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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6471/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Covito Cosimo
-RICORRENTE- e
, nata a [...], il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Casulli Francesco
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
(l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 09 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * *
A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata "Convenzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, sottoscritta in Putignano, in data 11 marzo 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 12.03.2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.06.2024, il ricorrente, , chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente il medesimo ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste Controparte_1 accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con memoria di costituzione, depositata in data 09.12.2024, si costituiva in giudizio la resistente, , con il ministero dell'Avv. Francesco Casulli. Le parti, nel contesto Controparte_1 dell'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, del 08.01.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c, manifestavano la volontà di raggiungere un accordo. Talché i coniugi, con la convenzione denominata "Convenzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Putignano, in data 11 marzo 2025 e depositata telematicamente, in data 12.03.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal quale sono nati tre figli, (16.08.2009), Per_1 Per_2
(23.03.2011) e (30.04.2014) tutti minorenni e non economicamente Per_3 autosufficienti.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti e trasfuse nel corpo della convenzione denominata "Convenzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Putignano, in data 11.03.2025 e depositata telematicamente, in atti, il 12.03.2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Putignano (BA), in data 02 febbraio 2008, tra e Parte_1
. Controparte_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, così come statuito sul punto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 6471/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 3 giugno 2024, Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, celebrato in Putignano
(BA), in data 02 febbraio 2008, tra e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n.
2 - Parte II, Serie A, Anno 2008);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata "Convenzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Putignano (BA), in data 11 marzo 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 12 marzo 2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta Il presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6471/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Covito Cosimo
-RICORRENTE- e
, nata a [...], il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Casulli Francesco
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
(l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 09 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
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A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata "Convenzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, sottoscritta in Putignano, in data 11 marzo 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 12.03.2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.06.2024, il ricorrente, , chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente il medesimo ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste Controparte_1 accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con memoria di costituzione, depositata in data 09.12.2024, si costituiva in giudizio la resistente, , con il ministero dell'Avv. Francesco Casulli. Le parti, nel contesto Controparte_1 dell'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, del 08.01.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c, manifestavano la volontà di raggiungere un accordo. Talché i coniugi, con la convenzione denominata "Convenzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Putignano, in data 11 marzo 2025 e depositata telematicamente, in data 12.03.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal quale sono nati tre figli, (16.08.2009), Per_1 Per_2
(23.03.2011) e (30.04.2014) tutti minorenni e non economicamente Per_3 autosufficienti.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti e trasfuse nel corpo della convenzione denominata "Convenzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Putignano, in data 11.03.2025 e depositata telematicamente, in atti, il 12.03.2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Putignano (BA), in data 02 febbraio 2008, tra e Parte_1
. Controparte_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, così come statuito sul punto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 6471/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 3 giugno 2024, Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, celebrato in Putignano
(BA), in data 02 febbraio 2008, tra e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n.
2 - Parte II, Serie A, Anno 2008);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata "Convenzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Putignano (BA), in data 11 marzo 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 12 marzo 2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta Il presidente
Dr. Giuseppe Disabato