Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/01/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02679/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2679 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Magnante, Cristina De Carolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Magnante, via Santa Maria n. 48;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Ferlicchia e Emilio Vito Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianpaolo Ruggiero in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ammissione alla prova d'esame - per l'assunzione presso l'Ambasciata d'Italia a MA (Sultanato dell'Oman) di un impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore consolare (prot. -OMISSIS-) - della Sig.ra -OMISSIS- e di tutti gli atti conseguenti e successivi, mai legalmente pubblicati o, comunque, portati a conoscenza del ricorrente, ivi compresa la certificazione rilasciata in data -OMISSIS- dall'Ambasciata Italiana nel Sultanato dell'Oman e gli eventuali atti di assunzione e stipulazione del contratto di lavoro.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 luglio 2020
dell'ammissione alla prova d'esame - per l'assunzione presso l'Ambasciata d'Italia a MA (Sultanato dell'Oman) di un impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore consolare (prot. -OMISSIS-) - della Sig.ra -OMISSIS- e di tutti gli atti conseguenti e successivi, mai legalmente pubblicati o, comunque, portati a conoscenza del ricorrente, ivi compresa la certificazione rilasciata in data -OMISSIS- dall'Ambasciata Italiana nel Sultanato dell'Oman e gli atti di assunzione e stipulazione del contratto di lavoro sottoscritto il -OMISSIS- con presa di servizio il -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la procedura, indetta dall’Ambasciata d’Italia a MA (Sultanato dell’Oman) il 13 maggio 2019, per l’assunzione di un impiegato da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore consolare.
2. Per quanto di interesse in questa sede, dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale è emerso che:
- in data 13 maggio 2019, l’Ambasciata d’Italia a MA rendeva noto un avviso di selezione per l'assunzione di un impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore consolare;
- tale avviso prevedeva che: (i) per essere ammessi a partecipare alla selezione era necessario avere la residenza in Oman da almeno due anni (art. 1); (ii) ai fini dell’attribuzione di punteggi aggiuntivi, i candidati avrebbero potuto indicare “ le precedenti esperienze lavorative con mansioni equivalenti ” a quelle di cui all’avviso “ allegando idonea certificazione ” (art. 2); (iii) il candidato risultato vincitore avrebbe dovuto produrre, tra l’altro, un “ certificato attestante la residenza in Oman nei due anni precedenti la data del termine di presentazione delle domande ”, precisandosi che doveva trattarsi di norma di un certificato di residenza emesso dalle competenti autorità locali, salvo che, nei “ Paesi caratterizzati dalla mancanza di un'autorità preposta o dalla presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, come previsto dall'art.6, comma 2, del D.M. n. 0321655 del 2001, il candidato vincitore ” avrebbe potuto chiedere all’Ambasciata “ il rilascio di una certificazione sostitutiva che dichiari il possesso del requisito, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 3 febbraio 2011 n.71 ”;
- in seguito all’ammissione dei candidati ed allo svolgimento delle prove d’esame, in data 8 luglio 2019, la Commissione redigeva la graduatoria finale degli idonei, che vedeva classificarsi la controinteressata -OMISSIS- in prima posizione, con il punteggio di -OMISSIS-, ed il ricorrente in seconda posizione, con il punteggio di -OMISSIS-;
- il 12 novembre 2019, l’Ambasciatore, sulla base della documentazione agli atti (precisamente, i timbri apposti sul passaporto della controinteressata a partire dall’ottobre 2015; la patente di guida omanita rilasciata il 18 aprile 2016; l’utenza telefonica Omantel a lei intestata dal 1° dicembre 2016;il fascicolo personale presso l’Ufficio consolare della Sede; il certificato attestante l’avvenuto matrimonio in data -OMISSIS- con un cittadino omanita residente in Oman) certificava la sussistenza del requisito della residenza ultrabiennale in capo alla controinteressata;
- dopo la stipula del contratto di lavoro, preceduta dalla necessaria autorizzazione, la controinteressata assumeva servizio il 30 novembre 2019;
- il 18 ottobre 2019, il difensore del ricorrente chiedeva di accedere ai documenti presentati dalla controinteressata ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale e, in seguito ad un sollecito, il 14 gennaio 2020 l’Ambasciata forniva riscontro a tale richiesta.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – lamentando la violazione di legge (“ dell’art. 155 del d.P.R. n. 18/1967, del d.m. 032/655 del 16.03.2001 e delle linee guida ministeriali per assunzione personale ex d.m. 032/655 del 2001 ”) e delle disposizioni del bando nonché l’eccesso di potere – ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, chiedendo di essere dichiarato “ vincitore della procedura concorsuale ” e di procedere “ alla stipula del contratto di assunzione a suo favore ”.
4. A sostegno del ricorso, il ricorrente ha evidenziato, alla luce della documentazione ottenuta in esito alla richiesta di accesso agli atti: (i) che la controinteressata non era in possesso del requisito della residenza ultrabiennale nel Sultanato dell’Oman, contrariamente a quanto certificato dall’Ambasciatore con il citato atto del 12 novembre 2019, che conseguentemente doveva considerarsi illegittimo; (ii) che la predetta non aveva prodotto attestazioni inerenti alle precedenti esperienze lavorative; (iii) la mancata pubblicazione degli atti della procedura concorsuale, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e la controinteressata, eccependo preliminarmente l’invalidità della procura alle liti – perché priva degli elementi di specialità richiesti dall’art. 40 c.p.a. e dei requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano – e la tardività del ricorso; nel merito, hanno sostenuto entrambi l’infondatezza del ricorso. Il Ministero ha prodotto inoltre copiosa documentazione inerente alla procedura concorsuale in questione.
6. In data 2 luglio 2020, il ricorrente ha notificato ulteriore ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento della “ certificazione rilasciata in data -OMISSIS- dall’Ambasciata Italiana nel Sultanato dell’Oman e gli atti di assunzione e stipulazione del contratto di lavoro sottoscritto il -OMISSIS- con presa di servizio il -OMISSIS- ”. Nel corpo del nuovo ricorso, oltre a ribadire quanto già sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio, ha rilevato: - la mancanza di esaustività del verbale n. 4 di espletamento delle prove di esame; - l’illegittimità della decisione dell’Amministrazione di considerare la prova relativa all’accertamento della conoscenza della lingua araba quale prova facoltativa e non più obbligatoria.
7. Il Ministero degli Affari Esteri ha depositato una ulteriore memoria, rilevando l’inammissibilità dei motivi aggiunti ed in ogni caso la loro infondatezza.
8. In vista della discussione nel merito, tutte le parti hanno depositato memorie e repliche, in cui si è discusso, tra l’altro, della persistenza dell’interesse del ricorrente alla decisione – da questo comunque ribadito a fini risarcitori – considerata la sua assunzione come impiegato di ruolo a decorrere dal -OMISSIS- presso l’Ambasciata d’Italia a Riad (Arabia Saudita).
9. All’udienza dell’8 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Ciò posto, ritiene il Collegio, in via preliminare, di dover respingere l’eccezione relativa all’invalidità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente. Ed invero, tale procura presenta i requisiti di specialità richiesti dall’art. 40, co. 1, lett. g), c.p.a., essendo stata apposta in calce al ricorso, seppure secondo le forme del processo amministrativo telematico, e risulta perciò idonea ad esprimere la specifica volontà del conferente di instaurare il presente giudizio. Essa inoltre – secondo quanto riferito dalla difesa del ricorrente, senza incontrare specifiche contestazioni sul punto – è stata conferita nel territorio italiano, sicché non necessita delle ulteriori formalità richieste per gli atti formati all’estero.
11. Va poi esclusa la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, considerato, per un verso, che il ricorrente ha ribadito il proprio interesse alla decisione a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, co. 3, del c.p.c. e, per altro verso, il tempo decorso tra la procedura oggetto del presente giudizio e l’assunzione del ricorrente stesso nei ruoli del personale del MAECI.
12. Ciò posto, ed in disparte ogni valutazione circa la possibile tardività del ricorso e dei motivi aggiunti, ritiene il Collegio che le questioni poste dal ricorrente siano infondate.
13. Ed invero, quanto alla sussistenza del requisito della residenza ultrabiennale in Oman, va anzitutto ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “ La residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali ” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 1, sentenza n. 25726 del 01/12/2011). La Corte di Cassazione ha anche chiarito che “ Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito ” (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 23521 del 20/09/2019).
Tanto considerato, il presupposto della residenza ultrabiennale al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso può dirsi sussistente, così come correttamente certificato con l’atto del 12 novembre 2019 dalla sede diplomatica. Essa, infatti, ha desunto la residenza omanita della controinteressata da indici fattuali molteplici e tra loro concordanti, tali perciò da superare la presunzione di residenza italiana desumibile dalle certificazioni anagrafiche. E segnatamente: il matrimonio contratto con un cittadino omanita il -OMISSIS-; l’attivazione di un’utenza telefonica omanita a far data dal 1° dicembre 2016; il passaporto con relativi timbri di entrata in Oman, attestanti la duratura presenza della controinteressata nel territorio di detto Stato.
Del resto, l’Amministrazione resistente, facendo riferimento alla stringente normativa locale in materia di acquisto della residenza e di capacità a contrarre matrimonio, ha ben spiegato le ragioni per cui un’attestazione formale di residenza non poteva essere ottenuta dalle amministrazioni locali, senza sul punto incontrare alcuna contestazione dalla parte ricorrente.
14. Va altresì respinto, per un evidente difetto di interesse, il secondo motivo del ricorso principale, attinente alla mancata produzione di certificazioni comprovanti le precedenti esperienze lavorative. Ed invero, si trattava di un onere funzionale, non all’ammissione alla procedura, bensì all’attribuzione di punteggi aggiuntivi, i quali, nel caso di specie, correttamente non sono stati attribuiti alla controinteressata. La censura in questione è perciò del tutto ininfluente per gli esiti della procedura concorsuale.
15. L’Amministrazione resistente ha provato documentalmente (cfr. allegato 12 alla memoria depositata dal MAECI il 5 maggio 2020) che in data 8 luglio 2019 la graduatoria della procedura in questione veniva pubblicata sull’albo consolare, oltre che sul sito internet dell’Amministrazione. Siffatte modalità di pubblicazione, imposte dall’avviso di assunzione e dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 16 marzo 2001, n. 032/655, possono dirsi senz’altro corrette, sicché la deduzione operata sul punto, che comunque non avrebbe giustificato l’annullamento degli atti della procedura, è infondata.
16. Nei motivi aggiunti, parte ricorrente rileva “ altresì che dal verbale n.4 delle prove d’esame svolte in data -OMISSIS-, colloquio e prova pratica non risultano esaustivamente riportate le operazioni compiute e gli argomenti trattati per il colloquio orale ”. Anche tale censura è infondata.
Il MAECI ha prodotto le “schede individuali” attinenti alle prove svolte dalle parti (allegato E alla memoria depositata dal MAECI il 3 agosto 2020), che indicano specificamente gli argomenti trattati, anche nel colloquio, ed il punteggio conseguito.
Ritiene il Collegio che tale verbale soddisfi i requisiti stabiliti dalla costante giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire che “ non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, atteso che l’oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa oggetto di documentazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 209) e che “ sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nei concorsi pubblici, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici devono rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento ” (Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 4188).
17. Infine, va respinto anche il motivo di censura – invero piuttosto generico – riguardante l’asserita irragionevolezza della scelta dell’Amministrazione di rendere facoltativa la prova di lingua araba. La normativa in materia (art. 155, co. 2, del d.P.R. 18/1967 e art. 7 d.m. n. 032/655 del 2001), infatti, lascia alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta della lingua che deve costituire oggetto della prova d’esame. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha adeguatamente espresso le ragioni per cui la prova di lingua araba è stata resa facoltativa (“ per scongiurare il rischio di una procedura concorsuale deserta – la platea dei potenziali candidati che hanno una conoscenza dell’arabo e dell’italiano risulta estremamente ridotta in Oman – si sarà grati a codesto Ufficio per l’autorizzazione a includere nel bando di concorso la lingua araba tra le prove facoltative, tenuto anche conto della situazione di organico di questa Sede, che dispone già di personale a contratto locale di madrelingua araba ”; cfr. la nota del 30 aprile 2019 allegata sub 2 alla memoria del MAECI del 5 maggio 2020) ferma restando l’obbligatorietà della prova nella lingua veicolare inglese. Il fatto che il ricorrente fosse a conoscenza della lingua araba è circostanza fattuale che non rende irragionevole tale valutazione e che, peraltro, è stata valutata positivamente attraverso l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.
18. Conclusivamente, sono infondati e vanno respinti sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti.
19. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.