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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4783/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240015851674000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230013515573000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA
L'odierno Ricorrente Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259005632971000, notificata il 23/09/2025, a mezzo della quale l'AF richiede
€11.330,49 (inclusi interessi e compensi) per IRPEF anni 2019-2020 di cui alle cartelle n.
10020230013515573000 del 07/10/2023 e n. 10020240015851674000 del 13/05/2024. Il presente ricorso eccepisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3 - D. Lgs. n. 546/92, vizi propri del ruolo (atto presupposto), in quanto non è stata notificata la cartella di pagamento (atto derivato).
Il Ricorso notificato in data 13/10/2025 eccepisce: in via preliminare e del tutto pregiudiziale, sotto il profilo di legittimità del procedimento, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, documenti prodromici all'emanazione dell'atto impugnato, quali provvedimenti presupposti nel procedimento di riscossione coattiva delle imposte. Inoltre, eccepisce: l'intervenuta prescrizione del tributo considerato che non è stato mai notificato alcun atto interruttivo;
l'assoluta illegittimità degli atti impugnati per carenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo;
l'intervenuta decadenza e la prescrizione di interessi/sanzioni. L'odierno ricorrente in virtù delle eccezioni sollevate chiede di annullare l'avviso di intimazione impugnato;
accertare e dichiarare l'invalidità, inefficacia dell'opposto atto di intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle esattoriali;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese sottese alle cartelle;
ed in via subordinata annullare gli interessi e le sanzioni applicate e condannare le parti resistenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
L'Ufficio si costituisce in giudizio nei modi e nei termini di cui all'art. 23 del D. Lgs. 546/92, impugna integralmente l'avverso dedotto e prodotto, eccependo, preliminarmente, che il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, atto di competenza dell'Agenzia Entrate Riscossione, sollevando eccezioni di competenza del Concessionario per la riscossione. L'ADER nelle controdeduzioni allega prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali per eccepisce che tutte le eccezioni sono inammissibili in quanto tardivamente proposte, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92. Inoltre, rappresenta che la contribuente sta impugnando un'intimazione di pagamento i cui atti prodromici sono rispettivamente le cartelle di pagamento:
n. 10020230013515573000 scaturita dalla liquidazione, ex art 36 bis DPR 600/73, della dichiarazione dei redditi relative ad imposte dichiarate e non versate;
n.10020240015851674000 scaturita dalla liquidazione, ex art 36 bis DPR 600/73, della dichiarazione dei redditi pertanto riguardano imposte dichiarate e non versate.
In virtù di quanto eccepito, nessuna decadenza e/o prescrizione è intervenuta prima della consegna dei ruoli all'ADE Riscossione. L'Ufficio in virtù delle tesi difensive corroborate delle prove documentali prodotte chiede preliminarmente, che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto rispetto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento il cui carico a ruolo, non impugnato, si è reso definitivo, in subordine, che sia dichiarato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. L'ufficio della Riscossione eccepisce in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva;
in ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione allegata dei rispettivi referti di notificazione, pertanto nessuna prescrizione è intervenuta. Alla luce di tutto quanto esposto in atti chiede il rigetto del ricorso in considerazione che l'eccezione di controparte appare priva di pregio.
Il Ricorrente in data 9/12/25 deposita memorie di replica e contesta le prove delle notifiche basate su firme illeggibili e mancanza di raccomandata informativa;
pertanto, insiste sulla nullità, prescrizione, decadenza.
All'udienza del 22 dicembre 2025, la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati i fatti e gli atti prodotti, conclude per l'inammissibilità delle tardive eccezioni (art. 21 D.
Lgs. 546/1992), relative alle cartelle divenute definitive per mancata impugnazione tempestiva. Tenuto conto che le questioni di diritto si concentrano sulle eccezioni del ricorrente che sono state respinte nelle controdeduzioni delle parti resistenti, le quali ciascuna per la propria competenza ha chiarito che i vizi procedurali, estintivi e sostanziali degli atti prodromici e dell'atto impugnato non sono da ritenersi condivisibili.
In virtù di quanto emerso dagli atti di causa l'onere probatorio delle notifiche degli atti è da ritenersi validamente fornito e la tesi dell'illeggibilità eccepita da parte ricorrente non è accoglibile perché non supportata da querela di falso. La Cartella Esattoriale è validamente e ritualmente notificata anche quando la firma apposta sull'avviso di ricevimento da parte del destinatario non è leggibile;
il Consiglio di Stato (Sent. N. 2570 del
22 maggio 2015) si è occupato di uno dei temi più controversi in assoluto quando si parla di riscossione coattiva. Lo stesso ha stabilito come sia irrilevante, ai fini della validità della notifica, la carenza nell'avviso di ricevimento delle generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, così come è irrilevante l'indecifrabilità della sottoscrizione apposta. L'assunto si fonda sulla precisa relazione esistente tra la persona destinataria dell'atto e quella che ha preso in consegna lo stesso, è eventualmente contestabile solamente con l'istituto della querela di falso vista la natura di atto pubblico propria dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Non sembra possa invocarsi la nullità di una cartella esattoriale notificata ad un destinatario che ha apposto una firma non decifrabile sull'avviso di ricevimento.
In ogni caso l'interessato, qualora volesse provare l'eventuale nullità della notifica, dovrà proporre ritualmente il procedimento di querela di falso. Pertanto, è da considerarsi legittima la liquidazione art. 36-bis DPR
600/1973 e nessuna prescrizione e/o decadenza sono intervenute in quanto gli atti interruttivi sono validamente stati posti in essere così come la consegna dei ruoli risulta tempestiva.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non risulta necessario l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse di parte ricorrente. Non appare, difatti, necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass.
Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in totale di Euro 1.200,00 oltre oneri se dovuti, da liquidarsi proquota a ciascuna delle parti resistenti o ai procuratori antistatari.
Così deciso in Salerno in data 22 Dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Alfano
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4783/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 900 5632971000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240015851674000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230013515573000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA
L'odierno Ricorrente Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259005632971000, notificata il 23/09/2025, a mezzo della quale l'AF richiede
€11.330,49 (inclusi interessi e compensi) per IRPEF anni 2019-2020 di cui alle cartelle n.
10020230013515573000 del 07/10/2023 e n. 10020240015851674000 del 13/05/2024. Il presente ricorso eccepisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3 - D. Lgs. n. 546/92, vizi propri del ruolo (atto presupposto), in quanto non è stata notificata la cartella di pagamento (atto derivato).
Il Ricorso notificato in data 13/10/2025 eccepisce: in via preliminare e del tutto pregiudiziale, sotto il profilo di legittimità del procedimento, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, documenti prodromici all'emanazione dell'atto impugnato, quali provvedimenti presupposti nel procedimento di riscossione coattiva delle imposte. Inoltre, eccepisce: l'intervenuta prescrizione del tributo considerato che non è stato mai notificato alcun atto interruttivo;
l'assoluta illegittimità degli atti impugnati per carenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo;
l'intervenuta decadenza e la prescrizione di interessi/sanzioni. L'odierno ricorrente in virtù delle eccezioni sollevate chiede di annullare l'avviso di intimazione impugnato;
accertare e dichiarare l'invalidità, inefficacia dell'opposto atto di intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle esattoriali;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese sottese alle cartelle;
ed in via subordinata annullare gli interessi e le sanzioni applicate e condannare le parti resistenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
L'Ufficio si costituisce in giudizio nei modi e nei termini di cui all'art. 23 del D. Lgs. 546/92, impugna integralmente l'avverso dedotto e prodotto, eccependo, preliminarmente, che il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, atto di competenza dell'Agenzia Entrate Riscossione, sollevando eccezioni di competenza del Concessionario per la riscossione. L'ADER nelle controdeduzioni allega prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali per eccepisce che tutte le eccezioni sono inammissibili in quanto tardivamente proposte, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92. Inoltre, rappresenta che la contribuente sta impugnando un'intimazione di pagamento i cui atti prodromici sono rispettivamente le cartelle di pagamento:
n. 10020230013515573000 scaturita dalla liquidazione, ex art 36 bis DPR 600/73, della dichiarazione dei redditi relative ad imposte dichiarate e non versate;
n.10020240015851674000 scaturita dalla liquidazione, ex art 36 bis DPR 600/73, della dichiarazione dei redditi pertanto riguardano imposte dichiarate e non versate.
In virtù di quanto eccepito, nessuna decadenza e/o prescrizione è intervenuta prima della consegna dei ruoli all'ADE Riscossione. L'Ufficio in virtù delle tesi difensive corroborate delle prove documentali prodotte chiede preliminarmente, che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto rispetto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento il cui carico a ruolo, non impugnato, si è reso definitivo, in subordine, che sia dichiarato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. L'ufficio della Riscossione eccepisce in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva;
in ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione allegata dei rispettivi referti di notificazione, pertanto nessuna prescrizione è intervenuta. Alla luce di tutto quanto esposto in atti chiede il rigetto del ricorso in considerazione che l'eccezione di controparte appare priva di pregio.
Il Ricorrente in data 9/12/25 deposita memorie di replica e contesta le prove delle notifiche basate su firme illeggibili e mancanza di raccomandata informativa;
pertanto, insiste sulla nullità, prescrizione, decadenza.
All'udienza del 22 dicembre 2025, la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati i fatti e gli atti prodotti, conclude per l'inammissibilità delle tardive eccezioni (art. 21 D.
Lgs. 546/1992), relative alle cartelle divenute definitive per mancata impugnazione tempestiva. Tenuto conto che le questioni di diritto si concentrano sulle eccezioni del ricorrente che sono state respinte nelle controdeduzioni delle parti resistenti, le quali ciascuna per la propria competenza ha chiarito che i vizi procedurali, estintivi e sostanziali degli atti prodromici e dell'atto impugnato non sono da ritenersi condivisibili.
In virtù di quanto emerso dagli atti di causa l'onere probatorio delle notifiche degli atti è da ritenersi validamente fornito e la tesi dell'illeggibilità eccepita da parte ricorrente non è accoglibile perché non supportata da querela di falso. La Cartella Esattoriale è validamente e ritualmente notificata anche quando la firma apposta sull'avviso di ricevimento da parte del destinatario non è leggibile;
il Consiglio di Stato (Sent. N. 2570 del
22 maggio 2015) si è occupato di uno dei temi più controversi in assoluto quando si parla di riscossione coattiva. Lo stesso ha stabilito come sia irrilevante, ai fini della validità della notifica, la carenza nell'avviso di ricevimento delle generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, così come è irrilevante l'indecifrabilità della sottoscrizione apposta. L'assunto si fonda sulla precisa relazione esistente tra la persona destinataria dell'atto e quella che ha preso in consegna lo stesso, è eventualmente contestabile solamente con l'istituto della querela di falso vista la natura di atto pubblico propria dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Non sembra possa invocarsi la nullità di una cartella esattoriale notificata ad un destinatario che ha apposto una firma non decifrabile sull'avviso di ricevimento.
In ogni caso l'interessato, qualora volesse provare l'eventuale nullità della notifica, dovrà proporre ritualmente il procedimento di querela di falso. Pertanto, è da considerarsi legittima la liquidazione art. 36-bis DPR
600/1973 e nessuna prescrizione e/o decadenza sono intervenute in quanto gli atti interruttivi sono validamente stati posti in essere così come la consegna dei ruoli risulta tempestiva.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non risulta necessario l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse di parte ricorrente. Non appare, difatti, necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass.
Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in totale di Euro 1.200,00 oltre oneri se dovuti, da liquidarsi proquota a ciascuna delle parti resistenti o ai procuratori antistatari.
Così deciso in Salerno in data 22 Dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Alfano