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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3465/2021 promossa da
, ( ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1 Maleo (LO), Via Marconi n. 14A, rappresentato e difeso dall'avv.ta Chiara Rocca;
- ricorrente -
nei confronti di:
, ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 v
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento;
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Conclusioni di parte ricorrente
“In via preliminare: Nel caso di prosecuzione del giudizio per l'affidamento del figlio e/o per le diverse questioni economiche, voglia l'Ill.mo Tribunale adito emettere sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
In via principale:
- Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 avvenuto in ER (PC) e trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Coli, Atti di Matrimonio, n. 5,
pagina 1 di 11 Parte II, Serie A, e sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere ad annotare emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
In via principale:
1) - La casa coniugale sita in Meleti (LO), Via Lago n. 15, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata alla signora in quanto genitore collocatario del minore, con tutto quanto ivi contenuto;
CP_1
2) - Il re sia affidato ad entrambi i genitori con modalità condivisa e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé quando lo vorrà sulla base dei turni di lavoro, previo accordo con la madre, in ogni caso facendosi entrambi i genitori carico e garantendo il rispetto dei vari impegni scolastici, di catechismo, sportivi e ricreativi, e, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza (il Natale con il giorno di Santo Stefano;
la Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
il Natale con la Pasqua);
3) - Sia posto a carico del signor l'obbligo di versare alla signora entro i primi 15 giorni di ogni mese e Pt_1 CP_1 tramite bonifico bancario, l'importo mensile pari ad € 375,00= (trecentosettantacinque/00) quale contributo al mantenimento per il figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso come per legge, oltre a _1 rivalutazione annuale I oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche, tutte a favore del figlio e regolarmente documentate, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017;
4) Sia disposta la revoca del contributo all'assegno di mantenimento della figlia e, in subordine, si chiede che ne venga rimodulata la quantificazione in una somma inferiore a quella attualmente prevista stante la diversa retribuzione facente capo al signor per redditi da lavoro dipendente e la condotta colpevole della figlia nel cercare e mantenere Pt_1 un'attività lavorativa, come ben verrà provato in corso di causa;
5) – Nulla sia dovuto a titolo di assegno di mantenimento a favore della signora in subordine, si chiede che ne CP_1 venga rimodulata la quantificazione in una somma inferiore a quella attualment stante la diversa retribuzione facente capo al signor per redditi da lavoro dipendente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno a Pt_1 far data dalla Senten unale;
6) – Dare atto della rinuncia alla richiesta degli Assegni Familiari/Assegno Unico da parte del signor a favore Pt_1 della signora . CP_1
Conclusioni di parte resistente
“Sulla domanda di divorzio la ricorrente si rimette a giustizia. Per il caso di accoglimento, voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Meleti (LO), Via Lago n. 15, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla moglie, in quanto genitore collo-cataria del minore con tutto quanto ivi contenuto avendo il marito già asportato Persona_2 quanto di propria competenza;
2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione residenziale dello Persona_2 stesso presso l'abitazione della madre in Meleti (LO), Via Lago n. 15, e con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé quando lo vorrà sulla base dei turni di lavoro, previo accordo con la madre, in ogni caso facendosi entrambi i genitori carico e garantendo il rispetto dei loro impegni scolastici, di catechismo, sportivi e ricreativi del minore, e, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza (il Natale con il giorno di Santo Stefano;
la Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
il Natale con la Pasqua);
3. In via principale, il Sig. verserà alla Sig.ra entro i primi 15 giorni di ogni mese e tramite bonifico Pt_1 CP_1 bancario, la somma di Euro 1.000,00= (mille/00) – dei quali Euro 750,00 quale contributo nel mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica ed Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della moglie - oltre alla rivalutazione annuale Istat dal mese di marzo 2020 ed oltre all'80% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli, con osservanza delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017; in via subordinata, per il denegato caso di revoca totale o parziale dell'assegno di mantenimento della figlia Per_3
il Sig. verserà alla Sig.ra entro i primi 15 giorni di ogni mese e tramite bonifico b
[...] Pt_1 CP_1
di Eur 0= (mil-le/00) – Euro 600,00 quale contributo nel mantenimento del figlio minore
Euro 400,00 quale contributo al man-tenimento della moglie - oltre alla rivalutazione annuale Istat Persona_2
pagina 2 di 11 dal me-se di marzo 2020 ed oltre all'80% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli, con osservanza delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017;
4. In caso di conferma delle superiori condizioni, l'Assegno Unico Uni-versale è assegnato al signor sino a Pt_1 quando la moglie non abbia reperito un'occupazione lavorativa;
diversamente sarà richiesto dal padre to alla madre con la medesima decorrenza delle eventuali variazioni della misura degli assegni di mantenimento;
5. I genitori non potranno coinvolgere i figli minori nelle loro nuove re-lazioni familiari e/o affettive sino a quando le stesse non si saranno stabilizzate e non saranno state dagli stessi accettate;
Con vittoria di spese e dei compensi di lite. In via istruttoria, […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha convenuto in giudizio la moglie chiedendo la cessazione Parte_1 Controparte_1 degl matrimonio;
l'adozione dei provved il figlio minore _1 (affido condiviso, collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale, regolamentazione delle visite paterne, riconoscimento di un contributo al mantenimento per il figlio di € 375,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie); la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento per la figlia con decorrenza dal giugno 2022; il rigetto della Per_3 eventuale domanda di assegno divorzile form la moglie o, in subordine, la quantificazione in un importo inferiore all'assegno riconosciuto in sede di separazione.
A fondamento del ricorso il ricorrente ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
− di aver contratto matrimonio concordatario in ER (PC) in data 11.09.1999 con
[...] e che dall'unione sono nati i figli il 06.05.2002, e il 03.11.200 CP_1 Per_3 Per_2
− che con sentenza n. 766/2019, pubblicata l'11.09.2019, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“2) – La casa coniugale sita in Meleti (LO), Via Lago n. 15, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata alla moglie, in quanto genitore collocatario dei minori, con tutto quanto ivi contenuto avendo il marito già asportato quanto di propria competenza;
3) - I figli minori siano affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione residenziale degli stessi presso l'abitazione della madre in Meleti (LO), Via Lago n. 15, e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé quando lo vorrà sulla base dei turni di lavoro, previo accordo con la madre, in ogni caso facendosi entrambi i genitori carico e garantendo il rispetto dei loro impegni scolastici, di catechismo, sportivi e ricreativi dei minori, e, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza (il Natale con il giorno di Santo Stefano;
la Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
il Natale con la Pasqua);
4) – Il Sig. verserà alla Sig.ra entro i primi 15 giorni di ogni mese e tramite bonifico Pt_1 CP_1 bancario, la somma di Euro 1.000,00= (mille/00) – dei quali Euro 750,00 quale contributo nel mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica ed Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della moglie - oltre alla rivalutazione annuale Istat dal mese di marzo 2020 ed oltre all'80% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli, con osservanza delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017; […] 7) – Sia stabilito che gli assegni familiari continuano ad essere percepiti dal signor sino a quando la Pt_1 moglie non abbia reperito un'occupazione lavorativa;
[…]”
− che da giungo a novembre 2021 la figlia si è trasferita presso l'abitazione del padre per Per_3 poi far rientro presso la casa della madre;
− di aver continuato a versare alla sig.ra il contributo al mantenimento della figlia anche CP_1 nel periodo in cui era collocat sé; Per_4
pagina 3 di 11 − che ha lasciato gli studi a 19 anni, con la sola ammissione al terzo anno della scuola Per_3 sup po tre bocciature;
− che da giugno 2021 non si è impegnata a cercare attivamente lavoro;
Per_3
− di aver provveduto ad effettuare, in aiuto alla figlia, l'iscrizione presso la Randstad e di averle procurato un lavoro a tempo determinato presso Athena S.r.l.s.;
− di lavorare come impiegato presso la Sicrem S.p.a. e di aver percepito i seguenti redditi: € 35.433,38 nel 2017, € 35.390,11 nel 2018, € 33.661,94 nel 2019 e € 32.775,45 nel 2020;
− che dalla separazione la sig.ra per sua colpa, non ha mai reperito una stabile CP_1 occupazione.
1.2. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo la Controparte_1 conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione in punto di affido, collocamento e visite del figlio minore Inoltre, la resistente ha chiesto l'incremento ad € 450,00 mensili del contributo al _1 manteniment ascun figlio e il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili.
A fondamento delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
- di vivere in gravi difficoltà economiche;
- che ha vissuto un periodo turbolento durante il quale sono emerse significative Per_3 difficoltà affettive;
- che il figlio minore è affetto da Disturbo Generalizzato dello sviluppo NAS, patologia _1 certificata dall' mporta una disabilità di grado medio relativamente all'integrazione CP_2 scolastica;
- che la patologia del figlio limita la possibilità di reperire una attività lavorativa che le consenta di rendersi indipendente dal marito;
- di essere affetta da cervicobrachialgia sx cronica con riacutizzazioni in discopatia multilevel, patologia che le impone di evitare lavori che richiedono sforzi fisici o il carico di pesi;
- che a causa di suddetta patologia, in accordo con il marito, aveva lasciato il lavoro che svolgeva part time presso una pizzeria.
1.3. All'udienza del 02.03.2022 il Presidente ha tentato la conciliazione dei coniugi che ha avuto esito negativo.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono impiegato presso una multinazionale. Guadagno 1800 Pt_1 euro al mese per 13 mensilità. Non percepisco gli assegni familiari dal 2018. Vivo a Maleo in una casa di proprietà della mia attuale compagna;
lei lavora;
lavora nella società dove lavoro io e ha una retribuzione mensile di circa 900 euro. è tornata a vivere con la mamma da novembre 2021; non frequenta più la scuola e attualmente lavora presso un Per_3 di abbigliamento a San Rocco al Porto. Non conosco le condizioni economiche relative al rapporto di lavoro di mia figlia. frequenta la seconda media a Caselle Landi.” _1
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “I rapporti di lavoro come domestica sono contratti a chiamata. CP_1 Normalmente lavoro 4 ore al giorno ma non tutti i giorni;
di solito lavoro due giorni la settimana e la retribuzione è di 8 euro lordi all'ora. I datori di lavoro sono privati. Vivo nella casa coniugale che è di comproprietà con mio marito. Il mutuo è estinto. guadagna 500 euro netti al mese con un contratto di stage che terminerà a luglio. ha una Per_3 _1 invalidità e frequenta il centro amicizia a Codogno. percepisce l'indennità di frequenta 00 euro _1 mensili. Io sono affetta dalla patologia indicata e non ho un g nvalidità accertato”.
1.4. Con ordinanza del 03.06.2022 il Presidente, preso atto che era occupata con un contratto di Per_3 stage e della contenuta diminuzione del reddito del ricorrente, ha ridotto ad € 500,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto per i figli e ha confermato i restanti provvedimenti assunti in sede di separazione.
1.5. All'udienza del 26.05.2023 è stata sentita la figlia la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_3
“Ho appena compiuto 21 anni. Al momento sono disoccupata, in passato ho svolto diversi lavori, come cameriera, barista, commessa in un negozio di vestita, in un'impresa di pulizia, ho anche lavorato in campagna per la raccolta di pomodori. Sono sempre stati contratti a tempo. Quando lavoravo come commessa mi sono licenziata ma poi me ne sono pentita.
pagina 4 di 11 Io ho solo il diploma di terza media, mi sono informata presso Grandi Scuole per prendere il diploma di scuola superiore, ma sono molto costose, mio papà non ha voluto sostenere la spesa. Un anno fa sono stata contattata per una consulenza nuovamente presso Grandi Scuole ma mio papà non ha voluto accompagnarmi.
Ora voglio sistemare il curriculum per mandarlo in giro, ormai non lavoro da circa un anno. All'inizio io non volevo lavorar, avevo bisogno di un periodo di pausa, ma ora sono stanca di non lavorare. Recentemente mi hanno chiamato per fare la barista, mi chiamavano solo quando ne avevano bisogno, soprattutto il sabato e la domenica, mi davano solo € 18,00 al giorno, sono andata avanti per tre settimane circa, poi ho smesso perché mi chiamavano solo quando gli serviva.
Al momento io sto abbastanza bene, però sono in terapia da una psicologa, ho delle crisi, delle ansie, delle paranoie, è una situazione pesante.
Ora vivo con mia mamma, per sei mesi ho vissuto con mio papà, avevo problemi con la compagna di mio papà, la situazione è diventata talmente pesante che abbiamo deciso tutti insieme che era meglio che andassi via e io me ne sono andata di buon grado.
Mia mamma ogni tanto fa dei lavoretti, non ha un lavoro fisso, lei ha problemi di salute quindi non può lavorare.
Mio papà è impiegato in un'azienda, è capo turno. Mio padre dà il mantenimento per me a mia madre, se chiedo un pacchetto di sigarette a mio papà lui mi dice di no perché ha già dato il mantenimento a mia mamma, mi dà qualcosa al compleanno. In generale cerco di non chiedere mai soldi neppure a mia mamma, cerco di non spendere nulla e di non avere spese.
Con mia mamma nel corso degli anni ho instaurato nuovamente un rapporto di fiducia, quando papà viveva con noi io non andavo d'accordo con mia madre. La separazione mi ha segnato molto anche a causa del rapporto conflittuale con mia madre.
Con mio papà la situazione era molto buona, quando se ne è andato il nostro rapporto è peggiorato, io vorrei avere con mio padre dei momenti esclusivi solo con lui, ma lui mi dice che si è fatto la sua vita e quindi a volte mi sento di troppo. Ora ci vediamo poco, lo vedo per pochi minuti quando viene a prendere mio fratello e quando mi accompagna dalla nonna, ma non stiamo mai insieme io e lui. Io non posso andare a casa sua perché c'è la compagna”.
È stato poi sentito il sig. che ha reso le seguenti dichiarazioni: “Quando viveva con me si è Pt_1 Per_3 fidanzata con il figlio della gna, poi quando l'ha lasciato i rapporti c a compagna sono Per_3 peggiorati. Prima di quel momento il rapporto tra me e idilliaco. Per_3
Io sono capo turno e guadagno circa 1.800/1.900,00. Vivo con la mia compagna in un immobile di sua proprietà gravato da mutuo al quale io contribuisco, contribuisco anche alle spese delle utenze. La mia compagna lavora, lei guadagna € 1.100,00 mensili”.
Infine, la sig.ra ha riferito quanto segue: “Non percepisco nulla a titolo di inabilità, faccio le pulizie CP_1 durante la mattina e credo che la mia situazione fisica si sia aggravata, quindi non so per quanto potrò continuare a lavorare, guadagno circa € 300 mensili.
Ho 45 anni e ho il titolo di studi di scuola media. La casa in cui vivo con mia figlia è in comproprietà con il sig.
Pt_1
Nostro figlio più piccolo ha una patologia dello spettro autistico, lui percepisce l'assegno di frequenza pari a € 300,00 mensili che utilizzo per pagare le spese che lo riguardano. Percepisco anche l'assegno unico pari a € 175,00”.
La Giudice ha quindi disposto un rinvio per consentire ai coniugi di valutare un accordo sulle condizioni del divorzio.
1.6. All'udienza del 20.12.2023 la sig.ra ha riferito quanto segue: “Mia figlia svolge lavori saltuari a CP_1 chiamata, non ha contratti di lavoro, prende delle mance, non so quando guadagna.
Mia figlia si ferma spesso a dormire da amici o da chi la ospita, quindi – circa dall'estate - non vive più stabilmente con me. A volte dorme fuori anche per una settimana. Credo che dorma da degli amici, poi lei non è che mi dice tutto.
Chiedo che il padre continui a contribuire al mantenimento di mia figlia, in quanto lei grava su di me.
Mia figlia ha dei problemi e necessita di essere aiutata. Lei non sa cosa vuole dalla vita. Non riesce a trovare un lavoro e a seguire delle regole di vita. Lei non è più in cura dallo psicologo circa da maggio 2023, si è allontanata dopo il terzo aborto. Ho contrattato la psicologa di mia figlia perché ero preoccupata. Ora non sta seguendo nessun percorso. In passato pagina 5 di 11 era stata seguita dall'Uompia di Casalpusterlengo, non ricordo di preciso la diagnosi, forse le è stato diagnosticato un disturbo di personalità borderline”.
Il sig. ha riferito di non essere a conoscenza di alcuna diagnosi psichiatrica relativa alla figlia e Pt_1 ha ma la disponibilità a contribuire al mantenimento di per ancora circa 6 mesi. Per_3
Da ultimo è stata nuovamente sentita che ha dichiarato quanto segue: “Io ho un lavoretto, ma non Per_3 ho un contratto regolare, lavoro a chiamata come barista, non ho una retribuzione fissa, la settimana scorsa ho guadagnato 50 euro.
In questi mesi ho seguito un corso per la logistica ma il problema è che non saprei come andare a lavorare perché non ho la patente. Ho bisogno che mia madre mi venga a prendere. Non ho preso la patente perché non ho i soldi.
Io torno sempre a casa da mia madre, ma in realtà vivo un po' ospite dai miei amici. Non torno a casa ogni sera, a volte quando lavoro e finisco alle 22/23 mi fermo a dormire da amici perché non ho modo di tornare a casa se mia madre non viene a prendermi.
Ho interrotto il percorso di psicoterapia, ho saltato 3 o 4 appuntamenti e la psicologa non ha più voluto proseguire con me. Mi sono rivolta al consultorio di Piacenza ma non sono stata presa in carico perché non risiedo là.
Quando vivevo da mio padre mi erano stati prescritti dei farmaci, ansiolitici e pillole per dormire, ma non li ho mai assunti perché non credo nei farmaci, nel tempo poi sono peggiorata. Non ricordo chi mi ha prescritto questi farmaci.”
1.7. All'udienza del 12.01.2024 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Sulla domanda di divorzio.
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in ER (PC) in data 11.09.1999 e il Tribunale di Lodi con sentenza n. 766/2019, pubblicata il giorno 11.09.2019, ha pronunciato la separazione personale.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Sul contributo al mantenimento in favore della figlia Per_3
Esaminata la documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e da alle Per_3 udienze del 26.05.2023 e 20.12.2023, il Collegio ritiene di dover disporre la revoca del uto economico a favore della figlia maggiorenne.
Com'è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. 17183/2020; Cass. n. 27904/2021; Cass. n. 32529/2018).
In punto di onere della prova, spetta al figlio divenuto maggiorenne (ove agisca egli stesso in giudizio) o al genitore interessato (quello con lui convivente) dimostrare non solo la radicale mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
pagina 6 di 11 Inoltre, recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
Da ultimo, si richiama la giurisprudenza di merito secondo la quale “In tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato” (cfr. Tribunale di Cuneo n. 577/2021). ha compiuto ventidue anni e ha abbandonato gli studi all'età di 19 anni senza conseguire il Per_3
di scuola superiore. La ragazza ha riferito di aver svolto in passato diversi lavori saltuari a tempo determinato e di essersi dimessa dal lavoro di commessa. In particolare, all'udienza del 26.05.2023 ha dichiarato: “[…] ormai non lavoro da circa un anno. All'inizio io non volevo lavorar, avevo Per_3 bisogno di u di pausa, ma ora sono stanca di non lavorare”, ciò confermando di aver contribuito alla propria condizione di disoccupazione.
La sig.ra nei propri scritti difensivi ha rappresentato che la figlia è affetta da CP_1 Per_3 schizofrenica mentre all'udienza del 20.12.20123 ha riferito che la ragazza è affetta da disturbo borderline della personalità. La ricorrente non ha prodotto in giudizio documentazione idonea a verificare l'esistenza di una condizione patologica in capo alla figlia di gravità tale da incidere sulla capacità di svolgere un'attività lavorativa. Neppure ha fornito indicazioni chiare in ordine alla Per_3 propria condizione clinica, essendosi limitata a rif n percorso di psicoterapia interrotto dalla stessa terapeuta, stante la scarsa compliance della ragazza, e di un trattamento farmacologico di fatto mai assunto (“Ho interrotto il percorso di psicoterapia, ho saltato 3 o 4 appuntamenti e la psicologa non ha più voluto proseguire con me. Mi sono rivolta al consultorio di Piacenza ma non sono stata presa in carico perché non risiedo là. Quando vivevo da mio padre mi erano stati prescritti dei farmaci, ansiolitici e pillole per dormire, ma non li ho mai assunti perché non credo nei farmaci, nel tempo poi sono peggiorata. Non ricordo chi mi ha prescritto questi farmaci.”).
A ciò si aggiunge che la ricorrente non ha dimostrato che la figlia si sia fattivamente attivata al fine di reperire un'occupazione stabile.
Il sig. non può più quindi ritenersi obbligato a contribuire al mantenimento di in Pt_1 Per_3 quant to volontario di disoccupazione della figlia maggiorenne, non può ri rsi negativamente sulle condizioni patrimoniali del genitore.
La revoca del contributo al mantenimento decorre dal mese di luglio 2024, atteso che all'udienza del 20.12.2023 il sig. aveva manifestato la disponibilità a corrispondere il mantenimento per Pt_1 per i succe esi, ovvero fino al mese di giugno 2024. Per_3
4. Sul regime di affido, collocamento e visite del figlio minore _1
Entrambe le parti hanno domandato l'affido condiviso del minore e il collocamento dello stesso presso la madre. Tale regime, già attuato in sede di separazione deve essere confermato, stante la concorde volontà delle parti e l'assenza di elementi di pregiudizio per Pertanto, deve essere confermata _1 anche l'assegnazione della casa coniugale, sita in Meleti (Lo) i go n. 15, alla sig.ra CP_1
Per quanto attiene al regime delle visite paterne, deve essere accolta la regolamentazione proposta dalle parti, peraltro sostanzialmente coincidente con quella già attuata in sede di separazione.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo vorrà sulla base dei turni di lavoro, _1 previo accordo con la madre e, in ogni caso, al e pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero pagina 7 di 11 di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza. Il tutto tenuto conto anche delle particolari esigenze di affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo Nas. _1
5. Condizione economica delle parti
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento del minore e l'eventuale assegno divorzile spettante a favore della sig.ra occorre preliminarmente accertare la condizione economica CP_1 delle parti.
Dall'esame delle dichiarazioni fiscali in atti emerge che il sig. , dipendente a tempo Pt_1 indeterminato, ha percepito i seguenti redditi lordi: € 35.433,00 ne 35.390,00 nel 2018, € 33.661,00 nel 2019 e € 32.755,00 nel 2020. Il ricorrente non ha depositato ulteriore documentazione aggiornata, pertanto, in assenza di specifiche allegazioni di senso contrario, deve ritenersi che la condizione reddituale del resistente sia rimasta invariata.
Inoltre, il ricorrente vive nell'immobile di proprietà della sua attuale compagna contribuendo al pagamento del mutuo;
quest'ultima circostanza è rimasta però priva di riscontro documentale.
La sig.ra svolge lavori saltuari non in regola e, all'udienza del 26.05.2023, ha dichiarato di CP_1 guadagna 00,00 al mese. Dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge che la resistente ha percepito i seguenti redditi lordi: € 1.890,00 nel 2018, € 3.129,00 nel 2019 e € 3.1290,00 nel 2020.
La sig.ra non sostiene oneri abitativi in quanto vive nella casa familiare di cui è comproprietà CP_1 insieme al sig. . Pt_1
6. Sul contributo per il mantenimento di _1
Il sig. ha domandato di poter versare, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, Pt_1 l'impo 75,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Di contro, la sig.ra ha CP_1 chiesto il versamento da parte del padre di un importo mensile pari a € 600,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare l'ammontare del contributo al mantenimento di occorre tenere conto del _1 fatto che la sig.ra con il consenso dell'ex marito, continuerà sare il 100% dell'assegno CP_1 unico, pari a € 175,00, oltre all'assegno di frequenza riconosciuto dall' pari a € 300,00 mensili, CP_2 utilizzato dalla madre per far fronte alle esigenze particolari del minore.
Ciò premesso, il Collegio ritiene equo incrementare a € 400,00 mensili il contributo dovuto dal sig.
. Tale modifica si giustifica alla luce della evidente sproporzione delle condizioni reddituali Pt_1 i, dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e delle incrementate esigenze del figlio in ragione dell'età rispetto alla separazione (risalente al 2019).
Il padre è altresì tenuto a sostenere l'80% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, mentre il restante 30% rimane a carico della madre, come concordato in sede di separazione.
7. Sull'assegno divorzile
La sig.ra ha chiesto il versamento da parte del sig. di un importo di € 400,00 mensili CP_1 Pt_1 a titolo di assegno divorzile. Di contro il sig. ha chiesto il rigetto di tale domanda, deducendo Pt_1 che l'attuale situazione economica della ric imputabile alla colpevole condotta della stessa poiché rifiuta di reperire un'occupazione stabile e contrattualizzata.
In materia di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità più recente, nell'attesa di una statuizione della Cassazione a sezioni unite, si era negli ultimi tempi assestata per lo più nel ritenere la decisione circa il riconoscimento dell'assegno divorzile informata al principio pagina 8 di 11 dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così non solo la nota Cass. n. 11504/2017 ma anche Cass. n. 15481/2017, Cass. n. 19721/2017, Cass. n. 20525/2017; Cass. n. 23602/2017, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018).
Peraltro con la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, a fronte dell'ultimo orientamento evidenziato, si è sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. E dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici, si è ricondotto al contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, la necessità di tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio ed infine del fattore dell'età del richiedente, al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
E dunque il giudice, nel pronunciarsi in proposito, deve accertare in capo al richiedente la mancanza di adeguati redditi propri (costituiti anche dall'esistenza di cespiti ulteriori, rispetto alle entrate lavorative, e dal godimento della casa) e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (tenuto conto delle concrete capacità e possibilità di lavoro nello specifico contesto abitativo). Ma deve altresì tener conto delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso ed in ragione della vita matrimoniale nonché del concreto apporto dato da ciascuno alla stessa.
Tra i criteri che il giudice deve valutare per la determinazione dell'assegno divorzile rientra, in particolare, la durata del matrimonio (Cassazione Civile, 21.06.2019, n. 16796).
La resistente svolge un'attività lavorativa che non le consente di raggiungere una piena autosufficienza economica (attività dalla quale percepisce un mensile pari a circa € 300,00) e appare difficile che la stessa possa reperire un'occupazione stabile. Si osserva, infatti, che la sig.ra ha 47 anni, ha CP_1 conseguito un diploma di scuola media inferiore, non può svolgere lavori pesa della patologia di cui è affetta e ha più gravosi oneri di accudimento del figlio minore in ragione della sua disabilità.
Di contro, i redditi del sig. – per le ragioni di cui al precedente paragrafo – risultano CP_3 nettamente superiori a quelli p lla sig.ra CP_1
Devono essere poi valorizzati la lunga durata del matrimonio (20 anni) e il contributo fornito dalla moglie nella conduzione familiare e nell'accudimento della prole.
Tutto ciò premesso, applicando i richiamati principi al caso di specie, dev'essere riconosciuto alla sig.ra un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili. CP_1
8. Sulle spese di lite
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in ER (PC) l'11.09.1999 (atto trascritto nel R di Controparte_1 matrimonio del Comune di Coli, n. 5, parte II, seria A, anno 1999);
pagina 9 di 11 2) revoca il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne;
Per_4
3) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento _1 prevalente presso la madre;
4) assegna la casa familiare alla sig.ra Controparte_1
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé quando lo vorrà sulla base dei turni _1 di lavoro, previo accordo con la madre, garantendo to degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi, e, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza (il Natale con il giorno di Santo Stefano;
la Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
il Natale con la Pasqua);
6) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese un contributo mensile al mantenimento della figlia pari a € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che il padre contribuisca alle spese straordinarie nella misura dell'80% secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 10 di 11 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) dispone che l'assegno unico per il figlio venga percepito nella misura del 100% dalla _1 sig.ra CP_1
9) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno Pt_1 CP_1 divorzile nella misura mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
11) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Coli di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di consiglio del 24.06.2024
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3465/2021 promossa da
, ( ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1 Maleo (LO), Via Marconi n. 14A, rappresentato e difeso dall'avv.ta Chiara Rocca;
- ricorrente -
nei confronti di:
, ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 v
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento;
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Conclusioni di parte ricorrente
“In via preliminare: Nel caso di prosecuzione del giudizio per l'affidamento del figlio e/o per le diverse questioni economiche, voglia l'Ill.mo Tribunale adito emettere sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
In via principale:
- Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 avvenuto in ER (PC) e trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Coli, Atti di Matrimonio, n. 5,
pagina 1 di 11 Parte II, Serie A, e sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere ad annotare emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
In via principale:
1) - La casa coniugale sita in Meleti (LO), Via Lago n. 15, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata alla signora in quanto genitore collocatario del minore, con tutto quanto ivi contenuto;
CP_1
2) - Il re sia affidato ad entrambi i genitori con modalità condivisa e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé quando lo vorrà sulla base dei turni di lavoro, previo accordo con la madre, in ogni caso facendosi entrambi i genitori carico e garantendo il rispetto dei vari impegni scolastici, di catechismo, sportivi e ricreativi, e, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza (il Natale con il giorno di Santo Stefano;
la Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
il Natale con la Pasqua);
3) - Sia posto a carico del signor l'obbligo di versare alla signora entro i primi 15 giorni di ogni mese e Pt_1 CP_1 tramite bonifico bancario, l'importo mensile pari ad € 375,00= (trecentosettantacinque/00) quale contributo al mantenimento per il figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso come per legge, oltre a _1 rivalutazione annuale I oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche, tutte a favore del figlio e regolarmente documentate, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017;
4) Sia disposta la revoca del contributo all'assegno di mantenimento della figlia e, in subordine, si chiede che ne venga rimodulata la quantificazione in una somma inferiore a quella attualmente prevista stante la diversa retribuzione facente capo al signor per redditi da lavoro dipendente e la condotta colpevole della figlia nel cercare e mantenere Pt_1 un'attività lavorativa, come ben verrà provato in corso di causa;
5) – Nulla sia dovuto a titolo di assegno di mantenimento a favore della signora in subordine, si chiede che ne CP_1 venga rimodulata la quantificazione in una somma inferiore a quella attualment stante la diversa retribuzione facente capo al signor per redditi da lavoro dipendente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno a Pt_1 far data dalla Senten unale;
6) – Dare atto della rinuncia alla richiesta degli Assegni Familiari/Assegno Unico da parte del signor a favore Pt_1 della signora . CP_1
Conclusioni di parte resistente
“Sulla domanda di divorzio la ricorrente si rimette a giustizia. Per il caso di accoglimento, voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Meleti (LO), Via Lago n. 15, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla moglie, in quanto genitore collo-cataria del minore con tutto quanto ivi contenuto avendo il marito già asportato Persona_2 quanto di propria competenza;
2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione residenziale dello Persona_2 stesso presso l'abitazione della madre in Meleti (LO), Via Lago n. 15, e con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé quando lo vorrà sulla base dei turni di lavoro, previo accordo con la madre, in ogni caso facendosi entrambi i genitori carico e garantendo il rispetto dei loro impegni scolastici, di catechismo, sportivi e ricreativi del minore, e, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza (il Natale con il giorno di Santo Stefano;
la Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
il Natale con la Pasqua);
3. In via principale, il Sig. verserà alla Sig.ra entro i primi 15 giorni di ogni mese e tramite bonifico Pt_1 CP_1 bancario, la somma di Euro 1.000,00= (mille/00) – dei quali Euro 750,00 quale contributo nel mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica ed Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della moglie - oltre alla rivalutazione annuale Istat dal mese di marzo 2020 ed oltre all'80% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli, con osservanza delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017; in via subordinata, per il denegato caso di revoca totale o parziale dell'assegno di mantenimento della figlia Per_3
il Sig. verserà alla Sig.ra entro i primi 15 giorni di ogni mese e tramite bonifico b
[...] Pt_1 CP_1
di Eur 0= (mil-le/00) – Euro 600,00 quale contributo nel mantenimento del figlio minore
Euro 400,00 quale contributo al man-tenimento della moglie - oltre alla rivalutazione annuale Istat Persona_2
pagina 2 di 11 dal me-se di marzo 2020 ed oltre all'80% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli, con osservanza delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017;
4. In caso di conferma delle superiori condizioni, l'Assegno Unico Uni-versale è assegnato al signor sino a Pt_1 quando la moglie non abbia reperito un'occupazione lavorativa;
diversamente sarà richiesto dal padre to alla madre con la medesima decorrenza delle eventuali variazioni della misura degli assegni di mantenimento;
5. I genitori non potranno coinvolgere i figli minori nelle loro nuove re-lazioni familiari e/o affettive sino a quando le stesse non si saranno stabilizzate e non saranno state dagli stessi accettate;
Con vittoria di spese e dei compensi di lite. In via istruttoria, […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha convenuto in giudizio la moglie chiedendo la cessazione Parte_1 Controparte_1 degl matrimonio;
l'adozione dei provved il figlio minore _1 (affido condiviso, collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale, regolamentazione delle visite paterne, riconoscimento di un contributo al mantenimento per il figlio di € 375,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie); la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento per la figlia con decorrenza dal giugno 2022; il rigetto della Per_3 eventuale domanda di assegno divorzile form la moglie o, in subordine, la quantificazione in un importo inferiore all'assegno riconosciuto in sede di separazione.
A fondamento del ricorso il ricorrente ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
− di aver contratto matrimonio concordatario in ER (PC) in data 11.09.1999 con
[...] e che dall'unione sono nati i figli il 06.05.2002, e il 03.11.200 CP_1 Per_3 Per_2
− che con sentenza n. 766/2019, pubblicata l'11.09.2019, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“2) – La casa coniugale sita in Meleti (LO), Via Lago n. 15, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata alla moglie, in quanto genitore collocatario dei minori, con tutto quanto ivi contenuto avendo il marito già asportato quanto di propria competenza;
3) - I figli minori siano affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione residenziale degli stessi presso l'abitazione della madre in Meleti (LO), Via Lago n. 15, e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé quando lo vorrà sulla base dei turni di lavoro, previo accordo con la madre, in ogni caso facendosi entrambi i genitori carico e garantendo il rispetto dei loro impegni scolastici, di catechismo, sportivi e ricreativi dei minori, e, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza (il Natale con il giorno di Santo Stefano;
la Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
il Natale con la Pasqua);
4) – Il Sig. verserà alla Sig.ra entro i primi 15 giorni di ogni mese e tramite bonifico Pt_1 CP_1 bancario, la somma di Euro 1.000,00= (mille/00) – dei quali Euro 750,00 quale contributo nel mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica ed Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della moglie - oltre alla rivalutazione annuale Istat dal mese di marzo 2020 ed oltre all'80% delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli, con osservanza delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017; […] 7) – Sia stabilito che gli assegni familiari continuano ad essere percepiti dal signor sino a quando la Pt_1 moglie non abbia reperito un'occupazione lavorativa;
[…]”
− che da giungo a novembre 2021 la figlia si è trasferita presso l'abitazione del padre per Per_3 poi far rientro presso la casa della madre;
− di aver continuato a versare alla sig.ra il contributo al mantenimento della figlia anche CP_1 nel periodo in cui era collocat sé; Per_4
pagina 3 di 11 − che ha lasciato gli studi a 19 anni, con la sola ammissione al terzo anno della scuola Per_3 sup po tre bocciature;
− che da giugno 2021 non si è impegnata a cercare attivamente lavoro;
Per_3
− di aver provveduto ad effettuare, in aiuto alla figlia, l'iscrizione presso la Randstad e di averle procurato un lavoro a tempo determinato presso Athena S.r.l.s.;
− di lavorare come impiegato presso la Sicrem S.p.a. e di aver percepito i seguenti redditi: € 35.433,38 nel 2017, € 35.390,11 nel 2018, € 33.661,94 nel 2019 e € 32.775,45 nel 2020;
− che dalla separazione la sig.ra per sua colpa, non ha mai reperito una stabile CP_1 occupazione.
1.2. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo la Controparte_1 conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione in punto di affido, collocamento e visite del figlio minore Inoltre, la resistente ha chiesto l'incremento ad € 450,00 mensili del contributo al _1 manteniment ascun figlio e il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili.
A fondamento delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
- di vivere in gravi difficoltà economiche;
- che ha vissuto un periodo turbolento durante il quale sono emerse significative Per_3 difficoltà affettive;
- che il figlio minore è affetto da Disturbo Generalizzato dello sviluppo NAS, patologia _1 certificata dall' mporta una disabilità di grado medio relativamente all'integrazione CP_2 scolastica;
- che la patologia del figlio limita la possibilità di reperire una attività lavorativa che le consenta di rendersi indipendente dal marito;
- di essere affetta da cervicobrachialgia sx cronica con riacutizzazioni in discopatia multilevel, patologia che le impone di evitare lavori che richiedono sforzi fisici o il carico di pesi;
- che a causa di suddetta patologia, in accordo con il marito, aveva lasciato il lavoro che svolgeva part time presso una pizzeria.
1.3. All'udienza del 02.03.2022 il Presidente ha tentato la conciliazione dei coniugi che ha avuto esito negativo.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono impiegato presso una multinazionale. Guadagno 1800 Pt_1 euro al mese per 13 mensilità. Non percepisco gli assegni familiari dal 2018. Vivo a Maleo in una casa di proprietà della mia attuale compagna;
lei lavora;
lavora nella società dove lavoro io e ha una retribuzione mensile di circa 900 euro. è tornata a vivere con la mamma da novembre 2021; non frequenta più la scuola e attualmente lavora presso un Per_3 di abbigliamento a San Rocco al Porto. Non conosco le condizioni economiche relative al rapporto di lavoro di mia figlia. frequenta la seconda media a Caselle Landi.” _1
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “I rapporti di lavoro come domestica sono contratti a chiamata. CP_1 Normalmente lavoro 4 ore al giorno ma non tutti i giorni;
di solito lavoro due giorni la settimana e la retribuzione è di 8 euro lordi all'ora. I datori di lavoro sono privati. Vivo nella casa coniugale che è di comproprietà con mio marito. Il mutuo è estinto. guadagna 500 euro netti al mese con un contratto di stage che terminerà a luglio. ha una Per_3 _1 invalidità e frequenta il centro amicizia a Codogno. percepisce l'indennità di frequenta 00 euro _1 mensili. Io sono affetta dalla patologia indicata e non ho un g nvalidità accertato”.
1.4. Con ordinanza del 03.06.2022 il Presidente, preso atto che era occupata con un contratto di Per_3 stage e della contenuta diminuzione del reddito del ricorrente, ha ridotto ad € 500,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto per i figli e ha confermato i restanti provvedimenti assunti in sede di separazione.
1.5. All'udienza del 26.05.2023 è stata sentita la figlia la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_3
“Ho appena compiuto 21 anni. Al momento sono disoccupata, in passato ho svolto diversi lavori, come cameriera, barista, commessa in un negozio di vestita, in un'impresa di pulizia, ho anche lavorato in campagna per la raccolta di pomodori. Sono sempre stati contratti a tempo. Quando lavoravo come commessa mi sono licenziata ma poi me ne sono pentita.
pagina 4 di 11 Io ho solo il diploma di terza media, mi sono informata presso Grandi Scuole per prendere il diploma di scuola superiore, ma sono molto costose, mio papà non ha voluto sostenere la spesa. Un anno fa sono stata contattata per una consulenza nuovamente presso Grandi Scuole ma mio papà non ha voluto accompagnarmi.
Ora voglio sistemare il curriculum per mandarlo in giro, ormai non lavoro da circa un anno. All'inizio io non volevo lavorar, avevo bisogno di un periodo di pausa, ma ora sono stanca di non lavorare. Recentemente mi hanno chiamato per fare la barista, mi chiamavano solo quando ne avevano bisogno, soprattutto il sabato e la domenica, mi davano solo € 18,00 al giorno, sono andata avanti per tre settimane circa, poi ho smesso perché mi chiamavano solo quando gli serviva.
Al momento io sto abbastanza bene, però sono in terapia da una psicologa, ho delle crisi, delle ansie, delle paranoie, è una situazione pesante.
Ora vivo con mia mamma, per sei mesi ho vissuto con mio papà, avevo problemi con la compagna di mio papà, la situazione è diventata talmente pesante che abbiamo deciso tutti insieme che era meglio che andassi via e io me ne sono andata di buon grado.
Mia mamma ogni tanto fa dei lavoretti, non ha un lavoro fisso, lei ha problemi di salute quindi non può lavorare.
Mio papà è impiegato in un'azienda, è capo turno. Mio padre dà il mantenimento per me a mia madre, se chiedo un pacchetto di sigarette a mio papà lui mi dice di no perché ha già dato il mantenimento a mia mamma, mi dà qualcosa al compleanno. In generale cerco di non chiedere mai soldi neppure a mia mamma, cerco di non spendere nulla e di non avere spese.
Con mia mamma nel corso degli anni ho instaurato nuovamente un rapporto di fiducia, quando papà viveva con noi io non andavo d'accordo con mia madre. La separazione mi ha segnato molto anche a causa del rapporto conflittuale con mia madre.
Con mio papà la situazione era molto buona, quando se ne è andato il nostro rapporto è peggiorato, io vorrei avere con mio padre dei momenti esclusivi solo con lui, ma lui mi dice che si è fatto la sua vita e quindi a volte mi sento di troppo. Ora ci vediamo poco, lo vedo per pochi minuti quando viene a prendere mio fratello e quando mi accompagna dalla nonna, ma non stiamo mai insieme io e lui. Io non posso andare a casa sua perché c'è la compagna”.
È stato poi sentito il sig. che ha reso le seguenti dichiarazioni: “Quando viveva con me si è Pt_1 Per_3 fidanzata con il figlio della gna, poi quando l'ha lasciato i rapporti c a compagna sono Per_3 peggiorati. Prima di quel momento il rapporto tra me e idilliaco. Per_3
Io sono capo turno e guadagno circa 1.800/1.900,00. Vivo con la mia compagna in un immobile di sua proprietà gravato da mutuo al quale io contribuisco, contribuisco anche alle spese delle utenze. La mia compagna lavora, lei guadagna € 1.100,00 mensili”.
Infine, la sig.ra ha riferito quanto segue: “Non percepisco nulla a titolo di inabilità, faccio le pulizie CP_1 durante la mattina e credo che la mia situazione fisica si sia aggravata, quindi non so per quanto potrò continuare a lavorare, guadagno circa € 300 mensili.
Ho 45 anni e ho il titolo di studi di scuola media. La casa in cui vivo con mia figlia è in comproprietà con il sig.
Pt_1
Nostro figlio più piccolo ha una patologia dello spettro autistico, lui percepisce l'assegno di frequenza pari a € 300,00 mensili che utilizzo per pagare le spese che lo riguardano. Percepisco anche l'assegno unico pari a € 175,00”.
La Giudice ha quindi disposto un rinvio per consentire ai coniugi di valutare un accordo sulle condizioni del divorzio.
1.6. All'udienza del 20.12.2023 la sig.ra ha riferito quanto segue: “Mia figlia svolge lavori saltuari a CP_1 chiamata, non ha contratti di lavoro, prende delle mance, non so quando guadagna.
Mia figlia si ferma spesso a dormire da amici o da chi la ospita, quindi – circa dall'estate - non vive più stabilmente con me. A volte dorme fuori anche per una settimana. Credo che dorma da degli amici, poi lei non è che mi dice tutto.
Chiedo che il padre continui a contribuire al mantenimento di mia figlia, in quanto lei grava su di me.
Mia figlia ha dei problemi e necessita di essere aiutata. Lei non sa cosa vuole dalla vita. Non riesce a trovare un lavoro e a seguire delle regole di vita. Lei non è più in cura dallo psicologo circa da maggio 2023, si è allontanata dopo il terzo aborto. Ho contrattato la psicologa di mia figlia perché ero preoccupata. Ora non sta seguendo nessun percorso. In passato pagina 5 di 11 era stata seguita dall'Uompia di Casalpusterlengo, non ricordo di preciso la diagnosi, forse le è stato diagnosticato un disturbo di personalità borderline”.
Il sig. ha riferito di non essere a conoscenza di alcuna diagnosi psichiatrica relativa alla figlia e Pt_1 ha ma la disponibilità a contribuire al mantenimento di per ancora circa 6 mesi. Per_3
Da ultimo è stata nuovamente sentita che ha dichiarato quanto segue: “Io ho un lavoretto, ma non Per_3 ho un contratto regolare, lavoro a chiamata come barista, non ho una retribuzione fissa, la settimana scorsa ho guadagnato 50 euro.
In questi mesi ho seguito un corso per la logistica ma il problema è che non saprei come andare a lavorare perché non ho la patente. Ho bisogno che mia madre mi venga a prendere. Non ho preso la patente perché non ho i soldi.
Io torno sempre a casa da mia madre, ma in realtà vivo un po' ospite dai miei amici. Non torno a casa ogni sera, a volte quando lavoro e finisco alle 22/23 mi fermo a dormire da amici perché non ho modo di tornare a casa se mia madre non viene a prendermi.
Ho interrotto il percorso di psicoterapia, ho saltato 3 o 4 appuntamenti e la psicologa non ha più voluto proseguire con me. Mi sono rivolta al consultorio di Piacenza ma non sono stata presa in carico perché non risiedo là.
Quando vivevo da mio padre mi erano stati prescritti dei farmaci, ansiolitici e pillole per dormire, ma non li ho mai assunti perché non credo nei farmaci, nel tempo poi sono peggiorata. Non ricordo chi mi ha prescritto questi farmaci.”
1.7. All'udienza del 12.01.2024 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Sulla domanda di divorzio.
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in ER (PC) in data 11.09.1999 e il Tribunale di Lodi con sentenza n. 766/2019, pubblicata il giorno 11.09.2019, ha pronunciato la separazione personale.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Sul contributo al mantenimento in favore della figlia Per_3
Esaminata la documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e da alle Per_3 udienze del 26.05.2023 e 20.12.2023, il Collegio ritiene di dover disporre la revoca del uto economico a favore della figlia maggiorenne.
Com'è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. 17183/2020; Cass. n. 27904/2021; Cass. n. 32529/2018).
In punto di onere della prova, spetta al figlio divenuto maggiorenne (ove agisca egli stesso in giudizio) o al genitore interessato (quello con lui convivente) dimostrare non solo la radicale mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
pagina 6 di 11 Inoltre, recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
Da ultimo, si richiama la giurisprudenza di merito secondo la quale “In tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato” (cfr. Tribunale di Cuneo n. 577/2021). ha compiuto ventidue anni e ha abbandonato gli studi all'età di 19 anni senza conseguire il Per_3
di scuola superiore. La ragazza ha riferito di aver svolto in passato diversi lavori saltuari a tempo determinato e di essersi dimessa dal lavoro di commessa. In particolare, all'udienza del 26.05.2023 ha dichiarato: “[…] ormai non lavoro da circa un anno. All'inizio io non volevo lavorar, avevo Per_3 bisogno di u di pausa, ma ora sono stanca di non lavorare”, ciò confermando di aver contribuito alla propria condizione di disoccupazione.
La sig.ra nei propri scritti difensivi ha rappresentato che la figlia è affetta da CP_1 Per_3 schizofrenica mentre all'udienza del 20.12.20123 ha riferito che la ragazza è affetta da disturbo borderline della personalità. La ricorrente non ha prodotto in giudizio documentazione idonea a verificare l'esistenza di una condizione patologica in capo alla figlia di gravità tale da incidere sulla capacità di svolgere un'attività lavorativa. Neppure ha fornito indicazioni chiare in ordine alla Per_3 propria condizione clinica, essendosi limitata a rif n percorso di psicoterapia interrotto dalla stessa terapeuta, stante la scarsa compliance della ragazza, e di un trattamento farmacologico di fatto mai assunto (“Ho interrotto il percorso di psicoterapia, ho saltato 3 o 4 appuntamenti e la psicologa non ha più voluto proseguire con me. Mi sono rivolta al consultorio di Piacenza ma non sono stata presa in carico perché non risiedo là. Quando vivevo da mio padre mi erano stati prescritti dei farmaci, ansiolitici e pillole per dormire, ma non li ho mai assunti perché non credo nei farmaci, nel tempo poi sono peggiorata. Non ricordo chi mi ha prescritto questi farmaci.”).
A ciò si aggiunge che la ricorrente non ha dimostrato che la figlia si sia fattivamente attivata al fine di reperire un'occupazione stabile.
Il sig. non può più quindi ritenersi obbligato a contribuire al mantenimento di in Pt_1 Per_3 quant to volontario di disoccupazione della figlia maggiorenne, non può ri rsi negativamente sulle condizioni patrimoniali del genitore.
La revoca del contributo al mantenimento decorre dal mese di luglio 2024, atteso che all'udienza del 20.12.2023 il sig. aveva manifestato la disponibilità a corrispondere il mantenimento per Pt_1 per i succe esi, ovvero fino al mese di giugno 2024. Per_3
4. Sul regime di affido, collocamento e visite del figlio minore _1
Entrambe le parti hanno domandato l'affido condiviso del minore e il collocamento dello stesso presso la madre. Tale regime, già attuato in sede di separazione deve essere confermato, stante la concorde volontà delle parti e l'assenza di elementi di pregiudizio per Pertanto, deve essere confermata _1 anche l'assegnazione della casa coniugale, sita in Meleti (Lo) i go n. 15, alla sig.ra CP_1
Per quanto attiene al regime delle visite paterne, deve essere accolta la regolamentazione proposta dalle parti, peraltro sostanzialmente coincidente con quella già attuata in sede di separazione.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo vorrà sulla base dei turni di lavoro, _1 previo accordo con la madre e, in ogni caso, al e pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero pagina 7 di 11 di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza. Il tutto tenuto conto anche delle particolari esigenze di affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo Nas. _1
5. Condizione economica delle parti
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento del minore e l'eventuale assegno divorzile spettante a favore della sig.ra occorre preliminarmente accertare la condizione economica CP_1 delle parti.
Dall'esame delle dichiarazioni fiscali in atti emerge che il sig. , dipendente a tempo Pt_1 indeterminato, ha percepito i seguenti redditi lordi: € 35.433,00 ne 35.390,00 nel 2018, € 33.661,00 nel 2019 e € 32.755,00 nel 2020. Il ricorrente non ha depositato ulteriore documentazione aggiornata, pertanto, in assenza di specifiche allegazioni di senso contrario, deve ritenersi che la condizione reddituale del resistente sia rimasta invariata.
Inoltre, il ricorrente vive nell'immobile di proprietà della sua attuale compagna contribuendo al pagamento del mutuo;
quest'ultima circostanza è rimasta però priva di riscontro documentale.
La sig.ra svolge lavori saltuari non in regola e, all'udienza del 26.05.2023, ha dichiarato di CP_1 guadagna 00,00 al mese. Dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge che la resistente ha percepito i seguenti redditi lordi: € 1.890,00 nel 2018, € 3.129,00 nel 2019 e € 3.1290,00 nel 2020.
La sig.ra non sostiene oneri abitativi in quanto vive nella casa familiare di cui è comproprietà CP_1 insieme al sig. . Pt_1
6. Sul contributo per il mantenimento di _1
Il sig. ha domandato di poter versare, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, Pt_1 l'impo 75,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Di contro, la sig.ra ha CP_1 chiesto il versamento da parte del padre di un importo mensile pari a € 600,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare l'ammontare del contributo al mantenimento di occorre tenere conto del _1 fatto che la sig.ra con il consenso dell'ex marito, continuerà sare il 100% dell'assegno CP_1 unico, pari a € 175,00, oltre all'assegno di frequenza riconosciuto dall' pari a € 300,00 mensili, CP_2 utilizzato dalla madre per far fronte alle esigenze particolari del minore.
Ciò premesso, il Collegio ritiene equo incrementare a € 400,00 mensili il contributo dovuto dal sig.
. Tale modifica si giustifica alla luce della evidente sproporzione delle condizioni reddituali Pt_1 i, dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e delle incrementate esigenze del figlio in ragione dell'età rispetto alla separazione (risalente al 2019).
Il padre è altresì tenuto a sostenere l'80% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, mentre il restante 30% rimane a carico della madre, come concordato in sede di separazione.
7. Sull'assegno divorzile
La sig.ra ha chiesto il versamento da parte del sig. di un importo di € 400,00 mensili CP_1 Pt_1 a titolo di assegno divorzile. Di contro il sig. ha chiesto il rigetto di tale domanda, deducendo Pt_1 che l'attuale situazione economica della ric imputabile alla colpevole condotta della stessa poiché rifiuta di reperire un'occupazione stabile e contrattualizzata.
In materia di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità più recente, nell'attesa di una statuizione della Cassazione a sezioni unite, si era negli ultimi tempi assestata per lo più nel ritenere la decisione circa il riconoscimento dell'assegno divorzile informata al principio pagina 8 di 11 dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così non solo la nota Cass. n. 11504/2017 ma anche Cass. n. 15481/2017, Cass. n. 19721/2017, Cass. n. 20525/2017; Cass. n. 23602/2017, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018).
Peraltro con la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, a fronte dell'ultimo orientamento evidenziato, si è sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. E dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici, si è ricondotto al contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, la necessità di tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio ed infine del fattore dell'età del richiedente, al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
E dunque il giudice, nel pronunciarsi in proposito, deve accertare in capo al richiedente la mancanza di adeguati redditi propri (costituiti anche dall'esistenza di cespiti ulteriori, rispetto alle entrate lavorative, e dal godimento della casa) e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (tenuto conto delle concrete capacità e possibilità di lavoro nello specifico contesto abitativo). Ma deve altresì tener conto delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso ed in ragione della vita matrimoniale nonché del concreto apporto dato da ciascuno alla stessa.
Tra i criteri che il giudice deve valutare per la determinazione dell'assegno divorzile rientra, in particolare, la durata del matrimonio (Cassazione Civile, 21.06.2019, n. 16796).
La resistente svolge un'attività lavorativa che non le consente di raggiungere una piena autosufficienza economica (attività dalla quale percepisce un mensile pari a circa € 300,00) e appare difficile che la stessa possa reperire un'occupazione stabile. Si osserva, infatti, che la sig.ra ha 47 anni, ha CP_1 conseguito un diploma di scuola media inferiore, non può svolgere lavori pesa della patologia di cui è affetta e ha più gravosi oneri di accudimento del figlio minore in ragione della sua disabilità.
Di contro, i redditi del sig. – per le ragioni di cui al precedente paragrafo – risultano CP_3 nettamente superiori a quelli p lla sig.ra CP_1
Devono essere poi valorizzati la lunga durata del matrimonio (20 anni) e il contributo fornito dalla moglie nella conduzione familiare e nell'accudimento della prole.
Tutto ciò premesso, applicando i richiamati principi al caso di specie, dev'essere riconosciuto alla sig.ra un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili. CP_1
8. Sulle spese di lite
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in ER (PC) l'11.09.1999 (atto trascritto nel R di Controparte_1 matrimonio del Comune di Coli, n. 5, parte II, seria A, anno 1999);
pagina 9 di 11 2) revoca il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne;
Per_4
3) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento _1 prevalente presso la madre;
4) assegna la casa familiare alla sig.ra Controparte_1
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé quando lo vorrà sulla base dei turni _1 di lavoro, previo accordo con la madre, garantendo to degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi, e, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
nelle festività natalizie e pasquali per un egual numero di giorni rispetto alla madre, in regime di alternanza (il Natale con il giorno di Santo Stefano;
la Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
il Natale con la Pasqua);
6) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese un contributo mensile al mantenimento della figlia pari a € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che il padre contribuisca alle spese straordinarie nella misura dell'80% secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 10 di 11 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) dispone che l'assegno unico per il figlio venga percepito nella misura del 100% dalla _1 sig.ra CP_1
9) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno Pt_1 CP_1 divorzile nella misura mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
11) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Coli di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di consiglio del 24.06.2024
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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