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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 2262/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere est.
Vista l'ordinanza pubblicata in data 23.12.2024, con cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025;
atteso che in data 10.1.2025 è stata data comunicazione alle parti della sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025 dal deposito di note scritte;
considerato che nessuno ha depositato le predette note;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n.2262 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
1 nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...] alla contrada Pezza Stefano C.F._1
Assanti, nr. 25, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Pasqualino Pavone, c.f. , e avv. Carmela Di Donato, c.f. C.F._2
, in virtù di procura in atti C.F._3
APPELLANTE
E
, c.f. , nato il [...], a [...] e res.te a Controparte_1 C.F._4
AR (AV), alla c/da Deserta n. 6/C, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Annalisa Pagliuca, c.f. C.F._5
APPELLATO
nonché
, c.f. , n. a AR (AV), il 23.04.1953 e CP_2 C.F._6
, c.f. , n. a EL EC (AV), l'8.10.1953, Controparte_3 C.F._7
residenti a [...], alla c. da Deserta 6/ C rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'avv. Franco Rauseo
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'udienza fissata per la data del 18 dicembre 2024, celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno depositava note scritte e pertanto la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza del 29 gennaio
2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte.
2 Tuttavia, anche per il nuovo termine del 29 gennaio 2025 le parti non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 29
gennaio 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione,
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n.801/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 29.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere est.
Vista l'ordinanza pubblicata in data 23.12.2024, con cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025;
atteso che in data 10.1.2025 è stata data comunicazione alle parti della sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025 dal deposito di note scritte;
considerato che nessuno ha depositato le predette note;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n.2262 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
1 nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...] alla contrada Pezza Stefano C.F._1
Assanti, nr. 25, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Pasqualino Pavone, c.f. , e avv. Carmela Di Donato, c.f. C.F._2
, in virtù di procura in atti C.F._3
APPELLANTE
E
, c.f. , nato il [...], a [...] e res.te a Controparte_1 C.F._4
AR (AV), alla c/da Deserta n. 6/C, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Annalisa Pagliuca, c.f. C.F._5
APPELLATO
nonché
, c.f. , n. a AR (AV), il 23.04.1953 e CP_2 C.F._6
, c.f. , n. a EL EC (AV), l'8.10.1953, Controparte_3 C.F._7
residenti a [...], alla c. da Deserta 6/ C rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'avv. Franco Rauseo
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'udienza fissata per la data del 18 dicembre 2024, celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno depositava note scritte e pertanto la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza del 29 gennaio
2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte.
2 Tuttavia, anche per il nuovo termine del 29 gennaio 2025 le parti non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 29
gennaio 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione,
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n.801/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 29.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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