avrebbe più semplicemente e ragionevolmente potuto esplicitare la quantificazione del termine in quarantacinque giorni) e dunque risulta avvalersi della formulazione dell'art. 497 c.p.c. per la definizione del profilo temporale nella sua interezza (articolato sia nel quantum sia nel dies a quo).
In secondo luogo, non convince la tesi secondo cui, essendo la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.
pagina 3 di 5 funzionale all'espletamento della vendita forzosa e inerente al ventennio decorrente a ritroso dalla trascrizione del pignoramento, dovrebbe essere depositata entro un termine collegato piuttosto all'istanza di vendita o alla trascrizione del pignoramento medesimo. La prospettazione dei reclamanti si pone piuttosto in un'ottica de iure condendo, dimenticando però che la scansione processuale del procedimento esecutivo adempie a una ratio acceleratoria, per cui è normativamente coerente correlare alla notificazione dell'atto di pignoramento (che è il momento a partire dal quale il debitore sa di non poter liberamente disporre dei propri beni sottoposti al vincolo) gli adempimenti procedurali successivi che non dipendono funzionalmente e causalmente dal compimento di un adempimento procedurale necessariamente antecedente. D'altronde, l'obbligo di depositare la documentazione in questione entro quarantacinque giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento non integra un vulnus del sistema esecutivo, rimanendo senz'altro possibile per il procedente adempiervi prima della formulazione dell'istanza di vendita o contestualmente alla stessa, nonché documentare le iscrizioni relative all'immobile pignorato nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento anche senza far dipendere la scadenza di tale adempimento dall'effettuazione della trascrizione medesima.
In terzo luogo, non convince la tesi secondo cui il “compimento” del pignoramento integrerebbe una fattispecie complessa composta tanto dalla notificazione quanto dalla trascrizione del pignoramento medesimo. Infatti, è già con la sola notificazione che l'atto di pignoramento produce effetti giuridici e, dunque, “si compie” (in questi termini, Cass. n. 18758/2017 che dà seguito all'orientamento già condiviso dalle menzionate pronunce Cass. n. 525/1965 e Cass. n. 9231/1997, altresì specificando che né l'art. 555 c.p.c. né Cass. n. n. 7998/2015 – su cui si fonda l'argomento attoreo in esame – individuano la trascrizione come adempimento che perfeziona o integra l'efficacia del pignoramento, ossia la sua capacità di produrre effetti giuridici, se non nei confronti dei terzi).
In ultimo luogo, non convince nemmeno la tesi secondo cui, in assenza di trascrizione e per la sua funzione strettamente processuale, non si potrebbe procedere con la vendita cui è funzionale il deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.: si deve infatti ribadire, a tal proposito, che la verità di tale affermazione non impedisce di far decorrere comunque il termine per il suddetto deposito da un adempimento diverso dalla menzionata trascrizione, ossia appunto dalla notificazione dell'atto di pignoramento.
Per la medesima ragione non è sostenibile nemmeno la tesi, parimenti prospettata dai reclamanti,
pagina 4 di 5 secondo cui in assenza di istanza di vendita non sarebbe possibile designare il soggetto tenuto al deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. (il primo comma di tale disposizione legittima infatti tanto il creditore procedente, quanto i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), con l'asserita conseguenza che il termine di tale incombente non potrebbe che decorrere dalla formulazione dell'istanza di vendita medesima. Tale ultima inferenza causale si sottrae infatti al rigore della logica: difatti, per quanto l'istanza di vendita debba essere antecedente o contestuale al deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. in quanto i due adempimenti tendenzialmente devono essere posti in essere dal medesimo creditore, ciò tuttavia non impone che la scadenza del deposito in questione debba avvenire entro un termine decorrente dalla formulazione dell'istanza di vendita (soprattutto dinanzi al richiamo all'art. 497 c.p.c. che indica un ben diverso dies a quo) anzichè piuttosto dal diverso momento della notifica dell'atto di pignoramento.
Le argomentazioni addotte dalla difesa dei reclamanti non scalfiscono dunque il consolidato orientamento giurisprudenziale cui il presente Collegio intende dar seguito. Il reclamo va dunque respinto, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza di estinzione della procedura esecutiva iscritta con R.G. n. 383/2024.
Nulla deve disporsi sulle spese, stante la mancata costituzione della parte reclamata.
Dato il rigetto integrale del reclamo, i reclamanti sono però tenuti al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna i reclamanti al pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 18 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Dario Morsiani
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