TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 31/12/2024 al n. 6506/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. PIAZZA Parte_1 C.F._1
RA, elettivamente domiciliata in VIA N. SAURO, 34 46041 ASOLA, presso lo studio dell'avv. RA PIAZZA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PIAZZA RA, elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO, 34 46041
ASOLA presso lo studio dell'avv. PIAZZA RA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
07/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “I. omologare la Parte_1 Controparte_1
separazione coniugale consensuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. all'art. 473 bis.51 c.p.c. da trasmettersi all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito, accogliendo le seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con obbligo di darsene tempestiva comunicazione e nel rispetto del diritto del figlio di mantenere con lui un rapporto Per_1
equilibrato e continuativo;
2. il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori con collocazione e Per_1
residenza presso la madre;
3. il padre ed il figlio potranno vedersi ogni qual volta lo desiderino, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e comunque: il mercoledì dalle 17,00 fino al giovedì Per_1
mattina quando quest'ultimo va a scuola;
i fine settimana alternativamente il venerdì dalle 17,00 fino al sabato mattina quando va a scuola e la domenica dalla mattina fino al lunedì mattina quando va a a scuola oppure il sabato dalla mattina alla domenica mattina;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
i genitori dovranno comunicarsi i reciproci periodi di vacanza con il minore entro il mese di giugno di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie e pasquali, non compresi i giorni di Natale/Santo Stefano e Pasqua/lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno.
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio, la somma di €. 280, 00 (duecentottanta) a mezzo pagina 2 di 7 bonifico che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (fino a tale data il padre si impegna a continuare l'attuale corresponsione di €. 250,00/mese).
5. La casa coniugale con tutto quanto l'arreda verrà assegnata alla moglie che, proprietaria dell'immobile, ne rimarrà nella piena disponibilità.
6. Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida” approvate con il “Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento dei figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio” del 28 maggio 2024 prot. n. 1972/2024 U del Tribunale di Mantova con modifiche accordate e quindi secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico della ricetta;
B) Spese scolastiche:
pagina 3 di 7 tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubbliche e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto di libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studio per l'eventuale università con mezzo pubblico, dato che l'attuale spesa per il trasporto alla scuola superiore si considera compreso nel mantenimento ordinario;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola
(nel caso in cui sia richiesto o proposto dall'istituto); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per l'acquisto di strumenti informatici
(PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00; si precisa che il costo dell'eventuale mensa scolastica è spesa ordinaria e come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile, ove previsto;
pertanto se la retta mensile dell'Istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensilmente relativa al servizio scolastico).
C) spese per le elezioni di scuola guida (pratica e teoria, e le tasse di iscrizione anche relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate dai medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
per cure – anche pagina 4 di 7 dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte dagli istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici fuori dall'ipotesi di cui alla precedente lettera B;
per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,... Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato intempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
A tal fine i genitori potranno comunicare per messaggi telefonici o altri mezzi equipollenti.
7. Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito dalla madre;
8. I coniugi si riconoscono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento di identità che si dimostri necessario per il figlio minore;
9. Le autovetture, già intestate a ciascun coniuge, e nel dettaglio la Fiat 500 targata GF235NF della sig.ra la Fiat Tipo targata FS895HS del sig. Pt_1
rimarranno nell'attuale disponibilità e titolarità di ciascun coniuge;
CP_1
pagina 5 di 7 10. I Ricorrenti hanno già provveduto alla divisione patrimoniale relativa al rapporto di coniugio, e dichiarato di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo;
11. I medesimi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
12. le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
II. Dichiarare, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale – art. 473 bis 49 c.p.c. – alle medesime condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 6.9.2008 tra i sigg.ri e in Parte_1 Controparte_1
AS FR (MN), registrato presso l'Ufficio di tale Comune all'atto n. 15
p.2 s. A anno 2008, ordinando al Comune di AS FR di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili a margine dell'atto di matrimonio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulata alla domanda di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTEL
GOFFREDO in data 06/09/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 15 parte 2, serie A, anno 2008) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta essendo passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione personale.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla pagina 6 di 7 legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL
GOFFREDO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 15, parte 2, serie A, anno 2008);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 09/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 31/12/2024 al n. 6506/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. PIAZZA Parte_1 C.F._1
RA, elettivamente domiciliata in VIA N. SAURO, 34 46041 ASOLA, presso lo studio dell'avv. RA PIAZZA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PIAZZA RA, elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO, 34 46041
ASOLA presso lo studio dell'avv. PIAZZA RA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
07/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “I. omologare la Parte_1 Controparte_1
separazione coniugale consensuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. all'art. 473 bis.51 c.p.c. da trasmettersi all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito, accogliendo le seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con obbligo di darsene tempestiva comunicazione e nel rispetto del diritto del figlio di mantenere con lui un rapporto Per_1
equilibrato e continuativo;
2. il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori con collocazione e Per_1
residenza presso la madre;
3. il padre ed il figlio potranno vedersi ogni qual volta lo desiderino, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e comunque: il mercoledì dalle 17,00 fino al giovedì Per_1
mattina quando quest'ultimo va a scuola;
i fine settimana alternativamente il venerdì dalle 17,00 fino al sabato mattina quando va a scuola e la domenica dalla mattina fino al lunedì mattina quando va a a scuola oppure il sabato dalla mattina alla domenica mattina;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
i genitori dovranno comunicarsi i reciproci periodi di vacanza con il minore entro il mese di giugno di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie e pasquali, non compresi i giorni di Natale/Santo Stefano e Pasqua/lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno.
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio, la somma di €. 280, 00 (duecentottanta) a mezzo pagina 2 di 7 bonifico che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (fino a tale data il padre si impegna a continuare l'attuale corresponsione di €. 250,00/mese).
5. La casa coniugale con tutto quanto l'arreda verrà assegnata alla moglie che, proprietaria dell'immobile, ne rimarrà nella piena disponibilità.
6. Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida” approvate con il “Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento dei figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio” del 28 maggio 2024 prot. n. 1972/2024 U del Tribunale di Mantova con modifiche accordate e quindi secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico della ricetta;
B) Spese scolastiche:
pagina 3 di 7 tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubbliche e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto di libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studio per l'eventuale università con mezzo pubblico, dato che l'attuale spesa per il trasporto alla scuola superiore si considera compreso nel mantenimento ordinario;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola
(nel caso in cui sia richiesto o proposto dall'istituto); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per l'acquisto di strumenti informatici
(PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00; si precisa che il costo dell'eventuale mensa scolastica è spesa ordinaria e come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile, ove previsto;
pertanto se la retta mensile dell'Istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensilmente relativa al servizio scolastico).
C) spese per le elezioni di scuola guida (pratica e teoria, e le tasse di iscrizione anche relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate dai medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
per cure – anche pagina 4 di 7 dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte dagli istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici fuori dall'ipotesi di cui alla precedente lettera B;
per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,... Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato intempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
A tal fine i genitori potranno comunicare per messaggi telefonici o altri mezzi equipollenti.
7. Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito dalla madre;
8. I coniugi si riconoscono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento di identità che si dimostri necessario per il figlio minore;
9. Le autovetture, già intestate a ciascun coniuge, e nel dettaglio la Fiat 500 targata GF235NF della sig.ra la Fiat Tipo targata FS895HS del sig. Pt_1
rimarranno nell'attuale disponibilità e titolarità di ciascun coniuge;
CP_1
pagina 5 di 7 10. I Ricorrenti hanno già provveduto alla divisione patrimoniale relativa al rapporto di coniugio, e dichiarato di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo;
11. I medesimi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
12. le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
II. Dichiarare, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale – art. 473 bis 49 c.p.c. – alle medesime condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 6.9.2008 tra i sigg.ri e in Parte_1 Controparte_1
AS FR (MN), registrato presso l'Ufficio di tale Comune all'atto n. 15
p.2 s. A anno 2008, ordinando al Comune di AS FR di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili a margine dell'atto di matrimonio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulata alla domanda di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTEL
GOFFREDO in data 06/09/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 15 parte 2, serie A, anno 2008) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta essendo passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione personale.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla pagina 6 di 7 legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL
GOFFREDO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 15, parte 2, serie A, anno 2008);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 09/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7